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0.822.723.8

Convenzione n. 138
concernente l’età minima di ammissione all’impiego

RU 20011427; FF 1999447

Traduzione

Conclusa a Ginevra il 26 giugno 1973
Approvata dall’Assemblea federale il 18 marzo 1999 1
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 17 agosto 1999 2
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 agosto 2000 3

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi il 6 giugno 1973, nella sua cinquantottesima sessione;

dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti l’età minima di ammissione all’impiego, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

considerati i termini della Convenzione sull’età minima (industria), 1919 4 , della Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo), 1920, della Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921, della Convenzione sull’età minima (carbonai e fochisti), 1921 5 , della Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932, la convenzione (modificata) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936 6 , della Convenzione (modificata) dell’età minima (industria), 1937, della Convenzione (modificata) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959, e della Convenzione sull’età minima (lavori in sotterraneo), 1965 7 ;

considerato che è giunto il momento di adottare uno strumento generale a tale riguardo, che dovrebbe progressivamente sostituire gli strumenti esistenti applicabili a settori economici limitati, in vista dell’abolizione totale del lavoro infantile;

dopo aver deciso che tale strumento avrebbe la forma di una convenzione internazionale,

adotta oggi, 26 giugno 1973, la Convenzione seguente, denominata Convenzione sull’età minima, 1973:

Art. 1

Ciascun Membro per il quale la presente Convenzione è in vigore si impegna a perseguire una politica nazionale mirante ad assicurare l’abolizione effettiva del lavoro infantile e a portare progressivamente l’età minima di ammissione all’impiego o al lavoro a un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale.

Art. 2

Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, un’età minima di ammissione all’impiego o al lavoro sul suo territorio e nei mezzi di trasporto immatricolati sul suo territorio; fatte salve le disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente Convenzione, nessuna persona di età inferiore a detta età minima dev’essere ammessa all’impiego o al lavoro in qualsiasi professione.

Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione può, in seguito, informare il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, mediante nuove dichiarazioni, che esso aumenta l’età minima specificata precedentemente.

L’età minima specificata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo non dev’essere inferiore all’età in cui cessa l’obbligo scolastico, e in ogni caso a 15 anni.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun Membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate può, consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessati, se queste esistono, specificare, in una prima tappa, un’età minima di quattordici anni.

Ciascun membro che ha specificato un’età minima di quattordici anni in virtù del paragrafo precedente deve, nei rapporti che esso è tenuto a presentare ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro8, dichiarare:

  1. che il motivo della sua decisione persiste;
  2. che esso rinuncia ad applicare il paragrafo 4 a partire da una determinata data.

Art. 3

L’età minima di ammissione a qualsiasi tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni in cui si esercita, è suscettibile di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dev’essere inferiore a diciotto anni.

I tipi di impiego o di lavoro di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono determinati dalla legislazione nazionale o dall’autorità competente, dopo consultazione delle associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, la legislazione nazionale o l’autorità competente può, consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, autorizzare l’impiego o il lavoro di adolescenti a partire dai sedici anni d’età, a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralità siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto, nel settore d’attività corrispondente, un’istruzione specifica e adeguata o una formazione professionale.

Art. 4

Per quanto sia necessario e dopo aver consultato le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, l’autorità competente può non applicare la presente Convenzione a categorie limitate d’impiego o di lavoro qualora l’applicazione della presente Convenzione a dette categorie comportasse difficoltà essenziali e speciali d’esecuzione.

Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve, nel primo rapporto sull’applicazione della stessa che esso è tenuto a presentare conformemente all’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro 9 , indicare, con motivi a sostegno, le categorie d’impiego che sarebbero state oggetto di un’esclusione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e esporre, nei rapporti ulteriori, la situazione della sua legislazione e della sua prassi in merito a tali categorie, precisando in quale misura sia stato dato seguito o sia proposto di dare seguito alla Convenzione nel contesto di siffatte categorie.

Il presente articolo non autorizza a escludere dal campo d’applicazione della presente Convenzione gli impieghi o i lavori di cui all’articolo 3.

Art. 5

Ciascun Membro la cui economia e i cui servizi amministrativi non hanno raggiunto uno sviluppo sufficiente può, consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, limitare, in una prima tappa, il campo d’applicazione della presente Convenzione.

