Gli Stati contraenti che allo scopo di stabilire una distinzione tra le uova importate desiderano prescrivere l’impiego di colori diversi, si impegnano a non imporre a questo fine che le norme seguenti:
- uova fresche: impiego del colore nero durante il periodo dal 15 marzo al 31 agosto e del colore rosso durante il periodo dal 1o settembre al 14 marzo. Le uova spedite prima dell’inizio di questi periodi potranno essere marcate col colore stabilito per il periodo del giorno della spedizione;
- uova conservate:impiego del colore nero durante tutto l’anno.