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0.822.721.1

Convenzione n. 111 concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione Adottata a Ginevra il 25 giugno 1958 Approvata dall’Assemblea federale il 15 giugno 1961 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 13 luglio 1961

RU 1961 840; FF 1960 I 29 ediz. franc. 1960 I 29 ediz. ted.

Traduzione

Entrata in vigore per la Svizzera il 13 luglio 1962

(Stato 31 agosto 2023)

La Conferenza generale dell’organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro e ivi riunitasi, il 4 giugno 1958, per la sua quarantaduesima sessione;

avendo deliberato di adottare alcune proposte concernenti la discriminazione nell’impiego e nella professione (questione elencata come quarto punto nell’agenda della sessione);

essendosi determinata di dare a quelle proposte la forma d’una convenzione internazionale;

considerando che la dichiarazione di Filadelfia stabilisce che tutti gli esseri umani, di qualunque razza, credenza o sesso, hanno il diritto di conseguire un loro progresso materiale ed un loro sviluppo spirituale in condizioni di libertà e dignità, di sicurezza economica e di uguaglianza;

giudicando inoltre che la discriminazione viola i diritti enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;

adotta, in questo venticinquesimo giorno di giugno dell’anno mille novecento cinquantotto, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione concernente la discriminazione (impiego e professione), 1958:

Art. 1

Per la presente convenzione il termine «discriminazione» comprende:

  1. ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, la nazionalità o il ceto sociale, la quale annulli o comprometta l’uguaglianza delle possibilità o del trattamento nell’impiego o nella professione;
  2. ogni altra distinzione, esclusione o preferenza, comportante il medesimo effetto, che fosse definita da un Membro interessato, consultati, ove esistano, gli organi rappresentativi dei padroni e dei lavoratori o altri organi idonei.

Non sono discriminazioni le distinzioni, esclusioni o preferenze fondate sulle qualifiche richieste per un determinato impiego.

Per la presente convenzione i termini «impiego» e «professione» comprendono l’accesso alla formazione professionale, all’impiego e alle differenti professioni, come anche le condizioni d’impiego.

Art. 2

Ogni Membro, come sia vincolato dalla presente convenzione, si obbliga a definire e ad applicare una politica nazionale, intesa a incrementare, con metodi conformi alle condizioni e agli usi del Paese, l’uguaglianza nelle possibilità e nel trattamento quanto all’impiego e alla professione, onde, per questo rispetto, s’elimini ogni discriminazione.

Art. 3

Ogni Membro, come sia vincolato dalla presente convenzione, deve, nei modi conformi alle condizioni e agli usi nazionali:

  1. curare di guadagnarsi la collaborazione degli organi padronali e operai, o d’altri organi idonei, per agevolare l’accettazione e l’applicazione di detta politica;
  2. emanare delle leggi e sostenere i programmi educativi intesi ad assicurare quella accettazione e quell’applicazione;
  3. abrogare le norme legislative e modificare le disposizioni e le abitudini amministrative incompatibili con detta politica;
  4. perseguire detta politica negli impieghi sottoposti al controllo diretto di un’autorità nazionale;
  5. far applicare dette politica dagli uffici d’orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento, assoggettati al controllo di un’autorità nazionale;
  6. indicare, nelle relazioni annuali circa all’applicazione della convenzione, quali misure siano state prese, e quali risultati ottenuti, nello ambito di detta politica.

Art. 4

Non sono discriminatorie le misure che si prendono contro una persona perché legittimamente e direttamente si sospetta, o addirittura si è certi, che operi contro la sicurezza dello Stato, purché a quella sia dato il diritto di ricorrere a un’istanza competente, stabilita giusta la prassi nazionale.

Art. 5

Non sono discriminatorie le misure speciali di protezione e d’assistenza previste nelle convenzioni e raccomandazioni adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro.

Ogni Membro, consultati, ove esistano, gli organi rappresentativi dei padroni e dei lavoratori, può definire non discriminatorie le altre misure speciali, prese per tener conto delle necessità particolari delle persone giudicate comunemente bisognose di protezione o assistenza speciali, a cagione del sesso, dell’età, dell’invalidità, delle gravezze familiari, o del livello sociale o culturale.

