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0.822.719.1

Convenzione n. 81 concernente l’ispezione del lavoro nell’industria e nel commercio Adottata a Ginevra l’11 luglio 1947 Approvata dall’Assemblea federale il 16 giugno 1949 Strumenti di ratifica depositati dalla Svizzera il 13 luglio 1949 Entrata in vigore per la Svizzera il 13 luglio 1950

RU 1950 730; BBl 1949 I 1 ediz. ted., FF 1949 I 1 ediz. franc.

Traduzione

(Stato 29 aprile 2025)

Parte I Ispezione del Lavoro nell’Industria

Art. 1

Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente convenzione deve possedere un sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti industriali.

Art. 2

Il sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti industriali si applicherà a tutti gli stabilimenti nei quali gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione delle disposizioni legali concernenti le condizioni di lavoro e la protezione degli operai nell’esercizio della loro professione.

La legislazione nazionale potrà esonerare le miniere e le imprese di trasporto o parte di tali aziende dall’applicazione della presente convenzione.

Art. 3

Il sistema d’ispezione del lavoro sarà incaricato:

  1. di garantire l’applicazione delle disposizioni legali concernenti le condizioni del lavoro e la protezione degli operai nell’esercizio della loro professione, come, per esempio, le disposizioni sulla durata del lavoro, i salari, la sicurezza, l’igiene ed il benessere, l’impiego dei fanciulli e degli adolescenti, ed altre materie inerenti, nella misura in cui gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione di dette disposizioni;
  2. di fornire informazioni e consigli tecnici ai datori di lavoro ed agli operai sui mezzi più efficaci per l’osservanza delle disposizioni legali;
  3. di richiamare l’attenzione delle autorità competenti sulle deficienze o gli
    abusi che non sono specificatamente coperti dalle disposizioni legali vigenti.

Qualora altre funzioni fossero affidate agli ispettori del lavoro, queste non dovranno essere di ostacolo all’esercizio delle loro funzioni principali né pregiudicare in qualsiasi modo l’autorità o l’imparzialità necessarie agli ispettori nelle loro relazioni con i datori di lavoro e gli operai.

Art. 4

Per quanto sia compatibile con la prassi amministrativa del singolo Membro, l’ispettorato del lavoro sarà posto sotto la vigilanza e il controllo di un’autorità centrale.

Qualora si tratti di uno Stato federativo, l’espressione «autorità centrale» potrà designare sia l’autorità federale, sia un’autorità centrale di un’entità costituente federata.

Art. 5

L’autorità competente dovrà prendere i provvedimenti appropriati per favorire:

  1. l’effettiva cooperazione tra i servizi d’ispezione, da una parte, ed altri servizi governativi e le istituzioni pubbliche e private che esercitano attività analoghe, dall’altra;
  2. la collaborazione tra i funzionari dell’ispettorato del lavoro e i datori di lavoro e gli operai o le loro organizzazioni.

Art. 6

Il personale dell’ispettorato sarà composto di pubblici funzionari il cui statuto e le cui condizioni di servizio ne assicurano la stabilità dell’impiego e l’indipendenza da qualsiasi mutamento di governo e da illecite influenze esterne.

Art. 7

Con riserva delle condizioni alle quali la legislazione nazionale sottopone il reclutamento dei membri dei servizi pubblici, gli ispettori del lavoro saranno scelti unicamente in base alla loro idoneità a svolgere le funzioni che dovranno assumere.

Le autorità competenti indicheranno i mezzi per accertare tale idoneità.

Agli ispettori del lavoro deve essere data una formazione adeguata che li renda idonei ad esercitare le loro funzioni.

Art. 8

Le donne potranno, analogamente agli uomini, essere designate come membri del personale del servizio d’ispezione; in caso di bisogno, compiti speciali potranno essere affidati agli ispettori, rispettivamente alle ispettrici del lavoro.

Art. 9

Ciascun Membro prenderà i provvedimenti necessari per assicurarsi la collaborazione di periti e di tecnici debitamente qualificati, compresi i tecnici medici, meccanici, elettricisti e chimici nell’esercizio delle funzioni dell’ispettorato, secondo i metodi reputati meglio adeguati alle condizioni nazionali, allo scopo di garantire l’applicazione delle disposizioni legali concernenti l’igiene e la sicurezza degli operai nell’esercizio della loro professione e di indagare sugli effetti dei procedimenti usati, delle materie utilizzate e dei metodi di lavoro seguiti, come pure sulle condizioni igieniche e sulla sicurezza dei lavoratori.

