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0.814.296

Convenzione internazionale del 2004
per il controllo e la gestione delle acque di zavorra
e dei sedimenti delle navi

RU 2017 3837; FF 2012 7595

Traduzione

Conclusa a Londra il 13 febbraio 2004
Approvata dall’Assemblea federale il 22 marzo 20131
Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 24 settembre 2013
Entrata in vigore per la Svizzera l’8 settembre 2017

(Stato 1° ottobre 2025)

Le Parti alla presente Convenzione,

ricordando l’articolo 196 paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 2 sul diritto del mare che dispone in particolare che «gli Stati adottino ogni misura atta a prevenire, ridurre o tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino che deriva dall’impiego di tecnologie poste sotto la loro giurisdizione o controllo, oppure dall’introduzione intenzionale o accidentale di specie, importate o nuove, in una parte particolare dell’ambiente marino, che possa ad esso provocare modifiche importanti o dannose»;

visti gli obiettivi della Convenzione del 1992 3 sulla diversità biologica e il fatto che il trasferimento e l’introduzione di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni attraverso le acque di zavorra delle navi minacciano la conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica, come pure la decisione IV/5 adottata nel 1998 dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla diversità biologica (COP 4) concernente la conservazione e l’uso sostenibile degli ecosistemi marini e costieri, come pure la decisione VI/23 adottata nel 2002 dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla diversità biologica (COP 6) sulle specie aliene nocive per gli ecosistemi, gli habitat o le specie, ivi compresi i principi guida sulle specie invasive;

visto inoltre che la Conferenza del 1992 delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (UNCED) aveva richiesto all’Organizzazione marittima internazionale («l’Organizzazione») di considerare l’adozione di regole appropriate per lo scarico delle acque di zavorra;

consapevoli dell’approccio precauzionale enunciato al principio 15 della dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo e menzionato nella risoluzione MEPC. 67 (37) adottata il 15 settembre 1995 dal Comitato di protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione;

consapevoli altresì che il Vertice mondiale del 2002 per lo sviluppo sostenibile nel paragrafo 34 (b) del suo piano di applicazione richiama ad azioni a tutti i livelli per accelerare la messa a punto di misure volte a risolvere il problema delle specie aliene invasive presenti nelle acque di zavorra;

consapevoliche lo scarico incontrollato di acque di zavorra e di sedimenti da parte delle navi ha comportato il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni che pregiudicano o nuocciono all’ambiente, alla salute dell’uomo, ai beni ed alle risorse;

riconoscendo l’importanza che l’Organizzazione ha dato a questa questione, adottando le Risoluzioni dell’Assemblea, A.774(18) nel 1993 e A.868(20) nel 1997 al fine di trattare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni;

riconoscendo inoltre che più Stati hanno agito individualmente al fine di prevenire, ridurre al minimo e, in ultima analisi, eliminare i rischi di introduzione di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni attraverso le navi che entrano nei loro porti e riconoscendo altresì che tale questione, che presenta un interesse mondiale, necessita l’adozione di misure basate su regole applicabili su scala globale con linee guida per la loro effettiva applicazione e interpretazione uniforme;

desiderosi di veder proseguire la messa a punto di opzioni per la gestione delle acque di zavorra più sicure ed efficaci che permetteranno di prevenire, di ridurre al minimo, e, in ultima analisi di eliminare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni;

risoluti a prevenire, ridurre al minimo ed, in ultima analisi eliminare i rischi per l’ambiente, la salute umana, i beni e le risorse dovuti al trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni, grazie al controllo ed alla gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, evitando gli effetti secondari indesiderabili che un tale controllo potrebbe avere, ed incoraggiare l’evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie connesse;

considerando che il modo migliore per ottenere tali obiettivi è di concludere una Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione, salvo disposizione espressa contraria:

Per «Amministrazione» s’intende il Governo dello Stato sotto la cui autorità opera la nave. Nel caso di una nave che batte la bandiera di uno Stato, l’Amministrazione è il Governo di detto Stato. Nel caso di piattaforme galleggianti adibite all’esplorazione ed allo sfruttamento dei fondi marini e del loro sotto-suolo adiacente alle coste sulle quali lo Stato costiero esercita diritti sovrani ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento delle sue risorse naturali ivi comprese le unità galleggianti di stoccaggio (FSU) nonché le unità galleggianti di produzione di stoccaggio e di scarico (FPSO) l’Amministrazione è il Governo dello Stato costiero interessato.

Per «acque di zavorra» s’intendono le acque e il particolato in sospensione caricate a bordo di una nave per controllarne l’assetto longitudinale e trasversale il il pescaggio, la stabilità o le sollecitazioni/sforzi cui è soggetta la nave.