Art. 6

Ogni Membro che ratifica la presente convenzione è tenuto ad applicarla ai territori non metropolitani, giusta le disposizioni della costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro 1 .

Art. 7

Le ratificazioni ufficiali della presente convenzione saranno comunicate al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrate.

Art. 8

La presente convenzione sarà vincolante soltanto per i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratificazione sarà registrata dal direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal direttore generale.

In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo la data in cui ne è stata registrata la ratificazione.

Art. 9

Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può disdirla, scorso che sia un periodo di dieci anni a contare dalla data dell’entrata in vigore iniziale della medesima, mediante un atto comunicato al direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da esso registrato. La disdetta avrà effetto nel termine di un anno sua registrazione.

Ogni membro che, avendo ratificato la convenzione, non faccia uso, entro un anno dalla fine del periodo soprastabilito, della facoltà di disdetta qui disposta, resta vincolato per un nuovo decennio e potrà poi dare la sua disdetta alla fine di ogni decennio, secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 10

Il direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette che gli saranno comunicate dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione che gli sarà stata comunicata, il direttore generale fermerà l’attenzione dei medesimi sulla data dell’entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 11

Il direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al segretario generale delle Nazioni Unite, affinché le registri, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 2 , informazioni complete su ogni ratificazione e disdetta registrata secondo gli articoli che precedono.

Art. 12

Il Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale, quando stimi che sia necessario, un rapporto sull’applicazione della presente convenzione e esaminerà se sia il caso di iscrivere nelle trattande della medesima il problema della sua revisione totale o parziale.

Art. 13

Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a totale o parziale revisione della presente, e salvo che in quella non sia altrimenti stabilito:

  1. la ratificazione della nuova convenzione riveduta da parte di un membro, comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 5 qui sopra, la denuncia immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  2. a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratificazione dei membri.

La presente convenzione rimarrebbe tuttavia in vigore, nella sua forma e nel suo tenore, per i membri che l’avessero ratificata e non ratificassero la convenzione riveduta.

Art. 14

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno ugualmente fede.

Raccomandazione (n. 111) concernente la discriminazione nell’impiego e nella professione

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e ivi riunitasi il 4 giugno 1958, per la sua quarantaduesima sessione;

avendo deliberato di adottare alcune proposte concernenti la discriminazione nell’impiego o nella professione, questione elencata come quarto punto nell’agenda della sessione;

avendo deciso di dare a queste proposte la forma di una raccomandazione completante la Convenzione concernente la discriminazione (impiego e professione), 1958,

adotta, in questo venticinquesimo giorno di giugno dell’anno millenovecentocinquantotto la seguente raccomandazione che sarà denominata Raccomandazione concernente la discriminazione (impiego e professione), 1958:

La Conferenza raccomanda ai Membri di applicare le seguenti disposizioni:

I. Definizioni

1. (1) Per la presente raccomandazione, il termine «discriminazione» comprende:

  1. ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione, l’opinione politica, la nazionalità o il ceto sociale, la quale annulli o comprometta l’uguaglianza delle possibilità o del trattamento nell’impiego o nella professione;
  2. ogni altra distinzione, esclusione o preferenza, comportante il medesimo effetto, che fosse definita da un Membro interessato, consultati, ove esistano, gli organi rappresentativi dei padroni e dei lavoratori o altri organi idonei.

(2) Non sono discriminazioni le distinzioni, esclusioni o preferenze fondate sulle qualifiche richieste per un determinato impiego.

(3) Per la presente raccomandazione, i termini «impiego» e «professione» comprendono l’accesso alla formazione professionale, all’impiego e alle differenti professioni, come anche le condizioni d’impiego.

