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0.818.102

Regolamento sanitario internazionale Firmato a Boston il 25 luglio 1969 Entrato in vigore il 1o gennaio 1971

(Stato 15 giugno 2007)0.818.102?1?

Traduzione2

(Stato 15 giugno 2007)

La ventiduesima Assemblea mondiale della sanità,

avendo esaminato le raccomandazioni formulate dal Comitato della Quarantena internazionale nel suo quindicesimo rapporto, volume A, in merito all’esame speciale del Regolamento sanitario internazionale;

avendo osservato che il Comitato della Quarantena internazionale ha ribadito i principi espressi nel proprio quattordicesimo rapporto, volume II;

avendo pure rilevato che il Comitato della Quarantena, nella sua quindicesima sessione, ha esaminato le osservazioni degli Stati membri mentre preparava il disegno di Regolamento sanitario internazionale proposte in sostituzione del Regolamento sanitario internazionale 3 vigente,

  1. Felicita i membri del Comitato per il loro lavoro; e
  2. Approva oggi, 25 luglio 1969, il Regolamento sanitario internazionale allegato alla presente risoluzione, nonché le appendici da 1 a 64 concernenti i moduli, certificati e norme relativi.

Quattordicesima seduta plenaria, 25 luglio 1969

Titolo I Definizioni

Art. 1

Nel presente Regolamento aeromobile indica un aeromobile che effettua un viaggio internazionale; «aeroporto indica qualsiasi aeroporto che lo Stato Membro in cui si trova designa come aeroporto d’arrivo e di partenza del traffico aereo internazionale e in cui si svolgono le formalità doganali, di controllo delle persone, di salute pubblica 5 , di controllo veterinario e fitosanitario e altre analoghe formalità». 6 amministrazione sanitaria indica l’autorità governativa competente a garantire l’esecuzione delle misure sanitarie previste dal Regolamento su tutto il territorio al quale il regolamento è applicabile; autorità sanitaria indica l’autorità direttamente responsabile, sul territorio che le compete, per l’applicazione delle misure sanitarie adeguate, permesse o prescritte dal presente regolamento; bagagli indica gli indumenti e gli oggetti personali d’un viaggiatore o d’un membro dell’equipaggio; caso importato indica una persona affetta in arrivo d’un viaggio internazionale; caso trasferito indica una persona affetta, contagiata in un’altra zona della stessa amministrazione sanitaria; certificato valevole indica, se riferito alla vaccinazione, un certificato conforme alle regole e ai modelli indicati nelle appendici 2, 3 e 4; contenitore indica un mezzo di trasporto Il termine contenitore non comprende né gli imballaggi usuali, né i veicoli; disinfestazione indica l’operazione con cui si uccidono gli insetti vettori di malattie umane presenti nelle navi, negli aeromobili, nei treni, nei veicoli stradali od in altri mezzi di trasporto, nonché nei contenitori; direttore generale indica il Direttore generale dell’Organizzazione; epidemia indica il diffondersi di una malattia contemplata dal Regolamento mediante il moltiplicarsi dei casi in una zona; equipaggio indica il personale in servizio su una nave, un aeromobile, un treno, un veicolo stradale o altro mezzo di trasporto; giorno indica un intervallo di tempo di ventiquattro ore; indice di Aedes aegypti indica il rapporto percentuale fra, da una parte, il numero di case in una zona determinata e ben delimitata, nella quale sono state effettivamente trovate larve dell’Aedes aegypti, e precisamente nei locali stessi o nei terreni vicini che vi appartengono e, dall’altra parte, il numero complessivo delle case esaminate in questa zona; isolamento, se riferito ad una persona o ad un gruppo, indica la separazione della persona o del gruppo da tutte le altre persone, ad eccezione del personal sanitario di servizio, allo scopo di evitare il diffondersi dell’infezione; libera pratica indica l’autorizzazione concessa ad una nave d’entrare in un porto e di procedervi allo sbarco nonché a qualsiasi altra operazione ed a un aeromobile, dopo l’atterramento, di procedere allo sbarco ed a qualsiasi altra operazione; malattie contemplate dal Regolamento (malattie quarantenarie) indicano il colera, compreso il colera El Tor, la febbre gialla e la peste 7 ; nave indica una nave di lungo corso oppure una nave destinata alla navigazione interna che effettua un viaggio internazionale; nebulizzatore all’aerosol indica un nebulizzatore contenente un preparato sotto pressione che produce un aerosol insetticida quando la valvola è aperta; Organizzazione indica l’Organizzazione mondiale della sanità; persona infetta indica una persona colpita da una malattia contemplata dal Regolamento oppure che a posteriori risulta d’aver avuto una tal malattia sotto forma d’incubazione; porto indica un porto di mare o un porto della navigazione interna; quarantena (in) indica lo stato o la situazione d’una nave, d’un aeromobile, treno, veicolo stradale, altro mezzo di trasporto o contenitore, durante il periodo in cui sono soggetti a provvedimenti adottati da un’autorità sanitaria per prevenire la diffusione di malattie, di fonti di malattie o di vettori di malattie. sospetto indica la persona che l’autorità sanitaria considera come già stata esposta al pericolo d’infezione di una malattia contemplata dal Regolamento e ritiene possa diffonderla; visita medica indica sia la visita e l’ispezione di una nave, di un aeromobile, treno, veicolo stradale, altro mezzo di trasporto o contenitore, sia l’esame preliminare delle persone nonché la verifica della validità dei certificati di vaccinazione, ma non comprende l’ispezione periodica d’una nave allo scopo di determinare se sia necessaria la derattizzazione; volo (in corso di) indica il tempo che intercorre fra la chiusura delle porte prima del decollo e l’apertura all’arrivo; zona di transito diretto indica una zona speciale situata nel recinto di un aeroporto o ad esso collegata con l’approvazione dell’autorità sanitaria competente e da questa controllata, destinata a facilitare il traffico in transito diretto e che permetta particolarmente, durante le interruzioni del viaggio, l’isolamento dei passeggeri e degli equipaggi senza che debbano uscire dall’aeroporto; zona infetta è una zona definita secondo principi epidemiologici dall’amministrazione sanitaria che segnala l’esistenza della malattia nel proprio Paese e dai limiti non necessariamente corrispondenti a quelli amministrativi. Trattasi di una parte del territorio che, per le caratteristiche della popolazione (densità, mobilità) e del potenziale di vettori e degli effettivi animali, potrebbe prestarsi alla trasmissione della malattia segnalata.

arrivo d’una nave, d’un aeromobile, d’un treno o d’un veicolo stradale significa:

  1. per le navi di lungo corso, l’arrivo nel porto;
  2. per gli aeromobili, l’arrivo in un aeroporto;
  3. per le navi destinate alla navigazione interna, l’arrivo in un porto o ad un porto di confine, a seconda delle condizioni geografiche e delle convenzioni o accordi stipulati per gli Stati interessati, conformemente all’articolo 98, oppure secondo le leggi e i regolamenti vigenti sul territorio d’arrivo;
  4. per i treni e per i veicoli stradali, l’arrivo a un porto di confine;
  1. di carattere permanente e pertanto insufficientemente resistente per poter essere adoperato più volte;
  2. specialmente concepito per facilitare il trasporto di merci, senza rottura di carico, con uno o più mezzi di trasporto;
  3. provvisto di dispositivi che ne facilitano la manipolazione segnatamente nel trasporto da un mezzo all’altro di trasporto;
  4. concepito in modo da essere facilmente riempibile e svuotabile.

viaggio internazionale significa:

  1. trattandosi d’una nave o d’un aeromobile, un viaggio fra porti o aeroporti situati sui territori di diversi Stati, oppure un viaggio fra porti o aeroporti nel territorio o nei territori di un medesimo Stato, qualora la nave o l’aeromobile entri in contatto, durante il viaggio, col territorio di qualsiasi altro Stato, ma solo per quanto concerne detto contatto;
  2. trattandosi d’una persona, un viaggio, durante il quale è toccato il territorio d’uno Stato che non sia quello in cui il viaggio è cominciato;

Titolo II Denunce e informazioni epidemiologiche

Art. 2

Nell’applicazione del presente Regolamento, ciascun Stato riconosce all’organizzazione il diritto di comunicare direttamente con l’amministrazione sanitaria del suo o dei suo territori. Ogni denuncia ed ogni informazione dell’Organizzazione all’amministrazione sanitaria è considerata come inviata allo Stato da cui essa dipende; ogni denuncia e ogni informazione dell’amministrazione sanitaria all’Organizzazione è considerata come inviata dallo Stato da cui essa dipende.

Art. 3

Le amministrazioni sanitarie inviano una denuncia all’Organizzazione, per telegramma o per telex e al più tardi entro ventiquattro ore, non appena sono informate che un primo caso di una malattia contemplata dal Regolamento, che non sia né un caso importato né un caso trasferito, è stato segnalato in una zona che loro compete. Nelle ventiquattro ore seguenti esse denunciano la zona infetta.

Inoltre, le amministrazioni sanitarie denunciano all’Organizzazione, per telegramma o per telex e entro ventiquattro ore dall’entrata in cui esse furono informate:

  1. se uno o più casi di una malattia contemplata dal Regolamento è stato importato o trasferito in una zona non infetta, fornendo tutte le informazioni di cui si dispone quanto all’origine dell’infezione;
  2. se una nave od un aeromobile è arrivato con a bordo uno o più casi di una malattia contemplata dal Regolamento, indicherà il nome della nave o il numero del volo dell’aeromobile, gli scali precedenti e seguenti nonché le misure eventualmente adottate.

L’esistenza della malattia denunciata in virtù di una diagnosi clinica sufficientemente valida è confermata il più presto possibile mediante gli esami di laboratorio possibili; i risultati sono trasmessi immediatamente per telegramma o per telex all’Organizzazione.

Art. 4

Le amministrazioni sanitarie denunciano immediatamente all’Organizzazione i fatti comprovanti la presenza di virus amarillico, compreso il virus scoperto su zanzare o su vertebrati eccetto l’uomo del bacillo della peste in una parte qualsiasi del loro territorio ed indicano l’estensione della zona in questione.

Quando denunciano casi di peste dei rosicanti, le amministrazioni sanitarie devono distinguere tra peste dei rosicanti selvatici e quelle dei rosicanti domestici; nel caso di peste dei rosicanti selvatici si descrivano le circostanze epidemiologiche e si indichi la zona in questione.

Art. 5

Alle denunce prescritte al paragrafo 1 dell’articolo 3 devono seguire immediatamente informazioni complementari sull’origine e la forma della malattia, il numero dei casi e dei decessi, le condizioni inerenti all’estensione della malattia, nonché le misure profilattiche applicate.

Art. 6

Durante l’epidemia, le denunce e le informazioni prescritte dagli articoli 3 e 5 sono integrate con comunicazioni all’Organizzazione fatte a intervalli regolari.

Queste comunicazioni saranno frequenti e particolareggiate il più possibile. Il numero dei casi e dei decessi sarà trasmesso almeno una volta la settimana. Dovranno essere indicate le precauzioni prese per combattere il propagarsi della malattia, in particolare le misure intese ad evitare che navi, aeromobili, treni, veicoli stradali od altri mezzi di trasporto, oppure contenitori in partenza dalla zona infetta la propaghino in altri territori. In caso di peste, saranno specificati i provvedimenti presi contro i rosicanti. Trattandosi di malattie contemplate dal Regolamento trasmesse da insetti, saranno specificate le misure prese contro detti vettori.

Art. 7

L’amministrazione sanitaria d’un territorio in cui una zone infetta è stata delimitata e denunciata avvisa l’Organizzazione non appena la zona sia tornata immune.

Una zone infetta può essere considerata come nuovamente immune quando sono state prese tutte le misure profilattiche atte a prevenire la riapparizione della malattia o la sua possibile diffusione ad altre zone e quando:

  1. in caso di peste o di colera8 è trascorso, dalla morte, dalla guarigione o dall’isolamento dell’ultimo caso, un periodo di tempo almeno pari al doppio del periodo d’incubazione fissato dal presente Regolamento e non esistano segni epidemiologici d’estensione della malattia ad una zona contigua;
  2. b. i) in caso di febbre gialla trasmessa da un vettore che non sia l’Aedes aegypti, sono trascorsi tre mesi senza segno d’attività del virus della febbre gialla; ii)in caso di febbre gialla trasmessa dall’Aedes aegypti, sono trascorsi tre mesi dall’ultimo caso di malattia nell’uomo, o un mese dall’ultimo caso se l’indice di Aedes aegypti s’è mantenuto costantemente inferiore all’1% durante questo mese;
  3. c. i) in caso di peste dei rosicanti domestici, è trascorso un mese dalla scoperta o dalla cattura dell’ultimo animale contagiato; ii)in caso di peste dei rosicanti selvatici, sono trascorsi tre mesi senza aver osservato la malattia in tale vicinanza di porti o d’aeroporti da costituire una minaccia per il traffico internazionale.

Art. 8

Le amministrazioni sanitarie denunciano all’Organizzazione:

  1. le misure che hanno deciso di applicare al momento dell’arrivo di persone e di cose da una zona infetta e la loro revoca, indicando la data dell’entrata in vigore o quella della revoca;
  2. qualsiasi modificazione delle loro prescrizioni sulle vaccinazioni in caso di viaggi internazionali.

Queste denunce sono fatte telegraficamente o per telex e, ove sia possibile, prima che le modificazioni abbiano effetto o che le misure entrino in vigore o siano revocate.

Le amministrazioni sanitarie trasmettono una volta l’anno all’Organizzazione, alla data che questa fisserà, un elenco delle loro prescrizioni sulle vaccinazioni in caso di viaggi internazionali.

Le amministrazioni sanitarie dispongono in modo d’informare i viaggiatori eventuali sulle proprie prescrizioni o sulle modificazioni di queste prescrizioni ricorrendo, se del caso, alla cooperazione delle agenzie di viaggio, delle compagnie di navigazione marittima o aerea oppure a qualsiasi altro agente di trasporto.

Art. 9

Oltre alle denunce e alle informazioni indicate negli articoli da 3 a 8, le amministrazioni sanitarie inviano settimanalmente all’Organizzazione:

  1. un rapporto telegrafico o per telex sul numero dei casi di malattie contemplate dal Regolamento e di decessi dovuti a tali malattie, registrati durante la settimana precedente nelle singole città prossime ad un porto o ad un aeroporto, compresi i casi importati o trasferiti;
  2. un rapporto per posta aerea al fine di segnalare l’assenza di casi delle suddette malattie durante i periodi previsti dalle lettere a, b e c del paragrafo 2 dell’articolo 7.

Art. 10

Tutte le denunce e tutte le informazioni indicate negli articoli da 3 a 9 sono trasmesse, a domanda, dall’amministrazione sanitaria anche alle missioni diplomatiche ed ai Consolati del territorio di sua giurisdizione.

Art. 11

L’Organizzazione trasmette a tutte le amministrazioni sanitarie, il più presto possibile e per la via più adeguata, tutte le informazioni epidemiologiche o di altra natura ricevute in applicazione degli articoli da 3 a 8 del paragrafo a dell’articolo 9. Essa segnala anche la mancanza delle informazioni prescritte dall’articolo 9. Le comunicazioni urgenti sono trasmesse per telegramma, per telex o per telefono.

Tutti i dati epidemiologici supplementari nonché qualsiasi altra informazione acquisita dall’Organizzazione in virtù del proprio programma di sorveglianza sono comunicati, se necessario, a tutte le amministrazioni sanitarie.

L’Organizzazione può, col consenso del governo interessato, aprire un’inchiesta su qualsiasi epidemia di una malattia contemplata dal Regolamento che minacci pericolosamente i Paesi attigui o la salute nel mondo. Tali inchieste sono avviate nell’intento d’aiutare i Governi ad adottare le misure di protezione necessarie e potranno comportare l’invio di un gruppo sul posto.

Art. 12

Tutti i telegrammi o tutti i telex oppure tutte le chiamate telefoniche trasmessi conformemente agli articoli da 3 a 8 ed all’articolo 11 godono della precedenza che le circostanze esigono. Le comunicazioni fatte in casi eccezionalmente urgenti, quando vi è pericolo di propagazione d’una malattia contemplata dal Regolamento, godono della precedenza assoluta ad esse concessa dalle convenzioni internazionale sulle telecomunicazioni.

Art. 13

Ogni Stato trasmette una volta l’anno all’Organizzazione, conformemente all’articolo 62 della Costituzione 9 dell’Organizzazione, le informazioni concernenti l’eventuale insorgere di casi di una malattia contemplata dal Regolamento dovuti al traffico internazionale od osservati nello svolgimento di tale traffico, come pure le decisioni prese in conformità del presente Regolamento e quelle relative alla sua applicazione.

L’Organizzazione, fondandosi sulle informazioni indicate nel primo paragrafo del presente articolo, sulle denunce e sui rapporti prescritti dal presente Regolamento e su qualsiasi altra informazione ufficiale, compila un rapporto annuale sull’applicazione del presente Regolamento e sui suoi effetti sul traffico internazionale.

L’Organizzazione segue l’evoluzione della situazione epidemiologica delle malattie contemplate dal Regolamento e pubblica, almeno una volta all’anno, informazioni in merito, corredate di carte segnalanti le zone infette e le zone immuni di tutto il mondo nonché qualsiasi altra informazione pertinente raccolta nell’ambito del proprio programma di sorveglianza.

Titolo III Organizzazione sanitaria

Art. 14

Le amministrazioni sanitarie provvedono che i porti e gli aeroporti del loro territorio siano provvisti di un’organizzazione e d’un equipaggiamento adeguati a permettere l’applicazione delle misure previste dal presente Regolamento.

Ogni porto o aeroporto deve disporre di acqua potabile e di derrate alimentari sane, la cui provenienza è approvata dall’amministrazione sanitaria, per l’uso ed il consumo del pubblico, sia a terra, sia a bordo di navi o di aeromobili. L’acqua potabile e le derrate alimentari sono conservate e manipolate in condizioni tali da essere protette contro qualsiasi contaminazione. L’autorità sanitaria ispeziona periodicamente il materiale, gli impianti ed i locali, e preleva campioni di acqua e di derrate alimentari che sono sottoposti ad esami di laboratorio per verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo. A questo scopo, come per qualsiasi altra misura sanitaria, vanno applicati nel modo più rigoroso possibile i principi e le raccomandazioni esposti nelle guide all’uopo pubblicate dall’Organizzazione, nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

Ogni porto od aeroporto deve disporre d’un sistema efficace per sgomberare e rendere innocue le sostanze fecali, le immondizie e le acque di scolo nonché le derrate alimentari improprie per il consumo e altre sostanze considerate nocive alla salute pubblica.

Art. 15

Il maggior numero possibile di porti d’un dato territorio deve poter disporre d’un servizio medico che comprenda il personale, il materiale e i locali necessari e, in particolare, i mezzi d’isolazione e di rapido trattamento delle persone infette, per effettuare la disinfezione, la disinfestazione e la derattizzazione, l’esame batteriologico, la cattura e l’esame dei rosicanti per la ricerca dell’infezione pestifera, i prelievi di campioni d’acqua e di derrate alimentari nonché la relativa spedizione ad un laboratorio per esame e, infine, l’attrezzatura per applicare qualsiasi altra misura prevista dal presente Regolamento.

Art. 16

L’autorità sanitaria del porto o dell’aeroporto:

  1. prende tutte le misure utili per evitare la presenza di rosicanti sulle istallazioni portuali o aeroportuali;
  2. fa tutto il possibile per tener lontani i ratti dalle istallazioni portuali e aeroportuali.

Art. 17

Le amministrazioni sanitarie prendono le disposizioni necessarie affinché un numero sufficiente di porti del loro territorio possa disporre del necessario personale competente per l’ispezione delle navi in relazione al rilascio di certificati d’esenzione di derattizzazione previsti all’articolo 54, e devono abilitare i porti che adempiono queste condizioni.

Tenuto conto dell’importanza del traffico internazionale del loro territorio e della ripartizione del traffico stesso, le amministrazioni sanitarie indicano quali, fra i porti abilitati conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, provvisti dell’equipaggiamento e del personale necessario per la derattizzazione delle navi, sono competenti a rilasciare i certificati di derattizzazione previsti all’articolo 54.

Le amministrazioni sanitarie che designano questi porti badano che i certificati di derattizzazione ed i certificati d’esenzione di derattizzazione siano rilasciati conformemente alle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 1810

Secondo l’importanza del traffico internazionale del loro territorio, le amministrazioni sanitarie designano come aeroporti sanitari un certo numero d’aeroporti di questo territorio, sempreché soddisfino alle condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo nonché alle disposizioni dell’articolo 14.

Ogni aeroporto sanitario deve disporre:

  1. d’una organizzazione medica che comprenda il personale, il materiale e i locali necessari;
  2. dei mezzi necessari per il trasporto, l’isolamento e la cura di persone affette o sospette;
  3. dei mezzi necessari per eseguire un’efficace disinfezione e disinfestazione, per le distruzioni dei vettori e dei roditori, nonché per l’applicazione di qualsiasi altra misura adeguata prevista dal presente Regolamento;
  4. d’un laboratorio batteriologico o dei mezzi necessari per l’invio delle materie sospette a un laboratorio;
  5. 11 dei mezzi necessari all’interno come all’esterno dell’aeroporto, per la vaccinazione contro la febbre gialla.

Art. 19

Ogni porto, come pure l’aerea compresa nel perimetro di ogni aeroporto, devono essere mantenuti esenti da Aedes aegypti allo stato immaturo od allo stato insetto perfetto, da anofele e da zanzare che veicolano altre malattie aventi un’importanza epidemiologica per il traffico internazionale. A questo scopo, misure antianofeliche devono essere prese regolarmente in una zona di protezione di quattrocento metri intorno al perimetro.

Nella zona di transito diretto di un aeroporto situato sia in una zona ove trovansi i vettori menzionati al paragrafo 1 del presente articoli, sia nei paraggi immediati di una tale zona, tutti i locali destinati a ricevere persone o animali devono essere tenuti al riparo dalle zanzare.

Ai fini del presente articolo, per perimetro d’un aeroporto s’intende la linea che circoscrive la zona in cui si trovano gli edifici dell’aeroporto ed il terreno e specchio d’acqua che serve o sarà adibito ad accogliere gli aeromobili.

Le amministrazioni sanitarie devono una volta all’anno informare l’Organizzazione sulla protezione dei loro porti ed aeroporti dai vettori aventi un’importanza epidemiologica per il traffico internazionale.

