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0.818.103.151.4

Convenzione
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del
Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione nell’ambito
della valutazione e della notifica di eventi secondo
il Regolamento sanitario internazionale (2005)
dell’Organizzazione mondiale della sanità

RU 2012 1667

Traduzione1

Conclusa il 2 dicembre 2011

Entrata in vigore mediante scambio di note il 28 marzo 2012

(Stato 28 marzo 2012)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Principato del Liechtenstein,

in vista dell’impegno del Principato del Liechtenstein, in qualità di Stato Parte nel Regolamento sanitario internazionale del 23 maggio 2005 2 (qui di seguito RSI 2005), d’istituire un Centro nazionale per il RSI accessibile in qualsiasi momento, come pure di nominare le autorità competenti per l’esecuzione delle misure sanitarie secondo le presenti disposizioni;

tenendo conto che anche la Svizzera, in quanto Stato Parte del RSI 2005, ha istituito il Centro nazionale svizzero per il RSI e ha nominato le autorità competenti per l’esecuzione delle misure sanitarie secondo le presenti disposizioni;

e tenendo anche conto che le autorità del Principato del Liechtenstein, in base al Trattato di unione doganale del 29 marzo 1923 3 conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (Trattato doganale) sono integrate nel sistema di notifica svizzero in ambito radionucleare, biologico e chimico;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione disciplina la cooperazione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein nell’ambito della valutazione e della notifica di eventi che potrebbero rappresentare situazioni d’emergenza sanitaria di portata internazionale secondo il RSI 2005, a complemento della legislazione svizzera sulle epidemie applicabile nel Liechtenstein in base al Trattato doganale, e tenuto conto in particolare del suo articolo 4 come pure della cooperazione passata e presente tra Svizzera e Liechtenstein in materia di lotta contro le malattie trasmissibili.

Su incarico del Governo del Principato del Liechtenstein, i Punti di contatto nazionali svizzeri per il RSI esamineranno le notifiche di eventi ricevute dalle autorità del Liechtenstein e le valuteranno per scritto, ai sensi dell’articolo 6 RSI 2005.

Art. 2 Procedura

I Punti di contatto nazionali svizzeri per il RSI ricevono le notifiche delle autorità del Liechtenstein e ne confermano la ricezione.

I Punti di contatto nazionali svizzeri per il RSI valutano prontamente le notifiche, dopo che queste ultime sono state ritenute complete in base all’esame corrispondente (art. 6 RSI 2005). La valutazione comprende gli esami obbligatori secondo l’articolo 6 e l’allegato 2 RSI 2005. Gli eventi che potrebbero rappresentare situazioni d’emergenza sanitaria di portata internazionale, in corrispondenza allo strumento decisionale (all. 2 RSI 2005), vengono notificati utilizzando i più efficienti mezzi di comunicazione a disposizione del Centro nazionale svizzero per il RSI e del Centro nazionale del Principato del Liechtenstein per il RSI.

Eventuali domande in merito vengono chiarite direttamente tra le autorità del Liechtenstein e il competente Punto di contatto nazionale svizzero per il RSI (per telefono o per corrispondenza).

Nell’ambito di una verifica (art. 8 RSI 2005), il Centro nazionale del Principato del Liechtenstein per il RSI può contattare direttamente i Punti di contatto svizzeri per il RSI. Il Centro nazionale svizzero per il RSI deve anch’esso essere informato in proposito.

In base alla valutazione dei Punti di contatto nazionali svizzeri per il RSI, il Centro nazionale del Principato del Liechtenstein per il RSI decide la tempestiva notifica di un evento (art. 6 RSI 2005) all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il Centro nazionale svizzero per il RSI viene informato contemporaneamente dell’avvenuta notifica all’OMS.

Art. 3 Principio della cooperazione

La Svizzera e il Principato del Liechtenstein s’impegnano, conformemente all’articolo 44 RSI 2005, a collaborare, per quanto possibile, in particolare per rilevare, valutare e reagire a eventi, nonché per fornire o facilitare la cooperazione tecnica e il supporto logistico.

Le autorità e i servizi competenti del Principato del Liechtenstein e della Svizzera sono elencati negli allegati 1 e 2. Gli allegati sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 4 Segreto d’ufficio

I collaboratori e le persone incaricate di entrambi i Centri nazionali per il RSI, dei Punti di contatto svizzeri per il RSI e delle autorità del Liechtenstein sono tenuti al segreto d’ufficio riguardo all’esecuzione della presente Convenzione.

Art. 5 Applicazione e modifica della Convenzione

Le autorità e i servizi competenti secondo gli allegati 1 e 2 della presente Convenzione si informano reciprocamente quanto prima sulle previste modifiche delle prescrizioni giuridiche concernenti i settori che rientrano nella presente Convenzione.

Le autorità e i servizi competenti secondo gli allegati 1 e 2 completano o modificano di comune accordo gli allegati della presente Convenzione.

Gli allegati aggiornati sono pubblicati ogni volta nel Landesgesetzblatt (gazzetta ufficiale) del Liechtenstein.

Le questioni connesse con l’interpretazione e l’applicazione della presente Convenzione sono risolte per via diplomatica.

Art. 6 Indennità per gli oneri

I costi per i compiti che la presente Convenzione attribuisce alle autorità e ai servizi competenti del Principato del Liechtenstein e della Svizzera sono coperti dai rispettivi organi.

Se i costi per i compiti svolti dalle autorità e dai servizi competenti della Svizzera a favore del Principato del Liechtenstein, sulla base della presente Convenzione, dovessero superare il quadro usuale, nel caso singolo può essere fatturato un adeguato indennizzo.

Art. 7 Entrata in vigore e denuncia

Le Parti si informano sulla conclusione delle rispettive procedure interne di approvazione e stabiliscono il momento dell’entrata in vigore per via diplomatica.

La presente Convenzione può essere denunciata per scritto da ciascuna delle Parti per via diplomatica, rispettando un termine di denuncia di sei mesi.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Con-venzione.

Fatta a Berna, in due esemplari originali in lingua tedesca, il 2 dicembre 2011.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo del Principato del Liechtenstein:

Pascal Strupler

Peter Gstöhl

Allegato 1

Autorità e servizi del Principato del
Liechtenstein competenti secondo l’articolo 5 della Convenzione

(1) Il Landesnotruf- und Einsatzzentrale della Liechtensteinischen Landespolizei è il Centro nazionale del Principato del Liechtenstein per il RSI.

(2) L’Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen è consultato qualora gli eventi rientrino nel campo d’applicazione del RSI 2005 in materia di sicurezza delle derrate alimentari (settori A, B o C), zoonosi ed epizoozie (settore B) e oggetti d’uso (settore C).

(3) L’Amt für Umweltschutz è consultato qualora gli eventi rientrino nel campo d’applicazione del RSI 2005 in materia di radiazioni ionizzanti (settore A), organismi geneticamente modificati e patogeni (settore B) nonché prodotti fitosanitari, biocidi e concimi (settore C).

(4) L’Amt für Gesundheit e l’Amt für Volkswirtschaft sono consultati qualora gli eventi rientrino nel campo d’applicazione del RSI 2005 in materia di elevata esposizione professionale alle radiazioni (settore A).

(5) L’Amt für Gesundheit è consultato qualora gli eventi rientrino nel campo d’applicazione del RSI 2005 in materia di malattie trasmissibili da persona a persona, prodotti del sangue contaminati nonché medicamenti e dispositivi medici.

(6) La Liechtensteinische Landespolizei è consultata qualora gli eventi rientrino nel campo d’applicazione del RSI 2005 in materia d’incidenti chimici.

(7) L’Amt für Handel und Transport è consultato qualora gli eventi rientrino nel campo d’applicazione del RSI 2005 in materia di mezzi tecnici, appa-recchi e oggetti (settore C).

Allegato 2

Autorità e servizi della Svizzera
competenti secondo l’articolo 5 della Convenzione

(1) Nella Confederazione Svizzera per i compiti menzionati in seguito sono competenti l’Ufficio federale della sanità pubblica, l’Ufficio federale della protezione della popolazione, l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale di veterinaria 4 e l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, nonché gli altri servizi o autorità espressamente menzionati nella presente Convenzione.

(2) L’Ufficio federale della sanità pubblica è il Centro nazionale svizzero per il RSI.

(3) L’Ufficio federale della sanità pubblica, in qualità di Punto di contatto nazionale per il RSI, è consultato qualora gli eventi rientrino nel campo d’applicazione del RSI 2005 in materia di radiazioni ionizzanti (settore A), sicurezza delle derrate alimentari 5 (settori A, B e C), prodotti chimici e oggetti (settore C) e malattie trasmissibili (settore B).

(4) L’Ufficio federale della protezione della popolazione, in qualità di Punto di contatto nazionale per il RSI, è consultato qualora gli eventi rientrino nel campo d’applicazione del RSI 2005 in materia d’incidenti chimici (settore C).

(5) L’Ufficio federale dell’agricoltura, in qualità di Punto di contatto nazionale per il RSI, è consultato qualora gli eventi rientrino nel campo d’applicazione del RSI 2005 in materia di prodotti fitosanitari e concimi (settore C).

(6) L’Ufficio federale di veterinaria 6 , in qualità di Punto di contatto nazionale per il RSI, è consultato qualora gli eventi rientrino nel campo d’applicazione del RSI 2005 in materia di zoonosi (settore B).

(7) L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, in qualità di Punto di contatto nazionale per il RSI, è consultato qualora gli eventi rientrino nel campo d’applicazione del RSI 2005 in materia di medicamenti e dispositivi medici (settori B e C).