Per «gestione delle acque di zavorra» s’intendono i processi meccanici, fisici, chimici e biologici utilizzati, sia singolarmente o combinati, per eliminare, rendere innocui, o evitare di prendere o scaricare gli organismi acquatici nocivi e gli agenti patogeni presenti nelle acque di zavorra e sedimenti.

Per «certificato» s’intende il Certificato internazionale di gestione delle acque di zavorra.

Per «Comitato» s’intende il Comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’Organizzazione.

Per «Convenzione» s’intende la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

Per «stazza lorda» s’intende la stazza lorda calcolata in conformità alle regole sulla stazza delle navi enunciate all’allegato I della Convenzione internazionale del 1969 4 sulla stazzatura delle navi, o in ogni Convenzione che potrebbe succederle.

Per «organismi acquatici nocivi e agenti patogeni» s’intendono gli organismi acquatici e gli agenti patogeni che, se introdotti nel mare, compresi gli estuari, o nei corsi d’acqua possono mettere a repentaglio l’ambiente, la salute umana, i beni o le risorse, pregiudicare la diversità biologica o intralciare ogni altra utilizzazione legittima di tali ambienti.

Per «Organizzazione» s’intende l’Organizzazione Marittima Internazionale

Per «Segretario generale» s’intende il Segretario generale dell’Organizzazione.

Per «sedimenti» s’intende il particolato depositato nelle acque di zavorra presenti all’interno di una nave.

Per «nave» s’intende un’unità di qualsiasi tipo che opera nell’ambiente acquatico e che comprende le piattaforme galleggianti, le FSU e le FPSO.

Art. 2 Obblighi generali

Le Parti s’impegnano a dare pienamente effetto alle disposizioni della presente Convenzione e del suo Allegato al fine di prevenire, di ridurre al minimo e, infine, di eliminare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni attraverso il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

L’Allegato è parte integrante della presente Convenzione. Salvo sia espressamente previsto in maniera diversa, ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al contempo un riferimento al suo Allegato.

Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata nel senso di impedire a una Parte di prendere, individualmente o congiuntamente con altre Parti, misure più rigorose, volte a prevenire, ridurre o eliminare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni grazie al controllo e alla gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, in conformità con il diritto internazionale.

Le Parti si sforzano di cooperare al fine di garantire l’applicazione, l’osservanza e l’esecuzione della presente Convenzione

Le Parti s’impegnano a favorire il miglioramento continuo della gestione delle acque di zavorra e degli standard volti a prevenire, ridurre al minimo e, infine, eliminare il trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni attraverso il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

Le Parti, quando agiscono in applicazione della presente Convenzione, si sforzano di non pregiudicare né di nuocere al loro ambiente, alla salute umana, ai beni o ad altre risorse, o a quelli di altri Stati

Le Parti dovrebbero accertarsi che le pratiche di gestione delle acque di zavorra utilizzate per soddisfare la presente Convenzione non comportino maggiori danni di quelli che esse prevengono per il loro ambiente, la salute umana, i beni o le risorse, oppure per quelli di altri Stati.

Le Parti incoraggiano le navi che battono la loro bandiera e a cui si applica la presente Convenzione, a evitare nella misura in cui ciò sia possibile di caricare acque di zavorra contenenti organismi acquatici potenzialmente nocivi e agenti patogeni, nonché sedimenti che possono contenere tali organismi, in particolare favorendo un’adeguata applicazione delle raccomandazioni elaborate dall’Organizzazione.

Nel contesto della gestione delle acque di zavorra le Parti si sforzano di cooperare, sotto gli auspici dell’Organizzazione, per far fronte alle minacce e ai rischi che gravano sugli ecosistemi marini sensibili, vulnerabili o in pericolo e sulla diversità biologica, in zone situate al di là dei limiti della giurisdizione nazionale.

Art. 3 Applicazione

Salvo diversamente stabilito dalla presente Convenzione, quest’ultima si applica:

  1. alle navi che battono la bandiera di una Parte; e
  2. alle navi che non battono la bandiera di una Parte, ma che agiscono sotto l’autorità di una Parte.

