Lexipedia

0.822.725.0

Convenzione n. 150
concernente l’amministrazione del lavoro:
ruolo, funzioni e organizzazione

RU 1982 327; FF 1980 II 433

Traduzione

Conclusa a Ginevra il 26 giugno 1978
Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19801
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 3 marzo 1981
Entrata in vigore per la Svizzera il 3 marzo 1982

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 7 giugno 1978, nella sua sessantaquattresima sessione;

Richiamando le convenzioni e raccomandazioni internazionali pertinenti – segnatamente la convenzione sull’ispezione del lavoro, 1947 2 , la convenzione sull’ispezione del lavoro (agricoltura), 1969, e la convenzione sul servizio dell’impiego, 1948 3 – che richiedono l’esecuzione di talune attività particolari inerenti all’amministrazione del lavoro;

Considerando auspicabile adottare degli strumenti che esprimono direttive per un sistema d’amministrazione del lavoro nel suo insieme;

Richiamando i termini della convenzione sulla politica dell’impiego, 1964, e della convenzione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975; richiamando altresì la finalità di un pieno impiego convenientemente rimunerato, e convinta della necessità d’adottare una politica d’amministrazione del lavoro tale da permettere il perseguimento di questo obiettivo e da conseguire gli scopi di dette convenzioni;

Riconoscendo la necessità di rispettare pienamente l’autonomia delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori; richiamando all’uopo i termini delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti che garantiscono la libertà e i diritti sindacali e d’associazione nonché di contrattazione collettiva – particolarmente la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 4 , e la convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 1949 5 – e che vietano qualsiasi ingerenza da parte delle autorità pubbliche, volte a limitare questi diritti o a impedirne l’esercizio legale; considerando segnatamente che le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori svolgono un ruolo essenziale nel perseguimento degli obiettivi del progresso economico, sociale e culturale;

Avendo deciso d’adottare talune proposte relative all’amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, tema che si configura come quarto punto dell’ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso di dare a dette proposte la forma di una convenzione internazionale,

adotta, questo ventisei giugno millenovecentosettantotto, la convenzione qui appresso, chiamata Convenzione sull’amministrazione del lavoro, 1978:

Art. 1

Ai fini della presente convenzione:

  1. i termini «amministrazione del lavoro» designano le attività dell’amministrazione pubblica nell’ambito della politica nazionale del lavoro;
  2. i termini «sistema d’amministrazione del lavoro» designano tutti gli enti dell’amministrazione pubblica responsabili o incaricati dell’amministrazione del lavoro – trattisi d’amministrazioni ministeriali o d’istituzioni pubbliche, compresi gli organismi parastatali e le amministrazioni regionali o locali oppure qualsiasi altra forma decentrata d’amministrazione – come anche qualsiasi struttura istituzionale stabilita allo scopo di coordinare le attività di detti enti e d’assicurare la consultazione e la partecipazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle loro organizzazioni.

Art. 2

Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può delegare o affidare, in virtù della legislazione o della prassi nazionali, talune attività d’amministrazione del lavoro ad enti non governativi, segnatamente alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, o – occorrendo – ai rappresentanti dei medesimi.

Art. 3

Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può considerare talune attività, ricadenti nella propria politica nazionale del lavoro, come facenti parte delle questioni che, in virtù della legislazione o della prassi nazionali, sono disciplinate mediante negoziati diretti tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 4

Ciascun Membro ratificante la presente convenzione dovrà, conformemente alle condizioni nazionali, fare in modo che un sistema d’amministrazione del lavoro venga organizzato e funzioni efficacemente sul suo territorio, e che i compiti e le responsabilità assegnatigli risultino opportunamente coordinati.

Art. 5

Ciascun Membro ratificante la presente convenzione dovrà adottare disposizioni adeguate alle condizioni nazionali onde assicurare, Del quadro del sistema d’amministrazione del lavoro, la consultazione, la cooperazione e la negoziazione tra le autorità pubbliche e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, o – occorrendo – i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Nella misura compatibile con la legislazione e la prassi nazionali, dette disposizioni dovranno essere prese a livello nazionale, regionale e locale nonché nei diversi settori economici.

Art. 6

Gli enti competenti nell’ambito del sistema d’amministrazione del lavoro dovranno, secondo il caso, essere incaricati dell’elaborazione, dell’approntamento, della coordinazione, del controllo e valutazione della politica nazionale del lavoro, oppure partecipare a ciascuna di queste fasi, e fungere, nel quadro dell’amministrazione pubblica, da strumenti di preparazione ed applicazione della legislazione che la concretizza.

