Lexipedia

0.822.712.4

Convenzione n. 14 concernente l’applicazione del riposo settimanale negli stabilimenti industriali Adottata a Ginevra il 17 novembre 1921 Approvata dall’Assemblea federale il 21 dicembre 1934 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 16 gennaio 1935 Entrata in vigore per la Svizzera il 16 gennaio 1935 Emendata dalle Convenzioni n. 80 e n. 116

RU 51 30 e CS 14 3; FF 1934 III 841 ediz. ted. e 1934 III 885 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 10 aprile 2018)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e riunitavisi il 25 ottobre 1921, nella sua terza sessione;

dopo aver risolto di adottare diverse proposte relative al riposo settimanale nell’industria, questione compresa nel settimo punto dell’ordine del giorno della sessione, e

dopo aver deciso che queste proposte saranno redatte sotto forma di Convenzione internazionale,

adotta la Convenzione seguente che sarà denominata Convenzione sul riposo settimanale (industria), 1921, da sottoporsi alla ratificazione dei membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, conformemente alle disposizioni della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 1 :

Art. 1

Per l’applicazione della presente Convenzione, saranno considerati come «stabilimenti industriali»:

  1. le miniere, le cave e le industrie estrattive di ogni genere;
  2. le industrie nelle quali dei prodotti vengono manifatturati, modificati, puliti, riparati, decorati, finiti, approntati per la vendita; o nelle quali le materie sono trasformate; comprese la costruzione delle navi, le industrie di demolizione del materiale, nonché la produzione, la trasformazione e la trasmissione della forza motrice in generale e dell’elettricità;
  3. la costruzione, la ricostruzione, la manutenzione, la riparazione, la trasformazione o la demolizione di fabbricati di ogni genere, ferrovie, tramvie, porti, bacini, argini, canali, impianti per la navigazione interna, strade, gallerie, ponti, viadotti, fognature collettrici e cloache ordinarie, pozzi, impianti telefonici o telegrafici, impianti elettrici, officine del gas, forniture d’acqua o altri lavori di costruzione, nonché i lavori di preparazione e di fondazione per i lavori enumerati sopra;
  4. il trasporto di persone o merci sulle strade carrozzabili, per ferrovia o navigazione, compresa la conservazione delle merci nei bacini, sugli scali, sulle calate e nei depositi, eccezion fatta per il trasporto a mano.

L’enumerazione precedente è fatta con la riserva delle eccezioni speciali d’ordine nazionale previste nella Convenzione di Washington, intesa a limitare ad otto ore il giorno ed a quarantott’ore la settimana la durata del lavoro negli stabilimenti industriali 2 , e nella misura in cui queste eccezioni sono applicabili alla presente Convenzione.

A compimento dell’enumerazione di cui sopra, ciascun membro potrà, ove sia necessario, determinare la linea di separazione tra l’industria da una parte, e il commercio e l’agricoltura dall’altra.

Art. 2

Tutto il personale occupato in uno stabilimento industriale qualsiasi, pubblico o privato, o nelle sue dipendenze, dovrà, salve le eccezioni previste negli articoli seguenti, godere, nel corso di ogni periodo di sette giorni, di un riposo di almeno ventiquattr’ore consecutive.

Questo riposo sarà accordato, per quanto possibile, simultaneamente a tutto il personale di ogni stabilimento.

Esso coinciderà, per quanto possibile, con i giorni consacrati dalla tradizione o dagli usi del paese o della regione.

Art. 3

Ciascun membro potrà eccettuare dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 2 le persone occupate negli stabilimenti industriali in cui sono impiegati soltanto i membri d’una stessa famiglia.

Art. 4

Ciascun membro può consentire eccezioni totali o parziali (comprese le sospensioni e le riduzioni del riposo) alle disposizioni dell’art. 2, tenendo conto specialmente di tutte le considerazioni economiche e umanitarie convenienti e dopo aver consultato le associazioni padronali ed operaie qualificate, là dove esistono.

Questa consultazione non sarà necessaria per le eccezioni che fossero già state accordate con l’applicazione della legislazione in vigore.

Art. 5

Ciascun membro dovrà, per quanto possibile, stabilire disposizioni che prevedano dei periodi dei riposo per compensare le sospensioni o riduzioni accordate in virtù dell’art. 4, salvo i casi in cui gli accordi o gli usi locali abbiano già previsto siffatti riposi.

Art. 6

Ciascun membro allestirà un elenco delle eccezioni accordate conformemente agli art. 3 e 4 della presente Convenzione e la parteciperà all’Ufficio internazionale del Lavoro. Ciascun membro comunicherà poi, ogni due anni, tutte le modificazioni che avrà portato a questo elenco.

L’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà un rapporto in materia alla conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 7

Allo scopo di facilitare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, è fatto obbligo ad ogni padrone, direttore o gerente:

  1. nel caso in cui il riposo settimanale sia dato collettivamente al complesso del personale, di far conoscere i giorni e le ore di riposo collettivo, per mezzo di affissi collocati in modo ben visibile nello stabilimento, o in qualsivoglia altro luogo adatto o in qualsiasi altra maniera approvata dal Governo;
  2. quando il riposo non è dato collettivamente al complesso del personale, di far conoscere, per mezzo d’un registro allestito nel modo approvato dalla legislazione del paese o da un regolamento dell’autorità competente, gli operai e impiegati soggetti a un particolare regime di riposo e d’indicare questo regime.

Art. 8

Le ratificazioni ufficiali della presente Convenzione nelle condizioni stabilite dalla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

Art. 9

La presente Convenzione entrerà in vigore non appena la ratificazioni di due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro saranno state registrate dal Direttore generale.

Essa non vincolerà se non i membri la cui ratificazione sia stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro alla data in cui la sua ratificazione sarà stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 10

Non appena le ratificazioni di due membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro siano state registrate all’Ufficio internazionale del Lavoro, il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro ne informerà tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro. Egli notificherà loro pure la registrazione delle ratificazioni che gli saranno comunicate più tardi da tutti gli altri membri dell’Organizzazione.

Art. 11

Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicare le disposizioni degli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al più tardi il 1 o gennaio 1924 e a prendere i provvedimenti che saranno necessari per dare efficacia a queste disposizioni.

Art. 12

Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifichi la presente Convenzione si impegna ad applicarla nelle sue colonie e nei suoi possedimenti e protettorati, conformemente alle disposizioni dell’art. 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

Art. 13

Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione può disdirla, allo spirare d’un periodo di dieci anni dalla data in cui sarà stata messa primamente in vigore, con un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denunzia non avrà effetto se non un anno dopo che sia stata registrata all’Ufficio internazionale del Lavoro.

Art. 143

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 15

I testi francesi e inglese della presente Convenzione faranno egualmente stato.

(Seguono le firme)

0.822.712.4

Campo d’applicazione il 10 aprile 20184

Stati partecipanti

Ratifica

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

12 giugno

1939

12 giugno

1939

Algeria

19 ottobre

1962 S

19 ottobre

1962

Angola

4 giugno

1976 S

4 giugno

1976

Antigua e Barbuda

2 febbraio

1983 S

2 febbraio

1983

Arabia Saudita

15 giugno

1978

15 giugno

1978

Argentina

26 maggio

1936

26 maggio

1936

Armenia

27 gennaio

2006

27 gennaio

2006

Azerbaigian

19 maggio

1992 S

19 maggio

1992

Bahama

25 maggio

1976 S

25 maggio

1976

Bahrein

11 giugno

1981

11 giugno

1981

Bangladesh

22 giugno

1972 S

22 giugno

1972

Belgio

19 luglio

1926

19 luglio

1926

Belize

22 giugno

1999

22 giugno

2000

Benin

12 dicembre

1960 S

12 dicembre

1960

Bielorussia

26 febbraio

1968

26 febbraio

1968

Bolivia

19 luglio

1954

19 luglio

1954

Bosnia ed Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Botswana

3 febbraio

1988

3 febbraio

1988

Brasile

25 aprile

1957

25 aprile

1957

Bulgaria

6 marzo

1925

6 marzo

1925

Burkina Faso

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Burundi

11 marzo

1963 S

11 marzo

1963

Camerun

7 giugno

1960 S

7 giugno

1960

Canada

21 marzo

1935

21 marzo

1935

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Centrafricana, Repubblica

27 ottobre

1960 S

27 ottobre

1960

Ciad

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Cile

15 settembre

1925

15 settembre

1925

Cina

17 maggio

1934

17 maggio

1934

Hong Kong* a

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao b c

20 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Colombia

20 giugno

1933

20 giugno

1933

Comore

23 ottobre

1978 S

23 ottobre

1978

Congo (Brazzaville)

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Congo (Kinshasa)

20 settembre

1960 S

20 settembre

1960

Cook, Isole

12 giugno

2015

12 giugno

2016

Costa d’Avorio

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Costa Rica

25 settembre

1984

25 settembre

1984

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Cuba

20 luglio

1953

20 luglio

1953

Danimarca

30 agosto

1935

30 agosto

1935

Faeröer, Isole

30 agosto

1935

30 agosto

1935

Groenlandia

31 maggio

1954

31 maggio

1954

Dominica

28 febbraio

1983 S

28 febbraio

1983

Egitto

10 maggio

1960

10 maggio

1960

Estonia

29 novembre

1923

29 novembre

1923

Eswatini

26 aprile

1978 S

26 aprile

1978

Etiopia

28 gennaio

1991

28 gennaio

1991

Finlandia

19 giugno

1923

19 giugno

1923

Francia

3 settembre

1926

3 settembre

1926

Guadalupa

14 febbraio

1947

14 febbraio

1947

Guayana francese

14 febbraio

1947

14 febbraio

1947

Martinica

14 febbraio

1947

14 febbraio

1947

Nuova Caledonia

19 marzo

1954

19 marzo

1954

Polinesia francese

19 marzo

1954

19 marzo

1954

Riunione

14 febbraio

1947

14 febbraio

1947

St. Pierre e Miquelon

19 marzo

1954

19 marzo

1954

Gabon

14 ottobre

1960 S

14 ottobre

1960

Ghana

19 giugno

1973

19 giugno

1973

Gibuti

3 agosto

1978 S

3 agosto

1978

Grecia

11 maggio

1929

11 maggio

1929

Grenada

9 luglio

1979 S

9 luglio

1979

Guatemala

14 giugno

1988

14 giugno

1988

Guinea

21 gennaio

1959 S

21 gennaio

1959

Guinea Equatoriale

12 giugno

1985

12 giugno

1985

Guinea-Bissau

21 febbraio

1977 S

21 febbraio

1977

Haiti

25 maggio

1952

25 maggio

1952

Honduras

17 novembre

1964

17 novembre

1964

India

11 maggio

1923

19 giugno

1923

Iran

10 giugno

1972

10 giugno

1972

Iraq

12 maggio

1960

12 maggio

1960

Irlanda

22 luglio

1930

22 luglio

1930

Israele

26 giugno

1951

26 giugno

1951

Italia

8 settembre

1924

8 settembre

1924

Kenya

13 gennaio

1964 S

13 gennaio

1964

Kirghizistan

31 marzo

1992 S

31 marzo

1992

Lesotho

31 ottobre

1966 S

31 ottobre

1966

Lettonia

9 settembre

1924

9 settembre

1924

Libano

26 luglio

1962

26 luglio

1962

Libia

27 maggio

1971

27 maggio

1971

Lituania

19 giugno

1931

19 giugno

1931

Lussemburgo

16 aprile

1928

16 aprile

1928

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

1° novembre

1960 S

1° novembre

1960

Malaysia

Sarawak

3 marzo

1964 S

3 marzo

1964

Mali

22 settembre

1960 S

22 settembre

1960

Malta

9 giugno

1988

9 giugno

1988

Marocco

20 settembre

1956

20 settembre

1956

Mauritania

20 giugno

1961 S

20 giugno

1961

Maurizio

2 dicembre

1969

2 dicembre

1969

Messico

7 gennaio

1938

7 gennaio

1938

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

6 giugno

1977

6 giugno

1977

Myanmar

18 maggio

1948 S

18 maggio

1948

Nepal

10 dicembre

1986

10 dicembre

1986

Nicaragua

12 aprile

1934

12 aprile

1934

Niger

27 febbraio

1961 S

27 febbraio

1961

Norvegia

7 luglio

1937

7 luglio

1937

Nuova Zelanda

29 marzo

1938

29 marzo

1938

Niue

4 dicembre

1946

4 dicembre

1946

Paesi Bassi

14 luglio

1965

14 luglio

1965

Aruba a

14 luglio

1965

14 luglio

1965

Curaçao a

14 luglio

1965

14 luglio

1965

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)a

14 luglio

1965

14 luglio

1965

Sint Maarten a

14 luglio

1965

14 luglio

1965

Pakistan

31 ottobre

1947 S

31 ottobre

1947

Paraguay

21 marzo

1966

21 marzo

1966

Perù

8 novembre

1945

8 novembre

1945

Polonia

21 giugno

1924

21 giugno

1924

Portogallo*

03 luglio

1928

03 luglio

1928

Regno Unito

Anguilla

27 marzo

1950

15 giugno

1974

Falkland, Isole

27 marzo

1950

15 giugno

1974

Montserrat

27 marzo

1950

15 giugno

1974

Saint-Kitts e Nevis

27 marzo

1950

15 giugno

1974

San Vincenzo

27 marzo

1950

15 giugno

1974

Sant’Elena

27 marzo

1950

15 giugno

1974

Vergini Britanniche, Isole

27 marzo

1950

15 giugno

1974

Romania

18 agosto

1923

18 agosto

1923

Ruanda

18 settembre

1962 S

18 settembre

1962

Russia

22 settembre

1967

22 settembre

1967

Saint Lucia

14 maggio

1980 S

14 maggio

1980

Salomone, Isole

6 agosto

1985 S

6 agosto

1985

Senegal

4 novembre

1960 S

4 novembre

1960

Serbia

24 novembre

2000 S

1° aprile

1927

Siria

30 ottobre

1961 S

30 ottobre

1961

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Spagna

20 giugno

1924

20 giugno

1924

Suriname

15 giugno

1976 S

15 giugno

1976

Svezia

22 dicembre

1931

22 dicembre

1931

Svizzera

16 gennaio

1935

16 gennaio

1935

Tagikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Thailandia

5 aprile

1968

5 aprile

1968

Togo

7 giugno

1960 S

7 giugno

1960

Tunisia

15 maggio

1957

15 maggio

1957

Turchia

27 dicembre

1946

27 dicembre

1946

Ucraina

19 giugno

1968

19 giugno

1968

Ungheria

8 giugno

1956

8 giugno

1956

Uruguay

6 giugno

1933

6 giugno

1933

Venezuela

20 novembre

1944

20 novembre

1944

Vietnam

3 ottobre

1994

3 ottobre

1994

Yemen d

29 luglio

1976

29 luglio

1976

Zimbabwe

6 giugno

1980 S

6 giugno

1980

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si
    possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
  2. Dal 23 gen. 1976 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
    In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  3. S’applica senza modifica.
  4. Dal 18 nov. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una
    dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù
    della dichiarazione cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
  5. 22.05.1990: Unificazione della Repubblica araba dello Yemen e della Repubblica
    democratica popolare dello Yemen che diventano la Repubblica dello Yemen.