La presente Convenzione non si applica:

  1. alle navi che non sono progettate o costruite per trasportare acque di zavorra;
  2. alle navi di una Parte che operano unicamente in acque che dipendono dalla giurisdizione della medesima Parte, a meno che la Parte decida che lo scarico delle acque di zavorra da queste navi pregiudichi o nuoccia al suo ambiente, alla salute umana, ai beni o alle risorse o a quelli di Stati adiacenti;
  3. alle navi di una Parte che operano unicamente in acque sotto la giurisdizione di un’altra Parte, soggette all’autorizzazione di quest’ultima parte per tale esclusione. Nessuna Parte potrà dare l’autorizzazione se ciò può compromettere o danneggiare l’ambiente, la salute umana, i beni o le risorse suoi o quelli di Stati adiacenti o di altri Stati. Ogni Parte che non garantisce tale autorizzazione dovrà notificare all’Amministrazione della nave interessata che la Convenzione si applica a tale nave;
  4. alle navi che operano unicamente nelle acque sotto la giurisdizione di una Parte e in alto mare, eccetto per le navi a cui non è data l’autorizzazione di cui al sub paragrafo (c) a meno che tale Parte decida che lo scarico di acque di zavorra da parte di tali navi pregiudicherebbe o nuocerebbe all’ambiente, alla salute umana, ai beni o alle risorse suoi o a quelli di Stati adiacenti o di altri Stati;
  5. alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato o da quest’ultimo gestite e utilizzate esclusivamente, nel periodo considerato, per un servizio pubblico non commerciale. Tuttavia, ciascuna Parte si accerta, attraverso l’adozione di misure appropriate che non compromettano le operazioni o la capacità operativa delle navi di questo tipo di sua proprietà o da essa gestite, che tali navi agiscano in modo compatibile con la presente Convenzione, sempre che ciò sia ragionevole e possibile in pratica; e
  6. alle acque di zavorra permanenti in cisterne sigillate a bordo delle navi che non siano soggette allo scarico.

Nel caso di navi di Stati non Parti della presente Convenzione, le Parti applicano le prescrizioni della presente Convenzione nella misura necessaria affinché tali navi non beneficino di un trattamento più favorevole.

Art. 4 Misure di controllo del trasferimento di organismi acquatici nocivi e di agenti patogeni attraverso acque di zavorra e sedimenti delle navi

Ciascuna Parte esige che le navi, cui la presente Convenzione si applica e che battono la sua bandiera o che sono gestite sotto la sua autorità, rispettino le prescrizioni della presente Convenzione, ivi comprese le norme e le prescrizioni applicabili dell’Allegato, e adotta misure efficaci per accertarsi che tali navi soddisfino queste prescrizioni.

Ciascuna Parte, tenendo debitamente conto delle sue condizioni particolari e possibilità, elabora le politiche nazionali, le strategie o i programmi per la gestione delle acque di zavorra nei suoi porti e nelle acque sotto la propria giurisdizione, che concordano con gli obiettivi della presente Convenzione e ne promuovono il raggiungimento.

Art. 5 Impianti di raccolta dei sedimenti

Ciascuna Parte s’impegna a garantire che nei porti e nei terminali da essa designati, nei quali avvengono la pulizia o le riparazioni delle cisterne per le acque di zavorra, siano presenti adeguati impianti predisposti per la raccolta dei sedimenti che tengano conto delle linee guida elaborate dall’Organizzazione. Gli impianti di raccolta dovrebbero operare senza causare indebiti ritardi alle navi e permettere di smaltire in tutta sicurezza i sedimenti, senza pregiudicare né nuocere all’ambiente, alla salute umana, ai beni o alle risorse, propri o degli altri Stati

Ciascuna Parte informa l’Organizzazione della trasmissione alle altre Parti di tutti i casi in cui strutture gli impianti definiti dal paragrafo 1 siano inadeguati.

Art. 6 Ricerca scientifica e tecnica e monitoraggio

Queste attività di ricerca e di monitoraggio dovrebbero includere l’osservazione, la misurazione, il campionamento, la valutazione, l’analisi dell’efficacia e gli impatti sfavorevoli di ogni metodologia o tecnologia, nonché ogni impatto sfavorevole causato da organismi e agenti patogeni che si è scoperto essere stati introdotti attraverso le acque di zavorra delle navi.

Le Parti si sforzano, individualmente o collettivamente, di:

  1. promuovere e facilitare la ricerca scientifica e tecnica in materia di gestione delle acque di zavorra; e
  2. monitorare gli effetti della gestione delle acque di zavorra nelle acque che dipendono dalla loro giurisdizione.

Per promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, ciascuna Parte facilita l’accesso delle altre Parti che ne fanno richiesta alle informazioni rilevanti su:

  1. le misure tecniche ed i programmi scientifici e tecnologici intrapresi nella gestione delle acque di zavorra; e
  2. l’efficacia della gestione delle acque di zavorra, come desunta dai programmi di monitoraggio e valutazione.

Art. 7 Visite e rilascio dei certificati

Ciascuna Parte assicura che le navi battenti la sua bandiera o operanti sotto la sua autorità e soggette alle sue ispezioni e certificazioni siano ispezionate e certificate in conformità alle Regole dell’Allegato.