Art. 20

Ogni amministrazione sanitaria invia all’Organizzazione:

  1. un elenco dei porti del loro territorio abilitati conformemente all’articolo 17 al rilascio:i)soltanto di certificati d’esenzione da derattizzazione, eii)di certificati, di derattizzazione e di certificati d’esenzione da derattizzazione;
  2. b.–c. ...12

Le amministrazioni sanitarie informano l’Organizzazione di ogni modificazione ulteriore degli elenchi indicati nel paragrafo 1 del presente articolo.

L’Organizzazione comunica tempestivamente a tutte le amministrazioni sanitarie le informazioni che le giungono conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Art. 21

Su richiesta dell’amministrazione sanitaria interessata e dopo inchiesta appropriata, l’Organizzazione attesta che un aeroporto sanitario situato nel territorio soggetto a quelle amministrazioni adempie le condizioni prescritte dal presente Regolamento.

Su richiesta dell’amministrazione sanitaria interessata e dopo inchiesta appropriata, l’Organizzazione attesta che la zona di transito diretta di un aeroporto situato in una zona infetta da febbre gialla del territorio soggetto a quella amministrazione adempie le condizioni prescritte dal presente Regolamento.

L’Organizzazione riesamina periodicamente queste attestazioni, in collaborazione con l’amministrazione sanitaria interessata, per assicurarsi che le condizioni prescritte sono sempre rispettate.

Nell’elenco che essa deve pubblicare giusta l’articolo 20, l’Organizzazione indica gli aeroporti considerati nelle attestazioni previste dal presente articolo.

Art. 22

Se l’importanza del traffico internazionale lo giustifica e quando la situazione epidemiologica lo esige, i posti di confine ai valichi ferroviari e stradali saranno muniti delle istallazioni sanitarie per l’applicazione delle misure previste dal presente Regolamento. Lo stesso vale per i posti di confine sui corsi d’acqua interni che procedono al controllo al confine delle navi adibite alla navigazione interna.

Le amministrazioni sanitarie informano l’Organizzazione sulla data d’entrata in servizio e sull’ubicazione di queste istallazioni.

L’Organizzazione trasmette senza indugi a tutte le amministrazioni sanitarie le informazioni ricevute in virtù del presente articolo.

Titolo IV Misure e formalità sanitarie

Capo I Disposizioni generali

Art. 23

Le misure sanitarie permesse dal presente Regolamento sono tutto quanto uno Stato può esigere, nei confronti del traffico internazionale, per proteggere il suo territorio dalle malattie contemplate dal Regolamento.

Art. 24

Le misure sanitarie devono iniziarsi immediatamente, concludersi senza ritardi ed applicarsi senza distinzione a tutte le persone.

Art. 25

La disinfezione, la disinfestazione, la derattizzazione e tutte le altre operazioni sanitarie devono essere eseguite in modo:

  1. da evitare qualsiasi intralcio inutile e da non causare pregiudizio alla salute delle persone;
  2. da non causare nessun danno alla struttura della nave, dell’aeronave o di altri veicoli o ai loro strumenti di bordo;
  3. da evitare ogni pericolo d’incendio.

Nell’esecuzione di queste operazioni sui carichi, sulle merci, sui bagagli, sui contenitori e su altri oggetti, saranno prese tutte le precauzioni necessarie per evitare qualsiasi danno.

Mette conto servirsi di eventuali metodi e procedimenti raccomandati dall’Organizzazione.

Art. 26

L’autorità sanitaria rilascia gratuitamente al trasportatore, su richiesta, un certificato nel quale sono indicate le misure cui è stata sottoposta una nave, un aeromobile, un treno, un veicolo stradale, altri mezzi di trasporto o contenitori, le parti del veicolo trattate, i metodi applicati e le ragioni per cui le misure sono state prese. Trattandosi d’un aeromobile, il certificato è sostituito, su richiesta, da un’iscrizione sulla parte concernente le questioni sanitarie della dichiarazione generale per aeromobili.

L’autorità sanitaria rilascia anche, su richiesta e gratuitamente:

  1. ad ogni viaggiatore un certificato con l’indicazione della data d’arrivo e di partenza e le misure applicate alla sua persona ed ai suoi bagagli;
  2. al caricatore o allo speditore, al destinatario ed al trasportatore, o ai loro agenti, un certificato con l’indicazione delle misure cui le merci sono state sottoposte.

Art. 27

Le persone in osservazione non sono isolate e possono muoversi liberamente. Durante il periodo d’osservazione, l’autorità sanitaria può invitarle a presentarsi ad essa, se necessario, ad intervalli regolari. Tenuto conto delle limitazioni previste nell’articolo 64, l’autorità sanitaria può anche sottoporre queste persone ad una visita medica e svolgere tutte le indagini necessarie per appurare il loro stato di salute.

Le persone in osservazione che si recano in un’altra località situata sul medesimo territorio o al di fuori di esso sono tenute ad informare l’autorità sanitaria, la quale, a sua volta, informa immediatamente dello spostamento l’autorità sanitaria della località di destinazione, Ivi giunte, dette persone devono presentarsi senza indugio alla locale autorità sanitaria. Questa può sottoporle alle misure previste dal paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 28

Salvo nei casi urgenti in cui esista un grave pericolo per la sanità pubblica, l’autorità sanitaria d’un porto o d’un aeroporto non deve, a causa di un’altra malattia epidemica, rifiutare la libera pratica ad una nave o ad un aeromobile sospetti d’essere infetti da una malattia contemplata dal Regolamento; segnatamente essa non deve impedirle di scaricare o caricare merci o vettovaglie oppure di prendere a bordo combustibile o carburanti ed acqua potabile.

Art. 29

L’autorità sanitaria può prendere tutte le misure adeguate per evitare che da una nave siano versate nelle acque di un porto, di un fiume o di un canale scoli e rifiuti che potrebbero inquinarle.

Capo II Misure sanitarie all’atto della partenza

Art. 30

L’autorità sanitaria del porto, dell’aeroporto o della zona in cui è situato il posto di confine prende tutte le misure pratiche per:

  1. impedire l’imbarco di persone infette o sospette;
  2. evitare che si introducano a bordo di una nave, d’un aeromobile, d’un treno, d’un veicolo stradale, d’un altro mezzo di trasporto o di un contenitore, agenti trasmettitori o vettori di una malattia contemplata dal Regolamento.

L’autorità sanitaria di una zona infetta può esigere dai viaggiatori in partenza un certificato di vaccinazione valido.

L’autorità sanitaria menzionata al paragrafo 1 del presente articolo può, qualora lo ritenga necessario, sottoporre a visita medica le persone in procinto di partire per un viaggio internazionale. Il momento ed il luogo della visita sono stabiliti tenendo conto di tutte le altre formalità doganali, in modo da non intralciare né ritardare la partenza.

Indipendentemente dalle disposizioni del paragrafo 1 lettera a del presente articolo, una persona che fa un viaggio internazionale e che, all’arrivo, è messa in osservazione può essere autorizzata a continuare il viaggio. L’autorità sanitaria, giusta l’articolo 27, trasmette per le vie più rapide una denuncia all’autorità sanitaria della località di destinazione.

Capo III Misure sanitarie durante il viaggio fra porti o aeroporti
di partenza e di arrivo

Art. 31

È vietato gettare o lasciar cadere da una aeromobile in volo qualsiasi materiale atto a propagare una malattia epidemica.

Art. 32

Nessuna misura sanitaria può essere imposta da uno Stato alle navi che transitano nelle acque territoriali senza far scalo in un porto o sulla costa.

Nel caso in cui, per un motivo qualsiasi, la nave faccia scalo, sono applicabili ad essa le leggi ed i regolamenti in vigore nel territorio; non debbono però essere oltrepassate le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 33

Nessuna misura sanitaria, oltre a una visita medica, può essere imposta ad una nave immune, nel senso della definizione del titolo V, in transito attraverso un canale o altra via marittima di uno Stato per recarsi in un porto di un altro Stato. Questa disposizione non concerne le navi provenienti da una zone infetta o aventi a bordo una persona che giunge da una tale zona, fintanto che non sia trascorso il periodo d’incubazione della malattia che infetta la zona.

La sola misura applicabile a una nave immune nell’uno o nell’altro dei suddetti casi è, ove occorra, quella di organizzare a bordo una guardia sanitaria per impedire qualsiasi contatto non autorizzato fra la nave e la costa e per vigilare l’applicazione dell’articolo 29.

L’autorità sanitaria permette ad ogni nave che si trova in uno dei casi suddetti di rifornirsi, sotto il suo controllo, di combustibili o di carburanti, di acqua potabile, di viveri e di provviste.

Le navi infette o sospette in transito per un canale o per un’altra via marittima possono essere sottoposte allo stesso trattamento che avrebbero ricevuto se avessero fatto scalo in un porto del territorio in cui si trova il canale o la via marittima.

Art. 34

Indipendentemente da qualsiasi altra disposizione contraria del presente Regolamento, ad eccezione dell’articolo 69, nessuna misura sanitaria all’infuori di una visita medica può essere imposta ai passeggeri e all’equipaggio:

  1. che restano a bordo di una nave immune;
  2. che sono a bordo di un aeromobile immune in transito, purché non escano dalla zona di transito diretto d’un aeroporto del territorio attraverso il quale ha luogo il transito, o purché, nell’attesa che una tale zona sia formata sull’aeroporto, si sottopongano alle misure d’isolamento prescritte dall’autorità sanitaria per impedire la propagazione di malattie. La persona che, trovandosi nelle condizioni suddette, è obbligata a lasciare l’aeroporto in cui è sbarcata all’unico scopo di proseguire il viaggio da un aeroporto delle vicinanze, continua ad usufruire dell’esenzione suaccennata purché il suo spostamento si effettui sotto il controllo della o delle autorità sanitarie.

Capo IV Misure sanitarie all’arrivo

Art. 35

Gli Stati devono, nei limiti del possibile, concedere la libera pratica mediante messaggio radio trasmesso a bordo di una nave o di un aeromobile quando, fondandosi sulle informazioni fornite prima del suo arrivo, l’autorità sanitaria del porto o dell’aeroporto verso il quali si dirige reputa che non porta malattie contemplate dal Regolamento o che non ne favorirà la propagazione.

Art. 36

L’autorità sanitaria di un porto, di un aeroporto o d’un posto di confine può sottoporre ad una visita medica all’arrivo qualsiasi nave, aeromobile, treno, veicolo stradale, altro mezzo di trasporto o contenitore, nonché qualsiasi persona che fa un viaggio internazionale.

Le misure sanitarie supplementari applicabili a una nave, aeromobile, treno, veicolo stradale, altro mezzo di trasporto o contenitore sono stabilite in base alle condizioni di bordo durante il viaggio o al momento della visita medica, senza con ciò pregiudicare le misure applicabili secondo il presente Regolamento ad una nave, aeromobile, treno veicolo stradale, altro mezzo di trasporto o contenitore proveniente da una zona infetta.

In un paese dove l’amministrazione sanitaria deve far fronte a speciali difficoltà che rappresentano un pericolo grave per la salute pubblica, ogni persona in viaggio internazionale può essere obbligata ad indicare per scritto all’arrivo, il suo indirizzo di destinazione.

Art. 37

L’applicazione delle misure previste dal titolo V dipendenti dal fatto che una nave, un aeromobile, un treno, un veicolo stradale od un altro mezzo di trasporto, una persona, un contenitore o merci provengono da una zona infetta denunciata dall’amministrazione sanitaria interessata sarà limitata alle persone o merci provenienti effettivamente da detta zona. Questa limitazione è subordinata alla condizione che l’autorità sanitaria della zona infetta prenda tutte le misure necessarie per impedire il propagarsi della malattia e applichi le misure previste dall’articolo 30 paragrafo 1.