II. Determinazione e Applicazione della Politica

2. Ciascun Membro dovrebbe determinare una politica nazionale intesa a impedire la discriminazione nell’impiego e nella professione. Questa politica dovrebbe essere applicata mediante disposizioni legislative, contratti collettivi tra organi rappresentativi dei padroni o dei lavoratori o in ogni altro modo conforme alle condizioni e agli usi nazionali e dovrebbe, inoltre, tener conto dei principi seguenti:

  1. i provvedimenti intesi a promuovere l’uguaglianza delle possibilità o del trattamento nell’impiego o nella professione costituiscono una questione di interesse pubblico;
  2. ciascun individuo dovrebbe godere, senza discriminazione, dell’uguaglianza di possibilità o di trattamento per quanto concerne:(i)l’accesso agli uffici di orientamento professionale e di collocamento;(ii)l’accesso alla formazione professionale e all’impiego di sua scelta, secondo le attitudini professionali per questa formazione o per questo impiego;(iii)la promozione, secondo le qualità personali, l’esperienza, le attitudini e la diligenza al lavoro;(iv)la sicurezza dell’impiego;(v)la rimunerazione per un lavoro di pari valore;(vi)le condizioni di lavoro, compresa la durata, il tempo di riposo, i congedi annuali pagati, i provvedimenti di sicurezza e d’igiene, come anche i provvedimenti di sicurezza sociale, i servizi e le prestazioni sociali relativi all’impiego;
  3. gli organi governativi dovrebbero applicare, in tutte le loro attività, una politica d’impiego senza discriminazione alcuna;
  4. i padroni non dovrebbero applicare né tollerare discriminazione alcuna nei confronti di chicchessia per quanto concerne l’assunzione, la formazione, la promozione o il mantenimento nell’impiego e le condizioni del medesimo; nell’applicazione di questo principio, essi non dovrebbero subire ostruzioni o interventi, diretti o indiretti, da parte di individui o organizzazioni;
  5. nei negoziati collettivi e nelle relazioni professionali, de parti dovrebbero rispettare il principio dell’uguaglianza delle possibilità e del trattamento nell’impiego e nella professione e vigilare a che i contratti collettivi non contengano disposizioni di natura discriminatoria per quanto concerne l’accesso all’impiego, la formazione, la promozione, il mantenimento nell’impiego o le condizioni del medesimo;
  6. gli organi di padroni e di lavoratori non dovrebbero praticare né tollerare discriminazione alcuna per quanto concerne l’ammissione dei membri, il mantenimento della qualità di membro e la partecipazione agli affari sindacali.

3. Ciascun membro dovrebbe:

  1. garantire l’applicazione dei principi di non discriminazione:(i)per quanto concerne gli impieghi assoggettati al controllo diretto di un’autorità nazionale;(ii)nelle attività dei servizi di orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento, assoggettati al controllo di un’autorità nazionale;
  2. in quanto ciò fosse possibile e necessario, favorire l’applicazione di questi principi per quanto concerne gli altri impieghi e gli altri servizi di orientamento professionale, di formazione professionale e di collocamento, in particolare:(i)incoraggiando l’applicazione di detti principi da parte dei servizi e degli organi amministrativi degli Stati costituenti o delle province di uno Stato federativo, come anche delle amministrazioni locali e delle industrie e aziende di proprietà pubblica o assoggettate al controllo di un’autorità pubblica;(ii)subordinando all’applicazione di detti principi la concessione dei contratti comportanti spese pubbliche;(iii)subordinando all’applicazione di detti principi la concessione di sussidi agli istituti d’insegnamento professionale e la concessione di licenze agli uffici privati di collocamento e di orientamento professionale.

4. Dovrebbero essere istituiti organi adatti, aiutati per quanto possibile da commissioni consultive composte di rappresentanti degli organi padronali e operai, ove esistano, o d’altri organi settoriali, allo scopo di promuovere l’applicazione di questa politica nel campo dell’impiego pubblico e privato e in particolare:

  1. di prendere ogni misura intesa a far capire e a far ammettere al pubblico i principi della non discriminazione;
  2. di ricevere e esaminare i reclami fondati sull’inosservanza della politica determinata, di fare inchiesta su tali reclami e di rimediare, se è il caso mediante una procedura di conciliazione, a ogni pratica considerata incompatibile con questa politica;
  3. di riesaminare tutti i reclami che non si sono potuti risolvere mediante una procedura di conciliazione e emanare pareri o direttive sui provvedimenti da prendere per correggere le pratiche discriminatorie constatate.

5. Ciascun Membro dovrebbe abrogare ogni disposizione legislativa e modificare ogni disposizione o prassi amministrativa contraria alla pratica di non-discriminazione.

