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0.822.725.1

Convenzione n. 151 concernente la protezione del diritto d’associazione e le procedure di determinazione delle condizioni d’impiego nella funzione pubblica Conchiusa a Ginevra il 27 giugno 1978 Approvata dall’Assemblea federale il 16 dicembre 1980 Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 3 marzo 1981 Entrata in vigore per la Svizzera il 3 marzo 1982

RU 1982 334; FF 1980 II 433

Traduzione

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 7 giugno 1978, nella sua sessantaquattresima sessione;

Notando le disposizioni della convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948 1 , della convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 1949 2 , e della convenzione e raccomandazione concernenti i rappresentanti dei lavoratori, 1971;

Richiamando che la convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 1949, non contempla talune categorie d’agenti pubblici e che la convenzione e la raccomandazione concernenti i rappresentanti dei lavoratori, 1971, s’applicano ai rappresentanti dei lavoratori nell’azienda;

Notando l’espansione considerevole delle attività della funzione pubblica in molti paesi e il bisogno di sane relazioni di lavoro tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di agenti pubblici;

Costatando la grande diversità dei sistemi politici, sociali ed economici degli Stati Membri nonché quella delle loro prassi (per esempio per quanto attiene alle funzioni rispettive delle autorità centrali e locali, a quelle delle autorità federali, degli Stati federati e delle province, a quelle delle aziende di proprietà pubblica e dei vari tipi d’enti pubblici autonomi o semiautonomi, oppure per quanto concerne la natura delle relazioni d’impiego);

Considerando i problemi particolari posti dalla delimitazione del campo d’applicazione d’uno strumento internazionale e l’adozione di definizioni ai fini di questo strumento, in ragione delle diversità esistenti in numerosi paesi tra l’impiego nel settore pubblico e quello privato, come anche le difficoltà d’interpretazione sorte a proposito dell’applicazione ai funzionari pubblici di disposizioni pertinenti della convenzione sul diritto d’organizzazione e di negoziato collettivo, 1949, e le osservazioni degli organi di controllo dell’OIT rilevanti, a più riprese, che taluni governi hanno applicato queste disposizioni in maniera da escludere ampi gruppi d’agenti pubblici dal campo d’applicazione di questa convenzione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla libertà sindacale e alle procedure di determinazione delle condizioni d’impiego nella funzione pubblica, tema che si configura come quinto punto dell’ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso di dare a dette proposte la forma di una convenzione internazionale, adotta, questo ventisette giugno 1978, la seguente convenzione, chiamata Convenzione sulle relazioni di lavoro nella funzione pubblica, 1978:

Parte I: Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1

La presente convenzione s’applica a tutte le persone impiegate dalle autorità pubbliche, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni più favorevoli d’altre convenzioni internazionali del lavoro.

Spetta alla legislazione nazionale determinare la misura in cui le garanzie previste dalla presente convenzione s’applicheranno agli agenti di livello elevato, le cui funzioni sono normalmente considerate come inerenti all’impostazione politica o direzionale, come anche agli agenti le cui responsabilità hanno un carattere riservato.

La misura in cui le garanzie previste dalla presente convenzione s’applicheranno alle forze armate e alla polizia, sarà determinata anch’essa dalla legislazione nazionale.

Art. 2

Ai fini della presente convenzione, l’espressione «agente pubblico» designa qualsiasi persona alla quale s’applica questa convenzione giusta il suo articolo 1.

Art. 3

Ai fini della presente convenzione, l’espressione «organizzazione d’agenti pubblici» designa qualsiasi organizzazione, qualunque sia la sua composizione, volta a promuovere e difendere gli interessi degli agenti pubblici.

Parte II: Protezione del diritto d’organizzazione

Art. 4

Gli agenti pubblici devono beneficiare di una protezione adeguata contro qualsiasi atto discriminatorio tendente a ledere la libertà sindacale in materia d’impiego.

Tale protezione deve segnatamente applicarsi per quanto concerne gli atti volti a:

  1. subordinare l’impiego di un agente pubblico alla condizione che non entri in un’organizzazione d’agenti pubblici o ne esca;
  2. licenziare un agente pubblico, o pregiudicarlo altrimenti in ragione della sua appartenenza a un’organizzazione d’agenti pubblici o della sua partecipazione alle attività normali d’una tale organizzazione.

Art. 5

Le organizzazioni d’agenti pubblici devono fruire di una completa autonomia nei confronti delle autorità pubbliche.

Le organizzazioni d’agenti pubblici devono beneficiare di una protezione adeguata contro qualsiasi atto d’ingerenza da parte delle autorità pubbliche nella loro formazione, funzionamento ed amministrazione.

Sono segnatamente assimilati agli atti d’ingerenza, giusta il presente articolo, i provvedimenti tendenti a promuovere la creazione d’organizzazioni d’agenti pubblici dominate da un’autorità pubblica, o a sostenere organizzazioni d’agenti pubblici con mezzi finanziari o altri, nell’intento di porre tali organizzazioni sotto il controllo d’una autorità pubblica.

Parte III: Agevolazioni da accordare alle organizzazioni d’agenti pubblici

Art. 6

Ai rappresentanti delle organizzazioni d’agenti pubblici vanno riconosciute delle agevolazioni, in modo da permettere loro di adempiere rapidamente ed efficacemente le proprie funzioni sia durante le ore lavorative sia al di fuori di esse.

L’attribuzione di tali agevolazioni non deve intralciare il funzionamento efficace dell’amministrazione o del servizio interessato.

La natura e la portata di queste agevolazioni devono essere determinate conformemente ai metodi menzionati nell’articolo 7 della presente convenzione o mediante qualsiasi altro mezzo appropriato.