Una Parte che applica misure ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 3 o della Sezione C dell’Allegato non deve richiedere un’ispezione e una certificazione addizionale alla nave di un’altra Parte, né l’Amministrazione cui è soggetta questa nave è tenuta a sottoporla a misure addizionali di certificazione e ispezione imposte da un’altra Parte. La Parte che applica tali misure addizionali è responsabile della verifica della loro applicazione che non deve causare alla nave ritardi indebiti.

Art. 8 Violazioni

Ogni violazione, ovunque si commetta, alle prescrizioni della presente Convenzione è vietata e sanzionata dalla legislazione dell’Amministrazione della nave interessata. Se l’Amministrazione è informata di una violazione, procede alle dovute indagini e può richiedere alla Parte che l’ha informata di fornirle prove supplementari della presunta violazione. Se l’Amministrazione ritiene che esistono prove sufficienti per consentire azioni legali perla presunta violazione, fa in modo che tali azioni legali siano intraprese al più presto in conformità alla propria legislazione. L’Amministrazione informa rapidamente la Parte che ha segnalato la presunta violazione, nonché l’Organizzazione, delle misure adottate. Se l’Amministrazione non ha intrapreso alcuna azione entro il termine di un anno a decorrere dalla ricezione delle informazioni, essa ne informa la Parte che ha segnalato la presunta violazione.

Ogni violazione alle prescrizioni della presente Convenzione che accada nella giurisdizione di una Parte è vietata e debbono essere previste sanzioni in base alla legislazione di detta Parte. Ogni qualvolta si produce una violazione, la Parte deve:

  1. intraprendere azioni legali in conformità alla sua legislazione; o
  2. fornire all’Amministrazione della nave le informazioni e le prove possedute attestanti l’avvenuta violazione.

Le sanzioni previste dalla legislazione di una parte in applicazione del presente articolo devono essere di natura tale che per il loro rigore scoraggino le infrazioni alla presente Convenzione, ovunque avvengano.

Art. 9 Ispezione delle navi

Una nave alla quale si applica la presente Convenzione può essere soggetta ad ispezione, in ogni porto o terminale offshore di un’altra Parte, da parte di funzionari debitamente autorizzati dalla Parte stessa, al fine di verificare la conformità alla presente Convenzione. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, un’ispezione di questo tipo si limita a:

  1. verificare che la nave abbia a bordo un certificato valido che, in tal caso, deve essere accettato;
  2. ispezionare il registro delle acque di zavorra; e/o
  3. prelevare campioni delle acque di zavorra della nave in conformità alle linee guida elaborate dall’Organizzazione. Tuttavia, il tempo richiesto per analizzare questi campioni non deve essere utilizzato per ritardare indebitamente le operazioni, il movimento o la partenza della nave.

può essere effettuata un’ispezione approfondita.

Se la nave non è munita di un certificato valido, o se vi sono buone ragioni di pensare che:

  1. lo stato della nave o del suo equipaggiamento non corrispondono sostanzialmente alle informazioni del certificato; o che
  2. il comandante o l’equipaggio non sono a conoscenza delle procedure essenziali di bordo relative alla gestione delle acque di zavorra oppure non le ha applicate,

Nei casi previsti al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte che procede all’ispezione prende i provvedimenti necessari per impedire alla nave di scaricare acque di zavorra fino a quando vengano esclusi i pericoli per l’ambiente, la salute umana, i beni o le risorse.

Art. 10 Rilevazione delle violazioni e controllo delle navi

Le Parti cooperano al rilevamento delle violazioni e all’imposizione delle norme della presente Convenzione.

Qualora si riscontri che una nave ha violato la presente convenzione, la Parte di cui la nave batte bandiera e/o la Parte nel cui porto o terminale offshore opera la nave possono, oltre alle sanzioni previste dall’articolo 8 o alle misure descritte nell’articolo 9, adottare misure di ammonimento, di fermo o di rifiuto della nave nei suoi porti. La Parte nel cui porto o terminale offshore opera la nave può tuttavia dare a tale nave l’autorizzazione a lasciare questo porto o terminale offshore per scaricare le acque di zavorra o per recarsi all’impianto di raccolta o al Cantiere di riparazione più vicino e adatto, nonché disponibile, a patto che ciò non presenti minacce per l’ambiente, la salute umana, i beni o le risorse.

Se i risultati del campionamento di cui all’articolo 9 paragrafo 1 lettera c indicano o confermano le informazioni ricevute al riguardo da un altro porto o terminale offshore, ossia che la nave presenta una minaccia per l’ambiente, la salute umana, i beni o le risorse, la Parte nelle cui acque opera la nave vieta a quest’ultima di scaricare acque di zavorra finché la minaccia non è stata eliminata.

