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Convenzione n.142 concernente la funzione dell’orientamento e della formazione professionali nella valorizzazione delle risorse umane Conchiusa a Ginevra il 23 giugno 1975 Approvata dall’Assemblea federale il 14 marzo 1977 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 23 maggio 1977 Entrata in vigore per la Svizzera il 23 maggio 1978

RU 1978 561; FF 1976 III 445

Traduzione

(Stato 24 febbraio 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi adunatasi il 4 giugno 1975, nella sua sessantesima sessione;

Dopo aver deciso d’adottare diverse proposte inerenti alla valorizzazione delle risorse umane tramite l’orientamento e la formazione professionali, questione costituente il sesto tema all’ordine del giorno della sessione;

Dopo aver deciso che queste proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale,

adotta, questo ventitreesimo giorno di giugno del millenovecentosettantacinque la seguente convenzione, denominata convenzione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975:

Art. 1

Ciascun Membro dovrà adottare e sviluppare politiche e programmi completi e concertati d’orientamento e di formazione professionali, istituendo, segnatamente grazie ai servizi pubblici di collocamento, una stretta relazione fra l’orientamento e la formazione professionali e l’impiego.

Queste politiche e questi programmi dovrebbero tener conto:

  1. delle esigenze, possibilità e tematiche in materia d’impiego a livello regionale e nazionale;
  2. dello stadio e del livello dello sviluppo economico, sociale e culturale;
  3. dei rapporti esistenti fra finalità di valorizzazione delle risorse umane e altri scopi economici, sociali e culturali.

Queste politiche e questi programmi devono essere applicati mediante metodi adeguati alle condizioni nazionali.

Queste politiche e questi programmi dovranno perseguire lo scopo di migliorare la capacità dell’individuo a comprendere l’ambiente di lavoro e quello sociale, nonché a influire su questi ultimi, individualmente e collettivamente.

Queste politiche e questi programmi dovranno incoraggiare ed aiutare qualsiasi persona, egualitariamente e senza alcuna discriminazione, a sviluppare e a utilizzare le sue attitudini professionali nel proprio interesse, conformemente alle sue aspirazioni, tenendo conto dei bisogni della società.

Art. 2

Per conseguire le finalità suddette, ciascun Membro dovrà elaborare e perfezionare sistemi aperti, duttili e completivi d’insegnamento generale, tecnico e professionale, d’orientamento scolastico e professionale e di formazione professionale, impostandoli all’interno o al di fuori del sistema scolastico.

Art. 3

Ciascun Membro dovrà allargare progressivamente i suoi sistemi d’orientamento professionale e quelli d’informazione continua sull’impiego, allo scopo d’assicurare un’informazione completa e un orientamento quanto più ampio ai fanciulli, agli adolescenti e agli adulti, nonché, mediante programmi adeguati, alle persone menomate.

Questa informazione e questo orientamento dovranno estendersi alla scelta di una professione, alla formazione professionale e alle possibilità d’educazione corrispondenti, alla situazione dell’impiego e alle pertinenti previsioni, alle possibilità di promovimento, alle condizioni di lavoro, alla sicurezza e all’igiene del lavoro e ad altri aspetti della vita attiva nei diversi settori economici, sociali e culturali e a tutti i gradi di responsabilità.

Questa informazione e questo orientamento dovranno essere completati mediante un’informazione speciale sugli aspetti generali delle convenzioni collettive e sui diritti e obblighi conferiti alle parti interessate dalla legislazione del lavoro; questa informazione speciale dovrà essere fornita conformemente alla legge e alla prassi nazionali, tenuto conto delle funzioni e dei compiti rispettivi delle organizzazioni interessate di lavoratori e di datori di lavoro.

Art. 4

Ciascun Membro dovrà progressivamente allargare, adeguare e armonizzare i diversi sistemi di formazione professionale per soddisfare le esigenze degli adolescenti e degli adulti, durante tutta la loro vita, in ogni settore dell’economia, in ogni branca dell’attività economica e a tutti i livelli di qualificazione professionale e di responsabilità.

Art. 5

Le politiche e i programmi d’orientamento e di formazione professionali saranno elaborati ed applicati in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e, all’occorrenza, conformemente alla legge e alla prassi nazionali, con altri organismi interessati.

Art. 6

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrate.

Art. 7

La presente convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratificazione sia stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che il Direttore generale avrà registrato le ratificazioni di due Membri.

Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la sua ratificazione.

Art. 8

Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente convenzione può disdirla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrato dal medesimo. La disdetta ha effetto soltanto un anno dopo la registrazione.

Qualsiasi Membro il quale, avendo ratificato la presente convenzione, non faccia uso, nel termine di un anno dopo la scadenza del periodo decennale menzionato nel paragrafo precedente, della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, è vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo decennale, nelle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 9

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notifica, a tutti gli Stati partecipi dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la registrazione di qualsiasi ratificazione e disdetta, comunicatagli dai Membri dell’organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda notificazione comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà della data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 10

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 1 , informazioni complete riguardo ad ogni ratificazione e a qualsiasi atto di disdetta, registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 11

Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la sua revisione totale o parziale.

Art. 12

Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la revisione parziale o totale del presente testo, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratificazione da parte di un Membro della nuova convenzione di revisione provocherà, di pieno diritto, nonostante il precedente articolo 8, la disdetta immediata della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  2. a contare dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserà d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.

