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0.818.62

Accordo sulla traslazione delle salme Conchiuso a Strasburgo il 26 ottobre 1973 Firmato dalla Svizzera il 17 dicembre 1979 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 gennaio 1980

RU 1980 295

Traduzione1

(Stato 30 aprile 2015)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Accordo,

considerata la necessità di semplificare le formalità inerenti alla traslazione internazionale delle salme;

tenuto conto del fatto che la traslazione di una salma non crea alcun rischio a livello sanitario, anche se il decesso è dovuto a una malattia trasmissibile, qualora siano prese appropriate misure, in particolare per quanto concerne l’ermeticità della bara,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Le Parti Contraenti applicheranno nelle loro relazioni reciproche le disposizioni del presente Accordo.

Ai fini del presente Accordo si intende per traslazione di salme il trasporto internazionale di corpi di persone decedute, dallo Stato di partenza verso lo Stato di destinazione; lo Stato di partenza è quello in cui inizia la traslazione ovvero, nel caso di un cadavere esumato, quello in cui si è svolta l’inumazione; lo Stato di destinazione è quello in cui la salma dovrà essere inumata o cremata dopo il trasporto.

Il presente Accordo non si applica al trasporto internazionale di ceneri.

Art. 2

Le disposizioni del presente Accordo rappresentano le condizioni massimali esigibili per l’invio, il transito o l’ammissione di una salma sul territorio di una Parte Contraente.

Le Parti Contraenti rimangono libere di accordare maggiori agevolazioni applicando sia accordi bilaterali sia decisioni prese di comune accordo in casi singoli, segnatamente ove trattasi di traslazione tra regioni frontaliere. Per l’applicazione di tali accordi e decisioni in casi singoli, è richiesto il consenso di tutti gli Stati interessati.

Art. 3

Durante la traslazione internazionale, la salma deve essere accompagnata da un documento speciale denominato «carta di passo per cadavere», rilasciato dall’autorità competente dello Stato di partenza.

La carta di passo deve riprodurre almeno i dati menzionati nel modello allegato al presente Accordo; deve essere redatta nella lingua ufficiale o in una lingua ufficiale dello Stato in cui è rilasciata e in una lingua ufficiale del Consiglio d’Europa.

Art. 4

Eccettuati i documenti previsti dalle convenzioni e dagli accordi internazionali inerenti ai trasporti in genere o dalle convenzioni od accordi futuri sulla traslazione delle saline, l’unico documento richiesto dallo Stato di destinazione e dallo Stato di transito è la carta di passo per cadavere.

Art. 5

La carta di passo è rilasciata dall’autorità competente di cui all’articolo 8 del presente Accordo allorché questa abbia accertato che:

  1. siano state adempiute le formalità mediche, sanitarie, amministrative e legali richieste per la traslazione delle salme e, se del caso, per l’inumazione e l’esumazione, in vigore nello Stato di partenza;
  2. la salma è collocata in una bara le cui caratteristiche siano conformi a quelle definite negli articoli 6 e 7 del presente Accordo;
  3. la bara contenga soltanto la salma della persona menzionata nella carta di passo e gli oggetti personali destinati ad essere inumati o incinerati con la salma.

Art. 6

La bara deve essere ermetica; deve pure contenere una materia assorbente. Se ritenuto necessario dalle autorità competenti dello Stato di partenza, la bara deve essere provvista di un apparecchio depuratore atto ad uguagliare la pressione interna ed esterna. La bara deve essere costituita:

  1. sia di una bara esterna in legno con pareti il cui spessore non deve essere inferiore a 20 mm e di una bara interna di zinco accuratamente saldato o di qualsiasi altra materia autodistruttibile;
  2. sia di un’unica bara in legno con pareti il cui spessore non deve essere inferiore a 30 mm, rivestita internamente di una lamina di zinco o di qualsiasi altra materia autodistruttibile.

Se il decesso è dovuto a una malattia contagiosa, la salma stessa deve essere avvolta in un lenzuolo impregnato di una soluzione antisettica.

Impregiudicate le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, quando la traslazione avviene per via aerea la bara deve essere provvista di un apparecchio depuratore o, in mancanza di ciò, offrire garanzie di tenuta riconosciute sufficienti dall’autorità competente dello Stato di partenza.

Art. 7

La bara trasportata come carico ordinario deve essere posta in un imballaggio che non dia l’apparenza di un feretro e sul quale sia menzionato che deve essere manipolato con precauzione.

Art. 8

Ogni Parte Contraente comunica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa la designazione dell’autorità competente menzionata nell’articolo 3 paragrafo 1, nell’articolo 5 e nell’articolo 6 paragrafi 1 e 3 del presente Accordo.

Art. 9

Se una traslazione concerne uno Stato terzo partecipe della Convenzione di Berlino concernente il trasporto dei cadaveri del 10 febbraio 1937 2 , ogni Stato Contraente del presente Accordo può chiedere a un altro Stato Contraente di prendere le misure necessarie per permettere al primo di questi Stati Contraenti di adempiere gli obblighi che gli incombono in virtù della Convenzione di Berlino.