Una Parte può anche ispezionare una nave che entra in un porto o in un terminale offshore di propria giurisdizione se un’altra Parte le chiede di procedere a un’indagine fornendo prove sufficienti attestanti che la nave sta operando o ha operato in violazione di una norma della presente Convenzione. Il rapporto dell’indagine è indirizzato alla Parte che l’ha richiesta nonché all’autorità competente dell’Amministrazione della la nave in oggetto, affinché possano essere prese misure appropriate.

Art. 11 Notifica delle misure di controllo

Se da un’ispezione effettuata in applicazione dell’articolo 9 o 10 risulta che è stata commessa una violazione alla presente Convenzione, la nave deve esserne informata. Un rapporto deve essere indirizzato all’Amministrazione, ivi compresa ogni prova della violazione.

Nel caso sia adottata ogni azione a norma degli articoli 9 paragrafo 3, 10 paragrafo 2 o 10 paragrafo 3, il funzionario che adotta tali misure informa immediatamente per iscritto l’Amministrazione della nave in questione o, se questo non è possibile, il console o la rappresentanza diplomatica della nave in oggetto, di tutte le circostanze che hanno reso necessario il provvedimento. Inoltre deve essere informato l’organismo riconosciuto responsabile dell’emissione dei certificati.

L’autorità marittima interessata, se non può adottare le misure specificate negli articoli 9 paragrafo 3, 10 paragrafo 2 o 10 paragrafo 3 o se la nave è stata autorizzata a recarsi al porto di scalo successivo, comunica al successivo porto di scalo, oltre alle parti menzionate al paragrafo 2, tutte le informazioni rilevanti sulla violazione.

Art. 12 Ritardo indebito delle navi

E’ necessario effettuare tutti gli sforzi possibili per evitare che una nave sia indebitamente fermata o ritardata a seguito dell’applicazione dell’articolo 7 paragrafo 2, dell’articolo 8, 9 o 10.

Quando una nave è stata indebitamente fermata o ritardata a seguito dell’applicazione dell’articolo 7 paragrafo 2, dell’articolo 8, 9 o 10 ha diritto a risarcimento per ogni perdita o danno subiti.

Art. 13 Assistenza e cooperazione tecniche e cooperazione regionale

Le Parti si impegnano a cooperare, direttamente o tramite l’Organizzazione e altri organismi internazionali, secondo i casi, a fornire, nel rispetto del controllo e della gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, supporto a quelle Parti che richiedono assistenza tecnica per:

  1. formare il personale;
  2. assicurare la disponibilità di tecnologie pertinenti, di materiale e di impianti appropriati;
  3. avviare programmi congiunti di ricerca e sviluppo; e
  4. intraprendere altre misure per l’applicazione effettiva della presente Convenzione e delle relative direttive elaborate dall’Organizzazione.

Le parti si impegnano a cooperare attivamente, conformemente alle loro legislazioni, regolamentazioni e politiche nazionali, al trasferimento di tecnologie nel rispetto del controllo e della gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi.

Al fine di promuovere gli obiettivi della presente Convenzione, le Parti che hanno un interesse comune a proteggere l’ambiente, la salute umana, i beni e le risorse di una determinata regione geografica e in particolare le Parti costiere rivierasche di mari chiusi o semichiusi, dovrebbero fare il possibile, in considerazione delle caratteristiche regionali, per migliorare la cooperazione regionale anche attraverso la conclusione di accordi regionali compatibili con la presente Convenzione. Le Parti cercano di cooperare con le altre Parti per concludere accordi regionali al fine di elaborare procedure armonizzate.

Art. 14 Comunicazione delle informazioni

Ciascuna Parte riferisce all’Organizzazione e, ove possibile, rende disponibili alle altre Parti le seguenti informazioni:

  1. tutte le prescrizioni e procedure relative alla gestione delle acque di zavorra, incluse le sue leggi, i regolamenti e le linee guida per l’applicazione della presente Convenzione;
  2. la disponibilità e l’ubicazione degli impianti di raccolta per lo smaltimento sicuro delle acque di zavorra e dei sedimenti; e
  3. tutte le prescrizioni concernenti le informazioni richieste dalle navi che non possono soddisfare le disposizioni della presente Convenzione per le ragioni specificate nei regolamenti A-3 e B-4 dell’Allegato.

L’Organizzazione informa le Parti di ogni comunicazione ricevuta ai sensi del presente articolo e fa circolare tra tutte le Parti ogni informazione comunicata in base al paragrafo 1 lettere b e c del presente articolo.

Art. 15 Risoluzione delle controversie

Le parti risolvono qualsiasi controversia insorta tra di loro riguardante l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione attraverso negoziati, indagini, mediazioni, conciliazioni, arbitrati, risoluzione in sede giudiziaria, oppure ricorso ad enti o accordi regionali, o con altri mezzi pacifici a loro scelta.