Art. 38

All’arrivo di una nave, di un aeromobile, treno, veicolo stradale od altro mezzo di trasporto, ogni persona infetta può essere sbarcata ed isolata su ordine dell’autorità sanitaria. Lo sbarco operato dall’autorità sanitaria è obbligatorio se richiesto dalla persona responsabile del mezzo di trasporto.

Art. 39

L’autorità sanitaria, oltre ad applicare le disposizioni del titolo V, può sottoporre a osservazione ogni persona sospetta che, durante un viaggio internazionale, giunga, con un mezzo di trasporto qualsiasi, da una zona infetta; questa osservazione può essere mantenuta sino alla fine del periodo di incubazione, come è stabilito nel titolo V.

Salvo nei casi previsti espressamente dal presente Regolamento, l’isolamento sostituisce l’osservazione solo se l’autorità sanitaria considera come eccezionalmente serio il pericolo di trasmissione da parte della persona sospetta.

Art. 40

Le misure sanitarie prese in un porto od in un aeroporto non saranno, ad eccezione della visita medica, ripetute in nessun altro porto o aeroporto nel quale la nave o l’aeronave farà scalo in seguito, purché:

  1. dopo la partenza dal porto o dall’aeroporto dove sono applicate le misure non si sia prodotto, nello stesso porto o aeroporto a bordo della nave o aeromobile, un fatto di carattere epidemiologico tale da richiedere una nuova applicazione delle misure;
  2. l’autorità sanitaria di uno dei porti o aeroporti nei quali si farà scalo in seguito non abbia potuto accertarsi se le misure prese sono state applicate in modo veramente efficace.

Art. 41

Con riserva delle disposizioni dell’articolo 73, non può essere negato per ragioni sanitarie l’accesso delle navi o degli aeromobili a un porto o aeroporto. Tuttavia se il porto o l’aeroporto non sono attrezzati per l’applicazione delle misure sanitarie permesse dal presente Regolamento e ritenute necessarie dall’autorità sanitaria del porto o dell’aeroporto, navi o aeromobili possono essere obbligati a recarsi a loro rischio e pericolo, nel porto o nell’aeroporto, abilitato e meglio confacente, più prossimo.

Art. 42

Un aeromobile non è considerato proveniente da una circoscrizione infetta soltanto se ha atterrato in una tale zona su uno o più aeroporti sanitari non considerati come zone infette.

Art. 43

Le persone in arrivo a bordo di un aeromobile immune, che ha atterrato in una zona infetta e i cui passeggeri ed equipaggi si sono conformati alle condizioni dell’articolo 34, non sono considerati provenienti da una tale zona.

Art. 44

Salvo nei casi previsti dal paragrafo 2 del presente articolo, la nave o l’aeromobile che, all’arrivo, rifiuta di sottoporsi alle misure prescritte dall’autorità sanitaria del porto o dell’aeroporto e conformi al presente regolamento, ha la facoltà di proseguire immediatamente il viaggio; in questo caso, non può fare scalo, durante il viaggio, in un altro porto o aeroporto dello stesso territorio. La nave o l’aeromobile è tuttavia autorizzato, purché resti in quarantena, a rifornirsi di combustibile o di carburanti, di acqua potabile, di viveri e di provviste. Se, dopo la visita sanitaria, la nave è trovata immune, continua a beneficiare delle disposizioni dell’articolo 33.

Tuttavia, sono sottoposti dall’autorità sanitaria del porto o dello aeroporto alle misure prescritte in applicazione del presente Regolamento e non hanno la facoltà di proseguire immediatamente il viaggio, quando siano giunti in un porto od aeroporto d’una zona dove è presente il settore della febbre gialla:

  1. gli aeromobili infetti da febbre gialla;
  2. le navi infette da febbre gialla quando siano stati trovati a bordo Aedes aegypti e quando la visita medica accerti che una persona infetta non è stata isolata nel termine utile.

Art. 45

Se, per ragioni indipendenti dalla volontà del comandante, un aeromobile atterra fuori di un aeroporto o su un aeroporto che non sia quello in cui doveva atterrare normalmente, il comandante dell’aeromobile o un suo incaricato farà il possibile per entrare al più presto in contatto con la più vicina autorità sanitaria o con un’altra autorità pubblica.

L’autorità sanitaria, non appena sarà stata avvisata dell’atterraggio, potrà prendere le disposizioni adeguate senza oltrepassare in nessun caso le misure permesse dal presente Regolamento.

Con riserva delle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo le persone che si trovavano a bordo non possono abbandonare le adiacenze del luogo di atterraggio salvo che per mettersi in contatto con l’autorità sanitaria o con un’altra autorità pubblica, o solo col permesso di esse; le merci non devono essere allontanate dal luogo di atterraggio.

Quando le misure eventualmente ordinate dall’autorità sanitaria sono state eseguite, l’aeromobile può, se altri impedimenti che non siano quelli sanitari non lo vietano, dirigersi verso l’aeroporto dove avrebbe dovuto atterrare normalmente, oppure, se ragioni tecniche lo impediscono, verso un aeroporto adatto.

In casi urgenti, il comandante dell’aeronave, o il suo incaricato, prende tutte le misure richieste dalla sanità e dalla sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.

Capo V Misure concernenti il trasporto internazionale dei carichi,
delle merci, dei bagagli e della posta

Art. 46

I carichi e le merci sono sottoposte alle misure sanitarie previste dal presente Regolamento solo se provengono da zone infette e se l’autorità sanitaria ha seri motivi per ritenere che questi carichi e queste merci possano essere state contaminate dall’agente causale d’una delle malattie contemplate dal Regolamento o costituire un fattore di propagazione di una di queste malattie. 2. 13 Le merci in transito senza trasbordo, ad eccezione degli animali vivi, non devono essere oggetto di misure sanitarie né essere trattenute nei porti, aeroporti o stazioni di confine.

Il rilascio di un certificato di disinfezione per il commercio di merci fra due Paesi può essere disciplinato da accordi bilaterali fra il Paese esportatore ed il Paese importatore.

Art. 47

Salvo nei casi di persone infette o sospette, i bagagli possono essere disinfettati o disinfestati solo se appartengono a una persona che trasporta materiale contaminato o sulla quale sono stati trovati insetti vettori d’una malattia contemplata dal Regolamento.

Art. 48

La posta, i giornali, i libri e gli altri stampati sono esenti da qualsiasi misura sanitaria.

I pacchi postali sono sottoposti a misure sanitarie solo se contengono:

  1. alimenti previsti nell’articolo 63 che l’autorità sanitaria ritiene contaminati perché provenienti da una circoscrizione infetta da colera;
  2. biancheria personale, vestiti e biancheria da letto usati o sporchi ed ai quali si applicano le disposizioni del titolo V;
  3. materiale infettivo; o
  4. insetti o altri animali vivi che potrebbero essere vettori di malattie dell’uomo una volta introdottisi o stabilitisi nel Paese.

Art. 49

L’amministrazione sanitaria fa in modo, per quanto possibile, che i contenitori utilizzati nel traffico internazionale per ferrovia, strada, mare o aria non siano contagiati, durante le operazioni di imballaggio, da materiale infettivo, vettori o roditori.

Titolo V Disposizioni proprie a ciascuna malattia sottoposta al regolamento

Capo I Peste

Art. 50

Ai fini del presente Regolamento, il periodo d’incubazione della peste è fissato a sei giorni.

Art. 51

La vaccinazione contro la peste non costituisce una condizione per l’ammissione di una persona in un territorio.

Art. 52

Gli Stati fanno uso di tutti i mezzi a loro disposizione per diminuire il pericolo di propagazione della peste ad opera dei rosicanti e dei loro ettoparassiti. Le amministrazioni sanitarie degli Stati si tengono costantemente informate, mediante raccolta sistematica ed esame regolare dei rosicanti e dei loro ettoparassiti, della situazione nelle circoscrizioni – particolarmente nei porti e negli aeroporti – infette o sospette di essere infette da peste murina.

Durante la sosta di una nave o di un aeromobile in un porto o in un aeroporto infetto da peste, sono prese misure speciali per evitare che i rosicanti salgano a bordo.

Art. 53

Le navi sono:

  1. costantemente mantenute in condizioni tali che a bordo non ci siano né rosicanti né vettori della peste;
  2. periodicamente derattizzate.

I certificati di derattizzazione e i certificati d’esenzione da derattizzazione sono rilasciati esclusivamente dalle autorità sanitarie dei porti a tale scopo abilitati conformemente all’articolo 17. La durata di validità di questi certificati è di sei mesi, Tuttavia, essa può venir prolungata di un mese per le navi in rotta verso un porto abilitato, se è previsto che le operazioni di derattizzazione o d’ispezione, a seconda dei casi, possono essere eseguite in condizioni migliori.

I certificati di derattizzazione e i certificati d’esenzione da derattizzazione sono conformi al modello contenuto nell’appendice 1.

Se non le è presentato un certificato valido, l’autorità sanitaria di un porto abilitato nel senso dell’articolo 17, può, dopo inchiesta e ispezione:

  1. quando si tratta di un porto della categoria contemplata nel paragrafo 2 dell’articolo 17, derattizzare essa stessa la nave o fare eseguire questa operazione sotto la sua direzione e il suo controllo. Essa decide, in ogni singolo caso, sulla tecnica da usare per garantire la distruzione dei rosicanti sulla nave. La derattizzazione si eseguisce in modo da evitare, per quanto è possibile, qualsiasi danno alla nave e al suo carico; essa deve durare il tempo strettamente necessario per la sua retta esecuzione. L’operazione ha luogo, per quanto è possibile, nelle cale vuote. Per le navi alla fonda, essa si eseguisce prima del loro caricamento. Quando la derattizzazione è stata eseguita in modo soddisfacente, l’autorità sanitaria rilascia un certificato di derattizzazione;
  2. quando si tratta di un porto abilitato nel senso dell’articolo 17, rilascia un certificato d’esenzione da derattizzazione se l’autorità sanitaria ha accertato che a bordo non ci sono rosicanti. Questo certificato è rilasciato soltanto se l’ispezione della nave è stata fatta in cale vuote ovvero se le cale contengono soltanto zavorra od oggetti che non attirano rosicanti o che, per loro natura e stivatura, permettono l’ispezione completa delle cale. Le petroliere a pieno carico possono ricevere il certificato d’esenzione da derattizzazione.

Se l’autorità sanitaria del porto in cui ha avuto luogo la derattizzazione reputa che le condizioni nelle quali quest’operazione è stata eseguita non hanno permesso di conseguire un risultato soddisfacente, menziona il fatto nel certificato di derattizzazione già esistente.

Art. 54

In circostanze epidemiologiche eccezionali, un aeromobile è disinfestato e derattizzato quando si suppone la presenza di rosicanti a bordo.

Art. 55

Prima della loro partenza da una zona in cui esiste una epidemia di peste polmonare, le persone sospette che fanno un viaggio internazionale devono essere isolate per un periodo di sei giorni a contare dalla loro ultima esposizione al pericolo d’infezione.

Art. 56

La nave è pure considerata infetta qualora un caso di peste umana si sia dichiarato più di sei giorni dopo l’imbarco.

Una nave è considerata infetta all’arrivo quando:

  1. vi è a bordo un caso di peste umana; o
  2. è trovato a bordo un rosicante colpito da peste.