Art. 10

Il numero degli ispettori del lavoro sarà sufficiente per garantire l’esercizio efficace delle funzioni dell’ispettorato e sarà stabilito tenendo conto:

  1. dell’importanza dei compiti affidati agli ispettori, ed in modo particolare:I.del numero, della natura, dell’importanza e della situazione degli stabilimenti sottoposti al controllo dell’ispettorato;II.del numero e della categoria degli operai occupati in tali stabilimenti;III.del numero e della complessità delle disposizioni legali la cui applicazione dev’essere garantita;
  2. dei mezzi materiali d’esecuzione messi a disposizione degli ispettori;
  3. delle condizioni pratiche nelle quali dovranno essere fatte le visite d’ispezione per essere efficaci.

Art. 11

L’autorità competente provvederà a fornire agli ispettori del lavoro:

  1. uffici sul posto attrezzati in modo adeguato ai bisogni del servizio ed accessibili a tutti gli interessati;
  2. facilitazioni di trasporto necessarie all’esercizio delle loro funzioni quando non esistano adeguate facilitazioni di trasporto pubblico.

L’autorità competente prenderà i provvedimenti necessari per il rimborso agli ispettori del lavoro di tutte le spese di trasferta e delle spese accessorie sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 12

Gli ispettori del lavoro muniti dei documenti giustificativi delle loro funzioni saranno autorizzati:

  1. ad accedere liberamente, senza preavviso ed in qualsiasi momento del giorno e della notte, in tutti gli stabilimenti sottoposti al controllo dell’ispettorato;
  2. ad accedere durante il giorno in qualsiasi locale di cui possono ragionevolmente supporre che sia sottoposto al controllo dell’ispettorato;
  3. a procedere ad esami, controlli od inchieste giudicati necessari per garantire l’effettiva osservanza delle disposizioni legali e segnatamente:I.ad interrogare, solo o in presenza di testimoni, il datore di lavoro o il personale dell’azienda su qualsiasi materia relativa all’applicazione
    delle disposizioni legali;II.a domandare che siano presentati i libri contabili, i registri e i documenti la cui tenuta è prescritta dalla legislazione sulle condizioni di lavoro, allo scopo di verificare se siano conformi alle disposizioni legali e di copiarli o di farne degli estratti;III.ad esigere l’affissione degli avvisi la cui apposizione è prevista dalle
    disposizioni legali;IV.a prelevare ed a portar via, perché siano analizzati, campioni di materiali e di sostanze usate o manipolate, purché il datore di lavoro o il suo rappresentante sia avvertito di tali operazioni.

Procedendo ad una visita d’ispezione, l’ispettore dovrà comunicare la sua presenza al datore di lavoro o al suo rappresentante, purché non giudichi che tale comunicazione possa pregiudicare l’efficacia del controllo.

Art. 13

Gli ispettori del lavoro saranno autorizzati a provocare misure destinate ad eliminare i difetti degli impianti, delle attrezzature o dei metodi di lavoro che essi potessero ragionevolmente considerare come una minaccia per la salute o la sicurezza dei lavoratori.

Per essere in grado di provocare tali misure, gli ispettori avranno il diritto, con riserva di qualsiasi ricorso giudiziario od amministrativo eventualmente previsto dalla legislazione nazionale, di ordinare o di far ordinare:

  1. che, entro un termine stabilito, siano apportate agl’impianti le modificazioni necessarie per garantire la stretta applicazione delle disposizioni legali concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  2. che siano presi provvedimenti immediatamente eseguibili in caso di imminente pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Se la procedura fissata al secondo capoverso non è compatibile con la prassi amministrativa o giudiziaria di un singolo Membro, gli ispettori avranno il diritto di adire l’autorità competente perché ingiunga che siano prese o faccia essa stessa prendere misure immediatamente eseguibili.

Art. 14

L’ispettorato del lavoro dovrà essere informato degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali nelle circostanze e nella forma prescritta dalla legislazione nazionale.