6. L’applicazione di questa politica non dovrebbe pregiudicare le misure speciali prese per tener conto delle necessità particolari di persone giudicate comunemente bisognose di protezione o assistenza speciale a cagione del sesso, dell’età, dell’invalidità, delle gravezze familiari o del livello sociale o culturale.

7. Non dovrebbero essere considerate discriminatorie le misure che si prendono contro una persona purché legittimamente o direttamente si sospetta, o addirittura si è certi, che operi contro la sicurezza dello Stato, purché a quella sia dato il diritto di ricorrere a un’istanza competente, stabilita giusta la prassi nazionale.

8. Per quanto concerne i lavoratori immigranti di nazionalità straniera, e i membri della loro famiglia, sarebbe opportuno tener conto delle disposizioni della Convenzione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, concernenti l’uguaglianza di trattamento o quelle della raccomandazione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949, intese alla soppressione delle restrizioni d’impiego.

9. Dovrebbe stabilirsi una collaborazione permanente tra le autorità competenti, i rappresentanti dei padroni e dei lavoratori e gli organi adatti in vista dell’esame di altre misure positive che, secondo le condizioni nazionali, possano essere necessarie all’applicazione dei principi di non discriminazione.

III. Coordinamento delle Misure contro la Discriminazione in tutti i Settori

10. Le autorità incaricate della lotta contro la discriminazione nell’impiego e nella professione dovrebbero collaborare strettamente e continuamente con le autorità incaricate della lotta contro la discriminazione in altri settori, nell’intento di coordinare tutte le misure prese a questo scopo.

0.822.721.1

Campo d’applicazione il 31 agosto 20233

Stati partecipanti

Ratifica

Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

1° ottobre

1969

1° ottobre

1970

Albania

27 febbraio

1997

27 febbraio

1998

Algeria

12 giugno

1969

12 giugno

1970

Angola

4 giugno

1976 S

4 giugno

1976

Antigua e Barbuda

2 febbraio

1983

2 febbraio

1984

Arabia Saudita

15 giugno

1978

15 giugno

1979

Argentina

18 giugno

1968

18 giugno

1969

Armenia

29 luglio

1994

29 luglio

1995

Australia

15 giugno

1973

15 giugno

1974

Austria

10 gennaio

1973

10 gennaio

1974

Azerbaigian

19 maggio

1992 S

19 maggio

1992

Bahamas

14 giugno

2001

14 giugno

2002

Bahrein

26 settembre

2000

26 settembre

2001

Bangladesh

22 giugno

1972 S

22 giugno

1972

Barbados

14 ottobre

1974

14 ottobre

1975

Belarus

4 agosto

1961

4 agosto

1962

Belgio

22 marzo

1977

22 marzo

1978

Belize

22 giugno

1999

22 giugno

2000

Benin

22 maggio

1961

22 maggio

1962

Bolivia

31 gennaio

1977

31 gennaio

1978

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Botswana

5 giugno

1997

5 giugno

1998

Brasile

26 novembre

1965

26 novembre

1966

Bulgaria

22 luglio

1960

22 luglio

1961

Burkina Faso

16 aprile

1962

16 aprile

1963

Burundi

25 giugno

1993

25 giugno

1994

Cambogia

23 agosto

1999

23 agosto

2000

Camerun

13 maggio

1988

13 maggio

1989

Canada

26 novembre

1964

26 novembre

1965

Capo Verde

3 aprile

1979 S

3 aprile

1979

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

29 marzo

1966

29 marzo

1967

Cile

20 settembre

1971

20 settembre

1972

Cina

12 gennaio

2006

12 gennaio

2007

Macao a b

20 dicembre

1999

20 dicembre

1999

Cipro

2 febbraio

1968

2 febbraio

1969

Colombia

4 marzo

1969

4 marzo

1970

Comore

17 marzo

2004

17 marzo

2005

Congo (Brazzaville)

26 novembre

1999

26 novembre

2000

Congo (Kinshasa)

20 giugno

2001

20 giugno

2002

Corea (Sud)

