La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 7 giugno 1978, nella sua sessantaquattresima sessione;
Richiamando le convenzioni e raccomandazioni internazionali pertinenti – segnatamente la convenzione sull’ispezione del lavoro, 1947 , la convenzione sull’ispezione del lavoro (agricoltura), 1969, e la convenzione sul servizio dell’impiego, 1948 – che richiedono l’esecuzione di talune attività particolari inerenti all’amministrazione del lavoro;
Considerando auspicabile adottare degli strumenti che esprimono direttive per un sistema d’amministrazione del lavoro nel suo insieme;
Richiamando i termini della convenzione sulla politica dell’impiego, 1964, e della convenzione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975; richiamando altresì la finalità di un pieno impiego convenientemente rimunerato, e convinta della necessità d’adottare una politica d’amministrazione del lavoro tale da permettere il perseguimento di questo obiettivo e da conseguire gli scopi di dette convenzioni;
Riconoscendo la necessità di rispettare pienamente l’autonomia delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori; richiamando all’uopo i termini delle convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro esistenti che garantiscono la libertà e i diritti sindacali e d’associazione nonché di contrattazione collettiva – particolarmente la convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 , e la convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 1949 – e che vietano qualsiasi ingerenza da parte delle autorità pubbliche, volte a limitare questi diritti o a impedirne l’esercizio legale; considerando segnatamente che le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori svolgono un ruolo essenziale nel perseguimento degli obiettivi del progresso economico, sociale e culturale;
Avendo deciso d’adottare talune proposte relative all’amministrazione del lavoro: ruolo, funzioni e organizzazione, tema che si configura come quarto punto dell’ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso di dare a dette proposte la forma di una convenzione internazionale,
adotta, questo ventisei giugno millenovecentosettantotto, la convenzione qui appresso, chiamata Convenzione sull’amministrazione del lavoro, 1978:
Art.
1
Ai fini della presente convenzione:
- i termini «amministrazione del lavoro» designano le attività dell’amministrazione pubblica nell’ambito della politica nazionale del lavoro;
- i termini «sistema d’amministrazione del lavoro» designano tutti gli enti dell’amministrazione pubblica responsabili o incaricati dell’amministrazione del lavoro – trattisi d’amministrazioni ministeriali o d’istituzioni pubbliche, compresi gli organismi parastatali e le amministrazioni regionali o locali oppure qualsiasi altra forma decentrata d’amministrazione – come anche qualsiasi struttura istituzionale stabilita allo scopo di coordinare le attività di detti enti e d’assicurare la consultazione e la partecipazione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle loro organizzazioni.
Art.
2
Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può delegare o affidare, in virtù della legislazione o della prassi nazionali, talune attività d’amministrazione del lavoro ad enti non governativi, segnatamente alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, o – occorrendo – ai rappresentanti dei medesimi.
Art.
3
Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può considerare talune attività, ricadenti nella propria politica nazionale del lavoro, come facenti parte delle questioni che, in virtù della legislazione o della prassi nazionali, sono disciplinate mediante negoziati diretti tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Art.
4
Ciascun Membro ratificante la presente convenzione dovrà, conformemente alle condizioni nazionali, fare in modo che un sistema d’amministrazione del lavoro venga organizzato e funzioni efficacemente sul suo territorio, e che i compiti e le responsabilità assegnatigli risultino opportunamente coordinati.
Art.
5
Ciascun Membro ratificante la presente convenzione dovrà adottare disposizioni adeguate alle condizioni nazionali onde assicurare, Del quadro del sistema d’amministrazione del lavoro, la consultazione, la cooperazione e la negoziazione tra le autorità pubbliche e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, o – occorrendo – i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nella misura compatibile con la legislazione e la prassi nazionali, dette disposizioni dovranno essere prese a livello nazionale, regionale e locale nonché nei diversi settori economici.
Art.
6
Gli enti competenti nell’ambito del sistema d’amministrazione del lavoro dovranno, secondo il caso, essere incaricati dell’elaborazione, dell’approntamento, della coordinazione, del controllo e valutazione della politica nazionale del lavoro, oppure partecipare a ciascuna di queste fasi, e fungere, nel quadro dell’amministrazione pubblica, da strumenti di preparazione ed applicazione della legislazione che la concretizza.
Essi dovranno parimenti, considerate le norme internazionali del lavoro pertinenti:
- partecipare all’elaborazione, all’approntamento, alla coordinazione, al controllo e alla valutazione della politica nazionale dell’impiego, giusta le modalità previste dalla legislazione e dalla prassi nazionali;
- studiare in maniera coerente la situazione delle persone che hanno un impiego, come anche di quelle sotto o disoccupate, nel contesto della legislazione e della prassi nazionali relative alle condizioni di lavoro, d’impiego e di vita professionale, attirare l’attenzione sulle insufficienze e gli abusi costatati in questo campo e sottoporre proposte per rimediarvi;
- offrire i propri servizi ai datori di lavoro e ai lavoratori nonché alle loro rispettive organizzazioni, giusta la legislazione o prassi nazionali, onde favorire, a livello nazionale, regionale e locale, nonché settoriale, la consultazione e cooperazione effettive tra le autorità e gli enti pubblici e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come pure tra queste organizzazioni;
- rispondere alle domande di pareri tecnici dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché delle loro rispettive organizzazioni.
Art.
7
Se le condizioni nazionali lo esigono per soddisfare i bisogni di un numero più vasto possibile di lavoratori e nella misura in cui tali attività non sono ancora assicurate, ciascun Membro ratificante la presente convenzione dovrà incoraggiare l’estensione, occorrendo progressiva, delle funzioni del sistema d’amministrazione del lavoro in modo da includervi le attività da esercitarsi in collaborazione con gli altri enti competenti e che concerneranno le condizioni di lavoro e di vita professionale delle categorie di lavoratori i quali, secondo la legge, non risultano salariati, segnatamente:
- i fittavoli che non impiegano manodopera esterna, i mezzadri e le categorie analoghe di lavoratori agricoli;
- i lavoratori indipendenti che non impiegano manodopera esterna, occupati nel settore non strutturato come inteso nella prassi nazionale;
- i cooperatori e i lavoratori delle aziende autogestite;
- le persone attive in un quadro stabilito dagli usi o dalle tradizioni comunitari.
Art.
8
Nella misura in cui la legislazione e la prassi nazionali lo permettono, gli enti competenti, nell’ambito del sistema d’amministrazione del lavoro, dovranno partecipare all’elaborazione della politica nazionale nel campo delle relazioni internazionali del lavoro e alla rappresentanza dello Stato in questo campo, nonché all’elaborazione dei provvedimenti adottabili in merito su scala nazionale.
Art.
9
Allo scopo di assicurare una coordinazione appropriata dei compiti e delle responsabilità del sistema d’amministrazione del lavoro, nei modi definiti conformemente alla legislazione o alla prassi nazionali, il ministero del Lavoro, o qualsiasi altro organo analogo, dovrà disporre dei mezzi di verifica affinché gli enti parastatali incaricati di talune attività nell’ambito dell’amministrazione del lavoro e gli enti regionali o locali, ai quali fossero state delegate tali attività, agiscano conformemente alla legislazione nazionale e rispettino gli obiettivi loro fissati.
Art.
10
Il personale adibito al sistema d’amministrazione del lavoro dovrà essere composto di persone adeguatamente qualificate, o aventi accesso alla formazione necessaria, nonché indipendenti da qualsiasi influenza esterna indebita.
Tale personale fruirà dello statuto, dei mezzi materiali e delle risorse finanziarie necessarie all’esercizio efficace delle proprie funzioni.
Art.
11
Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e registrate dal medesimo.
Art.
12
La presente convenzione vincolerà solamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.
Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratificazioni di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.
Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.
Art.
13
Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può disdirla allo scadere di un periodo di dieci anni, dopo la sua iniziale messa in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e registrato dal medesimo. La disdetta diverrà effettiva dopo un anno, alle condizioni previste nel presente articolo.
Ciascun Membro ratificante la presente convenzione il quale, entro un termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni menzionato nel precedente paragrafo, non farà uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.
Art.
14
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette comunicategli dai Membri dell’Organizzazione.
Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale entrerà in vigore la presente convenzione.
Art.
15
Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, giusta l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite , informazioni complete circa tutte le ratificazioni e tutti gli atti di disdetta registrati conformemente agli articoli precedenti.
Art.
16
Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità d’iscrivere, nell’ordine del giorno della Conferenza, la questione della sua revisione totale o parziale.
Art.
17
Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione con revisione totale o parziale della presente, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:
- la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione sulla revisione comporterà, di pieno diritto, nonostante l’articolo 13 qui innanzi, la disdetta immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione già sia entrata in vigore;
- a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione, la presente cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.
La presente convenzione rimarrà in vigore, nella sua forma e tenore, per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione sulla revisione.
Art.
18
Le versioni francese e inglese del presente testo fanno parimente fede.