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0.822.712.1

Convenzione n. 11 concernente il diritto d’associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli Adottata a Ginevra il 12 novembre 1921 Approvata dall’Assemblea federale il 20 giugno 1939 Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 23 maggio 1940 Entrata in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1940 Emendata dalle Convenzioni n. 80 e 116

RU 56 1257 e CS 14 36; FF 1939 I 749 ediz. ted. e 1939 I 761 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 10 aprile 2018)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 25 ottobre 1921, nella sua terza sessione;

dopo aver deciso di adottare varie proposte concernenti il diritto di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli, questione compresa nel quarto punto dell’ordine del giorno della sessione; e

dopo aver deciso che le proposte assumerebbero la forma di Convenzione internazionale;

adotta la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sul diritto d’associazione (agricoltura), 1921, da ratificarsi dagli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 1 :

Art. 1

Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad assicurare a tutte le persone occupate nell’agricoltura gli stessi diritti d’associazione e di coalizione dei lavoratori dell’industria, e ad abrogare qualsiasi disposizione legislativa o di altra natura che abbia per effetto di limitare questi diritti di fronte ai lavoratori agricoli.

Art. 2

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Art. 3

La presente Convenzione entrerà in vigore non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.

Essa non impegnerà che i membri la cui ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 4

Non appena le ratificazioni di almeno due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro siano state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro lo comunicherà a tutti gli Stati membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà parimente la registrazione delle ratificazioni che gli saranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Art. 5

Con riserva delle disposizioni dell’art. 3, ogni membro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad applicare le disposizioni dell’art. 1 entro il 1 o gennaio 1924 al più tardi, ed a prendere tutti i provvedimenti necessari per rendere effettive queste disposizioni.

Art. 6

Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente Convenzione s’impegna ad applicarla alle proprie colonie, ai possedimenti ed ai protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 7

Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La disdetta avrà effetto un anno dopo la registrazione all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 82

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 9

I testi francese ed inglese della presente Convenzione fanno parimente stato.

0.822.712.1

Campo d’applicazione il 10 aprile 20183

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

3 giugno

1957

3 giugno

1957

Algeria

19 ottobre

1962 S

19 ottobre

1962

Antigua e Barbuda

2 febbraio

1983 S

2 febbraio

1983

Argentina

26 maggio

1936

26 maggio

1936

Australia

24 dicembre

1957

24 dicembre

1957

Austria

12 giugno

1924

12 giugno

1924

Azerbaigian

19 maggio

1992 S

19 maggio

1992

Bahamas

25 maggio

1976 S

25 maggio

1976

Bangladesh

22 giugno

1972 S

22 giugno

1972

Barbados

8 maggio

1967 S

8 maggio

1967

Belarus

6 novembre

1956

6 novembre

1956

Belgio

19 luglio

1926

19 luglio

1926

Belize

15 dicembre

1983 S

15 dicembre

1983

Benin

12 dicembre

1960 S

12 dicembre

1960

Bosnia-Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Brasile

25 aprile

1957

25 aprile

1957

Bulgaria

6 marzo

1925

6 marzo

1925

Burkina Faso

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Burundi

11 marzo

1963 S

11 marzo

1963

Camerun

7 giugno

1960 S

7 giugno

1960

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Cile

15 settembre

1925

15 settembre

1925

Cina

Hong Kong a

1° luglio

1997

1° luglio

1997

Macao b

20 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

8 ottobre

1965

8 ottobre

1965

Colombia

20 giugno

1933

20 giugno

1933

Comore

23 ottobre

1978 S

23 ottobre

1978

Congo (Brazzaville)

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Congo (Kinshasa)

