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0.822.711.6

Convenzione concernente il lavoro notturno dei fanciulli nell’industria Adottata a Washington il 28 novembre 1919 Approvata dall’Assemblea federale il 3 febbraio 1922 Ratificazione depositata dalla Svizzera il 9 ottobre 1922 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° ottobre 1923 Emendato dalle Convenzioni n. 180 e 116

RU39 228 e CS 14 13; FF 1920 V 443 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 26 marzo 2012)

La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Washington dal Governo degli Stati Uniti d’America il 29 ottobre 1919,

dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative all’«impiego dei fanciulli nel lavoro notturno», questione compresa nel quarto punto dell’ordine del giorno della Conferenza tenuta a Washington, e

dopo aver deciso che queste proposte saranno redatte in forma di Convenzione internazionale,

adotta la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul lavoro notturno dei fanciulli (industria), 1919, da ratificarsi dai Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro 2 .

Art. 1

Per l’applicazione della presente Convenzione, saranno considerati come «stabilimenti industriali» specialmente:

  1. le miniere, le cave e le industrie estrattive di ogni genere.
  2. Le industrie nelle quali dei prodotti vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, finiti, approntati per la vendita; o nelle quali le materie prime sono trasformate; comprese la costruzione delle navi, le industrie di demolizione del materiale, nonché la produzione la trasformazione e la trasmissione della forza motrice in generale e dell’elettricità.
  3. La costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la trasformazione o demolizione di fabbricati di ogni genere, ferrovie, tramvie, porti, bacini, argini, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fognature collettrici, cloache ordinarie, pozzi, impianti telegrafici e telefonici, impianti elettrici, officine del gas, forniture d’acqua o altri lavori di costruzione, nonché i lavori di preparazione e di fondazione per i lavori enumerati sopra.
  4. Il trasporto di persone o merci sulle strade carrozzabili, per ferrovia o navigazione, compresa la manutenzione delle merci nei bacini, sugli scali, sulle calate e nei depositi, eccezion fatta per il trasporto a mano.

In ogni Stato l’autorità competente fisserà la linea di separazione tra l’industria, da una parte, il commercio e l’agricoltura dall’altra.

Art. 2

I fanciulli di età inferiore agli anni diciotto non possono essere occupati durante la notte negli stabilimenti industriali, pubblici o privati, né in esercizi accessori di questi stabilimenti, eccezion fatta per quelli nei quali sono occupati solo i membri di una stessa famiglia, salvo i casi previsti più sotto.

Il divieto del lavoro notturno non si applicherà ai fanciulli di età superiore agli anni sedici i quali nelle industrie più sotto enumerate sono addetti a lavori che per la natura loro devon essere continuati giorno e notte:

  1. Officine del ferro e dell’acciaio, lavori in cui si fa uso dei forni a riverbero ed a rigenerazione, officine per la zincatura delle lamiere e del filo di ferro (fatta eccezione delle officine per la pulitura del filo).
  2. Vetrerie.
  3. Cartiere.
  4. Zuccherifici, dove si lavora lo zucchero greggio.
  5. Riduzione dei minerali d’oro.

Art. 3

Per l’applicazione della presente Convenzione, col termine «notte» (notturno) si intende un periodo di almeno undici ore consecutive comprendente lo spazio di tempo che è fra le dieci ore di sera e le cinque ore del mattino.

Nelle miniere di carbone e di lignite potrà essere fatta una deroga al periodo di riposo stabilito al numero precedente allorché l’intervallo fra i due turni di lavoro è ordinariamente di quindici ore, mai allorché l’intervallo è inferiore alle tredici ore.

Allorché la legislazione dello Stato vieta il lavoro notturno a tutto il personale panettieri e fornai, per quest’industria si potrà sostituire il periodo compreso fra le nove ore di sera e le quattro ore del mattino a quello fra le dieci ore di sera e le cinque ore del mattino.

Nei paesi tropicali dove il lavoro viene sospeso per un certo tempo a metà della giornata, il periodo di riposo notturno potrà essere inferiore ad undici ore, purché durante il giorno sia concesso un riposo compensatore.

Art. 4

Le disposizioni degli art. 2 e 3 non sono applicabili al lavoro notturno dei fanciulli in età da sedici a diciotto anni allorché un caso di forza maggiore, che non poteva essere previsto né impedito, e che non sia di carattere periodico, faccia ostacolo al funzionamento normale di uno stabilimento industriale.

Art. 5

Per quanto riguarda l’applicazione della presente Convenzione al Giappone, l’art. 2 non sarà applicabile che ai fanciulli di età inferiore ai quindici anni fino al 1° luglio 1925; a contare da questa data l’articolo citato non sarà applicabile che ai fanciulli di età inferiore ai sedici anni.

Art. 6

Per quanto riguarda l’applicazione della presente Convenzione all’India, il termine «stabilimento industriale» comprenderà solamente le «fabbriche» definite come tali nella «legge sulle fabbriche» dell’India (Indian factory act) e l’art. 2 non si applicherà ai fanciulli, di sesso maschile, di età superiore ai quattordici anni.

Art. 7

Allorché, in circostanze particolarmente gravi, l’interesse pubblico lo esigesse, il divieto del lavoro notturno potrà essere sospeso da una decisione dell’autorità pubblica per quanto concerne i fanciulli in età da sedici a diciotto anni.

