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0.822.720.5

Convenzione n. 105 concernente la soppressione del lavoro forzato Adottata a Ginevra il 25 giugno 1957 Approvata dall’Assemblea federale il 18 giugno 1958 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 18 luglio 1958 Entrata in vigore per la Svizzera il 18 luglio 1959

RU 1958 507; FF 1958 I 571 ediz. franc. 1958 I 530 ediz. ted.

Traduzione

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e ivi riunitasi il 5 giugno 1957, nella sua quarantesima sessione;

esaminata la questione del lavoro forzato che costituisce il quarto punto delle trattande della sessione;

preso nota delle disposizioni della convenzione sul lavoro forzato, 1930 1 ;

accertato che nella convenzione del 1926 concernente la schiavitù 2 è fatto obbligo di prendere i provvedimenti atti a evitare che il lavoro forzato od obbligatorio non conduca a condizioni analoghe alla schiavitù e che la convenzione addizionale del 1956 3 concernente la soppressione della schiavitù, della tratta degli schiavi, e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù tende a conseguire la soppressione completa della servitù per debiti e del servaggio;

considerato che nella Convenzione sulla protezione del salario, 1949, è stabilito che il salario dev’essere pagato a intervalli regolari e sono vietati i modi di pagamento che privino il lavoratore di ogni possibilità reale di lasciare l’impiego;

deliberato di adottare altre proposte attenenti alla soppressione di certe forme di lavoro forzato od obbligatorio che costituiscono una violazione dei diritti dell’uomo, come sono contemplati nella Carta delle Nazioni Unite 4 ed enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

deciso che tali proposte assumerebbero la forma di una convenzione internazionale,

adotta, in questo venticinquesimo giorno di giugno dell’anno mille novecento
cinquantasette, la Convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione concernente la soppressione del lavoro forzato, 1957;

Art. 1

Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro, ratificando la presente convenzione, si impegna a sopprimere il lavoro forzato od obbligatorio né a valersene sotto alcuna forma:

  1. come misura di coercizione o di educazione politica o come sanzione contro persone che hanno o esprimono certe opinioni politiche o manifestano la
    loro opposizione ideologica all’ordine politico sociale o economico, stabilito;
  2. come metodo di mobilitazione e d’impiego della mano d’opera, inteso a promuovere lo sviluppo economico;
  3. come misura di disciplina del lavoro;
  4. come punizione per aver partecipato a scioperi;
  5. come misura di discriminazione razziale, sociale, nazionale o religiosa.

Art. 2

Ogni membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro, che ratifica la presente convenzione, si impegna a prendere provvedimenti idonei affinché sia immediatamente e compiutamente soppresso il lavoro forzato od obbligatorio, come è descritto nell’articolo 1 della presente convenzione.

Art. 3

Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.

Art. 4

La presente convenzione sarà vincolante soltanto per i membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di almeno due membri saranno state registrate dal Direttore generale.

In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun membro, dodici mesi dopo la data in cui ne è stata registrata la ratificazione.

Art. 5

Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di dieci anni a contare dalla data dell’entrata in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto nel termine di un anno dalla sua registrazione.

Ogni membro che, avendo ratificato la convenzione, non faccia uso, entro un anno dalla fine del periodo soprastabilito, della facoltà di disdetta qui disposta, resta vincolato per un nuovo decennio e potrà poi dare la sua disdetta alla fine di ogni decennio, secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 6

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette che gli saranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.

Notificando ai membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale fermerà l’attenzione dei membri dell’Organizzazione sulla data dell’entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 7

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, affinché li registri, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su ogni ratificazioni e
disdetta registrata secondo gli articoli che precedono.

Art. 8

Il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale, quando stimi che sia necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e esaminerà se sia il caso di iscrivere nelle trattande della medesima il problema della sua revisione totale o parziale.

Art. 9

Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a totale o parziale revisione della presente, e salvo che in quella non sia altrimenti stabilito:

  1. la ratificazione della nuova convenzione riveduta da parte di un membro, comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 5 qui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  2. a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei membri.

La presente convenzione rimarrebbe tuttavia in vigore, nella sua forma e nel suo tenore, per i membri che l’avessero ratificata e non ratificassero la convenzione riveduta.

Art. 10

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.