Art. 15

Con riserva delle eccezioni eventualmente previste dalla legislazione nazionale, gli ispettori del lavoro:

  1. non potranno avere alcun interesse diretto o indiretto nelle imprese poste sotto il loro controllo;
  2. saranno tenuti, sotto pena di sanzioni penali o di misure disciplinari appropriate, a non rivelare, anche dopo aver lasciato il servizio, i segreti di fabbricazione o di commercio o i procedimenti d’esercizio di cui possono aver
    avuto notizia nell’esercizio delle loro funzioni;
  3. dovranno considerare come assolutamente confidenziale la fonte di qualsiasi lagnanza che segnali loro un difetto nell’impianto o una contravvenzione alle disposizioni legali, e dovranno astenersi dal rivelare al datore di lavoro o al suo rappresentante d’aver proceduto ad un’ispezione in seguito ad una lagnanza.

Art. 16

Gli stabilimenti dovranno essere ispezionati frequentemente e scrupolosamente, nella misura necessaria per garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni legali di cui si tratta.

Art. 17

Le persone che violeranno o trascureranno d’osservare le prescrizioni legali la cui esecuzione incombe agli ispettori del lavoro saranno passibili di immediato perseguimento legale, senza alcun preavviso. La legislazione nazionale potrà tuttavia prevedere eccezioni nei casi in cui dovrebbe essere dato un preavviso che permetta di rimediare alla situazione o di prendere misure preventive.

È lasciata facoltà agli ispettori del lavoro di dare avvertimenti o consigli invece di promuovere o di raccomandare perseguimenti.

Art. 18

La legislazione nazionale prevederà e farà effettivamente applicare, adeguate
sanzioni per violazione delle disposizioni legali la cui applicazione è soggetta al
controllo di ispettori del lavoro o per ostruzionismo agli ispettori del lavoro nell’esercizio delle loro funzioni.

Art. 19

Gli ispettori del lavoro o gli uffici d’ispezione locali, a seconda del caso, saranno tenuti a sottoporre all’autorità centrale d’ispezione rapporti periodici di carattere generale sui risultati della loro attività.

Questi rapporti saranno compilati nel modo prescritto dall’autorità centrale e tratteranno gli argomenti indicati di tempo in tempo dall’autorità centrale; essi saranno presentati nella frequenza prescritta dall’autorità centrale e, in ogni caso, almeno una volta all’anno.

Art. 20

L’autorità centrale d’ispezione pubblicherà un rapporto annuale di carattere generale sui lavori dei servizi d’ispezione posti sotto il suo controllo.

Questi rapporti saranno pubblicati entro un termine ragionevole, non superiore, in ogni caso, a dodici mesi, a contare dalla fine dell’anno al quale si riferiscono.

Copie dei rapporti annuali saranno trasmesse al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro entro un ragionevole termine dalla loro pubblicazione che non deve, in ogni caso, essere superiore a tre mesi.

Art. 21

come pure a tutti gli altri punti che si riferiscono a questi oggetti in quanto gli uni e gli altri rientrino nel controllo di detta autorità centrale.

Il rapporto annuale pubblicato dall’autorità centrale d’ispezione si riferirà agli oggetti seguenti:

  1. leggi e regolamenti di competenza dell’ispettorato del lavoro;
  2. personale dell’ispettorato del lavoro;
  3. statistiche degli stabilimenti sottoposti al controllo dell’ispettorato e numero degli operai in essi occupati;
  4. statistica delle visite d’ispezione;
  5. statistica delle contravvenzioni commesse e delle sanzioni imposte;
  6. statistica degli infortuni sul lavoro;
  7. statistica delle malattie professionali,

Parte II Ispezione del Lavoro nel Commercio1

Art. 22

Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente parte della presente convenzione deve possedere un sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti commerciali.

Art. 23

Il sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti commerciali si applica agli stabilimenti per i quali gli ispettori del lavoro sono incaricati di garantire l’applicazione delle disposizioni legali concernenti le condizioni di lavoro e la protezione dei lavoratori nell’esercizio della loro professione.