Art. 16 Relazioni con il diritto Internazionale e altri accordi

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti e gli obblighi di qualsiasi Stato ai sensi del diritto internazionale consuetudinario come definito nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Art. 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

La presente Convenzione è aperta alla firma di ogni Stato, nella sede dell’Organizzazione dal 1° giugno 2004 al 31 marzo 2005 e resta in seguito aperta all’adesione da parte di qualsiasi Stato.

Gli Stati possono divenire Parti alla Convenzione mediante:

  1. firma non soggetta a ratifica, accettazione o approvazione;
  2. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; o
  3. adesione.

La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano depositando uno strumento efficace a tal fine presso il Segretario generale.

Se uno Stato comprende due o più unità territoriali in cui sono applicabili diversi sistemi di legge in relazione alle questioni trattate nella presente Convenzione esso ha la facoltà, al momento della firma, della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, di dichiarare che la presente Convenzione si applica all’insieme delle sue unità territoriali o solo a una o più di esse e può in ogni momento modificare questa dichiarazione presentandone una nuova.

Ogni dichiarazione ai sensi del paragrafo 4 sarà notificata per iscritto al depositario e indicherà espressamente l’unità e o le unità territoriali in cui si applica la presente Convenzione.

Art. 18 Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui almeno trenta Stati, la cui flotta mercantile complessiva costituisce non meno del trentacinque per cento della stazza lorda del traffico mercantile mondiale, abbiano firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o abbiano depositato lo strumento necessario di ratifica, di accettazione, di approvazione o adesione, conformemente all’articolo 17.

Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o adesione nel rispetto della presente Convenzione dopo che sono state soddisfatte le condizioni per l’entrata in vigore, ma prima della data di entrata in vigore, la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione avranno efficacia alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, oppure tre mesi dopo la data di deposito dello strumento, se quest’ultima data è successiva.

Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione ha efficacia tre mesi dopo la data del deposito.

Dopo la data in cui un emendamento alla presente Convenzione è ritenuto accettato in base all’articolo 19, ogni strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o adesione depositato si riferirà alla Convenzione, come emendata.

Art. 19 Emendamenti

La presente Convenzione può essere modificata secondo una delle procedure definite nei paragrafi seguenti.

Emendamenti previa considerazione in seno all’Organizzazione:

  1. Ogni Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione. La proposta di emendamento viene sottoposta al Segretario generale che la farà circolare tra le Parti e i membri dell’Organizzazione almeno sei mesi prima che venga esaminata.
  2. Un emendamento proposto e fatto circolare come sopra indicato viene inviato al Comitato per esame. Le Parti, che siano o no membri dell’Organizzazione, sono autorizzate a partecipare alle deliberazioni del Comitato ai fini dell’esame e dell’adozione dell’emendamento.
  3. Gli emendamenti sono adottati a maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti in seno al Comitato, a condizione che almeno un terzo delle Parti sia presente al momento della votazione.
  4. Gli emendamenti adottati in conformità al sottoparagrafo c) sono comunicati dal Segretario generale alle Parti per accettazione.
  5. Un emendamento è ritenuto accettato nei casi sottoelencati:i)Un emendamento a un articolo della presente Convenzione è ritenuto accettato alla data in cui due terzi delle Parti abbiano notificato la loro accettazione al Segretario generale.ii)Un emendamento all’Allegato è ritenuto accettato alla scadenza di un periodo di 12 mesi dopo la data della sua adozione o ogni altra data fissata dal Comitato. Tuttavia, se a questa data più di un terzo delle Parti avranno notificato al Segretario generale la propria obiezione a questo emendamento, quest’ultimo non sarà ritenuto accettato.
  6. Un emendamento entra in vigore alle condizioni sottoelencate:i)Un emendamento a un articolo della presente Convenzione entra in vigore, per le Parti che hanno dichiarato di averlo accettato, sei mesi dopo la data in cui si ritiene accettato conformemente al sottoparagrafo e) i).ii)Un emendamento all’Allegato entra in vigore per tutte le Parti sei mesi dopo la data in cui si ritiene accettato, eccetto per ciascuna Parte che abbia:(1)notificato la sua obiezione all’emendamento ai sensi del sottoparagrafo e) ii) e che non abbia ritirato tale obiezione; o(2)notificato al Segretario generale, prima dell’entrata in vigore di questo emendamento, che quest’ultimo entrerà in vigore nei suoi confronti unicamente dopo ulteriore notifica di accettazione.
  7. g. i) La Parte che abbia notificato un’obiezione in virtù del sottoparagrafo f) ii) (1) può successivamente notificare al Segretario generale che accetta l’emendamento. L’emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data di notifica della sua accettazione, oppure dopo la data di entrata in vigore dell’emendamento, se quest’ultima data è successiva. ii)Se una Parte che ha inviato una notifica conformemente al sottoparagrafo f) ii) (2) notifica al Segretario generale che accetta un emendamento, questo emendamento entra in vigore per questa Parte sei mesi dopo la data della notifica della sua accettazione, oppure dopo la data di entrata in vigore dell’emendamento, se questa ultima data è successiva.