Essi dovranno parimenti, considerate le norme internazionali del lavoro pertinenti:

  1. partecipare all’elaborazione, all’approntamento, alla coordinazione, al controllo e alla valutazione della politica nazionale dell’impiego, giusta le modalità previste dalla legislazione e dalla prassi nazionali;
  2. studiare in maniera coerente la situazione delle persone che hanno un impiego, come anche di quelle sotto o disoccupate, nel contesto della legislazione e della prassi nazionali relative alle condizioni di lavoro, d’impiego e di vita professionale, attirare l’attenzione sulle insufficienze e gli abusi costatati in questo campo e sottoporre proposte per rimediarvi;
  3. offrire i propri servizi ai datori di lavoro e ai lavoratori nonché alle loro rispettive organizzazioni, giusta la legislazione o prassi nazionali, onde favorire, a livello nazionale, regionale e locale, nonché settoriale, la consultazione e cooperazione effettive tra le autorità e gli enti pubblici e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come pure tra queste organizzazioni;
  4. rispondere alle domande di pareri tecnici dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle loro rispettive organizzazioni.

Art. 7

Se le condizioni nazionali lo esigono per soddisfare i bisogni di un numero più vasto possibile di lavoratori e nella misura in cui tali attività non sono ancora assicurate, ciascun Membro ratificante la presente convenzione dovrà incoraggiare l’estensione, occorrendo progressiva, delle funzioni del sistema d’amministrazione del lavoro in modo da includervi le attività da esercitarsi in collaborazione con gli altri enti competenti e che concerneranno le condizioni di lavoro e di vita professionale delle categorie di lavoratori i quali, secondo la legge, non risultano salariati, segnatamente:

  1. i fittavoli che non impiegano manodopera esterna, i mezzadri e le categorie analoghe di lavoratori agricoli;
  2. i lavoratori indipendenti che non impiegano manodopera esterna, occupati nel settore non strutturato come inteso nella prassi nazionale;
  3. i cooperatori e i lavoratori delle aziende autogestite;
  4. le persone attive in un quadro stabilito dagli usi o dalle tradizioni comunitari.

Art. 8

Nella misura in cui la legislazione e la prassi nazionali lo permettono, gli enti competenti, nell’ambito del sistema d’amministrazione del lavoro, dovranno partecipare all’elaborazione della politica nazionale nel campo delle relazioni internazionali del lavoro e alla rappresentanza dello Stato in questo campo, nonché all’elaborazione dei provvedimenti adottabili in merito su scala nazionale.

Art. 9

Allo scopo di assicurare una coordinazione appropriata dei compiti e delle responsabilità del sistema d’amministrazione del lavoro, nei modi definiti conformemente alla legislazione o alla prassi nazionali, il ministero del Lavoro, o qualsiasi altro organo analogo, dovrà disporre dei mezzi di verifica affinché gli enti parastatali incaricati di talune attività nell’ambito dell’amministrazione del lavoro e gli enti regionali o locali, ai quali fossero state delegate tali attività, agiscano conformemente alla legislazione nazionale e rispettino gli obiettivi loro fissati.

Art. 10

Il personale adibito al sistema d’amministrazione del lavoro dovrà essere composto di persone adeguatamente qualificate, o aventi accesso alla formazione necessaria, nonché indipendenti da qualsiasi influenza esterna indebita.

Tale personale fruirà dello statuto, dei mezzi materiali e delle risorse finanziarie necessarie all’esercizio efficace delle proprie funzioni.

Art. 11

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrate dal medesimo.

Art. 12

La presente convenzione vincolerà solamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.

Art. 13

Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può disdirla allo scadere di un periodo di dieci anni, dopo la sua iniziale messa in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e registrato dal medesimo. La disdetta diverrà effettiva dopo un anno, alle condizioni previste nel presente articolo.

Ciascun Membro ratificante la presente convenzione il quale, entro un termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato nel precedente paragrafo, non farà uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 14

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette comunicategli dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale entrerà in vigore la presente convenzione.

Art. 15

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, giusta l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 6 , informazioni complete circa tutte le ratificazioni e tutti gli atti di disdetta registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 16

Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità d’iscrivere, nell’ordine del giorno della Conferenza, la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 17

Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione con revisione totale o parziale della presente, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione sulla revisione comporterà, di pieno diritto, nonostante l’articolo 13 qui innanzi, la disdetta immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione già sia entrata in vigore;
  2. a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione, la presente cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.

La presente convenzione rimarrà in vigore, nella sua forma e tenore, per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione sulla revisione.

Art. 18

Le versioni francese e inglese del presente testo fanno parimente fede.