Una nave è considerata sospetta all’arrivo quando:

  1. pur non essendovi peste umana a bordo, un caso si è dichiarato nei sei giorni che hanno seguito l’imbarco; o
  2. si è manifestata fra i rosicanti a bordo una mortalità insolita per cause non ben determinate;
  3. vi è a bordo una persona rimasta esposta alla peste polmonare ed a cui non sono state applicate le misure previste all’articolo 56.

Quantunque proveniente da una zona infetta o pur avendo a bordo una persona proveniente da una zona infetta, una nave o un aeromobile è considerato immune all’arrivo se, durante la visita medica, l’autorità sanitaria ha potuto accertare che le condizioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si sono avverate.

Art. 57

All’arrivo di una nave infetta o sospetta o di un aeromobile infetto, l’autorità sanitaria può applicare le seguenti misure:

  1. disinfestazione e messa in osservazione delle persone sospette; tale periodo di osservazione non deve durare più di sei giorni a contare da quello dell’arrivo;
  2. disinfestazione e ove occorra, disinfezione:i)dei bagagli delle persone infette o sospette;ii)di qualsiasi altro oggetto, come biancheria da letto o personal sporca, e di qualsiasi altra parte della nave o dell’aeromobile considerata contaminata.

All’arrivo di una nave, un aeromobile, un treno, un veicolo stradale od altro mezzo di trasporto con a bordo una persona affetta da peste polmonare, o se un caso di peste polmonare s’è manifestato a bordo d’una nave nei sei giorni precedenti l’arrivo, l’autorità sanitaria può, in aggiunta alle misure previste nel paragrafo 1 del presente articolo, isolare i passeggeri e l’equipaggio della nave, dell’aeromobile, del treno, del veicolo stradale o altro mezzo di trasporto per un periodo di sei giorni a decorrere dalla loro ultima esposizione all’infezione.

In caso di peste murina a bordo o nei contenitori la nave è disinfestata e derattizzata e, ove occorra, messa in quarantena, conformemente alle stipulazioni dell’articolo 53, con riserva delle disposizioni seguenti:

  1. le operazioni di derattazione hanno luogo non appena sono state vuotate le cale;
  2. per impedire ai rosicanti infetti di abbandonare la nave, si può procedere a una o parecchie derattizzazioni preliminari della nave che possono essere prescritte prima o durante lo scaricamento della merce;
  3. se, per il fatto che solo una parte della merce dovendo essere scaricata, la distruzione completa dei rosicanti non può essere garantita, la nave è autorizzata a scaricare questa parte della merce, con la riserva da parte dell’autorità sanitaria competente di applicare le misure che essa giudica necessarie e che possono comprendere la messa in quarantena della nave allo scopo di impedire che i rosicanti infetti abbandonino la nave.

Se a bordo di un aeromobile è trovato un rosicante affetto da peste, l’aeromobile è disinfettato e derattizzato e, ove occorra, messo in quarantena.

Art. 58

Una nave cessa di essere considerata infetta o sospetta e un aeromobile cessa di essere considerato infetto quando le misure prescritte dalla autorità sanitaria, conformemente alle disposizioni degli articoli 38 e 57 sono state debitamente applicate o quando l’autorità sanitaria ha potuto accertarsi che la mortalità eccezionale dei rosicanti non è dovuta a peste. La nave o l’aeromobile è in tal caso ammesso alla libera pratica.

Art. 59

All’arrivo, una nave o un aeromobile immune è ammesso alla libera pratica; tuttavia, se proviene da una zona infetta, l’autorità sanitaria può:

  1. tenere dopo lo sbarco ogni persona sospetta in osservazione per un periodo non superiore a sei giorni a contare dalla data alla quale la nave l’aeromobile ha lasciato la circoscrizione infetta;
  2. ordinare la distruzione dei rosicanti a bordo della nave e la disinfestazione in casi eccezionali o per motivi ben fondati, comunicati per iscritto al comandante della nave.

Art. 60

Se all’arrivo di un treno o di un veicolo stradale è accertato un caso di peste umana, l’autorità sanitaria può applicare le misure previste nell’articolo 38 e ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 57, restando inteso che la disinfestazione e, ove occorra, la disinfezione sono fatte a quelle parti del treno o del veicolo stradale considerate contaminate.

Capo II Colera

Art. 61

Ai fini del presente Regolamento, il periodo d’incubazione del colera è fissato a cinque giorni.

Art. 6214

Se, all’arrivo di una nave, di un aeromobile, di un treno, di un veicolo stradale o di altri mezzi di trasporto, è accertato un caso il colera o se un caso si è prodotto a bordo, l’autorità sanitaria a) può, durante cinque giorni al massimo a contare dalla data dello sbarco, tenere in osservazione o isolare i passeggeri o i membri dell’equipaggio ritenuti sospetti; b) è responsabile del controllo del prelevamento e dell’eliminazione, in condizioni igieniche, delle riserve d’acqua, degli alimenti (carico escluso), delle deiezioni umane, elle acque di rifiuto, comprese le acque di cala, dei detriti e di qualsiasi altra materia ritenuta contaminata, come anche della disinfezione dei serbatoi d’acqua a del materiale adibito alla manipolazione degli alimenti. 2. 15 Presi i provvedimenti di cui alla lettera b), la nave, l’aeromobile, il treno, il veicolo stradale o il mezzo di trasporto è ammesso alla libera pratica.

Un aeromobile è considerato infetto quando all’arrivo si è dichiarato un caso di colera a bordo. È considerato sospetto quando, essendosi dichiarato un caso di colera a bordo durante il viaggio, il malato è stato sbarcato durante un precedente scalo.

Quantunque proveniente da una zona infetta o avendo a bordo una persona proveniente da una zona infetta, una nave o un aeromobile è considerato immune se, durante la visita medica, l’autorità sanitaria ha potuto accertare che nessun caso di colera si è dichiarato a bordo durante il viaggio.

Art. 6316

Le derrate alimentari facenti parte del carico di una nave, di un aeromobile, di un treno, di un veicolo stradale o di un altro mezzo di trasporto su cui si è prodotto un caso di colera durante il viaggio possono essere sottoposte a un esame batteriologico soltanto dalle autorità sanitarie del Paese di destinazione finale.

Art. 6417

Nessuno può essere obbligato o sottoporsi a un prelevamento rettale.

Chi fa un viaggio internazionale e giunge, durante il periodo d’incubazione del colera, da una zona infetta presentando sintomi che permettono di sospettare questa malattia, può essere obbligato a un esame delle feci.

Capo III Febbre gialla

Art. 65

Ai fini del presente Regolamento, il periodo d’incubazione della febbre gialla è fissato a sei giorni.

Art. 66

Qualsiasi persona che fra un viaggio internazionale e lascia una zona infetta può essere vaccinata contro la febbre gialla.

Se una persona è munita di un certificato di vaccinazione antiamarillica non ancora valido, può essere autorizzata a partire purché le siano applicate all’arrivo le disposizioni dell’articolo 68.

Una persona munita di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla non è considerata sospetta anche se proviene da una zona infetta.

Il vaccino antiamirillico utilizzato deve essere approvato dall’Organizzazione ed il centro di vaccinazione deve essere autorizzato dall’amministrazione sanitaria del territorio ove il centro è situato. Garanzie devono essere date all’Organizzazione quanto ad una costante qualità adeguata del vaccino.

Art. 67

Il possesso di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatorio per il personale di qualsiasi porto o aeroporto situato in una zona infetta, come pure per qualsiasi membro dell’equipaggio d’una nave o di un aeromobile che utilizza tale aeroporto.

Gli aeromobili che partono da un aeroporto situato in una zona infetta sono disinfestati conformemente all’articolo 25 secondo i metodi raccomandati dall’Organizzazione e dettagli sulla disinfestazione sono indicati nella parte concernente le questioni sanitarie della Dichiarazione generale d’aeromobile, sempreché l’autorità sanitaria dell’aeroporto d’arrivo non esiga questa parte della Dichiarazione generale d’aeromobili. Gli Stati interessati possono accettare la disinfestazione effettuata durante il volo con il dispositivo approvato di disinfestazione al vapore.

Le navi che si staccano da un porto situato in una zona in cui l’Aedes aegypti esiste ancora e che sono dirette verso una zona ove l’Aedes aegypti è stato eliminato sono mantenute immuni da Aedes aegypti allo stato immaturo od allo stato d’insetto perfetto.

Gli aeromobili in partenza da un aeroporto situato in una zona dove l’Aedes aegypti esiste ancora e che sono diretti verso una zona ove l’Aedes aegypti è stato eliminato sono disinfestati conformemente all’articolo 25 e secondo i metodi raccomandati dall’Organizzazione.

Art. 68

L’autorità sanitaria di una zona ove è presente il vettore della febbre gialla può esigere l’isolamento di una persona che fa un viaggio internazionale e proviene da una zona infetta senza essere provvisto di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla, e ciò fino a quando un certificato diventa valido o fino a quando sei giorni al massimo siano trascorsi dall’ultima data alla quale la persona di cui si tratta ha potuto essere esposta a infezione; fa stato il periodo più breve.

Art. 69

Qualsiasi persona proveniente da una zona infetta, che non è provvista di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla e che, durante un viaggio internazionale, deve passare da un aeroporto situato in una zona dove è presente il vettore della febbre gialla e che non dispone ancora dei mezzi per l’isolamento previsti nell’articolo 34, può essere trattenuta, durante il periodo prescritto all’articolo 68, in un aeroporto che ha questi mezzi, purché le amministrazione sanitarie dei territori in cui sono situati tali aeroporti abbiano concluso un accordo a questo scopo.

Le amministrazioni sanitarie interessate informano l’Organizzazione quando un accordo di tale natura entra in vigore o cessa di avere effetto. L’Organizzazione comunica immediatamente queste informazioni a tutte le altre amministrazioni sanitarie.

Art. 70

Una nave è considerata infetta all’arrivo se vi è un caso di febbre gialla a bordo o se un tal caso si è dichiarato a bordo durante il viaggio. La nave è considerata sospetta se ha lasciato da meno di sei giorni dall’arrivo una zona infetta o se giunge entro trenta giorni dalla sua partenza da una tale zona e l’autorità sanitaria ha accertato la presenza a bordo dell’ Aedes aegypti o di altro vettore della febbre gialla. Qualsiasi altra nave è considerata immune.

Un aeromobile è considerato infetto all’arrivo se vi è un caso di febbre gialla a bordo. È considerato sospetto se l’autorità sanitaria non è soddisfatta della disinfestazione eseguita conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 67 e se accerta la presenza di zanzare vive a bordo dell’aeromobile. Qualsiasi altro aeromobile è considerato immune.

Art. 71

All’arrivo di una nave o di un aeromobile infetto o sospetto, l’autorità sanitaria può:

  1. in una zona ove è presente il vettore della febbre gialla, applicare le misure dell’articolo 68 a tutti i passeggeri o membri dell’equipaggio che sbarcano senza essere provvisti di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla;
  2. procedere all’ispezione della nave o dell’aeromobile e alla distruzione totale dell’Aedes aegypti o di altro vettore della febbre gialla. In una zona ove è presente il vettore della febbre gialla essa può inoltre esigere che la nave resti almeno a quattrocento metri da terra fino a quando siano eseguite le misure prescritte.

La nave o l’aeromobile cessa di essere considerato infetto o sospetto quando le misure prescritte dall’autorità sanitaria, conformemente all’articolo 38 e al paragrafo 1 del presente articolo, siano debitamente eseguite. La nave o l’aeromobile è da quel momento ammesso alla libera pratica.

Art. 72

Le misure previste nella lettera b del paragrafo 1 dell’articolo 71 possono essere applicate all’arrivo di una nave di un aeromobile immune proveniente da una zona infetta. La nave o l’aeromobile è in seguito ammesso alla libera pratica.

Art. 73

Gli Stati non possono vietare agli aeromobili di atterrare sui loro aeroporti sanitari, se sono applicate le misure previste nel paragrafo 2 dell’articolo 67. In una zona ove è presente il vettore della febbre gialla, lo Stato può tuttavia designare uno o più aeroporti determinati come i soli in cui possono atterrare gli aeromobili provenienti da una zona infetta.

Art. 74

All’arrivo, in una zona ove è presente il vettore della febbre gialla, di un treno o di un veicolo stradale, l’autorità sanitaria può applicare le seguenti misure:

  1. isolamento, conformemente alle disposizioni dell’articolo 68, di qualsiasi persona proveniente da una zona infetta senza essere provvista di un certificato valido di vaccinazione contro la febbre gialla;
  2. disinfestazione di un treno, di un veicolo stradale o di un altro mezzo di trasporto proveniente da una circoscrizione infetta.

Art. 75

In una zona ove è presente il vettore della febbre gialla, l’isolamento previsto nell’articolo 38 e nel presente capo ha luogo in locali al riparo dalle zanzare.

Capo IV

... 18

Titolo VI Documenti sanitari

Art. 76

Non si può esigere da una nave o da un aeromobile una patente di sanità, con o senza visto consolare, né un certificato di una denominazione qualsiasi, sullo stato sanitario di un porto o di un aeroporto.

Art. 77

Quando sta per giungere al primo porto di scalo di un territorio, il comandante di una nave di mare che effettua un viaggio internazionale s’informa sullo stato di salute di tutte le persone a bordo e, all’arrivo, salvo se l’amministrazione sanitaria non lo esiga, riempie e consegna all’autorità sanitaria di questo porto una Dichiarazione marittima di sanità, controfirmata dal medico di bordo, se l’equipaggio ne comprende uno.

Il comandante e, ove esista, il medico di bordo rispondono a tutte le domande d’informazioni poste dalle autorità sanitarie sulle condizioni sanitarie a bordo durante il viaggio.

La Dichiarazione marittima di sanità dev’essere conforme al modello presentato nell’appendice 3.

Nell’uno e nell’altro caso, essa informa gli esercenti di navi.

Un’amministrazione sanitaria può decidere:

  1. sia di non esigere dalle navi in arrivo la consegna della Dichiarazione marittima di sanità;
  2. sia di esigere la consegna soltanto se la nave giunge da zona espressamente indicate, oppure se ci sono informazioni positive da comunicare.

Art. 78

Atterrando sul primo aeroporto di un territorio, il comandante d’un aeromobile o il suo rappresentante autorizzato riempie e consegna all’autorità sanitaria di questo aeroporto, salvo se l’amministrazione sanitaria non lo esiga, la parte della Dichiarazione generale d’aeromobile che contiene le informazioni sanitarie, parte che dev’essere conforme al modello presentato nell’appendice 4.

Il comandante di un aeromobile o il suo rappresentante autorizzato deve rispondere a tutte le domande d’informazioni poste dall’autorità sanitaria sulle condizioni sanitarie a bordo durante il viaggio.

Nell’uno e nell’altro caso, essa informa gli esercenti d’aeromobili.

Un’amministrazione sanitaria può decidere:

  1. sia di non esigere dagli aeromobili in arrivo la consegna della parte della Dichiarazione generale d’aeromobile concernente le questioni sanitarie;
  2. sia, di esigere la consegna soltanto se l’aeromobile giunge da zone espressamente indicate, oppure se vi sono informazioni positive da comunicare.

Art. 79

I certificati di cui nelle appendici 1, 2 e 3 19 sono stampati in francese e in inglese; essi possono inoltre comprendere un testo in una delle lingue ufficiali del territorio in cui il certificato è rilasciato.

I certificati menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo sono riempiti in francese o in inglese. È ammessa una seconda lingua. 3. 20 I certificati internazionali di vaccinazione devono essere firmati con firma autografa da un medico; il sigillo ufficiale non può valere come firma.

I certificati internazionali di vaccinazione sono certificati individuali e in nessun caso possono essere utilizzati collettivamente. I bambini sono provvisti di certificati distinti.

In nessun caso si cambieranno i moduli delle appendici 2 e 3 21 e vi si apporranno fotografie.

Un certificato internazionale di vaccinazione rilasciato ad un bambino che non sa ancora scrivere è firmato da uno dei genitori o dalla persona a carico della quale è il bambino. Un analfabeta firma abitualmente con un proprio segno, riconosciuto come tale da un attestato di un terzo.

Se il vaccinatore ritiene la vaccinazione medicalmente controindicata, rilascia all’interessato un attestato redatto in inglese od in francese in cui indica i motivi che fondano la sua opinione; le autorità sanitarie possono tenerne conto.

Art. 80

I documenti concernenti la vaccinazione rilasciati dalle forze armate al loro personale in attività di sevizio sono accettati in sostituzione del certificato internazionale, riprodotto nelle appendici 2 o 3, a condizione che essi contengano:

  1. informazioni mediche equivalenti a quelle che devono figurare nel modello, e
  2. una dichiarazione in francese o in inglese che specifichi la natura e la data della vaccinazione e certifichi che i documenti sono rilasciati in virtù del presente articolo.

Art. 81

Nessun altro documento sanitario, all’infuori di quelli previsti dal presente Regolamento, può essere richiesto nel traffico internazionale.

Titolo VII Tasse

Art. 82

L’autorità sanitaria non riscuote tasse per:

  1. qualsiasi visita medica prevista dal presente Regolamento o qualsiasi esame complementare, batteriologico o di altra natura, reso necessario per la conoscenza dello stato di salute della persona visitata;
  2. qualsiasi vaccinazione fatta all’arrivo e qualsiasi certificato concernente una tale vaccinazione.

Se l’applicazione delle misure previste dal Regolamento, che non siano quelle indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, comportano il pagamento di tasse, la tariffa che le concerne dev’essere unica in ciascun territorio. Le tasse riscosse devono:

  1. essere conformi a questa tariffa;
  2. essere modiche e, in nessun caso, superare il costo effettivo del servizio prestato;
  3. essere riscosse senza distinzione di nazionalità, di domicilio o di residenza, per quanto concerne le persone, ovvero di nazionalità, di bandiera, di registro o di proprietà, per quanto concerne le navi, gli aeromobili, i treni, i veicoli stradali, altri mezzi di trasporto o contenitori. In modo particolare, non dev’essere fatta distinzione alcuna tra stranieri e nazionali, né tra navi, aeromobili, treni, veicoli stradali, altri mezzi di trasporto o contenitori nazionali e stranieri.

Le tasse riscosse per la trasmissione via radio di un messaggio concernente le disposizioni del Regolamento non possono superare le tariffe normali per la trasmissione dei radiogrammi.

La tariffa e le sue eventuali modificazioni ulteriori sono pubblicate almeno dieci giorni prima della loro entrata in vigore e notificate immediatamente all’Organizzazione.

Titolo VIII Disposizioni varie

Art. 83

Aeromobili che partono da un aeroporto posto in una zona ov’è accertata la trasmissione del paludismo o altra malattia portata da zanzare, oppure la presenza di detti insetti vettori di malattie e resistenti agli insetticidi, oppure la presenza di una specie vettrice che è stata eliminata dalla zona in cui è situato l’aeroporto ove è destinato l’aeromobile, vanno disinfestati conformemente all’articolo 25, secondo i metodi raccomandati dall’Organizzazione. Gli Stati interessati devono accettare la disinfestazione svolta in volo con il dispositivo approvato di disinfestazione al vapore. Le navi uscenti da un porto che si trova in questa situazione devono essere mantenute esenti dalle zanzare in questione siano esse allo stato immaturo od a quello d’insetto perfetto.

All’arrivo in un aeroporto situato in una zona ove l’immissione di vettori potrebbe avviare la trasmissione del paludismo o di altra malattia portata da zanzare oppure ove è stata eliminata una specie vettrice presente nella zona dove trovasi situato l’aeroporto di partenza, gli aeromobili menzionati al paragrafo 1 del presente articolo possono essere ridisinfestati conformemente all’articolo 25 se all’autorità sanitaria non vien dimostrato in modo soddisfacente che la disinfestazione è stata fatta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Le navi che entrano in un porto che si trova in questa situazione devono essere, sotto il controllo dell’autorità sanitaria, trattate e disinfestate dalle zanzare in questione siano esse allo stato immaturo od a quello d’insetto perfetto.

Per quanto possibile e se il provvedimento è giustificato, si conservano immuni d’insetti vettori di malattie dell’uomo i treni, i veicoli stradali, gli altri mezzi di trasporto od i contenitori, oppure i battelli del traffico costiero internazionale o del traffico internazionale su vie d’acqua interne.

Art. 84

Gli emigranti, i nomadi, gli stagionali, le persone che partecipano a convegni periodici importanti, come pure le piccole imbarcazioni che servono nel traffico costiero internazionale, gli aeromobile, i treni, i veicoli stradali o altri mezzi che essi utilizzano possono essere sottoposti a misure sanitarie complementari, conformemente alle leggi e ai regolamenti di ciascuno degli Stati interessati e agli accordi tra di essi conchiusi.

Ciascuno degli Stati informa l’Organizzazione delle disposizioni di legge e dei regolamenti, come pure degli accordi applicabili agli emigranti ai nomadi, agli stagionali e alle persone che partecipano a convegni periodici importanti.

Le norme igieniche imposte a bordo di navi ed aeromobili che trasportano persone che partecipano a convegni periodici importanti non devono essere inferiori a quelle raccomandate dall’Organizzazione.

Art. 85

Convenzioni o accordi speciali possono essere conchiusi fra due o più Stati che hanno interessi comuni per il fatto delle loro condizioni sanitarie, geografiche, sociali o economiche, allo scopo di agevolare l’applicazione del presente Regolamento, segnatamente per quanto concerne:

  1. lo scambio diretto e rapido d’informazioni epidemiologiche tra territori vicini;
  2. le misure sanitarie applicabili al traffico costiero internazionale e al traffico internazionale sulle vie d’acqua interne, compresi i laghi;
  3. le misure sanitarie applicabile ai confini dei territori limitrofi;
  4. la riunione di due o più territori in uno solo per l’applicazione di qualsiasi misura sanitaria prevista dal presente Regolamento;
  5. l’utilizzazione di mezzi di trasporto specialmente attrezzati per il trasferimento di persone infette.

Le convenzioni o gli accordi menzionati nel paragrafo 1 del presente articolo non devono contenere disposizioni contrarie a quelle del presente Regolamento.

Gli Stati danno comunicazione all’Organizzazione di qualsiasi convenzione o accordo che intendono conchiudere conformemente al presente articolo. L’Organizzazione informa immediatamente tutte le amministrazioni sanitarie della conclusione di siffatti accordi o convenzioni.

