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0.822.721.6

Convenzione n. 116 per la revisione parziale delle Convenzioni adottate dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro nelle sue prime trentadue sessioni ed intesa ad unificare i disposti concernenti i rapporti d’applicazione compilati dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro Adottata a Ginevra il 26 giugno 1961 Approvata dall’Assemblea federale il 2 ottobre 1962 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 5 novembre 1962 Entrata in vigore per la Svizzera il 5 novembre 1962

RU 1962 1413; FF 1962 947

Traduzione1

(Stato 18 agosto 2010)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata per la quarantacinquesima sessione a Ginevra, dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e quivi adunatasi il 7 giugno 1961;

avendo deciso d’adottare alcune proposte di revisione delle convenzioni stabilite nelle sue trentadue prime sessioni, così da unificare i disposti che reggono la preparazione dei rapporti d’applicazione redatti dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro;

considerato che conviene dare a dette proposte la forma d’una Convenzione internazionale,

adotta, questo 26 giugno del 1961, la convenzione seguente, denominata: Conven zione per la revisione degli articoli finali, 1961.

Art. 1

Nelle convenzioni stabilite dalle trentadue prime sessioni della Conferenza internazionale del lavoro 2 , l’articolo finale, concernente il rapporto d’applicazione da presentare alla Conferenza generale dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, è sostituito dal testo seguente: … 3

Art. 2

Ciascun Membro dell’Organizzazione il quale, dopo l’entrata in vigore della presente convenzione, trasmette al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro una formale ratificazione di una delle convenzioni stabilite nelle prime trentadue sessioni, è considerato aver ratificato tale convenzione nel testo modificato dall’articolo precedente.

Art. 3

Due esemplari della presente convenzione saranno firmati dal Presidente della Conferenza e dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro. L’uno sarà depositato negli archivi di detto Ufficio, l’altro sarà consegnato al Segretario generale delle Nazioni Unite, affinché lo registri giusta l’articolo 102 della carta dell’ONU. Il direttore generale trasmetterà una copia certificata conforme della presente convenzione ad ogni Membro dell’Organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 4

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.

La presente convenzione entrerà in vigore il giorno in cui le ratificazioni di due Membri dell’Organizzazione siano state ricevute dal Direttore generale.

Il Direttore generale notificherà immediatamente l’entrata in vigore della presente convenzione, come anche la consegna successiva d’ogni sua nuova ratifica, ad ogni Membro dell’Organizzazione e al Segretario delle Nazioni Unite.

Ogni Membro che ratifica la presente convenzione riconosce che i disposti della clausola modificata, recata qui sopra nell’articolo 1, sostituiscono, con l’entrata in vigore iniziale del presente atto, l’obbligo del Consiglio d’amministrazione quale era definito nelle convenzioni stabilite nelle trentadue prime sessioni della Conferenza, e consistente nel dovere di presentare a quest’ultima, alle scadenze convenute, il rapporto sull’applicazione di ciascuna di esse esaminando nel contempo se occorresse porre all’ordine del giorno della Conferenza la questione della loro revisione totale o parziale.

Art. 5

Nonostante qualsiasi disposizione che dovesse figurare in una delle convenzioni adottate nelle dette trentadue sessioni, la ratificazione della presente convenzione da parte di un Membro non comporta d’ufficio la disdetta d’una qualunque di quelle convenzioni, né l’entrata in vigore della presente può avere per effetto di sottrarre quelle convenzioni ad ogni nuova ratifica.

Art. 6

Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione rivedente in tutto o in parte la presente, con riserva di disposizioni contrarie di questa nuova convenzione:

  1. la ratificazione data da un membro alla nuova convenzione comporterebbe d’ufficio la disdetta della presente, non appena la nuova sia entrata in vigore;
  2. a contare dall’entrata in vigore della nuova convenzione, la presente verrebbe chiusa alla ratificazione.

La presente convenzione rimarrebbe comunque valida nella sua forma e nel suo tenore attuale, per i Membri che, avendola ratificata, non dovessero poi ratificare la convenzione che la rivedesse.