Ciascun Membro che si prevale del paragrafo 1 del presente articolo deve specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, i settori di attività economica o i tipi di imprese cui si applicano le disposizioni della presente Convenzione.

Il campo d’applicazione della presente Convenzione deve comprendere almeno: le industrie di estrazione; le industrie di trasformazione; l’edilizia e i lavori pubblici; l’elettricità, il gas e l’acqua; i servizi sanitari; i trasporti, depositi e comunicazioni; le piantagioni e altre imprese agricole utilizzate principalmente a fini commerciali, eccetto le imprese familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e che non impiegano regolarmente lavoratori salariati.

Ciascun Membro che ha limitato il campo d’applicazione della Convenzione in virtù del presente articolo:

  1. deve esporre, nei rapporti che esso è tenuto a presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro10, la situazione generale dell’impiego o del lavoro degli adolescenti e dei fanciulli nei settori d’attività che sono esclusi dal campo d’applicazione della presente Convenzione nonché tutti i progressi realizzati in vista di una più vasta applicazione delle disposizioni della Convenzione;
  2. può, in ogni momento, estendere il campo d’applicazione della Convenzione mediante una dichiarazione indirizzata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.

Art. 6

La presente Convenzione non si applica al lavoro effettuato da fanciulli o da adolescenti in stabilimenti d’insegnamento generale, in scuole professionali o tecniche o in altre istituzioni di formazione professionale, né al lavoro effettuato in imprese da persone di almeno quattordici anni, qualora detto lavoro sia eseguito conformemente alle condizioni prescritte dall’autorità competente dopo consultazione delle associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, e sia parte integrante:

  1. di un insegnamento o di una formazione professionale la cui responsabilità spetta in primo luogo a una scuola o a un’istituzione di formazione professionale;
  2. di un programma di formazione professionale approvato dall’autorità competente e eseguito principalmente o interamente in un’impresa;
  3. di un programma d’orientamento destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione professionale.

Art. 7

la legislazione nazionale può autorizzare l’impiego di persone d’età dai tredici ai quindici anni per lavori leggeri o l’esecuzione, da parte di queste persone, di tali lavori a condizione che gli stessi:

  1. non siano suscettibili di arrecare pregiudizio alla loro salute o al loro sviluppo;
  2. non siano di natura tale da arrecare pregiudizio alla loro frequenza scolastica, alla loro partecipazione a programmi d’orientamento o di formazione professionale approvati dall’autorità competente o alla loro attitudine a beneficiare dell’istruzione ricevuta.

La legislazione nazionale può inoltre, fatte salve le condizioni di cui ai capoversi a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo, autorizzare l’impiego o il lavoro delle persone di almeno quindici anni che non hanno ancora terminato la scuola dell’obbligo.

L’autorità competente definisce le attività nelle quali l’impiego o il lavoro può essere autorizzato conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e prescrive la durata, in ore, e le condizioni dell’impiego o del lavoro di cui si tratta.

Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un Membro che ha fatto uso delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 2 può sostituire le età di dodici e quattordici anni alle età di tredici e quindici anni indicate nel paragrafo 1 e l’età di quattordici anni all’età di quindici anni indicata nel paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 8

Consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, l’autorità competente può, in deroga al divieto d’impiego o di lavoro previsto nell’articolo 2 della presente Convenzione, autorizzare, in singoli casi, la partecipazione ad attività nel contesto di spettacoli artistici.

Le autorizzazioni accordate devono limitare la durata in ore dell’impiego o del lavoro autorizzati e disciplinarne le condizioni.

Art. 9

L’autorità competente deve prendere tutte le misure necessarie, incluse le sanzioni adeguate, al fine di assicurare l’applicazione effettiva delle disposizioni della presente Convenzione.

La legislazione nazionale o l’autorità competente deve designare le persone tenute a rispettare le disposizioni d’esecuzione della Convenzione.

La legislazione nazionale o l’autorità competente deve prescrivere i registri o altri documenti che il datore di lavoro deve tenere e conservare a disposizione; tali registri o documenti devono indicare il nome e l’età o la data di nascita, debitamente attestati nella misura del possibile, delle persone occupate dal datore di lavoro o che lavorano per conto dello stesso e la cui età è inferiore a diciotto anni.

Art. 10

La presente Convenzione modifica la Convenzione sull’età minima (industria), 1919, la Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo) 1920, la Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921, la Convenzione sull’età minima (servizio delle stive e delle caldaie), 1921, la Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932, la convenzione (modificata) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, la Convenzione (modificata) sull’età minima (industria), 1937, la Convenzione (modificata) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, la Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959, e la Convenzione sull’età minima (lavori in sotterraneo), 1965, alle condizioni fissate nel presente articolo.

L’entrata in vigore della presente Convenzione non esclude una ratificazione ulteriore della Convenzione (modificata) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, della Convenzione (modificata) sull’età minima (industria), 1937, della Convenzione (modificata) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959, e della Convenzione sull’età minima (lavori sotterranei), 1965.

La Convenzione sull’età minima (industria), 1919, la Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo), 1920, la Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921 e la Convenzione sull’età minima (servizio stive e caldaie), 1921 sono chiuse a qualsiasi ulteriore ratifica qualora tutti gli Stati Membri che sono Parte a dette convenzioni consentano a tale chiusura, mediante la ratifica della presente Convenzione o mediante una dichiarazione comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.

A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione:

  1. il fatto che un Membro Parte alla Convenzione (modificata) sull’età minima (industria), 1937, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e determini, conformemente all’articolo 2 della presente Convenzione, un’età minima di almeno quindici anni, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione (modificata) sull’età minima (industria), 1937;
  2. il fatto che un Membro Parte alla Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione sull’età minima (lavori non industriali), 1932;
  3. il fatto che un Membro Parte alla Convenzione (modificata) sull’età minima (lavori non industriali), 1937, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione e determini, conformemente all’articolo 2 della presente Convenzione, un’età minima di almeno quindici anni, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione (modificata) sull’età minima (lavori non industriali), 1937;
  4. il fatto che un Membro Parte alla Convenzione (modificata) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per il lavoro marittimo e determini, conformemente all’articolo 2 della presente Convenzione, un’età minima o precisi che l’articolo 3 della presente Convenzione si applica al lavoro marittimo, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione (modificata) sull’età minima (lavoro marittimo), 1936;
  5. il fatto che un Membro Parte alla Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per la pesca marittima e determini, conformemente all’articolo 2 della presente Convenzione, un’età minima ai almeno quindici anni o precisi che l’articolo 3 della presente Convenzione si applica alla pesca marittima, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione sull’età minima (pescatori), 1959;
  6. il fatto che un Membro Parte alla Convenzione sull’età minima (lavori in sotterraneo), 1965, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e determini, conformemente all’articolo 2 della presente Convenzione, un’età minima almeno uguale a quella che esso aveva specificato in esecuzione della Convenzione del 1965, o precisi che tale età si applica, conformemente all’articolo 3 della presente Convenzione, ai lavori in sotterraneo, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione sull’età minima (lavori in sotterraneo), 1965.

A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione:

  1. l’accettazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione comporta la denuncia della Convenzione sull’età minima (industria), 1919, in applicazione del suo articolo 12;
  2. l’accettazione degli obblighi della presente Convenzione per l’agricoltura comporta la denuncia della Convenzione sull’età minima (agricoltura), 1921, in applicazione del suo articolo 9;
  3. l’accettazione degli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marittimo comporta la denuncia della Convenzione sull’età minima (lavoro marittimo), 1920, in applicazione del suo articolo 10, e della Convenzione sull’età minima (servizio stive e caldaie), 1921, in applicazione del suo articolo 12.

Art. 11

Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.

Art. 12

La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale.

Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri sono state registrate dal Direttore generale.

In seguito, la Convenzione entra in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Art. 13

Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla scaduto un periodo di dieci anni a contare dal giorno della sua prima entrata in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrato. La denuncia prende effetto soltanto un anno dopo la registrazione.

Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non fa uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e può in seguito denunciare la presente Convenzione scaduto ciascun periodo di dieci anni nelle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 14

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notifica a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro le registrazioni di tutte le ratifiche e denuncie che gli sono comunicate dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri la registrazione della seconda ratifica che gli è stata comunicata, il Direttore generale richiama l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data d’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 15

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini di registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 11 , informazioni complete concernenti qualsiasi ratifica e atto di denuncia che egli ha registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 16

Ogni volta che lo ritiene necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esamina se è il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 17

Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione modificante in tutto o in parte la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratifica della nuova convenzione da parte di un Membro comporta, di diritto, nonostante l’articolo 14, la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
  2. la presente Convenzione cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri a partire dalla data d’entrata in vigore della nuova Convenzione.

La presente Convenzione permane in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per i Membri che l’hanno ratificata e che non ratificano la nuova Convenzione.

Art. 18

Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

0.822.723.8

Campo d’applicazione il 29 aprile 202512

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan a

7 aprile

2010

7 aprile

2011

Albania b

16 febbraio

1998

16 febbraio

1999

Algeria b

30 aprile

1984

30 aprile

1985

Angola a

13 giugno

2001

13 giugno

2002

Antigua e Barbuda b

17 marzo

1983

17 marzo

1984

Arabia Saudita c

2 aprile

2014

2 aprile

2015

Argentina b

11 novembre

1996

11 novembre

1997

Armenia b

27 gennaio

2006

27 gennaio

2007

Australia

Stati australiani e territori
continentali australiani

13 giugno

2023

13 giugno

2024

Austria c

18 settembre

2000

18 settembre

2001

Azerbaigian b

19 maggio

1992

19 maggio

1993

Bahamas a

31 ottobre

2001

31 ottobre

2002

Bahrein c

7 marzo

2012

7 marzo

2013

Bangladesh

22 marzo

2022

22 marzo

2023

Barbados b

4 gennaio

2000

4 gennaio

2001

Belarus b

3 maggio

1979

3 maggio

1980

Belgio c

19 aprile

1988

19 aprile

1989

Belize a

6 marzo

2000

6 marzo

2001

Benin a

11 giugno

2001

11 giugno

2002

Bolivia a

11 giugno

1997

11 giugno

1998

Bosnia e Erzegovina c

2 giugno

1993

2 giugno

1994

Botswana a

5 giugno

1997

5 giugno

1998

Brasile b

28 giugno

2001

28 giugno

2002

Brunei b

17 giugno

2011

17 giugno

2012

Bulgaria b

23 aprile

1980

23 aprile

1981

Burkina Faso c

11 febbraio

1999

11 febbraio

2000

Burundi b

19 luglio

2000

19 luglio

2001

Cambogia a

23 agosto

1999

23 agosto

2000

Camerun a

13 agosto

2001

13 agosto

2002

Canada

8 giugno

2016

8 giugno

2017

Capo Verde c

7 febbraio

2011

7 febbraio

2012

Ceca, Repubblica c

26 aprile

2007

26 aprile

2008

Ciad a

21 marzo

2005

21 marzo

2006

Cile c

1° febbraio

1999

1° febbraio

2000

Cina* b

28 aprile

1999

28 aprile

2000

Hong Kong* c d

28 aprile

1999

28 aprile

2000

Macao b e

6 ottobre

2000

6 ottobre

2000

Cipro c

2 ottobre

1997

2 ottobre

1998

Colombia c

2 febbraio

2001

2 febbraio

2002

Comore c

17 marzo

2004

17 marzo

2005

Congo (Brazzaville) a

26 novembre

1999

26 novembre

2000

Congo (Kinshasa) a

20 giugno

2001

20 giugno

2002

Corea (Sud) c

28 gennaio

1999

28 gennaio

2000

Costa Rica c

11 giugno

1976

11 giugno

1977

Côte d’Ivoire a

7 febbraio

2003

7 febbraio

2004

Croazia c

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Cuba c

7 marzo

1975

7 marzo

1976

Danimarca c f

13 novembre

1997

13 novembre

1998

Dominica c

27 settembre

1983

27 settembre

1984

Dominicana, Repubblica* a

15 giugno

1999

15 giugno

2000

Ecuador c

19 settembre

2000

19 settembre

2001

Egitto c

9 giugno

1999

9 giugno

2000

El Salvador a

23 gennaio

1996

23 gennaio

1997

Emirati Arabi Uniti c

2 ottobre

1998

2 ottobre

1999

Eritrea a

22 febbraio

2000

22 febbraio

2001

Estonia c

15 marzo

2007

15 marzo

2008

Eswatini c

23 ottobre

2002

23 ottobre

2003

Etiopia a

27 maggio

1999

27 maggio

2000

Figi c

3 gennaio

2003

3 gennaio

2004

Filippine c

4 giugno

1998

4 giugno

1999

Finlandia c

13 gennaio

1976

13 gennaio

1977

Francia b

13 luglio

1990

13 luglio

1991

Gabon b

25 ottobre

2010

25 ottobre

2011

Gambia a

4 settembre

2000

4 settembre

2001

Georgia c

23 settembre

1996

23 settembre

1997

Germania c

8 aprile

1976

8 aprile

1977

Ghana b

6 giugno

2011

6 giugno

2012

Giamaica c

13 ottobre

2003

13 ottobre

2004

Giappone c

5 giugno

2000

5 giugno

2001

Gibuti b

14 giugno

2005

14 giugno

2006

Giordania b

23 marzo

1998

23 marzo

1999

Grecia c

14 marzo

1986

14 marzo

1987

Grenada b

14 maggio

2003

14 maggio

2004

Guatemala a

27 aprile

1990

27 aprile

1991

Guinea b

6 giugno

2003

6 giugno

2004

Guinea equatoriale a

12 giugno

1985

12 giugno

1986

Guinea-Bissau a

5 marzo

2009

5 marzo

2010

Guyana c

15 aprile

1998

15 aprile

1999

Haiti a

3 giugno

2009

3 giugno

2010

Honduras a

9 giugno

1980

9 giugno

1981

India a

13 giugno

2017

13 giugno

2018

Indonesia c

7 giugno

1999

7 giugno

2000

Iraq c

13 febbraio

1985

13 febbraio

1986

Irlanda b

22 giugno

1978

22 giugno

1979

Islanda c

6 dicembre

1999

6 dicembre

2000

Israele c

21 giugno

1979

21 giugno

1980

Italia c

28 luglio

1981

28 luglio

1982

Kazakstan b

18 maggio

2001

18 maggio

2002

Kenya b

9 aprile

1979

9 aprile

1980

Kirghizistan b

31 marzo

1992

31 marzo

1993

Kiribati a

17 giugno

2009

17 giugno

2010

Kuwait c

15 novembre

1999

15 novembre

2000

Laos a

13 giugno

2005

13 giugno

2006

Lesotho c

14 giugno

2001

14 giugno

2002

Lettonia c

2 giugno

2006

2 giugno

2007

Libano a

10 giugno

2003

10 giugno

2004

Liberia

13 giugno

2022

13 giugno

2023

Libia c

19 giugno

1975

19 giugno

1976

Lituania b

22 giugno

1998

22 giugno

1999

Lussemburgo c

24 marzo

1977

24 marzo

1978

Macedonia del Nord c

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Madagascar c

31 maggio

2000

31 maggio

2001

Malawi a

19 novembre

1999

19 novembre

2000

Malaysia c

9 settembre

1997

9 settembre

1998

Maldive b

4 gennaio

2013

4 gennaio

2014

Mali c

11 marzo

2002

11 marzo

2003

Malta b

9 giugno

1988

9 giugno

1989

Marocco c

6 gennaio

2000

6 gennaio

2001

Mauritania a

3 dicembre

2001

3 dicembre

2002

Maurizio c

30 luglio

1990

30 luglio

1991

Messico c

10 giugno

2015

10 giugno

2016

Moldova b

21 settembre

1999

21 settembre

2000

Mongolia c

16 dicembre

2002

16 dicembre

2003

Montenegro c

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico c

16 giugno

2003

16 giugno

2004

Myanmar

