La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 7 giugno 1978, nella sua sessantaquattresima sessione;
Notando le disposizioni della convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 , della convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 1949 , e della convenzione e raccomandazione concernenti i rappresentanti dei lavoratori, 1971;
Richiamando che la convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 1949, non contempla talune categorie d’agenti pubblici e che la convenzione e la raccomandazione concernenti i rappresentanti dei lavoratori, 1971, s’applicano ai rappresentanti dei lavoratori nell’azienda;
Notando l’espansione considerevole delle attività della funzione pubblica in molti paesi e il bisogno di sane relazioni di lavoro tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di agenti pubblici;
Costatando la grande diversità dei sistemi politici, sociali ed economici degli Stati Membri nonché quella delle loro prassi (per esempio per quanto attiene alle funzioni rispettive delle autorità centrali e locali, a quelle delle autorità federali, degli Stati federati e delle province, a quelle delle aziende di proprietà pubblica e dei vari tipi d’enti pubblici autonomi o semiautonomi, oppure per quanto concerne la natura delle relazioni d’impiego);
Considerando i problemi particolari posti dalla delimitazione del campo d’applicazione d’uno strumento internazionale e l’adozione di definizioni ai fini di questo strumento, in ragione delle diversità esistenti in numerosi paesi tra l’impiego nel settore pubblico e quello privato, come anche le difficoltà d’interpretazione sorte a proposito dell’applicazione ai funzionari pubblici di disposizioni pertinenti della convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 1949, e le osservazioni degli organi di controllo dell’OIT rilevanti, a più riprese, che taluni governi hanno applicato queste disposizioni in maniera da escludere ampi gruppi d’agenti pubblici dal campo d’applicazione di questa convenzione;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla libertà sindacale e alle procedure di determinazione delle condizioni d’impiego nella funzione pubblica, tema che si configura come quinto punto dell’ordine del giorno della sessione;
Avendo deciso di dare a dette proposte la forma di una convenzione internazionale, adotta, questo ventisette giugno 1978, la seguente convenzione, chiamata Convenzione sulle relazioni di lavoro nella funzione pubblica, 1978: