Il presente Accordo stabilisce il mutuo riconoscimento delle Parti in relazione alle attestazioni dei controlli radiometrici prodotte in conformità alle rispettive legislazioni interne sui prodotti metallici destinati agli scambi transfrontalieri tra le Parti, esportati da aziende che li gestiscono o li preparano in vista dell’esportazione.
0.814.514.541
Accordo
tra il Consiglio federale della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Italiana in materia di mutuo riconoscimento dei controlli radiometrici di prodotti metallici destinati all’esportazione
RU 2021 30
Testo originale
Concluso il 18 dicembre 2020
Entrato in vigore il 17 gennaio 2021
(Stato 17 gennaio 2021)
Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Italiana,
di seguito denominati «la Svizzera» e «l’Italia» e congiuntamente «le Parti»,
considerato l’obiettivo di proteggere gli esseri umani e l’ambiente contro i pericoli dovuti alle radiazioni ionizzanti;
considerato il recepimento negli ordinamenti interni delle Parti degli standard in tema di protezione contro le radiazioni stabiliti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e che abroga le precedenti direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom;
visti il decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 dell’Italia e la legge del 22 marzo 1991 1 sulla radioprotezione (LRaP), l’ordinanza del 26 aprile 2017 2 sulla radioprotezione (ORaP) e le relative ordinanze tecniche e direttive della Svizzera;
visto l’articolo 72, comma 2, del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio che conferisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentiti l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e l’ISIN, la facoltà di stipulare intese tecniche con le competenti autorità di Stati terzi che assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 ai fini del mutuo riconoscimento dei rispettivi controlli radiometrici;
considerata la necessità di ridurre gli ostacoli al commercio di prodotti metallici tra Italia e Svizzera e la possibilità di concludere a tale scopo degli accordi in applicazione delle soprannotate normative;
hanno raggiunto il seguente Accordo:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Per «rispettive legislazioni interne» si intendono:
- Per l’Italia: il decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020 e relativi allegati.
- Per la Svizzera: la legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP), l’ordinanza del 26 aprile 2017 (ORaP) sulla radioprotezione e le relative ordinanze tecniche e direttive dell’UFSP.
Per «Autorità competenti» si intendono:
- Per l’Italia: quelle indicate dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020, ciascuna secondo le proprie competenze individuate dalle norme del menzionato decreto.
- Per la Svizzera: l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni (Suva).
Per «prodotti metallici» si intendono i rottami metallici, i prodotti semilavorati metallici e altri materiali lavorati di metallo sottoposti a sorveglianza radiometrica secondo le rispettive legislazioni interne vigenti.
Per «rottami metallici» si intendono i materiali di scarto di metallo o materiali metallici da riciclare.
Per «attestazioni dei controlli radiometrici» si intendono i documenti di misurazione radiometrica comprovanti le misurazioni radiometriche effettuate sui prodotti metallici per accertare la presenza di radioattività.
Art. 3 Equipollenza dei rispettivi sistemi di protezione contro le radiazioni e valori di misurazione
Considerato che le rispettive legislazioni interne menzionate da questo Accordo sono conformi alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013, le Parti riconoscono come equivalente il livello di protezione dei rispettivi sistemi di protezione contro le radiazioni.
Il mutuo riconoscimento, da parte delle autorità competenti, delle attestazioni dei controlli radiometrici dei prodotti metallici, ai fini dell’attuazione dell’articolo 5 del presente Accordo, si basa sui valori di misurazione e sulle soglie d’allarme definite nelle legislazioni interne di cui all’articolo 2 paragrafo 1 del presente Accordo.
Art. 4 Caratteristiche dei documenti di misurazione radiometrica
L’attestazione dei controlli radiometrici è valida per un periodo di 16 settimane a partire dalla data di misurazione radiometrica fino alla data di consegna del carico. La data di misurazione radiometrica deve figurare nell’attestazione dei controlli radiometrici.
L’attestazione dei controlli radiometrici è rilasciata dagli esperti di radioprotezione delle aziende tenute a effettuare le misurazioni radiometriche. Gli esperti di radioprotezione devono essere abilitati dalle autorità competenti e operare in conformità delle rispettive legislazioni interne in materia di radioprotezione e della direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio del 5 dicembre 2013.
Art. 5 Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui prodotti metallici destinati all’esportazione
Ai fini dell’espletamento delle formalità doganali per i prodotti metallici destinati agli scambi transfrontalieri, le Parti accettano in regime di reciprocità, in luogo dell’attestazione sulla base dei controlli radiometrici effettuati in dogana, le dichiarazioni rilasciate all’origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dalle autorità competenti dell’altra Parte.
Le Parti garantiscono, grazie ai loro sistemi di radioprotezione e in particolare mediante adeguate misure di sorveglianza e attrezzature, che i prodotti metallici destinati agli scambi transfrontalieri non siano contaminati da radioattività, non siano radioattivi né contengano sorgenti orfane.
Art. 6 Scambio di informazioni
Le autorità competenti delle Parti dovranno informarsi reciprocamente su qualsiasi modifica della rispettiva legislazione interna di cui all’articolo 2, paragrafo 1 del presente Accordo.
In presenza di informazioni secondo cui determinati prodotti metallici destinati agli scambi transfrontalieri potrebbero essere contaminati da radioattività o contenere sorgenti orfane, le autorità competenti delle Parti dovranno informarsi reciprocamente.
Se un’azienda sita nel territorio di una delle Parti contraenti constata che determinati prodotti metallici importati dall’altra Parte sono contaminati da radioattività o contengono materiale radioattivo orfano, è tenuta a informarne immediatamente le autorità competenti della Parte importatrice. Queste, a loro volta, sono tenute a informare le autorità competenti della Parte esportatrice. In presenza di casi ripetuti, le Parti si riservano il diritto di adottare misure che ritengono adeguate a garantire la protezione contro le radiazioni ionizzanti.
Art. 7 Controversie
Eventuali controversie relative all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo saranno risolte mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
Art. 8 Disposizioni finali
Il presente Accordo sarà attuato nel pieno rispetto delle legislazioni italiana e svizzera nonché del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall’appartenenza della Repubblica Italiana all’Unione europea.
Dall’attuazione del presente Accordo non deriveranno oneri finanziari aggiuntivi al bilancio ordinario della Repubblica Italiana o della Confederazione Svizzera.
Il presente Accordo ha una durata illimitata ed entra in vigore 30 giorni dopo la firma.
Il presente Accordo può essere denunciato da una Parte unilateralmente e in qualsiasi momento previa notifica scritta all’altra Parte. Decade un anno dopo il ricevimento della notifica di denuncia, salvo altrimenti convenuto dalle Parti entro la scadenza di questo termine.
Le parti possono emendare il presente Accordo per scritto mediante reciproco consenso.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna il 18 dicembre 2020 in due originali in lingua italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Consiglio Federale Livia Leu Agosti | Per il Governo Ivan Scalfarotto |