Emendamento da parte di una Conferenza:

  1. Su richiesta di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, l’Organizzazione convoca una Conferenza delle Parti per esaminare gli emendamenti alla presente Convenzione.
  2. Un emendamento adottato da questa Conferenza a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti è comunicato dal Segretario generale a tutte le Parti per l’accettazione.
  3. Salvo diversa decisione da parte della Conferenza, l’emendamento è ritenuto accettato ed entra in vigore in conformità alle procedure definite rispettivamente ai paragrafi 2 (e) e (f).

Qualsiasi Parte che non abbia accettato un emendamento all’Allegato è considerata come Parte non contraente ai soli fini dell’applicazione di questo emendamento.

Qualsiasi notifica ai sensi del presente articolo è formulata per iscritto al Segretario generale.

Il Segretario generale informa le Parti e i membri dell’Organizzazione riguardo a:

  1. ciascun emendamento che entra in vigore e sulla data della sua entrata in vigore in generale e per ciascuna Parte; e
  2. ogni notifica fatta ai sensi del presente articolo.

Art. 20 Denuncia

La presente Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in ogni momento a decorrere dalla data in cui essa entra in vigore per quella Parte.

La denuncia si effettua per mezzo di notifica scritta indirizzata al depositario e ha effetto un anno dopo la sua ricezione o o allo scadere di ogni altro termine specificato nella notifica.

Art. 21 Depositario

La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale che ne trasmetterà copie certificate a tutti gli Stati che l’hanno firmata o che vi hanno aderito.

Oltre alle funzioni specificate in altre disposizioni della presente Convenzione, il Segretario generale:

  1. informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito per quanto riguarda:i)ogni nuova firma o ogni nuovo deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonché la loro data,ii)la data di entrata in vigore della presente Convenzione,iii)il deposito di ogni strumento di denuncia della Convenzione, nonché la data in cui è stato ricevuto e la data in cui la denuncia ha effetto; e
  2. appena la Convenzione entra in vigore, trasmette il testo al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la sua registrazione e la sua pubblicazione in conformità all’articolo 102 della Carta (o Statuto) delle Nazioni Unite5.

Art. 22 Lingue

La presente Convenzione è redatta in un unico originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo autentico facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Londra, il tredici febbraio duemila e quattro.

(Seguono le firme)

Allegato6

0.814.296

Campo d’applicazione il 18 luglio 20247

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)

Entrata in vigore

Albania

15 gennaio

2009 A

8 settembre

2017

Antigua e Barbuda

19 dicembre

2008 A

8 settembre

2017

Arabia Saudita

27 aprile

2017 A

8 settembre

2017

Argentina

2 agosto

2017

2 novembre

2017

Australia

7 giugno

2017

8 settembre

2017

Bahamas

8 giugno

2017 A

8 settembre

2017

Bangladesh

7 giugno

2018 A

7 settembre

2018

Barbados

11 maggio

2007 A

8 settembre

2017

Belgio

7 marzo

2016 A

8 settembre

2017

Bielorussia

23 marzo

2020 A

23 giugno

2020

Brasile

14 aprile

2010

8 settembre

2017

Bulgaria

30 aprile

2018 A

30 luglio

2018

Camerun

29 giugno

2022 A

29 settembre

2022

Canada

8 aprile

2010 A

8 settembre

2017

Cina

22 ottobre

2018 A

22 gennaio

2019

Hong Kong

13 agosto

2020

13 agosto

2020

Macao

22 gennaio

2019

22 gennaio

2019

Cipro

8 agosto

2018 A

8 novembre

2018

Congo (Kinshasa)

19 maggio

2014 A

8 settembre

2017

Corea (Sud)