8 giugno

2020

8 giugno

2021

Namibia a

15 novembre

2000

15 novembre

2001

Nepal a

30 maggio

1997

30 maggio

1998

Nicaragua a

2 novembre

1981

2 novembre

1982

Niger a

4 dicembre

1978

4 dicembre

1979

Nigeria c

2 ottobre

2002

2 ottobre

2003

Norvegia c

8 luglio

1980

8 luglio

1981

Oman c

21 luglio

2005

21 luglio

2006

Paesi Bassi* c

14 settembre

1976

14 settembre

1977

Aruba a e

24 marzo

1987

24 marzo

1987

Pakistan a

6 luglio

2006

6 luglio

2007

Panama* a

31 ottobre

2000

31 ottobre

2001

Papua Nuova Guinea b

2 giugno

2000

2 giugno

2001

Paraguay a

3 marzo

2004

3 marzo

2005

Perù a

13 novembre

2002

13 novembre

2003

Polonia c

22 marzo

1978

22 marzo

1979

Portogallo* b

20 maggio

1998

20 maggio

1999

Qatar b

3 gennaio

2006

3 gennaio

2007

Regno Unito* b

7 giugno

2000

7 giugno

2001

Rep. Centrafricana a

28 giugno

2000

28 giugno

2001

Romania b

19 novembre

1975

19 novembre

1976

Ruanda a

15 aprile

1981

15 aprile

1982

Russia b

3 maggio

1979

3 maggio

1980

Saint Kitts e Nevis b

3 giugno

2005

3 giugno

2006

Saint Vincent e Grenadine a

25 luglio

2006

25 luglio

2007

Salomone, Isole a

22 aprile

2013

22 aprile

2014

Samoa c

29 ottobre

2008

29 ottobre

2009

San Marino b

1° febbraio

1995

1° febbraio

1996

São Tomé e Príncipe a

4 maggio

2005

4 maggio

2006

Seicelle c

7 marzo

2000

7 marzo

2001

Senegal* c

15 dicembre

1999

15 dicembre

2000

Serbia c

24 novembre

2000 S

6 dicembre

1984

Sierra Leone c

10 giugno

2011

10 giugno

2012

Singapore c

7 novembre

2005

7 novembre

2006

Siria c

18 settembre

2001

18 settembre

2002

Slovacchia c

29 settembre

1997

29 settembre

1998

Slovenia c

29 maggio

1992 S

29 maggio

1993

Spagna c

16 maggio

1977

16 maggio

1978

Sri Lanka a

11 febbraio

2000

11 febbraio

2001

Sudafrica c

30 marzo

2000

30 marzo

2001

Sudan del Sud a

29 aprile

2012

29 aprile

2013

Sudan a

7 marzo

2003

7 marzo

2004

Suriname b

15 gennaio

2018

15 gennaio

2019

Svezia c

23 aprile

1990

23 aprile

1991

Svizzera* c

17 agosto

1999

17 agosto

2000

Tagikistan b

26 novembre

1993

26 novembre

1994

Tanzania a

16 dicembre

1998

16 dicembre

1999

Thailandia* c

11 maggio

2004

11 maggio

2005

Togo a

16 marzo

1984

16 marzo

1985

Trinidad e Tobago b

3 settembre

2004

3 settembre

2005

Tunisia b

19 ottobre

1995

19 ottobre

1996

Turchia c

30 ottobre

1998

30 ottobre

1999

Turkmenistan b

27 marzo

2012

27 marzo

2013

Ucraina b

3 maggio

1979

3 maggio

1980

Uganda a

25 marzo

2003

25 marzo

2004

Ungheria b

28 maggio

1998

28 maggio

1999

Uruguay c

2 giugno

1977

2 giugno

1978

Uzbekistan c

6 marzo

2009

6 marzo

2009

Vanuatu

24 giugno

2019

24 giugno

2020

Venezuela a

15 luglio

1987

15 luglio

1988

Vietnam c

24 giugno

2003

24 giugno

2004

Yemen a

15 giugno

2000

15 giugno

2001

Zambia c

9 febbraio

1976

9 febbraio

1977

Zimbabwe a

6 giugno

2000

6 giugno

2001

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions o ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. L’età minima conformemente all’art. 2 par. 1 è fissata a 14 anni.
  1. L’età minima conformemente all’art. 2 par. 1 è fissata a 16 anni.
  1. L’età minima conformemente all’art. 2 par. 1 è fissata a 15 anni.
  1. Applicazione con deroghe.
  1. Applicazione senza deroghe.
  1. Non si applica alle Isole Faeröer né alla Groenlandia.

0.822.723.8

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

Ai fini dell’articolo 3 della Convenzione, in caso di lavori sotterranei l’età minima è fissata al diciannovesimo anno compiuto e al ventesimo anno compiuto per gli apprendisti.