Le Parti Contraenti applicheranno nelle loro relazioni reciproche le disposizioni del presente Accordo.
Ai fini del presente Accordo si intende per traslazione di salme il trasporto internazionale di corpi di persone decedute, dallo Stato di partenza verso lo Stato di destinazione; lo Stato di partenza è quello in cui inizia la traslazione ovvero, nel caso di un cadavere esumato, quello in cui si è svolta l’inumazione; lo Stato di destinazione è quello in cui la salma dovrà essere inumata o cremata dopo il trasporto.
Il presente Accordo non si applica al trasporto internazionale di ceneri.