Ai fini della presente Convenzione, salvo disposizione espressamente contraria:
Per «Amministrazione» si intende il governo dello Stato sotto la cui autorità la nave è operativa. Nel caso di una nave autorizzata a battere bandiera di uno Stato, l’Amministrazione è il governo di tale Stato. Nel caso di piattaforme fisse o galleggianti, adibite all’esplorazione e allo sfruttamento dei fondali marini e del sottosuolo adiacente alla costa sulla quale lo Stato costiero esercita diritti sovrani ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle sue risorse naturali, l’Amministrazione è il governo dello Stato costiero interessato.
Per «sistema antivegetativo» si intende un rivestimento, una vernice, un trattamento della superficie, una superficie o un dispositivo utilizzato su una nave per controllare o per prevenire il deposito di organismi indesiderati.
Per «Comitato» si intende il Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione.
Per «stazza lorda» si intende la stazza lorda calcolata conformemente alle norme in materia di stazzatura contenute nell’Allegato 1 della Convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi, o di qualsiasi altra convenzione successiva.
Per «viaggio internazionale» si intende un viaggio effettuato dalla nave autorizzata a battere la bandiera di uno Stato da o per un porto, cantiere navale o terminale offshore sotto la giurisdizione di un altro Stato.
Per «lunghezza» si intende la lunghezza definita nella Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico, nella versione del relativo Protocollo del 1988, o in qualsiasi altra convenzione successiva.
Per «Organizzazione» si intende l’Organizzazione Marittima Internazionale.
Per «Segretario generale» si intende il Segretario generale dell’Organizzazione.
Per «nave» si intende un’imbarcazione di qualsiasi tipo operante nell’ambiente marino, compresi gli aliscafi, i veicoli su cuscino d’aria, i sommergibili, i natanti, le piattaforme fisse o galleggianti, le unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Unit – FSU) e le unità galleggianti di produzione, di stoccaggio e di scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units – FPSO).
Per «gruppo tecnico» si intende un organo composto da rappresentanti delle Parti, dei membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue agenzie specializzate, di organizzazioni intergovernative che hanno concluso accordi con l’Organizzazione e di organizzazioni non-governative che hanno lo status di consulente presso l’Organizzazione, che dovrebbe includere preferibilmente rappresentanti delle istituzioni e di laboratori che effettuano le analisi dei sistemi antivegetativi. Tali rappresentanti devono essere esperti nel campo dello sviluppo ambientale e degli effetti tossici, della biologia marina, della salute dell’uomo, dell’analisi economica, della gestione dei rischi, dei trasporti marittimi internazionali, delle tecnologie di rivestimento con sistemi antivegetativi o di altri settori specializzati necessari per esaminare in modo obiettivo le qualità tecniche di proposte dettagliate.