Art. 7

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

Campo d'applicazione il 18 agosto 20104

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Australia

29 ottobre

1963

29 ottobre

1963

Austria

14 novembre

1963

14 novembre

1963

Azerbaigian

19 maggio

1992 S

19 maggio

1992

Bangladesh

22 giugno

1972 S

26 marzo

1971

Belarus

11 marzo

1970

11 marzo

1970

Bolivia

12 gennaio

1965

12 gennaio

1965

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Brasile

5 settembre

1966

5 settembre

1966

Bulgaria

3 ottobre

1969

3 ottobre

1969

Burkina Faso

16 aprile

1962

16 aprile

1962

Camerun

29 dicembre

1964

29 dicembre

1964

Canada

25 aprile

1962

25 aprile

1962

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Ciad

5 febbraio

1962

5 febbraio

1962

Cipro

20 luglio

1964

20 luglio

1964

Colombia

4 marzo

1969

4 marzo

1969

Congo (Kinshasa)

5 settembre

1967

5 settembre

1967

Côte d'Ivoire

2 gennaio

1963

2 gennaio

1963

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Cuba

5 febbraio

1971

5 febbraio

1971

Danimarca

10 luglio

1962

10 luglio

1962

Ecuador

10 marzo

1969

10 marzo

1969

Egitto

26 marzo

1962

26 marzo

1962

Etiopia

11 giugno

1966

11 giugno

1966

Finlandia

1° giugno

1964

1° giugno

1964

Francia

8 giugno

1967

8 giugno

1967

Germania

7 ottobre

1963

7 ottobre

1963

Ghana

27 agosto

1963

27 agosto

1963

Giappone

29 aprile

1971

29 aprile

1971

Giordania

4 luglio

1963

4 luglio

1963

Guatemala

25 gennaio

1965

25 gennaio

1965

Honduras

17 novembre

1964

17 novembre

1964

India

21 giugno

1962

21 giugno

1962

Iraq

26 ottobre

1962

26 ottobre

1962

Irlanda

27 febbraio

1963

27 febbraio

1963

Israele

24 maggio

1963

24 maggio

1963

Kirghizistan

31 marzo

1992 S

31 marzo

1992

Kuwait

23 aprile

1963

23 aprile

1963

Lituania

26 settembre

1994

26 settembre

1994

Lussemburgo

4 marzo

1964

4 marzo

1964

Macedonia

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar

1° giugno

1964

1° giugno

1964

Marocco

14 novembre

1962

14 novembre

1962

Mauritania

8 novembre

1963

8 novembre

1963

Messico

3 novembre

1966

3 novembre

1966

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Niger

23 marzo

1962

23 marzo

1962

Nigeria

27 giugno

1962

27 giugno

1962

Norvegia

22 gennaio

1963

22 gennaio

1963

Nuova Zelanda

1° marzo

1963

1° marzo

1963

Paesi Bassi

13 novembre

1964

13 novembre

1964

Pakistan

17 novembre

1967

17 novembre

1967

Panama

19 giugno

1970

19 giugno

1970

Paraguay

20 febbraio

1969

20 febbraio

1969

Polonia

22 aprile

1964

22 aprile

1964

Regno Unito

9 marzo

1962

9 marzo

1962

  1. Isola di Man

30 novembre

1993

30 novembre

1993

Rep. Centrafricana

10 giugno

1963

10 giugno

1963

Romania

9 aprile

1965

9 aprile

1965

Russia

4 novembre

1969

4 novembre

1969

Senegal

13 novembre

1967

13 novembre

1967

Serbia

24 novembre

2000 S

24 novembre

2000

Siria

10 agosto

1965

10 agosto

1965

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Spagna

17 luglio

1962

17 luglio

1962

Sri Lanka

26 aprile

1974

26 aprile

1974

Sudafrica

9 agosto

1963

9 agosto

1963

Svezia

3 aprile

1962

3 aprile

1962

Svizzera

5 novembre

1962

5 novembre

1962

Tagikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Taipei cinese (Taiwan)

16 novembre

1962

16 novembre

1962

Thailandia

24 settembre

1962

24 settembre

1962

Tunisia

15 gennaio

1962

5 febbraio

1962

Turchia

2 settembre

1968

2 settembre

1968

Ucraina

17 giugno

1970

17 giugno

1970

Uruguay

28 giugno

1973

28 giugno

1973

Venezuela

16 novembre

1964

16 novembre

1964

Vietnam

3 ottobre

1994

3 ottobre

1995