Titolo IX Disposizioni finali

Art. 86

Con riserva delle disposizioni dell’articolo 88 e delle eccezioni qui appresso specificate, il perente Regolamento sostituisce tra gli Stati a cui si applica e tra questi Stati e l’Organizzazione le disposizioni delle convenzioni sanitarie internazionali, dei regolamenti sanitari internazionali, e degli accordi dello stesso genere qui di seguito menzionate:

  1. Convenzione sanitaria internazionale per l’applicazione di misure protettrici contro la peste e il colera, conchiusa a Parigi il 3 dicembre 1903;
  2. Convenzione sanitaria panamericana, firmata a Washington il 14 ottobre 1905;
  3. Convenzione sanitaria internazionale per l’applicazione di misure profilattiche contro il colera, la peste e la febbre gialla, conchiusa a Parigi il 17 gennaio 191222;
  4. Convenzione sanitaria internazionale, firmata a Parigi il 21 giugno 1926;
  5. Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea, firmata all’Aia il 12 aprile 1933;
  6. Convenzione internazionale concernente la soppressione dei passaporti sanitari, firmata a Parigi il 22 dicembre 1934;
  7. Convenzione internazionale concernente la soppressione dei visti consolari sui certificati sanitari del 22 dicembre 1934;
  8. Convenzione che modifica la convenzione sanitaria internazionale del 21 giugno 1926, firmata a Parigi il 31 ottobre 1938;
  9. Convenzione sanitaria internazionale del 1944 che modifica la Convenzione del 21 giugno 1926, depositata per le firme a Washington il 15 dicembre 1944;
  10. Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea del 1944, che modifica la Convenzione del 12 aprile 1933, depositata per la firma a Washington il 15 dicembre 1944;
  11. Protocollo del 23 aprile 1946 che proroga la Convenzione sanitaria internazionale del 1944, firmato a Washington;
  12. Protocollo del 23 aprile 1946 che proroga la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea del 1944, firmato a Washington;
  13. Regolamento sanitario internazionale del 195123 e Regolamenti addizionali del 1955, 1956, 1960, 1963 e 1965.

Il Codice sanitario panamericano, firmato all’Avana il 14 novembre 1924, resta in vigore, ad eccezione degli articoli 2, 9, 10, 11, 16 a 53, 61 e 62, ai quali si applicano le disposizioni adeguate del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 87

Il termine previsto conformemente all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione 24 per formulare qualsiasi rifiuto o riserva è di nove mesi a contare dalla data di notificazione, da parte del Direttore generale, dell’adozione del presente Regolamento ad opera dell’Assemblea mondiale della sanità.

Uno Stato può, mediante notificazione al Direttore generale, portare questo termine a diciotto mesi per quanto concerne i territori d’oltre mare o lontani, dei quali ha la responsabilità per quanto concerne le relazioni internazionali.

Qualsiasi rifiuto o riserva che giunge al Direttore generale spirato il termine fissato, secondo il caso, nel paragrafo 1 o 2 del presente articolo, è senza effetto.

Art. 88

Le riserve fatte da uno Stato al presente Regolamento sono valide soltanto se accettate dall’Assemblea mondiale della sanità. Il presente Regolamento entra in vigore per lo Stato che ha fatto delle riserve soltanto quando queste sono accettate dall’Assemblea, ovvero, se l’Assemblea vi si è opposta per il fatto che esse contravvengono essenzialmente al carattere e allo scopo del Regolamento, quando dette riserve sono state ritirate.

Un rifiuto parziale del presente Regolamento equivale a una riserva.

L’Assemblea Mondiale della Sanità può mettere come condizione d’accettazione di una riserva l’obbligo per lo Stato che la formula di continuare ad assumere uno o più obblighi che si riferiscono all’oggetto di detta riserva e precedentemente accettati dallo Stato di cui si tratta conformemente alle convenzioni, ai regolamenti e agli accordi nominati nell’articolo 86.

Se uno Stato formula una riserva, che secondo l’Assemblea Mondiale della Sanità, non contravviene essenzialmente a uno o più obblighi precedentemente accettati dallo Stato di cui si tratta conformemente alle convenzioni, ai regolamenti o agli accordi nominati nell’articolo 86, l’Assemblea può accettare questa riserva senza domandare allo Stato, come condizione per l’accettazione, che si obblighi nel modo previsto nel paragrafo 3 del presente articolo.

Se l’Assemblea mondiale della sanità si oppone a una riserva e se questa non è ritirata, il presente Regolamento non entra in vigore per lo Stato che ha fatto la riserva di cui si tratta. Le convenzioni, i regolamenti e gli accordi nominati nell’articolo 86 di cui lo Stato faceva già parte, restano in tal caso in vigore per quanto lo concerne.

Art. 89

Un rifiuto o una riserva parziale o totale possono essere ritirati in ogni momento mediante notificazione al Direttore generale.

Art. 90

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 o gennaio 1971.

Ogni Stato che diventa Membro dell’Organizzazione dopo questa data e che non faceva già parte del presente Regolamento può notificare che rifiuta o fa delle riserve in proposito, e ciò entro tre mesi a contare dalla data alla quale questo Stato diventa Membro dell’Organizzazione. Con riserva delle disposizioni dell’articolo 88, e salvo in caso di rifiuto, il presente Regolamento entra in vigore per questo Stato allo spirare del termine suddetto.

Art. 91

Gli Stati che non sono membri dell’Organizzazione, ma che fanno parte di convenzioni, di regolamenti o di accordi nominati nell’articolo 86, o ai quali il Direttore generale ha notificato l’adozione del presente Regolamento da parte dell’Assemblea mondiale della sanità, possono divenire parte del presente Regolamento notificando al Direttore generale la loro accettazione. Con riserva delle disposizioni dell’articolo 88, questa accettazione ha effetto dalla data dell’entrata in vigore del presente Regolamento o, se l’accettazione è notificata dopo questa data, tre mesi dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto detta notificazione.

Ai fini dell’applicazione del presente Regolamento, gli articoli 23, 33, 62, 63 e 64 della Costituzione dell’Organizzazione 25 si applicano agli Stati non membri dell’Organizzazione che diventano parte di detto Regolamento.

Gli Stati non membri dell’Organizzazione, divenuti parte del presente Regolamento, possono in ogni tempo disdire la loro partecipazione al Regolamento, stesso mediante notificazione al direttore generale; questa disdetta ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notificazione. Lo Stato che l’ha disdetto torna ad applicare da quel momento, le disposizioni, delle convenzioni, dei regolamenti e degli accordi nominati nell’articolo 86 di cui lo Stato faceva precedentemente parte.

Art. 92

Il Direttore generale dell’Organizzazione notifica a tutti i Membri e Membri associati, come pure a tutti gli Stati partecipanti alle convenzioni ai regolamenti e agli accordi nominati nell’articolo 86, l’adozione del presente Regolamento da parte dell’Assemblea mondiale della sanità. Il Direttore generale notifica parimente a questi Stati, come pure a qualsiasi altro Stato divenuto parte del presente Regolamento, ogni Regolamento addizionale che modifica o completa l’attuale, come pure ogni notificazione ricevuta in applicazione degli articoli 87, 89, 90 e 91 rispettivamente, come pure ogni decisione presa dall’Assemblea mondiale della sanità in applicazione dell’articolo 88.

Art. 93

Qualsiasi questione o contestazione concernente l’interpretazione o l’applicazione del presente Regolamento o di ogni altro Regolamento addizionale può essere sottoposta, da parte di qualsivoglia Stato interessato, al Direttore generale il quale cercherà di sistemare la questione o la contestazione. Se non interviene una sistemazione, il Direttore generale, di propria iniziativa o a domanda di qualsiasi altro interessato, sottopone la questione o la contestazione al comitato o a un altro organo competente dell’Organizzazione, per esame.

Qualsiasi Stato interessato ha diritto di essere rappresentato davanti a questo comitato od a quest’altro organo.

Le contestazioni che non sono regolate con questa procedura possono, a domanda, essere portate da qualsiasi Stato interessato davanti alla Corte di Giustizia Internazionale, per decisione.

Art. 94

Il testo francese e il testo inglese del presente Regolamento fanno parimente fede.

I testi originali del presente Regolamento sono depositati negli archivi dell’Organizzazione. Copie certificate conformi sono spedite dal Direttore generale a tutti i Membri e Membri associati, come pure alle altre parti di convenzioni, di regolamenti e accordi nominati nell’articolo 86. Al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, copie certificate conformi sono fornite dal Direttore generale al Segretario generale delle Nazioni Unite per registrazione, conformemente all’articolo 89 della Carta delle Nazioni Unite. In fede di che , il presente atto è stato firmato a Boston, il venticinque luglio 1969. (Si omettono le firme)

Annex certificat_de_deratisation1_appendice_1certificat_d_exemption_de_la_deratisation1_delivre_conformement_a_l_53_du_reglement_sanitaire_international_ce_certificat_ne_doit_pas_etre_retire_par_les_autorites_portuaires_port_dedatele_present_certificat_atteste_l_inspection_et_la_deratisation_l_exemption_1_en_ce_port_et_a_la_date_ci_dessusdu_navire_de_tonnage_net_dans_le_cas_d_un_navire_de_haute_mer_tonnage_dans_le_cas_d_un_navire_de_navigation_interieure_1_6_au_moment_de_l_inspection_la_deratisation_1_les_cales_etaient_chargees_de_tonnes_de_cargaison_refuges_a_rats_deratisation_compartiments2_traces_de_rats3_trouves4_supprimes_par_fumigation_gaz_utilise_exposition_heures_par_capture_ou_poison_espaces_m3_quantites_employees5_rats_trouves_morts_pieges_ou_poisons_mis_rats_pris_ou_tues_cales_1_2_3_4_5_6_7_entrepont_soute_a_charbon_chaufferies_tunnel_de_l_arbre_peak_avant_et_magasin_peak_arriere_et_magasin_canots_de_sauvetage_chambre_des_cartes_t_s_f_cuisines_cambuses_soute_a_vivres_postes_equipage_chambres_officiers_cabines_passagers_postes_emigrants_total1_2_3_rayer_les_mentions_inutiles_lorsqu_un_des_compartiments_enumeres_n_existe_pas_sur_le_navire_on_devra_le_mentionner_expressement_traces_anciennes_ou_recentes_d_excrements_de_passages_ou_de_rongements_4_5_6_neant_peu_passablement_ou_beaucoup_indiquer_les_poids_de_soufre_ou_de_cyanure_ou_la_proportion_d_acide_cyanhydrique_specifier_s_il_s_agit_de_deplacement_metrique_ou_sinon_de_quel_autre_tonnage_il_s_agit_observations_dans_le_cas_d_exemption_indiquer_ici_les_mesures_prises_pour_que_le_navire_soit_maintenu_dans_des_conditions_telles_qu_il_n_y_ait_a_bord_ni_rongeurs_ni_vecteurs_de_la_peste_cachet_nom_qualite_et_signature_de_l_inspecteur

Certificat de dératisation1)

Appendice 1

Certificat d’exemption de la dératisation1)

délivré conformément à l’art. 53 du Règlement sanitaire international (Ce certificat ne doit pas être retiré par les autorités portuaires.)

Port de

Date

Le présent certificat atteste l’inspection et



la dératisation
l’exemption



1) en ce port et à la date ci-dessus

du navire

de



tonnage net dans le cas d’un navire de haute mer ’

tonnage dans le cas d’un navire de navigation intérieure



1) 6)

Au moment de



l’inspection
la dératisation



1) les cales étaient chargées de tonnes de cargaison

Refuges à rats

Dératisation

Compartiments2)

Traces
de rats3)

trouvés4)

supprimés

par fumigation
Gaz utilisé
Exposition (heures)

par capture ou poison

Espaces
(m3)

Quantités
employées5)

Rats trouvés
morts

Pièges ou
poisons mis

Rats pris
ou tués

Cales





1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entrepont
Soute à charbon
Chaufferies, tunnel de l’arbre
Peak avant et magasin
Peak arrière et magasin
Canots de sauvetage
Chambre des cartes, T.S.F.
Cuisines
Cambuses
Soute à vivres
Postes (équipage)
Chambres (officiers)
Cabines (passagers)
Postes (émigrants)

Total

1)

2)

3)

Rayer les mentions inutiles.

Lorsqu’un des compartiments énumérés n’existe pas sur le navire,
on devra le mentionner expressément.

Traces anciennes ou récentes d’excréments, de passages
ou de rongements.

4)

5)

6)

Néant, peu, passablement ou beaucoup.

Indiquer les poids de soufre ou de cyanure ou la proportion
d’acide cyanhydrique.

Spécifier s’il s’agit de déplacement métrique ou, sinon, de quel autre
tonnage il s’agit.

Observations. Dans le cas d’exemption, indiquer ici les mesures prises pour que le navire soit maintenu dans des conditions telles qu’il n’y ait à bord ni rongeurs, ni vecteurs de la peste.

Cachet, nom, qualité et signature de l’inspecteur.

Appendice 226

Certificat international de vaccination ou de revaccination
contre la fièvre jaune

Je soussigné(e) certifie que né(e) le sexe

dont la signature suit

a été vacciné(e) ou revacciné(e) contre la fièvre jaune à la date indiquée.

Date

Signature et titre
du vaccinateur

Fabricant du vaccin
et numéro du lot

Cachet officiel du centre
de vaccination

1

1

2

2

3

3

4

4

Ce certificat n’est valable que si le vaccin employé a été approuvé par l’Organisation mondiale de la Santé et si le centre de vaccination a été habilité par l’administration sanitaire du territoire dans lequel ce centre est situé.

La validité de ce certificat couvre une période de dix ans commençant dix jours après la date de la vaccination ou, dans le cas d’une revaccination au cours de cette période de dix ans, le jour de cette revaccination.

Ce certificat doit être signé par un médecin de sa propre main, son cachet officiel ne pouvant être considéré comme tenant lieu de signature.

Toute correction ou rature sur le certificat ou l’omission d’une quelconque des mentions qu’il comporte peut affecter sa validité.

Appendice 327

Déclaration maritime de santé

(A présenter par les capitaines des navires en provenance de ports situés en dehors du territoire)

Port de

Date

Nom du navire

venant de ...................... allant à

Nationalité

Nom du capitaine

Tonnage net

Dératisation ou exemption
de la dératisation

{

Certificat ..................... en date du
délivré à

Nombre de
passagers

{

Cabine ...................... Nombre des membres de l’équipage
Pont

Listes des escales depuis le début du voyage avec dates de départ:

Questionnaire de santé

Répondre par
Oui ou Non

1.28

Y a-t-il eu à bord, en cours de voyage*, un cas (ou une présomption) de peste, de choléra ou de fiévre jaune? Donner les détails dans le tableau.

2.

Y a-t-il eu des cas (ou une présomption) de peste parmi les rats ou les souris, à bord, en cours de voyage*, ou bien la mortalité parmi eux
a-t-elle été anormale?

3.

Y a-t-il eu un décès à bord, en cours de voyage*, autrement que par accident? Donner les détails dans le tableau.

4.

Y a-t-il à bord, ou y a-t-il eu, en cours de voyage*, des cas de maladie que vous soupçonnez être de caractère contagieux? Donner les détails dans le tableau.

5.

Y a-t-il présentement des malades à bord? Donner les détails dans le tableau.

Remarque:

En l’absence d’un médecin, le capitaine doit considérer les symptômes suivants comme devant faire soupçonner l’existence d’une maladie de caractère contagieux: fièvre accompagnée de prostration ou persistant plusieurs jours, ou avec gonflement des glandes; toute irritation de la peau ou éruption aiguës, avec ou sans fièvre; toute diarrhée grave avec symptômes d’affaiblissement caractérisé; jaunisse accompagnée de fièvre.

*

S’il s’est écoulé plus de quatre semaines depuis le début du voyage, il suffira de donner des renseignements pour les quatre dernières semaines.

Questionnaire de santé

Répondre par
Oui ou Non

6.

Avez-vous connaissance de toute autre circonstance qui, à bord, pourrait favoriser la contagion ou la propagation d’une maladie?

Je déclare que les renseignements et réponses donnés dans la présente déclaration de santé (y compris le tableau) sont, autant que je sache et sois fondé à croire, exacts et conformes à la vérité.

Signé

Capitaine

Contresigné

Médecin du bord

Date

Appendice 3

(suite)

Tableau annexé à la déclaration

Détails de chaque cas de maladie ou de décès survenu à bord

Nom

Classe ou
fonction
à bord

Age

Sexe

Nationalité

Port d’em-
barquement

Date d’em-
barquement

Nature de
la maladie

Date du début
de la maladie

Résultats de
la maladie*

Suite
donnée**














*

Indiquer si le malade est guéri, s’il est encore malade ou s’il est décédé.

**

Indiquer si le malade est encore à bord, s’il a été débarqué (donner le nom du port) ou si son corps a été immergé.

Appendice 4

Partie relative aux questions sanitaires de la déclaration générale d’aéronef

Déclaration de santé

Cas de maladie (à l’exclusion du mal de l’air ou des accidents) constatés à bord ou débarqués au cours du voyage, y compris les personnes présentant des symptômes ou signes, tels que éruption, fièvre, frissons, diarrhée

Toute autre circonstance à bord susceptible de provoquer la propagation d’une maladie

Détails se rapportant à chaque désinsectisation ou autre opération sanitaire (lieu, date, heure, méthode) effectuée en cours de vol. S’il n’y a pas eu de désinsectisation en cours de vol, donner des précisions sur la désinsectisation la plus récente

Signature (si nécessaire)

Membre de l’équipage

0.818.102

Campo d’applicazione il 1° ottobre 197229

Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 1971, giusta l’articolo 103 capoverso 1, per gli Stati seguenti:

Afganistan

Albania

Algeria

Arabia Saudita

Argentina

Austria

Bahrein

Barbados

Belgio

Benin

Bielorussia

Bolivia

Brasile

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Camerun

Canada

Cecoslovacchia

Ciad

Cile

Cina (Taiwan)

Cipro

Colombia

Congo (Brazzaville)

Côte d’Ivoire

Corea (Sud)

Costarica

Cuba*

Danimarca

Ecuador

Etiopia

Filippine

Finlandia

Francia

Gabon

Ghana

Germania

Giamaica

Giappone

Giordania

Gran Bretagna

Grecia

Guatemala

Guinea

Guinea equatoriale

Guaiana

Haiti

Honduras

India*

Indonesia

Iran

Iraq

Irlanda

Islanda

Israele

Italia

Jugoslavia

Kenya

Kuwait

Laos

Lesotho

Libano

Liberia

Libia

Liechtenstein

Lussemburgo

Madagascar

Malaysia

Malawi

Maldive

Mali

Malta

Marocco

Mauritania

Mauritius

Messico

Monaco

Mongolia

Myanmar

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Panama

Paraguay

Perù

Polonia

Portogallo

Qatar

Rep. Centro Africana

Rep. Dominicana

Romania

Russia

Rwanda

Salvador

Samoa occidentale

Senegal

Sierra Leone

Siria

Somalia

Spagna

Stati Uniti d’America

Sri Lanka

Sudan

Surinam*

Svezia

Svizzera

Tanzania

Thailandia

Togo

Trinidad e Tobago

Tunisia

*

Vedi riserve qui appresso.

Turchia

Ucraina

Uganda

Ungheria

Uruguay

Venezuela

Viêt-Nam (Sud)

Yemen (Aden)

Yemen (Saana) Sud

Zaire

Zambia

Per i seguenti Stati, il regolamento è entrato in vigore alle date qui appresso indicate:

Egitto*

10 maggio

1971

Emirati arabi uniti

30 giugno

1972

Fidji

12 giugno

1971

Oman

28 agosto

1971

Pakistan*

18 maggio

1971

*

Vedi riserve qui appresso.

Riserve

Cuba

(Art. 3 par. l e art. 4 par. 1). Il Governo di Cuba si riserva il diritto di considerare l’insieme del territorio di un Paese come contaminato dalla febbre gialla, ogni qualvolta detta febbre sarà stata notificata in applicazione del paragrafo 1 dell’articolo 3 e del paragrafo 1 dell’articolo 4.

Detta riserva è stata accettata per periodo di tre anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del Regolamento.

Egitto

(Art. 3 par. 1 e art. 4 par. 1). La stessa riserva di Cuba.

India

1. (art. 3 par. 1 e art. 4 par. 1). La stessa riserva di Cuba.

2. (art. 7 cpv. 2 lett. B). Il Governo indiano si riserva il diritto di continuare a considerare una zona come contaminata dalla febbre gialla fintantoché non sia stato sicuramente stabilito che detta zona è stata completamente decontaminata.

Detta riserva e stata accettata per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del Regolamento.

3. (art. 42). Il Governo indiano si riserva il diritto di disinsettare all’arrivo un aeromobile qualora, avendo esso attraversato una zona infetta ed atterrato su un aeroporto sanitario fuori zona, abbia preso a bordo un passeggero non protetto, proveniente dalla circostante zona infetta, e sia giunto in territorio indiano durante il periodo in cui la persona in questione è suscettibile di propagare la febbre gialla.

Detta riserva non s’applica agli aeromobili equipaggiati di un dispositivo di disinsettazione a vapore d’impiego obbligatorio.

La suddetta riserva è stata accettata per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore del Regolamento.

4. (art. 43). Il Governo indiano si riserva il diritto d’applicare l’articolo 68 ai passeggeri e all’equipaggio d’un aeromobili che atterri in territorio indiano, dopo essere passato in transito su un aeroporto sito nella zona contaminata dalla febbre gialla e sprovvisto di una sezione di transito diretto.

5. (art. 81). Il Governo indiano esigerà da ogni passeggero internazionale che giunga in aeromobile o atterri in transito, ma che cada sotto il paragrafo 1, dell’articolo 69, delle informazioni circa i suoi spostamenti durante i sei giorni trascorsi prima dello sbarco.

Pakistan

1. (art. 3 par. 1 e art. 4 par. 1). La stessa riserva di Cuba.

2. (art. 7 par. 2 lett. b). La stessa riserva dell’India.

3. (art. 42). La stessa riserva dell’India per quanto concerne i paragrafi 1 e 3.

4. (art. 43). La stessa riserva dell’India.

5. (art. 68). L’espressione «sei giorni» dovrà essere sostituita dall’espressione «nove giorni».

6. (art. 81). La stessa riserva dell’India.

Surinam

(art. 17 par. 2 e art. 57). L’amministrazione sanitaria del Surinam non attuerà il paragrafo 1 dell’articolo 17 (certificati d’esenzione dalla derattizzazione) e quindi non designerà alcun porto come provvisto dell’attrezzatura e del personale necessario alla derattizzazione delle navi e pertanto come competente per il rilascio di certificati di derattizzazione contemplati nell’articolo 53 e non derattizzerà delle navi giusta il capoverso a o b del paragrafo 3, oppure il paragrafo 4 dell’articolo 57.