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0.822.724.1

Convenzione n. 141 concernente le organizzazioni dei lavoratori agricoli e la loro funzione nello sviluppo economico e sociale Conchiusa a Ginevra il 23 giugno 1975 Approvata dall’Assemblea federale il 14 marzo 1977 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 23 maggio 1977

RU 1978 555; FF 1976 III 445

Traduzione

Entrata in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1978

(Stato 8 agosto 2018)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione;

Riconoscendo che, a cagione della loro importanza a livello mondiale, è urgente associare i lavoratori agricoli ai compiti di sviluppo economico e sociale per migliorarne durevolmente ed efficacemente le condizioni di lavoro e di vita;

Osservando che, in numerosi Paesi del globo, segnatamente in quelli in sviluppo, la terra è utilizzata in modo assai insufficiente e la manodopera è ampiamente sottoimpiegata, cosicché i lavoratori agricoli devono essere incoraggiati a sviluppare organizzazioni libere, durature e atte a proteggere e a tutelare gli interessi dei loro membri ed ad assicurare il loro contributo effettivo allo sviluppo economico e sociale;

Considerando che l’esistenza di siffatte organizzazioni può e deve contribuire ad attenuare la persistente penuria di derrate alimentari in diverse parti del mondo;

Riconoscendo che la riforma agraria è, in un numero considerevole di Paesi in sviluppo, un fattore essenziale per il miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli e che conseguentemente le organizzazioni di questi lavoratori dovrebbero cooperare e partecipare attivamente al processo di questa riforma;

Richiamandosi alle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti – in particolare la convenzione concernente il diritto di associazione e di coalizione dei lavoratori agricoli 1921 1 , la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 2 e la convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 1949 3 – le quali sanciscono il diritto di tutti i lavoratori, compresi i lavoratori agricoli, di istituire organizzazioni libere e indipendenti, come anche alle disposizioni di numerose convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro applicabili ai lavoratori agricoli, le quali esigono segnatamente che le organizzazioni dei lavoratori abbiano a partecipare alla loro applicazione;

Osservando che le Nazioni Unite e le istituzioni specializzate, in particolare l’Organizzazione internazionale del Lavoro e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, manifestano un interesse per la riforma agraria e lo sviluppo rurale;

Osservando che le norme seguenti sono state elaborate in cooperazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura e che, per evitare doppioni, deve essere perseguita la cooperazione con questa Organizzazione e le Nazioni Unite al fine di promuovere l’applicazione di siffatte norme;

Dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alle organizzazioni dei lavoratori agricoli e alla loro funzione nello sviluppo economico e sociale, questione costituente il quarto oggetto all’ordine del giorno della sessione;

Dopo aver deciso che queste proposte dovranno assumere la forma di una convenzione internazionale;

adotta , questo ventitreesimo giorno di giugno millenovecentosettantacinque, la seguente convenzione, denominata Convenzione sulle organizzazioni dei lavoratori agricoli, 1975:

Art. 1

La presente convenzione si applica a tutti i tipi di organizzazioni dei lavoratori agricoli, comprese le organizzazioni che non si limitano a questi lavoratori ma che li rappresentano.

Art. 2

Secondo la presente convenzione, il termine «lavoratori agricoli» designa qualsiasi persona esercitante, nelle zone rurali, un’occupazione agricola, artigianale o diversa, assimilata o connessa, indipendentemente se trattasi di salariati oppure, con riserva del paragrafo 2 del presente articolo, di persone operanti in conto proprio, ad esempio fattori, mezzadri e piccoli contadini.

La presente convenzione si applica soltanto ai fattori, mezzadri o piccoli contadini che hanno la principale fonte di reddito nell’agricoltura, che lavorano la terra direttamente con l’unico aiuto della loro famiglia o ricorrendo occasionalmente a terzi, e che:

  1. non impiegano in modo permanente manodopera, o
  2. non impiegano una numerosa manodopera stagionale, oppure
  3. non fanno coltivare le loro terre da parte di mezzadri o di fattori.

Art. 3

Qualsiasi categoria di lavoratori agricoli, indipendentemente se trattasi di salariati o di persone operanti in conto proprio, ha il diritto, senza precedente autorizzazione, di costituire organizzazioni di sua scelta, come anche il diritto di affiliarsi a siffatte organizzazioni, a condizione soltanto di conformarsi agli statuti di quest’ultime.

I principi della libertà sindacale devono essere rispettati integralmente; le organizzazioni di lavoratori agricoli devono essere indipendenti e istituite su base facoltativa e non devono essere sottoposte ad alcuna ingerenza, costrizione o provvedimento repressivo.

L’acquisizione della personalità giuridica da parte delle organizzazioni dei lavoratori agricoli non può essere subordinata a condizioni di natura tale da pregiudicare l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Nell’esercizio dei diritti che loro sono riconosciuti dal presente articolo, i lavoratori agricoli e le loro organizzazioni rispettive sono tenuti, analogamente ad altre persone o collettività organizzate, a rispettare la legalità.

La legislazione nazionale non deve pregiudicare né essere applicata in modo da pregiudicare le garanzie previste dal presente articolo.

Art. 4

Una delle finalità della politica nazionale dello sviluppo agricolo deve essere lo scopo di agevolare la costituzione e l’evoluzione, su base facoltativa, d’organizzazioni di lavoratori agricoli, salde e indipendenti, come mezzo efficace per assicurare che questi lavoratori, indiscriminatamente, secondo la convenzione concernente le discriminazioni (impiego o professione), 1958 4 , partecipino allo sviluppo economico e sociale e fruiscano dei vantaggi connessivi.

Art. 5

Per permettere alle organizzazioni dei lavoratori agricoli di svolgere il loro compito nello sviluppo economico e sociale, qualsiasi membro che ratifica la presente convenzione deve adottare ed applicare una politica intesa a promuovere queste organizzazioni, segnatamente allo scopo di eliminare gli ostacoli che si oppongono alla loro costituzione, al loro sviluppo e all’esercizio delle loro attività lecite, come anche le discriminazioni di natura legislativa e amministrativa di cui le organizzazioni di lavoratori agricoli e i loro membri potrebbero costituire l’oggetto.

Qualsiasi membro che ratifica la presente convenzione deve assicurare che la legislazione nazionale non osta, tenuto conto delle condizioni proprie al settore rurale, alla costituzione e allo sviluppo d’organizzazioni di lavoratori agricoli.

Art. 6

Devono essere presi provvedimenti allo scopo di promuovere la più ampia comprensione possibile della necessità di sviluppare le organizzazioni di lavoratori agricoli e del contributo che esse possono fornire al miglioramento delle possibilità d’impiego e delle condizioni generali di lavoro e di vita nelle regioni agricole, come anche all’aumento e ad una migliore ripartizione del reddito nazionale.

Art. 7

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrate dal medesimo.

Art. 8

La presente convenzione vincola soltanto i membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratificazione sia stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due membri saranno state registrate dal Direttore generale.

Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.

Art. 9

Qualsiasi membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrato dal medesimo. La disdetta prende effetto soltanto un anno dopo essere stata registrata.

Qualsiasi membro il quale, avendo ratificato la presente convenzione entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non faccia uso, della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 10

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratificazione e disdetta comunicategli dai membri dell’Organizzazione.

Notificando ai membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 11

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 5 , le informazioni complete riguardo a tutte le ratificazioni e a tutti gli atti di disdetta, che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 12

Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la sua revisione totale o parziale.

Art. 13

l. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la revisione totale o parziale della presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratificazione, da parte di un membro, della nuova convenzione di revisione provocherebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 9 precedente, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  2. a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserà d’essere aperta alla ratificazione dei membri.

La presente convenzione permane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per i membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 14

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

0.822.724.1

Campo d’applicazione l’8 agosto 20186

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

16 maggio

1979

16 maggio

1980

Albania

18 agosto

2004 A

18 agosto

2005

Austria

18 settembre

1978

18 settembre

1979

Belgio

19 dicembre

2003

19 dicembre

2004

Belize

22 giugno

1999

22 giugno

2000

Brasile

27 settembre

1994

27 settembre

1995

Burkina Faso

25 agosto

1997

25 agosto

1998

Cina

Hong Kong* a

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

28 giugno

1977

28 giugno

1978

Costa Rica

23 luglio

1991

23 luglio

1992

Cuba

14 aprile

1977

14 aprile

1978

Danimarca b

6 giugno

1978

6 giugno

1979

Ecuador

26 ottobre

1977

26 ottobre

1978

El Salvador

15 giugno

1995

15 giugno

1996

Filippine

18 giugno

1979

18 giugno

1980

Finlandia

14 settembre

1977

14 settembre

1978

Francia*

10 settembre

1984

10 settembre

1985

Guadalupa

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Guayana francese

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Martinica

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Nuova Caledonia

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Polinesia francese

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Riunione

9 maggio

1986

9 maggio

1986

St. Pierre e Miquelon

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Germania

5 dicembre

1978

5 dicembre

1979

Grecia

17 ottobre

1989

17 ottobre

1990

Guatemala

13 giugno

1989

13 giugno

1990

Guyana

10 gennaio

1983 S

10 gennaio

1983

India

18 agosto

1977

18 agosto

1978

Israele

21 giugno

1979

21 giugno

1980

Italia

18 ottobre

1979

18 ottobre

1980

Kenya

9 aprile

1979

9 aprile

1980

Macedonia del Nord

2 marzo

2018

2 marzo

2019

Mali

12 giugno

1995

12 giugno

1996

Malta

9 giugno

1988

9 giugno

1989

Messico

28 giugno

1978

28 giugno

1979

Moldova

4 aprile

2003

4 aprile

2004

Nicaragua

1° ottobre

1981

1° ottobre

1982

Norvegia

24 novembre

1976

24 novembre

1977

Paesi Bassi c

26 gennaio

1977

26 gennaio

1978

Polonia

29 novembre

1991

29 novembre

1992

Regno Unito

15 febbraio

1977

15 febbraio

1978

Guernesey*

20 febbraio

1979

20 febbraio

1979

Isole Falkland*

26 marzo

1979

26 marzo

1979

Spagna

28 aprile

1978

28 aprile

1979

Svezia

19 luglio

1976

24 novembre

1977

Svizzera

23 maggio

1977

23 maggio

1978

Ungheria

4 gennaio

1994

4 gennaio

1995

Uruguay

19 giugno

1989

19 giugno

1990

Venezuela

5 luglio

1983

5 luglio

1984

Zambia

4 dicembre

1978

4 dicembre

1979

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Dal 20 lug. 1979 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  4. La Conv. non s'applica né alle Isole Faeröer né alla Groenlandia.
  5. La Conv. non s'applica ad Aruba.
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