0.822.720.5

Campo d’applicazione il 29 aprile 20255

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

16 maggio

1963

16 maggio

1964

Albania

27 febbraio

1997

27 febbraio

1998

Algeria

12 giugno

1969

12 giugno

1970

Angola

4 giugno

1976 S

4 giugno

1976

Antigua e Barbuda

2 febbraio

1983 S

2 febbraio

1983

Arabia Saudita

15 giugno

1978

15 giugno

1979

Argentina

18 gennaio

1960

18 gennaio

1961

Armenia

17 dicembre

2004

17 dicembre

2005

Australia

7 giugno

1960

7 giugno

1961

Isola di Norfolk

5 ottobre

1961

5 ottobre

1961

Austria

5 marzo

1958

5 marzo

1959

Azerbaigian

9 agosto

2000

9 agosto

2001

Bahamas

25 maggio

1976 S

25 maggio

1976

Bahrein

14 luglio

1998

14 luglio

1999

Bangladesh

22 giugno

1972 S

22 giugno

1972

Barbados

8 maggio

1967 S

8 maggio

1967

Belarus

25 settembre

1995

25 settembre

1996

Belgio

23 gennaio

1961

23 gennaio

1962

Belize

15 dicembre

1983 S

15 dicembre

1983

Benin

22 maggio

1961

22 maggio

1962

Bolivia

11 giugno

1990

11 giugno

1991

Bosnia ed Erzegovina

15 novembre

2000

15 novembre

2001

Botswana

5 giugno

1997

5 giugno

1998

Brasile

18 giugno

1965

18 giugno

1966

Bulgaria

23 marzo

1999

23 marzo

2000

Burkina Faso

25 agosto

1997

25 agosto

1998

Burundi

11 marzo

1963 S

11 marzo

1963

Cambogia

23 agosto

1999

23 agosto

2000

Camerun

3 settembre

1962 S

3 settembre

1962

Canada

14 luglio

1959

14 luglio

1960

Capo Verde

3 aprile

1979 S

3 aprile

1979

Ceca, Repubblica

6 agosto

1996

6 agosto

1997

Ciad

8 giugno

1961

8 giugno

1962

Cile

1° febbraio

1999

1° febbraio

2000

Cina

12 agosto

2022

12 agosto

2023

  1. Hong Kong a

6 giugno

1997

1° luglio

1997

  1. Macao b c

20 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

23 settembre

1960 S

23 settembre

1960

Colombia

7 giugno

1963

7 giugno

1964

Comore

23 ottobre

1978 S

23 ottobre

1978

Congo (Brazzaville)

26 novembre

1999

26 novembre

2000

Congo (Kinshasa)

20 giugno

2001

20 giugno

2002

Cook, Isole

12 giugno

2015

12 giugno

2016

Costa Rica

4 maggio

1959

4 maggio

1960

Côte d’Ivoire

5 maggio

1961

5 maggio

1962

Croazia

5 marzo

1997

5 marzo

1998

Cuba

2 giugno

1958

2 giugno

1959

Danimarca

17 gennaio

1958

17 gennaio

1959

Groenlandia

17 gennaio

1958

17 gennaio

1959

Isole Faeröer

17 gennaio

1958

17 gennaio

1959

Dominica

28 febbraio

1983 S

28 febbraio

1983

Dominicana, Repubblica

23 giugno

1958

23 giugno

1959

Ecuador

5 febbraio

1962

5 febbraio

1963

Egitto

23 ottobre

1958

23 ottobre

1959

El Salvador

18 novembre

1958

18 novembre

1959

Emirati Arabi Uniti

24 febbraio

1997

24 febbraio

1998

Eritrea

22 febbraio

2000

22 febbraio

2001

Estonia

7 febbraio

1996

7 febbraio

1997

Eswatini

28 febbraio

1979

28 febbraio

1980

Etiopia

24 marzo

1999

24 marzo

2000

Figi

19 aprile

1974 S

19 aprile

1974

Filippine

17 novembre

1960

17 novembre

1961

Finlandia

27 maggio

1960

27 maggio

1961

Francia*

18 dicembre

1969

18 dicembre

1970

Guadalupa

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Guayana francese

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Martinica

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Nuova Caledonia

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Polinesia francese

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Riunione

27 novembre

1974

27 novembre

1974

St. Pierre e Miquelon

27 novembre

1974

27 novembre

1974

Gabon

29 maggio

1961

29 maggio

1962

Gambia

4 settembre

2000

4 settembre

2001

Georgia

23 settembre

1996

23 settembre

1997

Germania

22 giugno

1959

22 giugno

1960

Ghana

15 dicembre

1958

15 dicembre

1959

Giamaica

26 dicembre

1962 S

26 dicembre

1962

Giappone

19 luglio

2022

10 luglio

2023

Gibuti

3 agosto

1978 S

3 agosto

1978

Giordania

31 marzo

1958

31 marzo

1959

Grecia

30 marzo

1962

30 marzo

1963

Grenada

9 luglio

1979 S

9 luglio

1979

Guatemala

9 dicembre

1959

9 dicembre

1960

Guinea

11 luglio

1961

11 luglio

1962

Guinea Equatoriale

13 agosto

2001

13 agosto

2002

Guinea-Bissau

21 febbraio

1977 S

21 febbraio

1977

Guyana

8 giugno

1966 S

8 giugno

1966

Haiti

4 marzo

1958

4 marzo

1959

Honduras

4 agosto

1958

4 agosto

1959

India

18 maggio

2000

18 maggio

2001

Indonesia

7 giugno

1999

7 giugno

2000

Iran

13 aprile

1959

13 aprile

1960

Iraq

15 giugno

1959

15 giugno

1960

Irlanda

11 giugno

1958

11 giugno

1959

Islanda

29 novembre

1960

29 novembre

1961

Israele

10 aprile

1958

10 aprile

1959

Italia

15 marzo

1968

15 marzo

1969

Kazakistan

18 maggio

2001

18 maggio

2002

Kenya

13 gennaio

1964 S

13 gennaio

1964

Kirghizistan

18 febbraio

1999

18 febbraio

2000

Kiribati

3 febbraio

2000 S

3 febbraio

2000

Kuwait

21 settembre

1961

21 settembre

1962

Lesotho

14 giugno

2001

14 giugno

2002

Lettonia

27 gennaio

1992

27 gennaio

1993

Libano

1° giugno

1977

1° giugno

1978

Liberia

25 maggio

1962

25 maggio

1963

Libia

13 giugno

1961

13 giugno

1962

Lituania

26 settembre

1994

26 settembre

1995

Lussemburgo

24 luglio

1964

24 luglio

1965

Macedonia del Nord

15 luglio

2003

15 luglio

2004

Madagascar

6 giugno

2007

6 giugno

2008

Malawi

19 novembre

1999

19 novembre

2000

Maldive

4 gennaio

2013

4 gennaio

2014

Mali

28 maggio

1962

28 maggio

1963

Malta

4 gennaio

1965 S

4 gennaio

1965

Marocco

1° dicembre

1966

1° dicembre

1967

Mauritania

3 aprile

1997

3 aprile

1998

Maurizio

2 dicembre

1969 S

2 dicembre

1969

Messico

1° giugno

1959

1° giugno

1960

Moldova

10 marzo

1993

10 marzo

1994

Mongolia

15 marzo

2005

15 marzo

2006

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

6 giugno

1977

6 giugno

1978

Namibia

15 novembre

2000

15 novembre

2001

Nauru

5 settembre

1968 S

5 settembre

1968

Nepal

30 agosto

2007

30 agosto

2008

Nicaragua

31 ottobre

1967

31 ottobre

1968

Niger

23 marzo

1962

23 marzo

1963

Nigeria

17 ottobre

1960 S

17 ottobre

1960

Norvegia

14 aprile

1958

14 aprile

1959

Nuova Zelanda

14 giugno

1968

14 giugno

1969

Niue

14 giugno

1968

14 giugno

1969

Tokelau

14 giugno

1968

14 giugno

1969

Oman

21 luglio

2005

21 luglio

2006

Paesi Bassi

Curaçao

18 febbraio

1959

18 febbraio

1960

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

18 febbraio

1959

18 febbraio

1960

Sint Maarten

18 febbraio

1959

18 febbraio

1960

Pakistan

15 febbraio

1960

15 febbraio

1961

Panama

16 maggio

1966

16 maggio

1967

Papua Nuova Guinea

1° maggio

1976 S

1° maggio

1976

Paraguay

16 maggio

1968

16 maggio

1969

Perù

6 dicembre

1960

6 dicembre

1961

Polonia

30 luglio

1958

30 luglio

1959

Portogallo

23 novembre

1959

23 novembre

1960

Qatar

2 febbraio

2007

2 febbraio

2008

Regno Unito

30 dicembre

1957

17 gennaio

1959

Anguilla

20 agosto

1958

17 gennaio

1959

Bermuda

10 giugno

1958

17 gennaio

1959

Gibilterra

10 giugno

1958

17 gennaio

1959

Guernesey

17 marzo

1959

17 marzo

1959

Isola di Man

17 marzo

1959

17 marzo

1959

Isole Falkland

8 luglio

1958

17 gennaio

1959

Isole Vergini britanniche

8 luglio

1958

17 gennaio

1959

Jersey

17 marzo

1959

17 marzo

1959

Montserrat

10 giugno

1958

17 gennaio

1959

Sant’Elena

10 giugno

1958

17 gennaio

1959

Rep. Centrafricana

9 giugno

1964

9 giugno

1965

Romania

3 agosto

1998

3 agosto

1999

Ruanda

18 settembre

1962 S

18 settembre

1962

Russia

2 luglio

1998

2 luglio

1999

Saint Kitts e Nevis

12 ottobre

2000

12 ottobre

2001

Saint Lucia

14 maggio

1980 S

14 maggio

1980

Saint Vincent e Grenadine

21 ottobre

1998 S

31 maggio

1995

Salomone, Isole

13 aprile

2012

13 aprile

2013

Samoa

30 giugno

2008

30 giugno

2009

San Marino

1° febbraio

1995

1° febbraio

1996

São Tomé e Príncipe

4 maggio

2005

4 maggio

2006

Seicelle

6 febbraio

1978 S

6 febbraio

1978

Senegal

28 luglio

1961

28 luglio

1962

Serbia

10 luglio

2003

10 luglio

2004

Sierra Leone

13 giugno

1961 S

13 giugno

1961

Siria

23 ottobre

1958

23 ottobre

1959

Slovacchia

29 settembre

1997

29 settembre

1998

Slovenia

24 giugno

1997

24 giugno

1998

Somalia

18 novembre

1960 S

18 novembre

1960

Spagna

6 novembre

1967

6 novembre

1968

Sri Lanka

7 gennaio

2003

7 gennaio

2004

Stati Uniti*

25 settembre

1991

25 settembre

1992

Sudafrica

5 marzo

1997

5 marzo

1998

Sudan

22 ottobre

1970

22 ottobre

1971

Sudan del Sud

29 aprile

2012

29 aprile

2013

Suriname

15 giugno

1976 S

15 giugno

1976

Svezia

2 giugno

1958

2 giugno

1959

Svizzera

18 luglio

1958

18 luglio

1959

Tagikistan

23 settembre

1999

23 settembre

2000

Tanzina

22 giugno

1964 S

22 giugno

1964

Thailandia

2 dicembre

1969

2 dicembre

1970

Togo

10 luglio

1999

10 luglio

2000

Trinidad e Tobago

24 maggio

1963 S

24 maggio

1963

Tunisia

12 gennaio

1959

12 gennaio

1960

Turchia

29 marzo

1961

29 marzo

1962

Turkmenistan

15 maggio

1997

15 maggio

1998

Ucraina

14 dicembre

2000

14 dicembre

2001

Uganda

4 giugno

1963 S

4 giugno

1963

Ungheria

4 gennaio

1994

4 gennaio

1995

Uruguay

22 novembre

1968

22 novembre

1969

Uzbekistan

15 dicembre

1997

15 dicembre

1998

Vanuatu

28 agosto

2006

28 agosto

2007

Venezuela

16 novembre

1964

16 novembre

1965

Vietnam

14 luglio

2020 A

14 luglio

2021

Yemen d

14 aprile

1969 S

14 aprile

1969

Zambia

22 febbraio

1965

22 febbraio

1966

Zimbabwe

27 agosto

1998

27 agosto

1999

  1. Riserve e dichiarazioni.
  1. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions o ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Dal 25 nov. 1959 al 30 giu. no 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
  1. Applicabile senza modifica.
  1. Dal 4 ott. 1999 al 19 dic. 1999 la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 dic. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.
  1. 22 mag. 1990: Unificazione della Repubblica Araba dello Yemen e della Repubblica
    Democratica Popolare dello Yemen che diventano Repubblica dello Yemen.
Convenzione n. 105 concernente la soppressione del lavoro forzato Adottata a Ginevra il 25 giugno 1957 Approvata dall’Assemblea federale il 18 giugno 1958 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 18 luglio 1958 Entrata in vigore per la Svizzera il 18 luglio 1959 | Lexipedia | Lexipedia