Art. 24

Il sistema d’ispezione del lavoro negli stabilimenti commerciali dovrà essere
conforme alle disposizioni degli articoli dal 3 al 21 della presente convenzione, in quanto siano applicabili.

Parte III Provvedimenti vari

Art. 25

Ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che ratifica la presente convenzione può, mediante dichiarazione che accompagna la propria ratificazione, escludere la Parte II dalla sua accettazione della convenzione.

Ogni Membro che abbia fatto tale dichiarazione può annullarla in ogni tempo mediante una susseguente dichiarazione.

Ogni Membro in confronto del quale vige una dichiarazione fatta conformemente al primo capoverso del presente articolo, indicherà annualmente nel suo rapporto sull’applicazione della presente convenzione lo stato della sua legislazione e della sua prassi sulle disposizioni della Parte II della presente convenzione, precisando in quale misura vi ha dato seguito o si è proposto di darvi seguito.

Art. 26

Nei casi in cui non appare certo se uno stabilimento, una parte o un servizio di uno stabilimento siano sottoposti alla presente convenzione, spetta all’autorità competente decidere la questione.

Art. 27

Nella presente convenzione l’espressione «disposizioni legali» comprende, oltre la legislazione, le sentenze arbitrali e i contratti collettivi che hanno forza di legge e di cui gli ispettori del lavoro devono garantire l’applicazione.

Art. 28

Nei rapporti annuali da presentare conformemente all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 2 saranno contenute le informazioni particolareggiate concernenti tutta la legislazione nazionale che dà effetto alle disposizioni della presente convenzione.

Art. 29

Quando un territorio di un Membro comprende vaste regioni o quando a motivo della poca densità della popolazione o del loro stato di civilizzazione, l’autorità competente giudica impossibile l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, detta autorità può esonerare queste regioni dall’applicazione della convenzione, tanto in maniera generale quanto con le eccezioni che reputa adeguate in confronto di certi stabilimenti o di certi lavori.

Ogni Membro deve indicare, nel suo primo rapporto annuale sull’applicazione della presente convenzione, da presentare conformemente all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 3 , qualsiasi regione per la quale si propone di ricorrere alle disposizioni del presente articolo, dando i motivi che giustificano siffatto modo di procedere. In seguito, nessun Membro potrà far capo alle disposizioni del presente articolo, salvo che per le regioni che avrà in tal modo indicato.

Ogni Membro che fa capo alle disposizioni del presente articolo deve indicare, nei suoi ulteriori rapporti annuali, i motivi per i quali rinuncia al diritto di ricorrere a tali disposizioni.

Art. 30

Per quanto concerne i territori menzionati nell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro4, nel testo emendato dall’Istrumento d’emendamento alla Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, del 1946, esclusi i territori contemplati nei capoversi quarto e quinto di detto articolo in tal modo emendato, ogni Membro dell’Organizzazione che ratifica la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, il più presto possibile dopo la sua ratificazione, una dichiarazione che designi:

  1. i territori per i quali s’impegna che siano applicate senza modificazioni le disposizioni della convenzione;
  2. i territori per i quali s’impegna ad applicare, con modificazioni, le disposizioni della convenzione indicando il genere delle modificazioni;
  3. i territori ai quali è applicabile la convenzione e, in tali casi, le ragioni per le quali è applicabile;
  4. i territori per i quali riserva la sua decisione.

Gli impegni menzionati alle lettere a e b del primo capoverso del presente articolo saranno considerati come parti integranti della ratificazione e produrranno identici effetti.

Ogni Membro potrà rinunciare mediante nuova dichiarazione, interamente o in parte, alle riserve contenute nella sua dichiarazione precedente, conformemente alle lettere b, c e d del primo capoverso del presente articolo.

Ogni Membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifica sotto qualsiasi altro aspetto il termine di ogni dichiarazione precedente e che fa conoscere la situazione in
determinati territori.

Art. 31

Quando le questioni trattate dalla presente convenzione entrano nell’ambito delle competenze proprie delle autorità di un territorio non metropolitano, il Membro responsabile delle relazioni internazionali di questo territorio, d’intesa col Governo del territorio stesso, potrà comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione d’accettazione, in nome di questo territorio, degli obblighi imposti dalla presente convenzione.