4 dicembre

1998

4 dicembre

1999

Costa Rica

1° marzo

1962

1° marzo

1963

Côte d’Ivoire

5 maggio

1961

5 maggio

1962

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Cuba

26 agosto

1965

26 agosto

1966

Danimarca

22 giugno

1960

22 giugno

1961

Dominica

28 febbraio

1983

28 febbraio

1984

Dominicana, Repubblica

13 luglio

1964

13 luglio

1965

Ecuador

10 luglio

1962

10 luglio

1963

Egitto

10 maggio

1960

10 maggio

1961

El Salvador

15 giugno

1995

15 giugno

1996

Emirati Arabi Uniti

28 giugno

2001

28 giugno

2002

Eritrea

22 febbraio

2000

22 febbraio

2001

Estonia

17 agosto

2005

17 agosto

2006

Eswatini

5 giugno

1981

5 giugno

1982

Etiopia

11 giugno

1966

11 giugno

1967

Figi

17 aprile

2002

17 aprile

2003

Filippine

17 novembre

1960

17 novembre

1961

Finlandia

23 aprile

1970

23 aprile

1971

Francia

28 maggio

1981

28 maggio

1982

Guadalupa

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Guayana francese

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Martinica

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Nuova Caledonia

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Polinesia francese

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Riunione

9 maggio

1986

9 maggio

1986

St. Pierre e Miquelon

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Territori Australi e Antartici
Francesi

