La presente Convenzione disciplina la cooperazione tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein nell’ambito della valutazione e della notifica di eventi che potrebbero rappresentare situazioni d’emergenza sanitaria di portata internazionale secondo il RSI 2005, a complemento della legislazione svizzera sulle epidemie applicabile nel Liechtenstein in base al Trattato doganale, e tenuto conto in particolare del suo articolo 4 come pure della cooperazione passata e presente tra Svizzera e Liechtenstein in materia di lotta contro le malattie trasmissibili.
Su incarico del Governo del Principato del Liechtenstein, i Punti di contatto nazionali svizzeri per il RSI esamineranno le notifiche di eventi ricevute dalle autorità del Liechtenstein e le valuteranno per scritto, ai sensi dell’articolo 6 RSI 2005.