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0.822.719.7

Convenzione n. 87 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale Conchiusa in San Francisco il 9 luglio 1948 Approvata dall’Assemblea federale il 26 novembre 1974 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 25 marzo 1975 Entrata in vigore per la Svizzera il 25 marzo 1976

RU 1976 689; FF 1974 I 1537

Traduzione

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza internazionale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a San Francisco dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi il 17 giugno 1948 nella sua trentunesima sessione;

dopo aver deciso d’adottare sotto forma di convenzione diverse proposte relative alla libertà sindacale e alla protezione del diritto sindacale, problema che costituisce il settimo punto dell’ordine del giorno della sessione;

considerato che il preambolo della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro enuncia, fra i mezzi suscettibili di migliorare le condizioni dei lavoratori e di garantire la pace, «l’affermazione del principio della libertà sindacale»;

considerando che la dichiarazione di Filadelfia ha nuovamente proclamato che «la libertà d’espressione e d’associazione è una condizione indispensabile per un
progresso sostenuto»;

considerando che la Conferenza internazionale del Lavoro, nella sua trentesima sessione, ha adottato unanimamente i principi che devono essere la base del disciplinamento internazionale;

considerando che l’assemblea generale delle Nazioni Unite, nella sua dodicesima sessione, ha adottato tali principi e ha invitato l’Organizzazione internazionale del Lavoro a continuare tutti gli sforzi per adottare il più presto possibile una o più convenzioni internazionali;

adotta, nel presente giorno di luglio millenovecentoquarantotto, la convenzione che segue denominata Convenzione sulla libertà e la protezione del diritto sindacale, 1948.

Parte I Libertà sindacale

Art. 1

Ciascun Membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale entra in vigore la presente convenzione s’impegna a dar effetto alle disposizioni seguenti.

Art. 2

I lavoratori e i datori di lavoro, senza alcuna distinzione di sorta, hanno il diritto, senza alcuna preautorizzazione, di costituire organizzazioni di loro scelta come anche il diritto di affiliarsi a tali organizzazione, all’unica condizione di conformarsi agli statuti di quest’ultime.

Art. 3

Le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro hanno il diritto di elaborare i propri statuti e regolamenti amministrativi, di eleggere liberamente i propri
rappresentanti, di organizzare la loro gestione e attività e di formulare il proprio programma d’azione.

Le autorità pubbliche devono astenersi da qualsiasi intervento di natura tale da limitare tale diritto o da pregiudicarne l’esercizio legale.

Art. 4

Le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro non soggiaciono a scioglimento o a sospensione per via amministrativa.

Art. 5

Le organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro hanno il diritto di costituire federazioni e confederazioni come anche il diritto di affiliarsi; ogni organizzazione, federazione e confederazione ha il diritto di affiliarsi a organizzazioni internazionali di lavoratori e datori di lavoro.

Art. 6

Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 che precedono s’applicano alle federazioni e alle confederazioni delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 7

L’acquisto della personalità giuridica da parte delle organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro, delle loro federazioni e confederazioni, non può essere subordinata a condizioni di natura tale da porre in causa l’applicazione delle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 8

Nell’esercizio dei diritti loro riconosciuti dalla presente convenzione, i lavoratori, i datori di lavoro e le loro rispettive organizzazioni devono rispettare la legalità verso altre persone o collettività organizzate.

La legislazione nazionale non dev’essere pregiudicata né applicata in modo da recare pregiudizio alle garanzie previste nella presente convenzione.

Art. 9

Le garanzie previste dalla presente convenzione s’applicano alle forze armate e alla polizia nella misura determinata dalla legislazione nazionale.

Conformemente ai principi sanciti dal paragrafo 8 dell’articolo 19 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la ratificazione di questa convenzione da parte di un Membro non deve essere considerata come pregiudicante qualsiasi legge, sentenza, costume o accordo già esistenti che concedono ai membri delle forze armate e della polizia le garanzie previste dalla presente convenzione.

Art. 10

Nella presente convenzione, il termine «organizzazione» significa ogni organizzazione di lavoratori o di datori di lavoro che persegue la finalità di promuovere e tutelare gli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro.