Art. 8

La ratificazione ufficiale della presente Convenzione, nelle condizioni stabilite nella Costituzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Art. 9

Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla a quelle sue colonie, o a quei suoi possedimenti o protettorati che non siano completamente autonomi, colle seguenti riserve:

  1. che le disposizioni della Convenzione non sian rese inapplicabili dalle condizioni locali;
  2. che possan essere apportati alla Convenzione i mutamenti necessari per adattarla alle condizioni locali.

Ciascun Membro dovrà notificare all’Ufficio Internazionale del Lavoro la sua decisione per ciò che concerne ciascuna delle sue colonie o ciascuno dei suoi possedimenti o protettorati che non siano completamente autonomi.

Art. 10

Non appena la ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate all’Ufficio Internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ne informerà tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. 11

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data in cui questa notificazione sarà stata fatta dal Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro; essa vincolerà soltanto i membri che avranno fatto registrare all’Ufficio Internazionale del Lavoro la loro ratificazione. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore, per quanto riguarda ogni altro membro, il giorno in cui la ratificazione sua sarà stata registrata all’Ufficio, Internazionale del Lavoro.

Art. 12

Ciascun Membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni di essa il 1° luglio 1922 al più tardi, ed a prendere le misure che saranno necessarie per rendere effettive queste disposizioni.

Art. 13

Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dopo l’entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denunzia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata all’Ufficio Internazionale del Lavoro.

Art. 143

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 15

I testi francese e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 26 marzo 20124

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

17 marzo

1932

17 marzo

1932

Algeria

19 ottobre

1962

19 ottobre

1962

Angola

4 giugno

1976 S

4 giugno

1976

Argentina

30 novembre

1933

30 novembre

1933

Austria

12 giugno

1924

12 giugno

1924

Bangladesh

22 giugno

1972 S

22 giugno

1972

Belgio

12 luglio

1924

12 luglio

1924

Benin

12 dicembre

1960 S

12 dicembre

1960

Brasile

26 aprile

1934

26 aprile

1934

Bulgaria

14 febbraio

1922

14 febbraio

1922

Burkina Faso

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Cambogia

24 febbraio

1969 S

24 febbraio

1969

Ciad

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Cile

15 settembre

1925

15 settembre

1925

Cina

  1. Macaoa b

20 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Colombia

13 aprile

1983

13 aprile

1983

Comore

23 ottobre

1978 S

23 ottobre

1978

Congo (Brazzaville)

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Cuba

6 agosto

1928

6 agosto

1928

Côte d’Ivoire

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Danimarca

4 gennaio

1923

4 gennaio

1923

  1. Groenlandia

31 maggio

1954

31 maggio

1954

  1. Isole Faeröer

4 gennaio

1923

4 gennaio

1923

Estonia

20 dicembre

1922

20 dicembre

1922

Francia

25 agosto

1925

25 agosto

1925

  1. Guadalupa

3 febbraio

1934

3 febbraio

1934

  1. Guayana francese

29 aprile

1940

29 aprile

1940

  1. Martinica

3 febbraio

1934

3 febbraio

1934

  1. Nuova Caledonia

29 aprile

1940

29 aprile

1940

  1. Polinesia francese

29 aprile

1940

29 aprile

1940

  1. Riunione

3 febbraio

1934

3 febbraio

1934

  1. St. Pierre e Miquelon

29 aprile

1940

29 aprile

1940

Gabon

14 ottobre

1960 S

14 ottobre

1960

Grecia

19 novembre

1920

19 novembre

1920

Guinea-Bissau

21 febbraio

1977 S

21 febbraio

1977

India

14 luglio

1921

14 luglio

1921

Irlanda

4 settembre

1925

4 settembre

1925

Italia

10 aprile

1923

10 aprile

1923

Laos

23 gennaio

1964 S

23 gennaio

1964

Lettonia

3 giugno

1926

3 giugno

1926

Lituania

19 giugno

1931

19 giugno

1931

Lussemburgo

16 aprile

1928

16 aprile

1928

Madagascar

1° novembre

1960 S

1° novembre

1960

Mali

22 settembre

1960 S

22 settembre

1960

Mauritania

20 giugno

1961 S

20 giugno

1961

Myanmar

18 maggio

1948 S

18 maggio

1948

Nicaragua

12 aprile

1934

12 aprile

1934

Niger

27 febbraio

1961 S

27 febbraio

1961

Pakistan

31 ottobre

1947 S

31 ottobre

1947

Polonia

21 giugno

1924

21 giugno

1924

Portogallo*

10 maggio

1932

10 maggio

1932

Rep. Centrafricana

27 ottobre

1960 S

27 ottobre

1960

Romania

13 giugno

1921

13 giugno

1921

Senegal

4 novembre

1960 S

4 novembre

1960

Spagna

29 settembre

1932

29 settembre

1932

Svizzera

9 ottobre

1922

1° ottobre

1923

Togo

7 giugno

1960 S

7 giugno

1960

Ungheria

19 aprile

1928

19 aprile

1928

Venezuela

7 marzo

1933

7 marzo

1933

Vietnam*

3 ottobre

1994

3 ottobre

1994

a

Applicabile senza modifica.

b

Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una
dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.