10 dicembre

2009 A

8 settembre

2017

Costa d’Avorio

17 marzo

2023 A

17 giugno

2023

Croazia*

29 giugno

2010 A

8 settembre

2017

Danimarca

11 settembre

2012

8 settembre

2017

Groenlandia

16 dicembre

2020

16 dicembre

2020

Isole Faeröer

28 agosto

2015

8 settembre

2017

Egitto

11 maggio

2007 A

8 settembre

2017

Emirati Arabi Uniti

6 giugno

2017 A

8 settembre

2017

Estonia

17 aprile

2018 A

17 luglio

2018

Figi

8 marzo

2016 A

8 settembre

2017

Filippine

6 giugno

2018 A

6 settembre

2018

Finlandia*

8 settembre

2016

8 settembre

2017

Francia*

24 settembre

2008 A

8 settembre

2017

Gabon

17 aprile

2019 A

17 luglio

2020

Georgia

12 gennaio

2015 A

8 settembre

2017

Germania

20 giugno

2013 A

8 settembre

2017

Ghana

26 novembre

2015 A

8 settembre

2017

Giamaica

11 settembre

2017 A

11 dicembre

2017

Giappone*

10 ottobre

2014 A

8 settembre

2017

Giordania

9 settembre

2014 A

8 settembre

2017

Grecia

26 giugno

2017 A

26 settembre

2017

Grenada

26 luglio

2018 A

26 ottobre

2018

Guinea-Bissau

12 maggio

2022 A

12 agosto

2022

Guyana

20 febbraio

2019 A

20 maggio

2019

Honduras

10 luglio

2017 A

10 ottobre

2017

Indonesia

24 novembre

2015 A

8 settembre

2017

Iran*

6 aprile

2011 A

8 settembre

2017

Iraq

30 settembre

2021 A

30 dicembre

2021

Irlanda

30 novembre

2023 A

29 febbraio

2024

Isole Cook

2 febbraio

2010

8 settembre

2017

Isole Marshall

26 novembre

2009 A

8 settembre

2017

Kenya

14 gennaio

2008

8 settembre

2017

Kiribati

5 febbraio

2007 A

8 settembre

2017

Lettonia

11 ottobre

2018 A

11 gennaio

2019

Libano

15 dicembre

2011 A

8 settembre

2017

Liberia

18 settembre

2008 A

8 settembre

2017

Lituania

9 febbraio

2018 A

9 maggio

2018

Madagascar

27 luglio

2017 A

27 ottobre

2017

Malaysia

27 settembre

2010 A

8 settembre

2017

Maldive

22 giugno

2005

8 settembre

2017

Malta

7 settembre

2017 A

7 dicembre

2017

Marocco

23 novembre

2015 A

8 settembre

2017

Messico

18 marzo

2008 A

8 settembre

2017

Mongolia

28 settembre

2011 A

8 settembre

2017

Montenegro

29 novembre

2011 A

8 settembre

2017

Myanmar

17 agosto

2022 A

17 novembre

2022

Namibia

15 luglio

2020 A

15 ottobre

2020

Nauru

23 marzo

2020 A

23 giugno

2020

Nigeria

13 ottobre

2005 A

8 settembre

2017

Niue

18 maggio

2012 A

8 settembre

2017

Norvegia

29 marzo

2007 A

8 settembre

2017

Nuova Zelanda

9 gennaio

2017 A

8 settembre

2017

Oman

1° febbraio

2022 A

1° maggio

2022

Paesi Bassi

10 maggio

2010

8 settembre

2017

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

20 febbraio

2014

8 settembre

2017

Palau

28 settembre

2011 A

8 settembre

2017

Panama*

19 ottobre

2016 A

8 settembre

2017

Perù

10 giugno

2016 A

8 settembre

2017

Polonia

26 agosto

2020 A

26 novembre

2020

Portogallo

19 ottobre

2017 A

19 gennaio

2018

Qatar

8 febbraio

2018 A

8 maggio

2018

Regno Unito

26 maggio

2022 A

26 agosto

2022

Bermuda

8 maggio

2024

8 maggio

2024

Russia

24 maggio

2012 A

8 settembre

2017

Repubblica Dominicana

12 ottobre

2021 A

12 gennaio

2022

Saint Kitts e Nevis

30 agosto

2005 A

8 settembre

2017

Saint Lucia

26 maggio

2016

8 settembre

2017

Saint Vincent e Grenadine

2 luglio

2020 A

2 ottobre

2020

São Tomé e Príncipe

15 agosto

2022 A

15 novembre

2022

Seicelle

27 novembre

2017 A

27 febbraio

2018

Serbia

26 luglio

2018 A

26 ottobre

2018

Sierra Leone

21 novembre

2007 A

8 settembre

2017

Singapore

8 giugno

2017 A

8 settembre

2017

Siria

2 settembre

2005

8 settembre

2017

Spagna

14 settembre

2005

8 settembre

2017

Sudafrica

15 aprile

2008 A

8 settembre

2017

Svezia*

24 novembre

2009

8 settembre

2017

Svizzera

24 settembre

2013 A

8 settembre

2017

Togo

17 settembre

2018 A

17 dicembre

2018

Tonga

16 aprile

2014 A

8 settembre

2017

Trinidad e Tobago

3 gennaio

2012 A

8 settembre

2017

Turchia*

14 ottobre

2014 A

8 settembre

2017

Tuvalu

2 dicembre

2005 A

8 settembre

2017

Vietnam

24 gennaio

2024 A

24 aprile

2024

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati
    internazionali, 3003 Berna.