13 marzo

1990

13 marzo

1990

Gabon

29 maggio

1961

29 maggio

1962

Gambia

4 settembre

2000

4 settembre

2001

Georgia

22 giugno

1993 S

22 giugno

1993

Germania

15 giugno

1961

15 giugno

1962

Ghana

4 aprile

1961

4 aprile

1962

Giamaica

10 gennaio

1975

10 gennaio

1976

Gibuti

28 febbraio

2005

28 febbraio

2006

Giordania

4 luglio

1963

4 luglio

1964

Grecia

7 maggio

1984

7 maggio

1985

Grenada

14 maggio

2003

14 maggio

2004

Guatemala

11 ottobre

1960

11 ottobre

1961

Guinea

1° settembre

1960

1° settembre

1961

Guinea equatoriale

13 agosto

2001

13 agosto

2002

Guinea-Bissau

21 febbraio

1977 S

21 febbraio

1977

Guyana

13 giugno

1975

13 giugno

1976

Haiti

9 novembre

1976

9 novembre

1977

Honduras

20 giugno

1960

20 giugno

1961

India

3 giugno

1960

3 giugno

1961

Indonesia

7 giugno

1999

7 giugno

2000

Iran

30 giugno

1964

30 giugno

1965

Iraq

15 giugno

1959

15 giugno

1960

Irlanda

22 aprile

1999

22 aprile

2000

Islanda

29 luglio

1963

29 luglio

1964

Israele

12 gennaio

1959

15 giugno

1960

Italia

12 agosto

1963

12 agosto

1964

Kazakstan

6 dicembre

1999

6 dicembre

2000

Kenya

7 maggio

2001

7 maggio

2002

Kirghizistan

31 marzo

1992 S

31 marzo

1992

Kiribati

17 giugno

2009

17 giugno

2010

Kuwait

1° dicembre

1966

1° dicembre

1967

Laos

13 giugno

2008

13 giugno

2009

Lesotho

27 gennaio

1998

27 gennaio

1999

Lettonia

27 gennaio

1992

27 gennaio

1993

Libano

1° giugno

1977

1° giugno

1978

Liberia

22 luglio

1959

22 luglio

1960

Libia

13 giugno

1961

13 giugno

1962

Lituania

26 settembre

1994

26 settembre

1995

Lussemburgo

21 marzo

2001

21 marzo

2002

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

11 agosto

1961

11 agosto

1962

Malawi

22 marzo

1965

22 marzo

1966

Maldive

4 gennaio

2013

4 gennaio

2014

Mali

2 marzo

1964

2 marzo

1965

Malta

1° luglio

1968

1° luglio

1969

Marocco

27 marzo

1963

27 marzo

1964

Mauritania

8 novembre

1963

8 novembre

1964

Maurizio

18 dicembre

2002

18 dicembre

2003

Messico

11 settembre

1961

11 settembre

1962

Moldova

12 agosto

1996

12 agosto

1997

Mongolia

3 giugno

1969

3 giugno

1970

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

6 giugno

1977

6 giugno

1978

Namibia

13 novembre

2001

13 novembre

2002

Nepal

19 settembre

1974

19 settembre

1975

Nicaragua

31 ottobre

1967

31 ottobre

1968

Niger

23 marzo

1962

23 marzo

1963

Nigeria

2 ottobre

2002

2 ottobre

2003

Norvegia

24 settembre

1959

24 settembre

1960

Nuova Zelanda

3 giugno

1983

3 giugno

1984

Tokelau

3 giugno

1983

3 giugno

1984

Paesi Bassi

15 marzo

1973

15 marzo

1974

Pakistan

24 gennaio

1961

24 gennaio

1962

Panama

16 maggio

1966

16 maggio

1966

Papua Nuova Guinea

2 giugno

2000

2 giugno

2001

Paraguay

10 luglio

1967

10 luglio

1968

Perù

10 agosto

1970

10 agosto

1971

Polonia

30 maggio

1961

30 maggio

1962

Portogallo

19 novembre

1959

19 novembre

1960

Qatar

18 agosto

1976

18 agosto

1977

Regno Unito

8 giugno

1999

8 giugno

2000

Rep. Centrafricana

9 giugno

1964

9 giugno

1965

Romania

6 giugno

1973

6 giugno

1974

Ruanda

2 febbraio

1981

2 febbraio

1982

Russia

4 maggio

1961

4 maggio

1962

Saint Kitts e Nevis

25 agosto

2000

25 agosto

2001

Saint Lucia

18 agosto

1983

18 agosto

1984

Saint Vincent e Grenadine

9 novembre

2001

9 novembre

2002

Salomone, Isole

13 aprile

2012

13 aprile

2013

Samoa

30 giugno

2008

30 giugno

2009

San Marino

19 dicembre

1986

19 dicembre

1987

São Tomé e Príncipe

1° giugno

1982 S

1° giugno

1982

Seicelle

23 novembre

1999

23 novembre

2000

Senegal

13 novembre

1967

13 novembre

1968

Serbia

24 novembre

2000 S

2 febbraio

1962

Sierra Leone

14 ottobre

1966

14 ottobre

1967

Siria

10 maggio

1960

10 maggio

1961

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Somalia

8 dicembre

1961

8 dicembre

1962

Spagna

6 novembre

1967

6 novembre

1968

Sri Lanka

27 novembre

1998

27 novembre

1999

Sudafrica

5 marzo

1997

5 marzo

1998

Sudan

22 ottobre

1970

22 ottobre

1971

Sudan del Sud

29 aprile

2012

29 aprile

2013

Suriname

4 gennaio

2017

4 gennaio

2018

Svezia

20 giugno

1962

20 giugno

1963

Svizzera

13 luglio

1961

13 luglio

1962

Tagikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tanzania

26 febbraio

2002

26 febbraio

2003

Thailandia

13 giugno

2017

13 giugno

2018

Timor Est

10 maggio

2016

10 maggio

2017

Togo

8 novembre

1983

8 novembre

1984

Trinidad e Tobago

26 novembre

1970

26 novembre

1971

Tunisia

14 settembre

1959

14 settembre

1960

Turchia

19 luglio

1967

19 luglio

1968

Turkmenistan

15 maggio

1997

15 maggio

1998

Ucraina

4 agosto

1961

4 agosto

1962

Uganda

2 giugno

2005

2 giugno

2006

Ungheria

20 giugno

1961

20 giugno

1962

Uruguay

16 novembre

1989

16 novembre

1990

Uzbekistan

13 luglio

1992 S

13 luglio

1992

Vanuatu

28 luglio

2006

28 luglio

2007

Venezuela

3 giugno

1971

3 giugno

1972

Vietnam

7 ottobre

1997

7 ottobre

1998

Yemen

22 agosto

1969

22 agosto

1970

Zambia

23 ottobre

1979

23 ottobre

1980

Zimbabwe

23 giugno

1999

23 giugno

2000

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nel RU. I testi in francese e in inglese possono essere consultati sul sito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure richiesti alla Direzione del Diritto Internazionale Pubblico (DDIP), Sezione Trattati Internazionali, 3003 Berna.
  1. Applicabile senza modifica.
  1. Dal 4 ott. 1999, al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 13 lug. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao.