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0.822.713.91

Protocollo del 2014
relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930

RU 2018981; FF 2016 6293

Traduzione

Concluso a Ginevra l’11 giugno 2014
Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 20171
Strumento di ratifica svizzero depositato il 28 settembre 2017
Entrato in vigore il 28 settembre 2018

(Stato 10 ottobre 2022)

La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 28 maggio 2014 per la sua centotreesima sessione;

riconoscendo che il divieto del lavoro forzato o obbligatorio fa parte dei diritti fondamentali, e che il lavoro forzato o obbligatorio costituisce una violazione dei diritti umani e un’offesa alla dignità di milioni di donne e di uomini, di ragazze e di ragazzi, contribuisce a perpetuare la povertà e ostacola la realizzazione del lavoro dignitoso per tutti;

riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalla Convenzione (n. 29) sul lavoro forzato del 1930 2 – in seguito «la Convenzione» – e dalla Convenzione (n. 105) sull’abolizione del lavoro forzato del 1957 3 nella lotta contro ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio, ma che le carenze nella loro applicazione richiedono misure addizionali;

ricordando che la definizione del lavoro forzato o obbligatorio all’articolo 2 della Convenzione copre il lavoro forzato o obbligatorio sotto ogni forma e ogni manifestazione, e che essa si applica a ogni essere umano senza distinzione;

sottolineando l’urgenza di eliminare il lavoro forzato o obbligatorio sotto ogni forma e ogni manifestazione;

ricordando che i Membri che hanno ratificato la Convenzione hanno l’obbligo di rendere il lavoro forzato o obbligatorio passibile di sanzioni penali e di garantire che le sanzioni imposte per legge siano realmente efficaci e vengano rigorosamente applicate;

notando che è scaduto il periodo di transizione previsto nella Convenzione e che non sono più applicabili le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 1 e degli articoli 3 a 24;

riconoscendo che sono cambiati il contesto e le forme del lavoro forzato o obbligatorio e che il traffico di persone per lavoro forzato o obbligatorio, che può implicare lo sfruttamento sessuale, è oggetto di una crescente preoccupazione internazionale e richiede misure urgenti per la sua effettiva eliminazione;

notando che un crescente numero di lavoratori sono costretti al lavoro forzato o obbligatorio nell’economia privata, che alcuni settore dell’economia sono particolarmente vulnerabili e che alcuni gruppi di lavoratori sono maggiormente esposti al rischio di diventare vittime del lavoro forzato o obbligatorio, in particolare i migranti;

notando che la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio contribuisce ad assicurare una concorrenza leale tra i datori di lavoro, come pure una protezione per i lavoratori;

ricordando le norme internazionali del lavoro rilevanti, in particolare la Convenzione (n. 87) sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale del 1948 4 , la Convenzione (n. 98) sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949 5 , la Convenzione (n. 100) sull’uguaglianza di retribuzione del 1951 6 , la Convenzione (n. 111) sulla discriminazione (impiego e professione) del 1958 7 , la Convenzione (n. 138) sull’età minima del 1973 8 , la Convenzione (n. 182) sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999 9 , la Convenzione (n. 97) sui lavoratori migranti (riveduta) del 1949, la Convenzione (n. 143) sui lavoratori migranti (disposizioni complementari) del 1975, la Convenzione (n. 189) sulle lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 10 , la Convenzione (n. 181) sulle agenzie per l’impiego private del 1997, la Convenzione (n. 81) sull’ispezione del lavoro del 1947 11 ; la Convenzione (n. 129) sull’ispezione del lavoro (agricoltura) del 1969, come pure la Dichiarazione dell’ILO sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998 e la Dichiarazione dell’ILO sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008;

notando altri strumenti internazionali rilevanti, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 12 , il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 13 , la Convenzione concernente la schiavitù del 1926 14 la Convenzione supplementare relativa all’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi, e delle istituzioni e delle prassi analoghe alla schiavitù del 1956 15 , la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000 16 , il Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 2000 17 e il Protocollo contro il traffico illecito di migranti per terra, per aria e per mare del 2000 18 , la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie del 1990, la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984 19 , la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979 20 e la Convenzione relativa ai diritti delle persone disabili del 2006 21 ;

avendo deciso di adottare diverse proposte per sopperire alle carenze nell’applicazione della Convenzione, ribadendo che le misure di prevenzione e di protezione, e i meccanismi di ricorso e di risarcimento, come l’indennizzo e la riabilitazione, sono necessari per conseguire la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

avendo deciso che queste proposte avrebbero assunto la forma di un protocollo relativo alla Convenzione,

adotta, oggi undici giugno duemilaquattordici, il protocollo seguente che verrà denominato Protocollo del 2014 relativo alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930:

Art. 1

Nell’assolvere i propri obblighi, in virtù della Convenzione, di sopprimere il lavoro forzato o obbligatorio, ogni Membro deve prendere misure efficaci per prevenire ed eliminare l’utilizzo del lavoro forzato, per assicurare alle vittime una protezione e l’accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati e efficaci, come l’indennizzo, e per reprimere i responsabili del lavoro forzato o obbligatorio.

Ogni Membro, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, deve elaborare una politica nazionale e un piano di azione nazionale per la soppressione effettiva e duratura del lavoro forzato o obbligatorio, che prevedano una azione sistematica da parte delle autorità competenti, a seconda dei casi in coordinamento con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come pure con altri gruppi interessati.

Viene ribadita la definizione del lavoro forzato o obbligatorio contenuta nella Convenzione e, di conseguenza, le misure alle quali si riferisce il presente Protocollo devono includere una azione specifica contro la tratta di persone a fini di lavoro forzato o obbligatorio.

Art. 2

Le misure da prendere per prevenire il lavoro forzato o obbligatorio devono comprendere:

  1. l’educazione e l’informazione delle persone, in particolare quelle considerate come particolarmente vulnerabili, per evitare che esse diventino vittime del lavoro forzato o obbligatorio;
  2. l’educazione e l’informazione dei datori di lavoro, per evitare che essi si trovino implicati in pratiche di lavoro forzato o obbligatorio;
  3. sforzi per garantire che:i)l’ambito di applicazione e il controllo dell’applicazione della legislazione rilevante in materia di prevenzione del lavoro forzato o obbligatorio, ivi compreso la legislazione del lavoro per quanto necessario, coprano tutti i lavoratori e tutti i settori dell’economia,ii)vengano rafforzati i servizi di ispezione del lavoro e altri servizi responsabili dell’applicazione di questa legislazione;
  4. la protezione delle persone, in particolare dei lavoratori migranti, contro eventuali pratiche abusive o fraudolenti durante il processo di reclutamento e di collocamento;
  5. un sostegno alla ricognizione delle condizioni (due diligence) nei settori sia pubblico sia privato, per prevenire i rischi di lavoro forzato o obbligatorio e rispondere a tali rischi;
  6. una azione contro le cause profonde e i fattori che accrescono il rischio di lavoro forzato o obbligatorio.

Art. 3

Ogni Membro deve prendere misure efficaci per identificare, liberare, proteggere, ristabilire e riabilitare tutte le vittime del lavoro forzato, come pure per prestare loro assistenza e sostegno sotto altre forme.

Art. 4

Ogni Membro deve assicurare che tutte le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, indipendentemente dalla loro presenza o del loro status giuridico sul territorio nazionale, abbiano effettivamente accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati e efficaci, come l’indennizzo.

Ogni Membro deve, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prendere le misure necessarie perché le autorità competenti non siano tenute a perseguire le vittime del lavoro forzato o obbligatorio, o a imporre loro sanzioni a causa di attività illecite che esse siano state costrette a svolgere come la conseguenza diretta della costrizione al lavoro forzato o obbligatorio.

Art. 5

I Membri devono cooperare fra di loro per assicurare la prevenzione e l’eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio.

Art. 6

Le misure prese per applicare le disposizioni del presente Protocollo e della Convenzione vanno determinate dalla legislazione nazionale o dall’autorità competente, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Art. 7

Le disposizioni transitorie dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 1 e degli articoli 3 a 24 della Convenzione sono soppresse.

Art. 8

Un Membro può ratificare il presente Protocollo al momento della ratifica della Convenzione o in ogni altro momento successivo alla ratifica della Convenzione, con comunicazione della ratifica formale al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione.

Il Protocollo entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale. In seguito, il presente Protocollo entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica. A partire da quel momento, il Membro interessato è vincolato dalla Convenzione così come completata dagli articoli 1 a 7 del presente Protocollo.

Art. 9

Ogni Membro che ha ratificato il presente Protocollo può denunciarlo ad ogni momento in cui la Convenzione stessa sia aperta alla denuncia, conformemente al suo articolo 30, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato.

La denuncia della Convenzione, conformemente ai suoi articoli 30 o 32, comporta ipso iure la denuncia del presente Protocollo.

Ogni denuncia effettuata conformemente ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

Art. 10

Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell’Organizzazione.

Nel notificare ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore.

Art. 11

Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ai fini della registrazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 22 , comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati.

Art. 12

Il testo francese e il testo inglese del presente Protocollo faranno ugualmente fede.

(Seguono le firme)

0.822.713.91

Campo d’applicazione il 10 ottobre 202223

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Antigua e Barbuda

28 luglio

2021

28 luglio

2022

Arabia Saudita

26 maggio

2021

26 maggio

2022

Argentina

9 novembre

2016

9 novembre

2017

Australia

31 marzo

2022

31 marzo

2023

Austria

12 settembre

2019

12 settembre

2020

Bangladesh

20 gennaio

2022

20 gennaio

2023

Belgio

10 settembre

2019

10 settembre

2020

Bosnia ed Erzegovina

9 agosto

2018

9 agosto

2019

Canada

17 giugno

2019

17 giugno

2020

Ceca, Repubblica

9 giugno

2016

9 giugno

2017

Cile

19 gennaio

2021

19 gennaio

2022

Cipro

1° febbraio

2017

1° febbraio

2018

Comore

15 luglio

2021

15 luglio

2022

Costa d’Avorio

1° novembre

2019

1° novembre

2020

Costa Rica

16 novembre

2020

16 novembre

2021

Danimarca

14 giugno

2017

17 giugno

2018

Estonia

24 novembre

2016

24 novembre

2017

Finlandia

27 gennaio

2017

27 gennaio

2018

Francia

7 giugno

2016

7 giugno

2017

Germania

19 giugno

2019

19 giugno

2020

Giamaica

13 giugno

2017

13 giugno

2018

Gibuti

9 marzo

2018

9 marzo

2019

Irlanda

4 febbraio

2019

4 febbraio

2020

Islanda

14 giugno

2017

14 giugno

2018

Israele

11 ottobre

2018

11 ottobre

2019

Kirghizistan

6 ottobre

2020

6 ottobre

2021

Lesotho

22 agosto

2019

22 agosto

2020

Lettonia

7 dicembre

2017

7 dicembre

2018

Lituania

5 marzo

2020

5 marzo

2021

Lussemburgo

18 marzo

2021

18 marzo

2022

Madagascar

11 giugno

2019

11 giugno

2020

Malawi

7 novembre

2019

7 novembre

2020

Malaysia

21 marzo

2022

21 marzo

2023

Mali

12 aprile

2016

12 aprile

2017

Malta

14 febbraio

2019

14 febbraio

2020

Mauritania

9 febbraio

2016

9 febbraio

2017

Mozambico

14 giugno

2018

14 giugno

2019

Namibia

6 novembre

2017

6 novembre

2018

Niger

14 maggio

2015

9 novembre

2016

Norvegia

9 novembre

2015

9 novembre

2016

Nuova Zelanda

13 dicembre

2019

13 dicembre

2020

Paesi Bassi

8 agosto

2017

8 agosto

2018

Panama

7 settembre

2016

7 settembre

2017

Perù

18 giugno

2021

18 giugno

2022

Polonia

10 marzo

2017

10 marzo

2018

Portogallo

23 dicembre

2020

23 dicembre

2021

Regno Unito

22 gennaio

2016

22 gennaio

2017

Russia

17 gennaio

2019

17 gennaio

2020

Sierra Leone

25 agosto

2021

28 agosto

2022

Spagna

20 settembre

2017

20 settembre

2018

Sri Lanka

10 aprile

2019

10 aprile

2020

Sudan

17 marzo

2021

17 marzo

2022

Suriname

3 giugno

2019

3 giugno

2020

Svezia

14 giugno

2017

14 giugno

2018

Svizzera

28 settembre

2017

28 settembre

2018

Tagikistan

24 gennaio

2020

24 gennaio

2021

Thailandia

4 giugno

2018

4 giugno

2019

Uzbekistan

16 settembre

2019

16 settembre

2020

Zimbabwe

22 maggio

2019

22 maggio

2020