20 settembre

1960 S

20 settembre

1960

Cook, Isole

12 giugno

2015

12 giugno

2016

Costa Rica

16 settembre

1963

16 settembre

1963

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Cuba

22 agosto

1935

22 agosto

1935

Côte d’Ivoire

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Danimarca

20 giugno

1930

20 giugno

1930

Groenlandia

31 maggio

1954

31 maggio

1954

Isole Faeröer

28 settembre

1960

28 settembre

1960

Dominica

28 febbraio

1983 S

28 febbraio

1983

Ecuador

10 marzo

1969

10 marzo

1969

Egitto

3 luglio

1954

3 luglio

1954

Estonia

8 settembre

1922

8 settembre

1922

Eswatini

26 aprile

1978 S

26 aprile

1978

Etiopia

4 giugno

1963

4 giugno

1963

Figi

19 aprile

1974 S

19 aprile

1974

Finlandia

19 giugno

1923

19 giugno

1923

Francia

23 marzo

1929

23 marzo

1929

Guadalupa

9 dicembre

1933

9 dicembre

1933

Martinica

9 dicembre

1933

9 dicembre

1933

Nuova Caledonia

8 luglio

1958

8 luglio

1958

Polinesia francese

8 luglio

1958

8 luglio

1958

Riunione

9 dicembre

1933

9 dicembre

1933

St. Pierre e Miquelon

8 luglio

1958

8 luglio

1958

Gabon

14 ottobre

1960 S

14 ottobre

1960

Germania

6 giugno

1925

6 giugno

1925

Ghana

14 marzo

1968

14 marzo

1968

Giamaica

8 luglio

1963

8 luglio

1963

Gibuti

3 agosto

1978 S

3 agosto

1978

Grecia

13 giugno

1952

13 giugno

1952

Grenada

9 luglio

1979 S

9 luglio

1979

Guatemala

14 giugno

1988

14 giugno

1988

Guinea

21 gennaio

1959 S

21 gennaio

1959

Guyana

8 giugno

1966 S

8 giugno

1966

India

11 maggio

1923

11 maggio

1923

Iraq

1° aprile

1985

1° aprile

1985

Irlanda

17 giugno

1924

17 giugno

1924

Islanda

21 agosto

1956

21 agosto

1956

Italia

8 settembre

1924

8 settembre

1924

Kenya

13 gennaio

1964 S

13 gennaio

1964

Kirghizistan

31 marzo

1992 S

31 marzo

1992

Lesotho

31 ottobre

1966 S

31 ottobre

1966

Lettonia

9 settembre

1924

9 settembre

1924

Lituania

26 settembre

1994

26 settembre

1994

Lussemburgo

16 aprile

1928

16 aprile

1928

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

1° novembre

1960 S

1° novembre

1960

Malawi

22 marzo

1965 S

22 marzo

1965

Malaysia

3 marzo

1964 S

3 marzo

1964

Mali

22 settembre

1960 S

21 settembre

1960

Malta

4 gennaio

1965 S

4 gennaio

1965

Marocco

20 maggio

1957

20 maggio

1957

Mauritania

20 giugno

1961 S

20 giugno

1961

Maurizio

2 dicembre

1969 S

2 dicembre

1969

Messico

20 maggio

1937

20 maggio

1937

Moldova

4 aprile

2003

4 aprile

2003

Montenegro

3 giugno

2006

3 giugno

2006

Mozambico

6 giugno

1977

6 giugno

1977

Myanmar

11 maggio

1923

11 maggio

1924

Nicaragua

12 aprile

1934

12 aprile

1934

Niger

27 febbraio

1961 S

27 febbraio

1961

Nigeria

16 giugno

1961

16 giugno

1961

Norvegia

11 giugno

1929

11 giugno

1929

Nuova Zelanda

29 marzo

1938

29 marzo

1938

Niue

26 ottobre

1951

26 ottobre

1951

Paesi Bassi

20 agosto

1926

20 agosto

1926

Curaçao

15 dicembre

1955

15 dicembre

1955

Parte caraibica (Bonaire, Sant’
Eustachio e Saba)

15 dicembre

1955

15 dicembre

1955

Sint Maarten

15 dicembre

1955

15 dicembre

1955

Pakistan

11 maggio

1923

11 maggio

1923

Panama

19 giugno

1970

19 giugno

1970

Papua Nuova Guinea

1° maggio

1976 S

1° maggio

1976

Paraguay

16 maggio

1968

16 maggio

1968

Perù

8 novembre

1945

8 novembre

1945

Polonia

21 giugno

1924

21 giugno

1924

Portogallo

27 settembre

1977

27 settembre

1977

Regno Unito

6 agosto

1923

6 agosto

1923

Bermuda

4 giugno

1962

4 giugno

1962

Gibilterra

4 giugno

1962

4 giugno

1962

Isole Falkland

4 giugno

1962

4 giugno

1962

Isole Vergini britanniche

5 ottobre

1962

5 ottobre

1962

Montserrat

4 giugno

1962

4 giugno

1962

Sant’Elena

5 ottobre

1962

5 ottobre

1962

Rep. Centrafricana

27 ottobre

1960 S

27 ottobre

1960

Romania

10 novembre

1930

10 novembre

1930

Ruanda

18 settembre

1962 S

18 settembre

1962

Russia

10 agosto

1956

10 agosto

1956

Saint Lucia

14 maggio

1980 S

14 maggio

1980

Saint Vincent e Grenadine

21 ottobre

1998 S

21 ottobre

1998

Salomone, Isole

6 agosto

1985 S

6 agosto

1985

Seicelle

6 febbraio

1978 S

6 febbraio

1978

Senegal

4 novembre

1960 S

4 novembre

1960

Serbia

24 novembre

2000 S

24 novembre

2000

Singapore

25 ottobre

1965 S

25 ottobre

1965

Siria

26 luglio

1960 S

26 luglio

1960

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Spagna

29 agosto

1932

29 agosto

1932

Sri Lanka

25 agosto

1952

25 agosto

1952

Suriname

15 giugno

1976 S

15 giugno

1976

Svezia

27 novembre

1923

27 novembre

1923

Svizzera

23 maggio

1940

23 maggio

1940

Tagikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tanzania

19 novembre

1962 S

19 novembre

1962

Togo

7 giugno

1960 S

7 giugno

1960

Tunisia

15 maggio

1957

15 maggio

1957

Turchia

29 marzo

1961

29 marzo

1961

Ucraina

14 settembre

1956

14 settembre

1956

Uganda

4 giugno

1963 S

4 giugno

1963

Uruguay

6 giugno

1933

6 giugno

1933

Venezuela

20 novembre

1944

20 novembre

1944

Zambia

2 dicembre

1964 S

2 dicembre

1964

a

In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Hong Kong.

b

In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.