0.822.725.0

Campo d’applicazione il 29 aprile 20257

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

24 luglio

2002

24 luglio

2003

Algeria

26 gennaio

1984

26 gennaio

1985

Antigua e Barbuda

16 settembre

2002

16 settembre

2003

Argentina

20 febbraio

2004

20 febbraio

2005

Armenia

18 maggio

2005

18 maggio

2006

Australia a

10 settembre

1985

10 settembre

1986

Belarus

15 settembre

1993

15 settembre

1994

Belgio

21 ottobre

2011

21 ottobre

2012

Belize

6 marzo

2000

6 marzo

2001

Benin

11 giugno

2001

11 giugno

2002

Burkina Faso

3 aprile

1980

3 aprile

1981

Cambogia

23 agosto

1999

23 agosto

2000

Ceca, Repubblica

9 ottobre

2000

9 ottobre

2001

Cina

7 marzo

2002

7 marzo

2003

Hong Kong b c

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Macao d

7 marzo

2003

7 marzo

2003

Cipro

6 luglio

1981

6 luglio

1982

Congo (Brazzaville)

24 giugno

1986

24 giugno

1987

Congo (Kinshasa)

3 aprile

1987

3 aprile

1988

Corea (Sud)

8 dicembre

1997

8 dicembre

1998

Costa Rica

25 settembre

1984

25 settembre

1985

Côte d’Ivoire

1° aprile

2016

1° aprile

2017

Cuba

29 dicembre

1980

29 dicembre

1981

Danimarca

5 giugno

1981

5 giugno

1982

Dominica

26 luglio

2004

26 luglio

2005

Dominicana, Repubblica

15 giugno

1999

15 giugno

2000

Egitto

5 dicembre

1991

5 dicembre

1992

El Salvador

2 febbraio

2001

2 febbraio

2002

Finlandia

25 febbraio

1980

25 febbraio

1981

Gabon

11 ottobre

1979

11 ottobre

1980

Germania

26 febbraio

1981

26 febbraio

1982

Ghana

27 maggio

1986

27 maggio

1987

Giamaica

4 giugno

1984

4 giugno

1985

Giordania

10 luglio

2003

10 luglio

2004

Grecia

31 luglio

1985

31 luglio

1986

Guinea

8 giugno

1982

8 giugno

1983

Guyana

10 gennaio

1983 S

10 gennaio

1983

Iraq

10 luglio

1980

10 luglio

1981

Israele

7 dicembre

1979

7 dicembre

1980

Italia

28 febbraio

1985

28 febbraio

1986

Kirghizistan

22 dicembre

2003

22 dicembre

2004

Lesotho

14 giugno

2001

14 giugno

2002

Lettonia

8 marzo

1993

8 marzo

1994

Libano

4 aprile

2005

4 aprile

2006

Liberia

2 giugno

2003

2 giugno

2004

Lussemburgo

21 marzo

2001

21 marzo

2002

Macedonia del Nord

22 luglio

2013

22 luglio

2014

Malawi

19 novembre

1999

19 novembre

2000

Mali

23 gennaio

2008

23 gennaio

2009

Marocco

3 aprile

2009

3 aprile

2010

Maurizio

5 aprile

2004

5 aprile

2005

Messico

10 febbraio

1982

10 febbraio

1983

Moldova

10 novembre

2006

10 novembre

2007

Namibia

28 giugno

1996

28 giugno

1997

Niger

29 giugno

2015

29 giugno

2016

Norvegia

19 marzo

1980

19 marzo

1981

Paesi Bassi

8 agosto

1980

8 agosto

1981

Portogallo*

9 gennaio

1981

9 gennaio

1982

Regno Unito*

19 marzo

1980

19 marzo

1981

Gibilterra

11 agosto

1980

11 agosto

1980

Guernesey

12 maggio

1981

12 maggio

1981

Isola di Man

12 maggio

1981

12 maggio

1981

Sant'Elena

11 agosto

1980

11 agosto

1980

Rep. Centrafricana

5 giugno

2006

5 giugno

2007

Romania

4 novembre

2008

4 novembre

2009

Ruanda

16 maggio

2019

16 maggio

2020

Russia

2 luglio

1998

2 luglio

1999

San Marino

19 aprile

1988

19 aprile

1989

Seicelle

23 novembre

1999

23 novembre

2000

Serbia

15 marzo

2013

15 marzo

2014

Sierra Leone

25 agosto

2021

25 agosto

2022

Spagna

3 marzo

1982

3 marzo

1983

Stati Uniti

3 marzo

1995

3 marzo

1996

Suriname

29 settembre

1981

29 settembre

1982

Svezia

11 giugno

1979

11 ottobre

1980

Svizzera

3 marzo

1981

3 marzo

1982

Togo

30 marzo

2012

30 marzo

2013

Trinidad e Tobago

17 agosto

2007

17 agosto

2008

Tunisia

23 maggio

1988

23 maggio

1989

Ucraina

10 novembre

2004

10 novembre

2005

Uruguay

19 giugno

1989

19 giugno

1990

Venezuela

17 agosto

1983

17 agosto

1984

Zambia

19 agosto

1980

19 agosto

1981

Zimbabwe

27 agosto

1998

27 agosto

1999

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. La Conv. non vale per l’Isola Norfolk.
  1. Applicable con modifica.
  1. Dal 30 mar. 1981 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
  1. Dal 13 set. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 7 mar. 2003, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal
    7 mar. 2003.