La presente convenzione permane in ogni caso vigente, nella sua forma e nel suo tenore, per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.

Art. 13

Il tenore francese e inglese del testo della presente convenzione fanno parimente fede.

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Campo d’applicazione il 24 febbraio 20252

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

16 maggio

1979

16 maggio

1980

Algeria

26 gennaio

1984

26 gennaio

1985

Antigua e Barbuda

16 settembre

2002

16 settembre

2003

Argentina

15 giugno

1978

15 giugno

1979

Australia

10 settembre

1985

10 settembre

1986

  1. Isola di Norfolk a

21 agosto

1992

21 agosto

1992

Austria

2 marzo

1979

2 marzo

1980

Azerbaigian

19 maggio

1992 S

19 maggio

1992

Belarus

3 maggio

1979

3 maggio

1980

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Brasile

24 novembre

1981

24 novembre

1982

Burkina Faso

28 ottobre

2009

28 ottobre

2010

Ceca, Repubblica

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Cina*

  1. Hong Kong a b

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

28 giugno

1977

28 giugno

1978

Corea (Sud)

21 gennaio

1994

21 gennaio

1995

Cuba

5 gennaio

1978

5 gennaio

1979

Danimarca

5 giugno

1981

5 giugno

1982

Ecuador

26 ottobre

1977

26 ottobre

1978

Egitto

25 marzo

1982

25 marzo

1983

El Salvador

15 giugno

1995

15 giugno

1996

Figi

21 gennaio

2013

21 gennaio

2014

Finlandia

14 settembre

1977

14 settembre

1978

Francia*

10 settembre

1984

10 settembre

1985

  1. Guadalupa

9 maggio

1986

9 maggio

1986

  1. Guayana francese

9 maggio

1986

9 maggio

1986

  1. Martinica

9 maggio

1986

9 maggio

1986

  1. Nuova Caledonia

9 maggio

1986

9 maggio

1986

  1. Polinesia francese

9 maggio

1986

9 maggio

1986

  1. Riunione

9 maggio

1986

9 maggio

1986

  1. St. Pierre e Miquelon

9 maggio

1986

9 maggio

1986

Georgia

22 giugno

1993 S

22 giugno

1993

Germania

29 dicembre

1980

29 dicembre

1981

Giappone

10 giugno

1986

10 giugno

1987

Giordania

23 luglio

1979

23 luglio

1980

Grecia

17 ottobre

1989

17 ottobre

1990

Guinea

5 giugno

1978

5 giugno

1979

Guyana

10 gennaio

1983 S

10 gennaio

1983

India

25 marzo

2009

25 marzo

2010

Iran

19 marzo

2007

9 marzo

2008

Iraq

26 luglio

1978

26 luglio

1979

Irlanda

22 giugno

1979

22 giugno

1980

Israele

21 giugno

1979

21 giugno

1980

Italia

18 ottobre

1979

18 ottobre

1980

Kenya

9 aprile

1979

9 aprile

1980

Kirghizistan

31 marzo

1992 S

31 marzo

1992

Lettonia

8 marzo

1993

8 marzo

1994

Libano

23 febbraio

2000

23 febbraio

2001

Lituania

26 settembre

1994

26 settembre

1995

Lussemburgo

21 marzo

2001

21 marzo

2002

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Messico

28 giugno

1978

28 giugno

1979

Moldova

19 dicembre

2001

19 dicembre

2002

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Nicaragua

4 novembre

1977

4 novembre

1978

Niger

28 gennaio

1993

28 gennaio

1994

Norvegia

24 novembre

1976

24 novembre

1977

Paesi Bassi*

19 giugno

1979

19 giugno

1980

  1. Aruba

6 agosto

1986

6 agosto

1986

Polonia

10 ottobre

1979

10 ottobre

1980

Portogallo

9 gennaio

1981

9 gennaio

1982

Regno Unito

15 febbraio

1977

15 febbraio

1978

  1. Gibilterra a

5 dicembre

1977

15 febbraio

1978

  1. Guernesey c

20 febbraio

1979

20 febbraio

1979

Rep. Centrafricana

5 giugno

2006

5 giugno

2007

Russia

3 maggio

1979

3 maggio

1980

San Marino

23 maggio

1985

23 maggio

1986

Serbia d

24 novembre

2000 S

6 dicembre

1984

Slovacchia

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Spagna

16 maggio

1977

16 maggio

1978

Svezia

19 luglio

1976

19 luglio

1977

Svizzera

23 maggio

1977

23 maggio

1978

Tagikistan

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Tanzania

30 maggio

1983

30 maggio

1984

Tunisia

23 febbraio

1989

23 febbraio

1990

Turchia

12 luglio

1993

12 luglio

1994

Ucraina

3 maggio

1979

3 maggio

1980

Ungheria

17 giugno

1976

19 luglio

1977

Venezuela

8 ottobre

1984

8 ottobre

1985

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet dell’ Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes > Consulter les normes internationales du travail > NORMLEX, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
  2. Applicabile con modifica.
  3. Dal 5 mar. 1979 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.
  4. Applicabile senza modifica.
  5. Il 24 nov. 2000 in seguito all’ammissione della Repubblica federale di Jugoslavia all’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il Governo di Jugoslavia dichiara di rimanere vincolato dagli obblighi che erano già applicabili al suo territorio. Il 4 feb. 2003 la Repubblica federale di Jugoslavia diventa Serbia e Montenegro.
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