Una dichiarazione d’accettazione degli obblighi imposti dalla presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro:

  1. da due o più Membri dell’Organizzazione per un territorio posto sotto la loro congiunta autorità;
  2. da qualsiasi altra autorità internazionale responsabile dell’amministrazione di un territorio, conformemente alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite5 o di qualsiasi altra disposizione in vigore, in confronto di detto territorio.

Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni dei capoversi precedenti del presente articolo devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modificazioni; quando la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazioni, tali modificazioni devono essere specificate.

Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessati potranno rinunciare interamente o in parte, mediante ulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modificazione indicata in una dichiarazione anteriore.

Il Membro o i Membri o l’autorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 34, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi, sotto tutt’altro aspetto, i termini di qualsiasi altra dichiarazione precedente e che esponga la situazione per quanto concerne l’applicazione della presente convenzione.

Parte IV Disposizioni finali

Art. 32

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro il quale procede alla loro registrazione.

Art. 33

La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro di cui il Direttore generale avrà registrato la ratificazione.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che almeno due ratificazioni saranno state registrate dal Direttore generale.

In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui sarà stata registrata la sua ratificazione.

Art. 34

Ogni Membro che abbia ratificato la precedente convenzione può disdirla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La disdetta avrà effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.

Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione il quale, nel termine di un anno dopo lo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel capoverso precedente, non farà uso della facoltà di disdetta prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà disdire la presente
convenzione allo spirare di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 35

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ciascuna ratificazione, dichiarazione e disdetta che gli sarà stata comunicata dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 36

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite perché proceda alla registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carte delle Nazioni Unite 6 , informazioni complete su ogni ratificazione, dichiarazione e disdetta registrata conformemente agli articoli precedenti.

Art. 377

Il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale, ogni qualvolta lo reputi necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esamina se occorre porre all’ordine del giorno della conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 38

Qualora la Conferenza approvasse una nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente convenzione, e purché la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratificazione da parte di un Membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe, di pieno diritto e nonostante l’articolo 34 che precede, la
    disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  2. a contare dalla data dell’entrata in vigore della convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei Membri.

La presente convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.

Art. 39

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

0.822.719.1

Campo d’applicazione il 29 aprile 20258

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

18 agosto

2004

18 agosto

2005

Algeria

19 ottobre

1962 S

19 ottobre

1962

Angola

4 giugno

1976 S

4 giugno

1976

Antigua e Barbuda a

2 febbraio

1983 S

2 febbraio

1983

Arabia Saudita

15 giugno

1978

15 giugno

1979

Argentina

17 febbraio

1955

17 febbraio

1956

Armenia

17 dicembre

2004

17 dicembre

2005

Australia a b

24 giugno

1975

24 giugno

1976

Austria

30 aprile

1949

30 aprile

1950

Azerbaigian

9 agosto

2000

9 agosto

2001

Bahamas

25 maggio

1976

25 maggio

1977

Bahrein

11 giugno

1981

11 giugno

1982

Bangladesh

22 giugno

1972 S

22 giugno

1972

Barbados a

8 maggio

1967 S

8 maggio

1967

Belarus

25 settembre

1995

25 settembre

1996

Belgio

5 aprile

1957

5 aprile

1958

Belize

15 dicembre

1983 S

15 dicembre

1983

Benin

11 giugno

2001

11 giugno

2002

Bolivia

15 novembre

1973

15 novembre

1974

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Botswana

22 dicembre

2022

22 dicembre

2023

Brasile

11 ottobre

1989

11 ottobre

1990

Bulgaria

29 dicembre

1949

29 dicembre

1950

Burkina Faso

21 maggio

1974

21 maggio

1975

Burundi

30 luglio

1971

30 luglio

1972

Camerun a

3 settembre

1962

3 settembre

1963

Canada

17 giugno

2019

17 giugno

2020

Capo Verde

16 ottobre

1979 S

16 ottobre

1979

Ceca, Repubblica

16 marzo

2011

16 marzo

2012

Ciad

30 novembre

1965

30 novembre

1966

Cina

Hong Kong c

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao d

13 luglio

1999

20 dicembre

1999

Cipro

23 settembre

1960

16 agosto

1960

Colombia a

13 novembre

1967

13 novembre

1968

Comore

23 ottobre

1978 S

23 ottobre

1978

Congo (Brazzaville)

26 novembre

1999

26 novembre

2000

Congo (Kinshasa)

19 aprile

1968

19 aprile

1969

Costa Rica

2 giugno

1960

2 giugno

1961

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Côte d’Ivoire

5 giugno

1987

5 giugno

1988

Cuba

7 settembre

1954

7 settembre

1955

Danimarca

6 agosto

1958

6 agosto

1959

Dominica

28 febbraio

1983

28 febbraio

1984

Dominicana, Repubblica

22 settembre

1953

22 settembre

1954

Ecuador

26 agosto

1975

26 agosto

1976

Egitto

11 ottobre

1956

11 ottobre

1957

El Salvador

15 giugno

1995

15 giugno

1996

Emirati Arabi Uniti

27 maggio

1982

27 maggio

1983

Estonia

1° febbraio

2005

1° febbraio

2006

Eswatini

5 giugno

1981

5 giugno

1982

Figi

28 maggio

2008

28 maggio

2009

Filippine

5 novembre

2024

5 novembre

2025

Finlandia

20 gennaio

1950

20 gennaio

1951

Francia

16 dicembre

1950

16 dicembre

1951

Guadalupa

27 aprile

1954 A

27 aprile

1955

Guayana francese

27 aprile

1954 A

27 aprile

1955

Martinica

27 aprile

1954 A

27 aprile

1955

Nuova Caledonia e

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Polinesia francese

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Riunione

27 aprile

1954 A

27 aprile

1955

St. Pierre e Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Gabon

17 luglio

1972

17 luglio

1973

Germania

14 giugno

1955

14 giugno

1956

Ghana

2 luglio

1959

2 luglio

1960

Giamaica a

26 dicembre

1962 S

26 dicembre

1962

Giappone

20 ottobre

1953

20 ottobre

1954

Gibuti

3 agosto

1978 S

3 agosto

1978

Giordania

27 marzo

1969

27 marzo

1970

Grecia

16 giugno

1955

16 giugno

1956

Grenada a

9 luglio

1979 S

9 luglio

1979

Guatemala

13 febbraio

1952

13 febbraio

1953

Guinea

26 marzo

1959

26 marzo

1960

Guinea-Bissau

21 febbraio

1977 S

21 febbraio

1977

Guyana a

8 giugno

1966 S

8 giugno

1966

Haiti

31 marzo

1952

31 marzo

1953

Honduras

6 maggio

1983

6 maggio

1984

India a

7 aprile

1949

7 aprile

1950

Indonesia

29 gennaio

2004

29 gennaio

2005

Iraq

13 gennaio

1951

13 gennaio

1952

Irlanda

16 giugno

1951

16 giugno

1952

Islanda

24 marzo

2009

24 marzo

2010

Israele

7 giugno

1955

7 giugno

1956

Italia

22 ottobre

1952

22 ottobre

1953

Kazakstan

6 luglio

2001

6 luglio

2002

Kenya

13 gennaio

1964 S

13 gennaio

1964

Kirghizistan

26 luglio

2000

26 luglio

2001

Kuwait

23 novembre

1964

23 novembre

1965

Lesotho

14 giugno

2001

14 giugno

2002

Lettonia

25 luglio

1994

25 luglio

1995

Libano

26 luglio

1962

26 luglio

1963

Liberia

25 marzo

2003

25 marzo

2004

Libia

27 maggio

1971

27 maggio

1972

Lituania

26 settembre

1994

26 settembre

1995

Lussemburgo

3 marzo

1958

3 marzo

1959

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

21 dicembre

1971

21 dicembre

1972

Malawi

22 marzo

1965

22 marzo

1966

Malaysia

3 marzo

1964 S

3 marzo

1964

Mali

2 marzo

1964

2 marzo

1965

Malta a

4 gennaio

1965 S

4 gennaio

1965

Marocco

14 marzo

1958

14 marzo

1959

Mauritania

8 novembre

1963

8 novembre

1964

Maurizio

2 dicembre

1969 S

2 dicembre

1969

Moldova

12 agosto

1996

12 agosto

1997

Montenegro

3 giugno

2006

3 giugno

2007

Mozambico

6 giugno

1977

6 giugno

1978

Namibia

20 settembre

2018

20 settembre

2019

Niger

9 gennaio

1979

9 gennaio

1980

Nigeria a

17 ottobre

1960 S

17 ottobre

1960

Norvegia

5 gennaio

1949

7 aprile

1950

Nuova Zelanda a

30 novembre

1959

30 novembre

1960

Paesi Bassi

15 settembre

1951

15 settembre

1952

Aruba

15 settembre

1951

15 settembre

1952

Curaçao

15 settembre

1951

15 settembre

1952

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

15 settembre

1951

15 settembre

1952

Sint Maarten

15 settembre

1951

15 settembre

1952

Papua Nuova Guinea

27 settembre

2023

27 settembre

2024

Pakistan

10 ottobre

1953

10 ottobre

1954

Panama

3 giugno

1958

3 giugno

1959

Paraguay

28 agosto

1967

28 agosto

1968

Perù

1°febbraio

1960

1°febbraio

1961

Polonia

2 giugno

1995

2 giugno

1996

Portogallo

12 dicembre

1962

2 febbraio

1963

Qatar

18 agosto

1976

18 agosto

1977

Regno Unito a *

28 giugno

1949

28 giugno

1950

Gibilterra

22 marzo

1958 A

22 marzo

1959

Rep. Centrafricana

9 giugno

1964

9 giugno

1965

Romania

6 giugno

1973

6 giugno

1974

Ruanda

2 dicembre

1980

2 dicembre

1981

Russia

2 luglio

1998

2 luglio

1999

Saint Vincent e Grenadine

21 ottobre

1998 S

21 ottobre

1998

Salomone, Isole

6 agosto

1985 S

6 agosto

1985

São Tomé e Príncipe

1°giugno

1982 S

1°giugno

1982

Seicelle

28 ottobre

2005

28 ottobre

2006

Senegal

22 ottobre

1962

22 ottobre

1963

Serbia

24 novembre

2000 S

18 agosto

1956

Sierra Leone a

13 giugno

1961 S

13 giugno

1961

Singapore

25 ottobre

1965 S

25 ottobre

1965

Siria

26 luglio

1960

26 luglio

1961

Slovacchia

17 settembre

2009

17 settembre

2010

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Spagna

30 maggio

1960

30 maggio

1961

Sri Lanka

3 aprile

1956

3 aprile

1957

Sudan

22 ottobre

1970

22 ottobre

1971

Suriname

15 giugno

1976 S

15 giugno

1976

Svezia

25 novembre

1949

25 novembre

1950

Svizzera

13 luglio

1949

13 luglio

1950

Tagikistan

21 ottobre

2009

21 ottobre

2010

Taipei cinese (Taiwan) a

13 febbraio

1962

13 febbraio

1963

Tanzania a

30 gennaio

1962 S

30 gennaio

1962

Togo

30 marzo

2012

30 marzo

2013

Trinidad e Tobago

17 agosto

2007

17 agosto

2008

Tunisia

15 maggio

1957

15 maggio

1958

Turchia

5 marzo

1951

5 marzo

1952

Ucraina

10 novembre

2004

10 novembre

2005

Uganda a

4 giugno

1963 S

4 giugno

1963

Ungheria

4 gennaio

1994

4 gennaio

1995

Uruguay

28 giugno

1973

28 giugno

1974

Uzbekistan

19 novembre

2019

19 novembre

2020

Venezuela

21 luglio

1967

21 luglio

1968

Vietnam

3 ottobre

1994

3 ottobre

1995

Yemen

29 luglio

1976

29 luglio

1977

Zambia

23 dicembre

2013

23 dicembre

2014

Zimbabwe

16 settembre

1993

16 settembre

1994

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nel RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure richiesti alla Direzione del Diritto Internazionale Pubblico (DDIP), Sezione Trattati Internazionali, 3003 Berna.
  1. Questo Stato è parte alla Conv. esclusa la parte II.
  1. La Conv. non è applicabile a Norfolk.
  1. Dal 22 mar. 1959 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 13 lug. 1999, la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.
  1. La Conv. è applicabile alla Nouva-Caledonia senza modifica, dal 5 apr. 2000.