Parte II Protezione del diritto sindacale

Art. 11

Ciascun membro dell’Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente convenzione si obbliga ad adottare tutti i provvedimenti necessari adeguati per assicurare ai lavoratori e ai datori di lavoro il libero esercizio del diritto sindacale.

Parte III Provvedimenti diversi

Art. 12

Riguardo ai territori menzionati nell’articolo 35 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro1 così come è stata emendata mediante l’istrumento d’emendamento alla costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, 1946, esclusi i territori di cui ai paragrafi 4 e 5 di detto emendato articolo, ciascun membro dell’Organizzazione che ratifica la presente convenzione deve comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, contemporaneamente con la ratificazione, o entro il più breve termine possibile dopo di essa, una dichiarazione che menzioni:

  1. i territori per i quali esso si impegna a far applicare immodificate le disposizioni della convenzione;
  2. i territori per i quali esso si impegna a far applicare le disposizioni modificate della convenzione e la menzione di tali modificazioni;
  3. i territori per i quali la convenzione è inapplicabile e, in tal caso, la motivazione dell’inapplicabilità;
  4. i territori per i quali esso riserva la propria decisione.

Gli impegni menzionati ai capoversi a e b del paragrafo 1 del presente articolo sono considerati parti integranti della ratificazione e produrranno effetti identici.

Ciascun Membro può rinunciare mediante nuova dichiarazione a tutte le riserve o a parte di esse contenute nella dichiarazione precedente in virtù dei capoversi b, c e d, del presente articolo.

Ciascun Membro può, durante il periodo nel quale la presente convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi il termine di qualsiasi dichiarazione precedente e menzionante le situazioni in determinati territori.

Art. 13

Se i problemi trattati dalla presente convenzione entrano nel quadro delle competenze di autorità di un territorio non metropolitano, il membro responsabile dei rapporti internazionali di tale territorio, d’intesa con il governo del medesimo, può comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione d’accettazione, in nome di detto territorio, degli obblighi della presente convenzione.

La dichiarazione d’accettazione degli obblighi della presente convenzione può essere comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro:

  1. da due o più Membri dell’Organizzazione per un territorio collocato sotto la loro autorità congiunta;
  2. da qualsiasi autorità internazionale responsabile dell’amministrazione di un territorio in virtù di disposizioni della Carta delle Nazioni Unite2 o di qualsiasi altra disposizione vigente per questo territorio.

Le dichiarazioni fatte al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo devono indicare se le disposizioni della convenzione sono applicate al territorio con o senza modificazione; se la dichiarazione indica che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modificazione, essa deve specificare in che consistono tali modificazioni.

Il membro o i membri o l’autorità internazionale interessati possono rinunciare interamente o parzialmente mediante dichiarazione successiva al diritto d’invocare una modificazione indicata in una dichiarazione precedente.

Il membro o i membri o l’autorità internazionale interessati possono, durante i periodi per i quali la convenzione può essere disdetta conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, comunicare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi qualsiasi dichiarazione precedente e menzioni la situazione riguardante l’applicazione della convenzione.

Parte IV Disposizioni finali

Art. 14

Le ratificazioni formali della presente convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Art. 15

La presente convenzione vincola unicamente i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro che han fatto registrare la ratificazione da parte del Direttore generale.

Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni dei due membri sono state registrate dal Direttore generale.

Successivamente, la convenzione entra in vigore per ciascun membro, dodici mesi in cui è stata registrata la ratificazione.

Art. 16

Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla scaduto che sia il periodo di dieci anni dopo la data dell’entrata in vigore iniziale della
convenzione mediante un atto trasmesso al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da quest’ultimo registrato. La disdetta prende effetto a contare dopo la registrazione.

Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione il quale dopo un anno del decennio menzionato al paragrafo precedente non ricorre alla facoltà di disdetta prevista nel presente articolo è vincolato per un nuovo decennio e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni decennio nelle condizioni previste al presente articolo.

Art. 17

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notifica a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro le registrazioni di tutte le ratificazioni, dichiarazioni e disdette che gli vengono comunicate dai membri dell’Organizzazione.

Con la notifica della registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale richiama l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entra in vigore.

Art. 18

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 3 , informazioni complete in merito a qualsiasi ratificazione, dichiarazione e atti di disdetta registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 19

Alla scadenza di ogni decennio a contare dall’entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e decide se occorre iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza il problema della revisione totale o parziale.

Art. 20

Qualora la Conferenza dovesse adottare una nuova convenzione riguardante la revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova
convenzione disponga altrimenti:

  1. la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione concernente la revisione comporta di pieno diritto, nonostante l’articolo 16 che precede, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riguardante la revisione sia entrata in vigore;
  2. a contare dalla data d’entrata in vigore della nuova convenzione riguardante la revisione, la presente convenzione cessa d’essere aperta alla ratificazione dei membri.

La presente convenzione permane in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i membri che l’avessero ratificata e che non ratifichino la convenzione riguardante la revisione.

Art. 21

Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede. (Seguono le firme)

0.822.719.7

Campo d’applicazione il 29 aprile 20254

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione
di successione (S)

Entrata in vigore

Albania

3 giugno

1957

3 giugno

1958

Algeria

19 ottobre

1962 S

19 ottobre

1962

Angola

13 giugno

2001

13 giugno

2002

Antigua e Barbuda

2 febbraio

1983 S

2 febbraio

1983

Argentina

18 gennaio

1960

18 gennaio

1961

Armenia

2 gennaio

2006

2 gennaio

2007

Australia

28 febbraio

1973

28 febbraio

1974

Isola di Norfolk

15 giugno

1973

28 febbraio

1974

Austria

18 ottobre

1950

18 ottobre

1951

Azerbaigian

19 maggio

1992 S

19 maggio

1992

Bahamas

14 giugno

2001

14 giugno

2002

Bangladesh

22 giugno

1972 S

22 giugno

1972

Barbados

8 maggio

1967 S

8 maggio

1967

Belarus

6 novembre

1956

6 novembre

1957

Belgio

23 ottobre

1951

23 ottobre

1952

Belize

15 dicembre

1983 S

15 dicembre

1983

Benin

12 dicembre

1960 S

12 dicembre

1960

Bolivia

4 gennaio

1965

4 gennaio

1966

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Botswana

22 dicembre

1997

22 dicembre

1998

Bulgaria

8 giugno

1959

8 giugno

1960

Burkina Faso

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Burundi

25 giugno

1993

25 giugno

1994

Cambogia

23 agosto

1999

23 agosto

2000

Camerun

3 settembre

1962 S

3 settembre

1962

Canada

23 marzo

1972

23 marzo

1973

Capo Verde

1° febbraio

1999

1° febbraio

2000

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Cile

1° febbraio

1999

1° febbraio

2000

Cina

Hong Kong a

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

24 maggio

1966

24 maggio

1967

Colombia

16 novembre

1976

16 novembre

1977

Comore

23 ottobre

1978 S

23 ottobre

1978

Congo (Brazzaville)

10 novembre

1960 S

10 novembre

1960

Congo (Kinshasa)

20 giugno

2001

20 giugno

2002

Corea del Sud

20 aprile

2021 A

20 aprile

2022

Costa Rica

2 giugno

1960

2 giugno

1961

Côte d'Ivoire

21 novembre

1960 S

21 novembre

1960

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Cuba

25 giugno

1952

25 giugno

1953

Danimarca

13 giugno

1951

13 giugno

1952

Groenlandia

31 maggio

1954

31 maggio

1954

Isole Faeröer

28 settembre

1960

28 settembre

1960

Dominica

28 febbraio

1983 S

28 febbraio

1983

Dominicana, Repubblica

5 dicembre

1956

5 dicembre

1957

Ecuador

29 maggio

1967

29 maggio

1968

Egitto

6 novembre

1957

6 novembre

1958

El Salvador

6 settembre

2006

6 settembre

2007

Eritrea

22 febbraio

2000

22 febbraio

2001

Estonia

22 marzo

1994

22 marzo

1995

Eswatini

26 aprile

1978 S

26 aprile

1978

Etiopia

4 giugno

1963

4 giugno

1964

Figi

17 aprile

2002

17 aprile

2003

Filippine

29 dicembre

1953

29 dicembre

1954

Finlandia

20 gennaio

1950

20 gennaio

1951

Francia

28 giugno

1951

28 giugno

1952

Guadalupa

27 aprile

1955

27 aprile

1955

Guayana francese

27 aprile

1955

27 aprile

1955

Martinica

27 aprile

1955

27 aprile

1955

Nuova Caledonia

19 marzo

1954

19 marzo

1954

Polinesia francese

19 marzo

1954

19 marzo

1954

Riunione

27 aprile

1955

27 aprile

1955

St. Pierre e Miquelon

19 marzo

1954

19 marzo

1954

Territori Australi e Antartici
Francesi

13 marzo

1990

13 marzo

1990

Gabon

14 ottobre

1960 S

14 ottobre

1960

Gambia

4 settembre

2000

4 settembre

2001

Georgia

3 agosto

1999

3 agosto

2000

Germania

20 marzo

1957

20 marzo

1958

Ghana

2 giugno

1965

2 giugno

1966

Giamaica

26 dicembre

1962 S

26 dicembre

1962

Giappone

14 giugno

1965

14 giugno

1966

Gibuti

3 agosto

1978 S

3 agosto

1978

Grecia

30 marzo

1962

30 marzo

1963

Grenada

25 ottobre

1994

25 ottobre

1995

Guatemala

13 febbraio

1952

13 febbraio

1953

Guinea

21 gennaio

1959 S

21 gennaio

1959

Giunea-Bissau

9 giugno

2023

9 giugno

2024

Guinea equatoriale

13 agosto

2001

13 agosto

2002

Guyana

25 settembre

1967

25 settembre

1968

Haiti

5 giugno

1979

5 giugno

1980

Honduras

27 giugno

1956

27 giugno

1957

Indonesia

9 giugno

1998

9 giugno

1999

Iraq

1° giugno

2018

1° giugno

2019

Irlanda

4 giugno

1955

4 giugno

1956

Islanda

19 agosto

1950

19 agosto

1951

Isole Salomone

13 aprile

2012

13 aprile

2013

Israele

28 gennaio

1957

28 gennaio

1958

Italia

13 maggio

1958

13 maggio

1959

Kazakstan

13 dicembre

2000

13 dicembre

2001

Kirghizistan

31 marzo

1992 S

31 marzo

1992

Kiribati

3 febbraio

2000 S

3 febbraio

2000

Kuwait

21 settembre

1961

21 settembre

1962

Lesotho*

31 ottobre

1966 S

31 ottobre

1966

Lettonia

27 gennaio

1992

27 gennaio

1993

Liberia

25 maggio

1962

25 maggio

1963

Libia

4 ottobre

2000

4 ottobre

2001

Lituania

26 settembre

1994

26 settembre

1995

Lussemburgo

3 marzo

1958

3 marzo

1959

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

1° novembre

1960 S

1° novembre

1960

Malawi

19 novembre

1999

19 novembre

2000

Maldive

4 gennaio

2013

4 gennaio

2014

Mali

22 settembre

1960 S

22 settembre

1960

Malta

4 gennaio

1965

4 gennaio

1966

Mauritania

20 giugno

1961 S

20 giugno

1961

Maurizio

1° aprile

2005

1° aprile

2006

Messico

1° aprile

1950

1° aprile

1951

Moldova

12 agosto

1996

12 agosto

1997

Mongolia

3 giugno

1969

3 giugno

1970

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

23 dicembre

1996

23 dicembre

1997

Myanmar

4 marzo

1955

4 marzo

1956

Namibia

3 gennaio

1995

3 gennaio

1996

Nicaragua

31 ottobre

1967

31 ottobre

1968

Niger

27 febbraio

1961 S

27 febbraio

1961

Nigeria

17 ottobre

1960 S

17 ottobre

1960

Norvegia

4 luglio

1949

4 luglio

1950

Paesi Bassi

7 marzo

1950

7 marzo

1951

Aruba

1° gennaio

1986

1° gennaio

1986

Curaçao

25 giugno

1951

25 giugno

1951

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

25 giugno

1951

25 giugno

1951

Sint Maarten

25 giugno

1951

25 giugno

1951

Pakistan

14 febbraio

1951

14 febbraio

1952

Panama

3 giugno

1958

3 giugno

1959

Papua Nuova Guinea

2 giugno

2000

2 giugno

2001

Paraguay

28 giugno

1962

28 giugno

1963

Perù

2 marzo

1960

2 marzo

1961

Polonia

25 febbraio

1957

25 febbraio

1958

Portogallo

14 ottobre

1977

14 ottobre

1978

Regno Unito b

27 giugno

1949

4 luglio

1950

Bermuda

10 gennaio

1962

10 gennaio

1962

Gibilterra*

19 giugno

1958

19 giugno

1958

Guernesey

27 giugno

1949

4 luglio

1950

Isola di Man

27 giugno

1949

4 luglio

1950

Isole Falkland

5 luglio

1962

5 luglio

1962

Isole Vergini britanniche

12 giugno

1964

12 giugno

1964

Jersey

27 giugno

1949

4 luglio

1950

Montserrat

26 novembre

1962

26 novembre

1962

Sant'Elena*

26 maggio

1966

26 maggio

1966

Rep. Centrafricana

27 ottobre

1960 S

27 ottobre

1960

Romania

28 maggio

1957

28 maggio

1958

Ruanda

8 novembre

1988

8 novembre

1989

Russia

10 agosto

1956

10 agosto

1957

Saint Kitts e Nevis

25 agosto

2000

25 agosto

2001

Saint Lucia

14 maggio

1980 S

14 maggio

1980

Saint Vincent e Grenadine

9 novembre

2001

9 novembre

2002

Samoa

30 giugno

2008

30 giugno

2009

San Marino

19 dicembre

1986

19 dicembre

1987

São Tomé e Príncipe

17 giugno

1992

17 giugno

1993

Seicelle

6 febbraio

1978 S

6 febbraio

1978

Senegal

4 novembre

1960 S

4 novembre

1960

Serbia

24 novembre

2000 S

23 luglio

1959

Sierra Leone

15 giugno

1961

15 giugno

1962

Siria

26 luglio

1960 S

26 luglio

1961

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Somalia

20 marzo

2014

20 marzo

2015

Spagna

20 aprile

1977

20 aprile

1978

Sri Lanka

15 settembre

1995

15 settembre

1996

Sudafrica

19 febbraio

1996

19 febbraio

1997

Sudan

17 marzo

2021 A

17 marzo

2022

Suriname

15 giugno

1976 S

15 giugno

1976

Svezia

25 novembre

1949

25 novembre

1950

Svizzera

25 marzo

1975

25 marzo

1976

Tagikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tanzania

18 aprile

2000

18 aprile

2001

Timor-Leste

16 giugno

2009

16 giugno

2010

Togo

7 giugno

1960 S

7 giugno

1960

Trinidad e Tobago

24 maggio

1963 S

24 maggio

1963

Tunisia

18 giugno

1957

18 giugno

1958

Turchia

12 luglio

1993

12 luglio

1994

Turkmenistan

15 maggio

1997

15 maggio

1998

Ucraina

14 settembre

1956

14 settembre

1957

Uganda

2 giugno

2006

2 giugno

2007

Ungheria

6 giugno

1957

6 giugno

1958

Uruguay

18 marzo

1954

18 marzo

1955

Uzbekistan

12 dicembre

2016

12 dicembre

2016

Vanuatu

28 agosto

2006

28 agosto

2007

Venezuela

20 settembre

1982

20 settembre

1983

Yemen

29 luglio

1976

29 luglio

1977

Zambia

2 settembre

1996

2 settembre

1997

Zimbabwe

9 aprile

2003

9 aprile

2004

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francese e inglese possono essere consultati sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Dal 15 ott. 1963 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Convenzione è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  4. La ratificazione non si applica nell’Irlanda del nord.