Art. 10

Il presente Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa che possono divenirne partecipi mediante:

  1. la firma senza riserva di ratificazione o di accettazione;
  2. la firma con riserva di ratificazione o di accettazione, seguita da ratificazione o accettazione.

Gli strumenti di ratificazione o di accettazione devono essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 11

Il presente Accordo entra in vigore un mese dopo la data in cui tre Stati membri del Consiglio ne saranno divenuti partecipi conformemente alle disposizioni dell’articolo 10.

Per qualsiasi Stato che lo firmerà successivamente senza riserva di ratificazione o d’accettazione ovvero lo ratificherà o accetterà, l’Accordo entra in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratificazione o d’accettazione.

Art. 12

Dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderirvi.

L’adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento d’adesione, efficace un mese dopo la data del deposito.

Art. 13

Ogni Parte Contraente può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratificazione, di accettazione o di adesione, designare il o i territori cui s’applica il presente Accordo.

Ogni Parte Contraente può, al momento del deposito dello strumento di ratificazione, di accettazione o di adesione, o in qualsiasi altro successivo momento, estendere l’applicazione del presente Accordo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, a qualsiasi altro territorio designato nella medesima e di cui essa cura le relazioni internazionali o per il quale è facoltata a stipulare.

Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente può essere ritirata, per quanto concerne qualsiasi territorio designato nella medesima, alle condizioni previste dall’articolo 14 del presente Accordo.

Art. 14

Il presente Accordo rimane in vigore senza limitazione di durata.

Ogni Parte Contraente può, per quanto la concerne, disdire il presente Accordo con notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La disdetta ha effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avrà ricevuto notificazione.

Art. 15

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notifica agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito al presente Accordo:

  1. ogni firma senza riserva di ratificazione o d’accettazione;
  2. ogni firma con riserva di ratificazione o d’accettazione;
  3. il deposito d’ogni strumento di ratificazione, d’accettazione o d’adesione;
  4. ogni data d’entrata in vigore del presente Accordo conformemente al suo articolo 11;
  5. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 13;
  6. ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 14 e la data in cui la disdetta ha effetto;
  7. ogni comunicazione indirizzatagli in virtù dell’articolo 8.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Strasburgo, il 26 ottobre 1973, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti parimente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato firmatario e aderente.

(Seguono le firme)

Allegato

Carta di passo per cadavere

La presente carta di passo è rilasciata conformemente alle disposizioni dell’Accordo sulla traslazione delle salme, segnatamente agli articoli 3 e 5 3 .

Essa autorizza la traslazione della salma di:

Cognome e nome del defunto

Morto(a) il a

Indicare la causa del decesso (se possibile) 4 e 5

all’età di anni

Data e luogo di nascita (se possibile)

La salma deve essere trasportata

(mezzo di trasporto)

da (luogo di partenza)

via (percorso)

a (destinazione)

Siccome la traslazione di questo cadavere è stata autorizzata, tutte le autorità dei Paesi sul cui territorio deve aver luogo il trasporto sono invitate a lasciarlo passare liberamente.

Fatto a , il

Firma dell’autorità competente Timbro ufficiale dell’autorità competente

0.818.62

Campo d’applicazione il 30 aprile 20156

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Firmato senza riserva di ratifica (F)

Entrata in vigore

Andorra*

9 febbraio

2007

10 marzo

2007

Austria*

10 luglio

1978

11 agosto

1978

Belgio*

25 settembre

1981

26 ottobre

1981

Ceca, Repubblica*

23 gennaio

2012

24 febbraio

2012

Cipro*

1° agosto

1975

11 novembre

1975

Estonia*

6 dicembre

2001 F

7 gennaio

2002

Finlandia*

14 febbraio

1989 A

15 marzo

1989

Francia*

9 maggio

2000

10 giugno

2000

Grecia*

7 aprile

1983

8 maggio

1983

Islanda*

10 ottobre

1975 F

11 novembre

1975

Lettonia*

5 dicembre

1996

6 gennaio

1997

Lituania

10 agosto

2009

11 settembre

2009

Lussemburgo*

21 ottobre

1983

22 novembre

1983

Moldova*

13 febbraio

2003

14 marzo

2003

Norvegia*

12 novembre

1974 F

11 novembre

1975

Paesi Bassi*

Aruba

24 novembre

24 novembre

1975

1975

25 dicembre

25 dicembre

1975

1975

Portogallo*

7 luglio

1980

8 agosto

1980

Slovacchia*

19 gennaio

1996 F

20 febbraio

1996

Slovenia

5 novembre

1998

6 dicembre

1998

Spagna*

18 marzo

1992

19 aprile

1992

Svezia*

4 ottobre

1982 F

5 novembre

1982

Svizzera*

17 dicembre

1979 F

18 gennaio

1980

Turchia*

19 dicembre

1975

20 gennaio

1976

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

0.818.62

Dichiarazione giusta l’articolo 8

Svizzera

Ufficio federale della sanità pubblica
Bollwerk 27
Casella postale 2644

CH‑3001 Berna