Ai fini della presente Convenzione, salvo disposizione espressa contraria:
Per «Amministrazione» s’intende il Governo dello Stato sotto la cui autorità opera la nave. Nel caso di una nave che batte la bandiera di uno Stato, l’Amministrazione è il Governo di detto Stato. Nel caso di piattaforme galleggianti adibite all’esplorazione ed allo sfruttamento dei fondi marini e del loro sotto-suolo adiacente alle coste sulle quali lo Stato costiero esercita diritti sovrani ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle sue risorse naturali ivi comprese le unità galleggianti di stoccaggio (FSU) nonché le unità galleggianti di produzione di stoccaggio e di scarico (FPSO) l’Amministrazione è il Governo dello Stato costiero interessato.
Per «acque di zavorra» s’intendono le acque e il particolato in sospensione caricate a bordo di una nave per controllarne l’assetto longitudinale e trasversale il il pescaggio, la stabilità o le sollecitazioni/sforzi cui è soggetta la nave.
Per «gestione delle acque di zavorra» s’intendono i processi meccanici, fisici, chimici e biologici utilizzati, sia singolarmente o combinati, per eliminare, rendere innocui, o evitare di prendere o scaricare gli organismi acquatici nocivi e gli agenti patogeni presenti nelle acque di zavorra e sedimenti.
Per «certificato» s’intende il Certificato internazionale di gestione delle acque di zavorra.
Per «Comitato» s’intende il Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione.
Per «Convenzione» s’intende la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.
Per «stazza lorda» s’intende la stazza lorda calcolata in conformità alle regole sulla stazza delle navi enunciate all’allegato I della Convenzione internazionale del 1969 4 sulla stazzatura delle navi, o in ogni Convenzione che potrebbe succederle.
Per «organismi acquatici nocivi e agenti patogeni» s’intendono gli organismi acquatici e gli agenti patogeni che, se introdotti nel mare, compresi gli estuari, o nei corsi d’acqua possono mettere a repentaglio l’ambiente, la salute umana, i beni o le risorse, pregiudicare la diversità biologica o intralciare ogni altra utilizzazione legittima di tali ambienti.
Per «Organizzazione» s’intende l’Organizzazione Marittima Internazionale
Per «Segretario generale» s’intende il Segretario generale dell’Organizzazione.
Per «sedimenti» s’intende il particolato depositato nelle acque di zavorra presenti all’interno di una nave.
Per «nave» s’intende un’unità di qualsiasi tipo che opera nell’ambiente acquatico e che comprende le piattaforme galleggianti, le FSU e le FPSO.