La Conferenza generale dell’organizzazione internazionale del lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi, il 4 giugno 1958, per la sua quarantaduesima sessione;
avendo deliberato di adottare alcune proposte concernenti la discriminazione nell’impiego e nella professione (questione elencata come quarto punto nell’agenda della sessione);
essendosi determinata di dare a quelle proposte la forma d’una convenzione internazionale;
considerando che la dichiarazione di Filadelfia stabilisce che tutti gli esseri umani, di qualunque razza, credenza o sesso, hanno il diritto di conseguire un loro progresso materiale ed un loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà e dignità, di sicurezza economica e di uguaglianza;
giudicando inoltre che la discriminazione viola i diritti enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
adotta, in questo venticinquesimo giorno di giugno dell’anno mille novecento cinquantotto, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione concernente la discriminazione (impiego e professione), 1958:
Art.
1
Per la presente convenzione il termine «discriminazione» comprende:
- ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, la nazionalità o il ceto sociale, la quale annulli o comprometta l’uguaglianza delle possibilità o del trattamento nell’impiego o nella professione;
- ogni altra distinzione, esclusione o preferenza, comportante il medesimo effetto, che fosse definita da un Membro interessato, consultati, ove esistano, gli organi rappresentativi dei padroni e dei lavoratori o altri organi idonei.
Non sono discriminazioni le distinzioni, esclusioni o preferenze fondate sulle qualifiche richieste per un determinato impiego.
Per la presente convenzione i termini «impiego» e «professione» comprendono l’accesso alla formazione professionale, all’impiego e alle differenti professioni, come anche le condizioni d’impiego.
Art.
2
Ogni Membro, come sia vincolato dalla presente convenzione, si obbliga a definire e ad applicare una politica nazionale, intesa a incrementare, con metodi conformi alle condizioni e agli usi del Paese, l’uguaglianza nelle possibilità e nel trattamento quanto all’impiego e alla professione, onde, per questo rispetto, s’elimini ogni discriminazione.
Art.
3
Ogni Membro, come sia vincolato dalla presente convenzione, deve, nei modi conformi alle condizioni e agli usi nazionali:
- curare di guadagnarsi la collaborazione degli organi padronali e operai, o d’altri organi idonei, per agevolare l’accettazione e l’applicazione di detta politica;
- emanare delle leggi e sostenere i programmi educativi intesi ad assicurare quella accettazione e quell’applicazione;
- abrogare le norme legislative e modificare le disposizioni e le abitudini amministrative incompatibili con detta politica;
- perseguire detta politica negli impieghi sottoposti al controllo diretto di un’autorità nazionale;
- far applicare dette politica dagli uffici d’orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento, assoggettati al controllo di un’autorità nazionale;
- indicare, nelle relazioni annuali circa all’applicazione della convenzione, quali misure siano state prese, e quali risultati ottenuti, nello ambito di detta politica.
Art.
4
Non sono discriminatorie le misure che si prendono contro una persona perché legittimamente e direttamente si sospetta, o addirittura si è certi, che operi contro la sicurezza dello Stato, purché a quella sia dato il diritto di ricorrere a un’istanza competente, stabilita giusta la prassi nazionale.
Art.
5
Non sono discriminatorie le misure speciali di protezione e d’assistenza previste nelle convenzioni e raccomandazioni adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro.
Ogni Membro, consultati, ove esistano, gli organi rappresentativi dei padroni e dei lavoratori, può definire non discriminatorie le altre misure speciali, prese per tener conto delle necessità particolari delle persone giudicate comunemente bisognose di protezione o assistenza speciali, a cagione del sesso, dell’età, dell’invalidità, delle gravezze familiari, o del livello sociale o culturale.
Art.
6
Ogni Membro che ratifica la presente convenzione è tenuto ad applicarla ai territori non metropolitani, giusta le disposizioni della costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro .
Art.
7
Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione saranno comunicate al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.
Art.
8
La presente convenzione sarà vincolante soltanto per i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratificazione sarà registrata dal direttore generale.
Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal direttore generale.
In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo la data in cui ne è stata registrata la ratificazione.
Art.
9
Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di dieci anni a contare dalla data dell’entrata in vigore iniziale della medesima, mediante un atto comunicato al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto nel termine di un anno sua registrazione.
Ogni membro che, avendo ratificato la convenzione, non faccia uso, entro un anno dalla fine del periodo soprastabilito, della facoltà di disdetta qui disposta, resta vincolato per un nuovo decennio e potrà poi dare la sua disdetta alla fine di ogni decennio, secondo le disposizioni del presente articolo.
Art.
10
Il direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette che gli saranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.
Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione che gli sarà stata comunicata, il direttore generale fermerà l’attenzione dei medesimi sulla data dell’entrata in vigore della presente convenzione.
Art.
11
Il direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al segretario generale delle Nazioni Unite, affinché le registri, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite , informazioni complete su ogni ratificazione e disdetta registrata secondo gli articoli che precedono.
Art.
12
Il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale, quando stimi che sia necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e esaminerà se sia il caso di iscrivere nelle trattande della medesima il problema della sua revisione totale o parziale.
Art.
13
Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a totale o parziale revisione della presente, e salvo che in quella non sia altrimenti stabilito:
- la ratificazione della nuova convenzione riveduta da parte di un membro, comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 5 qui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
- a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei membri.
La presente convenzione rimarrebbe tuttavia in vigore, nella sua forma e nel suo tenore, per i membri che l’avessero ratificata e non ratificassero la convenzione riveduta.
Art.
14
I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.
Raccomandazione (n. 111) concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione
La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e ivi riunitasi il 4 giugno 1958, per la sua quarantaduesima sessione;
avendo deliberato di adottare alcune proposte concernenti la discriminazione nell’impiego o nella professione, questione elencata come quarto punto nell’agenda della sessione;
avendo deciso di dare a queste proposte la forma di una raccomandazione completante la Convenzione concernente la discriminazione (impiego e professione), 1958,
adotta, in questo venticinquesimo giorno di giugno dell’anno millenovecentocinquantotto la seguente raccomandazione che sarà denominata Raccomandazione concernente la discriminazione (impiego e professione), 1958:
La Conferenza raccomanda ai Membri di applicare le seguenti disposizioni:
I. Definizioni
1. (1) Per la presente raccomandazione, il termine «discriminazione» comprende:
- ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, la nazionalità o il ceto sociale, la quale annulli o comprometta l’uguaglianza delle possibilità o del trattamento nell’impiego o nella professione;
- ogni altra distinzione, esclusione o preferenza, comportante il medesimo effetto, che fosse definita da un Membro interessato, consultati, ove esistano, gli organi rappresentativi dei padroni e dei lavoratori o altri organi idonei.
(2) Non sono discriminazioni le distinzioni, esclusioni o preferenze fondate sulle qualifiche richieste per un determinato impiego.
(3) Per la presente raccomandazione, i termini «impiego» e «professione» comprendono l’accesso alla formazione professionale, all’impiego e alle differenti professioni, come anche le condizioni d’impiego.
II. Determinazione e Applicazione della Politica
2. Ciascun Membro dovrebbe determinare una politica nazionale intesa a impedire la discriminazione nell’impiego e nella professione. Questa politica dovrebbe essere applicata mediante disposizioni legislative, contratti collettivi tra organi rappresentativi dei padroni o dei lavoratori o in ogni altro modo conforme alle condizioni e agli usi nazionali e dovrebbe, inoltre, tener conto dei principi seguenti:
- i provvedimenti intesi a promuovere l’uguaglianza delle possibilità o del trattamento nell’impiego o nella professione costituiscono una questione di interesse pubblico;
- ciascun individuo dovrebbe godere, senza discriminazione, dell’uguaglianza di possibilità o di trattamento per quanto concerne:(i)l’accesso agli uffici di orientamento professionale e di collocamento;(ii)l’accesso alla formazione professionale e all’impiego di sua scelta, secondo le attitudini professionali per questa formazione o per questo impiego;(iii)la promozione, secondo le qualità personali, l’esperienza, le attitudini e la diligenza al lavoro;(iv)la sicurezza dell’impiego;(v)la rimunerazione per un lavoro di pari valore;(vi)le condizioni di lavoro, compresa la durata, il tempo di riposo, i congedi annuali pagati, i provvedimenti di sicurezza e d’igiene, come anche i provvedimenti di sicurezza sociale, i servizi e le prestazioni sociali relativi all’impiego;
- gli organi governativi dovrebbero applicare, in tutte le loro attività, una politica d’impiego senza discriminazione alcuna;
- i padroni non dovrebbero applicare né tollerare discriminazione alcuna nei confronti di chicchessia per quanto concerne l’assunzione, la formazione, la promozione o il mantenimento nell’impiego e le condizioni del medesimo; nell’applicazione di questo principio, essi non dovrebbero subire ostruzioni o interventi, diretti o indiretti, da parte di individui o organizzazioni;
- nei negoziati collettivi e nelle relazioni professionali, de parti dovrebbero rispettare il principio dell’uguaglianza delle possibilità e del trattamento nell’impiego e nella professione e vigilare a che i contratti collettivi non contengano disposizioni di natura discriminatoria per quanto concerne l’accesso all’impiego, la formazione, la promozione, il mantenimento nell’impiego o le condizioni del medesimo;
- gli organi di padroni e di lavoratori non dovrebbero praticare né tollerare discriminazione alcuna per quanto concerne l’ammissione dei membri, il mantenimento della qualità di membro e la partecipazione agli affari sindacali.
3. Ciascun membro dovrebbe:
- garantire l’applicazione dei principi di non discriminazione:(i)per quanto concerne gli impieghi assoggettati al controllo diretto di un’autorità nazionale;(ii)nelle attività dei servizi di orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento, assoggettati al controllo di un’autorità nazionale;
- in quanto ciò fosse possibile e necessario, favorire l’applicazione di questi principi per quanto concerne gli altri impieghi e gli altri servizi di orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento, in particolare:(i)incoraggiando l’applicazione di detti principi da parte dei servizi e degli organi amministrativi degli Stati costituenti o delle province di uno Stato federativo, come anche delle amministrazioni locali e delle industrie e aziende di proprietà pubblica o assoggettate al controllo di un’autorità pubblica;(ii)subordinando all’applicazione di detti principi la concessione dei contratti comportanti spese pubbliche;(iii)subordinando all’applicazione di detti principi la concessione di sussidi agli istituti d’insegnamento professionale e la concessione di licenze agli uffici privati di collocamento e di orientamento professionale.
4. Dovrebbero essere istituiti organi adatti, aiutati per quanto possibile da commissioni consultive composte di rappresentanti degli organi padronali e operai, ove esistano, o d’altri organi settoriali, allo scopo di promuovere l’applicazione di questa politica nel campo dell’impiego pubblico e privato e in particolare:
- di prendere ogni misura intesa a far capire e a far ammettere al pubblico i principi della non discriminazione;
- di ricevere e esaminare i reclami fondati sull’inosservanza della politica determinata, di fare inchiesta su tali reclami e di rimediare, se è il caso mediante una procedura di conciliazione, a ogni pratica considerata incompatibile con questa politica;
- di riesaminare tutti i reclami che non si sono potuti risolvere mediante una procedura di conciliazione e emanare pareri o direttive sui provvedimenti da prendere per correggere le pratiche discriminatorie constatate.
5. Ciascun Membro dovrebbe abrogare ogni disposizione legislativa e modificare ogni disposizione o prassi amministrativa contraria alla pratica di non-discriminazione.
6. L’applicazione di questa politica non dovrebbe pregiudicare le misure speciali prese per tener conto delle necessità particolari di persone giudicate comunemente bisognose di protezione o assistenza speciale a cagione del sesso, dell’età, dell’invalidità, delle gravezze familiari o del livello sociale o culturale.
7. Non dovrebbero essere considerate discriminatorie le misure che si prendono contro una persona purché legittimamente o direttamente si sospetta, o addirittura si è certi, che operi contro la sicurezza dello Stato, purché a quella sia dato il diritto di ricorrere a un’istanza competente, stabilita giusta la prassi nazionale.
8. Per quanto concerne i lavoratori immigranti di nazionalità straniera, e i membri della loro famiglia, sarebbe opportuno tener conto delle disposizioni della Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, concernenti l’uguaglianza di trattamento o quelle della raccomandazione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, intese alla soppressione delle restrizioni d’impiego.
9. Dovrebbe stabilirsi una collaborazione permanente tra le autorità competenti, i rappresentanti dei padroni e dei lavoratori e gli organi adatti in vista dell’esame di altre misure positive che, secondo le condizioni nazionali, possano essere necessarie all’applicazione dei principi di non discriminazione.
III. Coordinamento delle Misure contro la Discriminazione in tutti i Settori
10. Le autorità incaricate della lotta contro la discriminazione nell’impiego e nella professione dovrebbero collaborare strettamente e continuamente con le autorità incaricate della lotta contro la discriminazione in altri settori, nell’intento di coordinare tutte le misure prese a questo scopo.