Parte IV: Procedure di determinazione delle condizioni d’impiego

Art. 7

Provvedimenti appropriati alle condizioni nazionali devono, se necessario, essere presi per incoraggiare e promuovere lo sviluppo e l’utilizzazione, quanto possibile ampia, delle procedure di contrattazione delle condizioni d’impiego tra le autorità pubbliche interessate e le organizzazioni d’agenti pubblici, come anche di qualsiasi altra procedura atta a permettere ai rappresentanti degli agenti pubblici di partecipare alla determinazione delle condizioni menzionate.

Parte V: Composizione delle controversie

Art. 8

La composizione delle controversie circa la determinazione delle condizioni d’impiego sarà perseguita, secondo le condizioni nazionali, mediante negoziato tra le Parti, oppure con una procedura indipendente e imparziale, quale la mediazione, la conciliazione o l’arbitrato, strutturata in modo da ispirare fiducia nelle parti interessate.

Parte VI: Diritti civili e politici

Art. 9

Gli agenti pubblici devono beneficiare, al pari degli altri lavoratori, dei diritti civili e politici essenziali per l’esercizio normale della libertà sindacale, con l’unica riserva degli obblighi derivanti dal loro statuto e dalla natura delle funzioni esercitate.

Parte VII: Disposizioni finali

Art. 10

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Art. 11

La presente convenzione vincolerà solamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che saranno state registrate dal Direttore generale le ratificazioni di due Membri.

Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.

Art. 12

Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può disdirla allo scadere di un periodo di dieci anni, successivo alla sua iniziale messa in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La disdetta diverrà effettiva un anno dopo la sua registrazione.

Ciascun Membro ratificante la presente convenzione il quale, entro un termine di un anno dalla scadenza del decennio menzionato innanzi, non farà uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 13

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette comunicategli dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 14

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 3 , informazioni complete circa tutte le ratificazioni e tutti gli atti di disdetta registrati giusta gli articoli precedenti.

Art. 15

Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità d’iscrivere, nell’ordine del giorno della Conferenza, la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 16

Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione con revisione totale o parziale della presente, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione sulla revisione comporterà, di pieno diritto, nonostante l’articolo 12 qui innanzi, la disdetta immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione già sia entrata in vigore;
  2. a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione, la presente cesserebbe d’essere aperta alla ratificazione dei Membri.

La presente convenzione rimane in vigore, nella sua forma e tenore, per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione sulla revisione.

Art. 17

Le versioni francese e inglese del presente testo fanno parimente fede.

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Campo d’applicazione il 29 aprile 20254

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

30 giugno

1999

30 giugno

2000

Antigua e Barbuda

16 settembre

2002

16 settembre

2003

Argentina

21 gennaio

1987

21 gennaio

1988

Armenia

29 luglio

1994

29 luglio

1995

Azerbaigian

11 marzo

1993

11 marzo

1994

Belarus

8 settembre

1997

8 settembre

1998

Belgio

21 maggio

1991

21 maggio

1992

Bosnia ed Erzegovina

31 marzo

2015

31 marzo

2016

Belize

22 giugno

1999

22 giugno

2000

Botswana

22 dicembre

1997

22 dicembre

1998

Brasile

15 giugno

2010

15 giugno

2011

Ciad

7 gennaio

1998

7 gennaio

1999

Cile

17 luglio

2000

17 luglio

2001

Cina*

Hong Kong a

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro

6 luglio

1981

6 luglio

1982

Colombia

8 dicembre

2000

8 dicembre

2001

Cuba

29 dicembre

1980

29 dicembre

1981

Danimarca

5 giugno

1981

5 giugno

1982

El Salvador

6 settembre

2006

6 settembre

2007

Filippine

10 ottobre

2017

10 ottobre

2018

Finlandia

25 febbraio

1980

25 febbraio

1981

Gabon

1° ottobre

2009

1° ottobre

2010

Georgia

10 ottobre

2003

10 ottobre

2004

Ghana

27 maggio

1986

27 maggio

1987

Grecia

29 luglio

1996

29 luglio

1997

Guinea

8 giugno

1982

8 giugno

1983

Guyana

10 gennaio

1983 S

10 gennaio

1983

Italia

28 febbraio

1985

28 febbraio

1986

Lesotho

15 marzo

2023

15 marzo

2024

Lettonia

27 gennaio

1992

27 gennaio

1993

Lussemburgo

21 marzo

2001

21 marzo

2002

Macedonia del Nord

22 luglio

2013

22 luglio

2014

Madagascar

11 giugno

2019

11 giugno

2020

Mali

12 giugno

1995

12 giugno

1996

Marocco

4 giugno

2013

4 giugno

2014

Moldova

4 aprile

2003

4 aprile

2004

Montenegro

9 aprile

2019

9 aprile

2019

Norvegia

19 marzo

1980

19 marzo

1981

Namibia

20 settembre

2018

20 settembre

2019

Paesi Bassi

29 novembre

1988

29 novembre

1989

Perù

27 ottobre

1980

27 ottobre

1981

Polonia

26 luglio

1982

26 luglio

1983

Portogallo

9 gennaio

1981

9 gennaio

1982

Regno Unito

19 marzo

1980

19 marzo

1981

Gibilterra

11 agosto

1980

11 agosto

1980

Guernesey

12 maggio

1981

12 maggio

1981

Isola di Man

18 febbraio

1997

18 febbraio

1997

Sant’Elena

11 agosto

1980

11 agosto

1980

Russia

19 settembre

2014

19 settembre

2015

San Marino

19 aprile

1988

19 aprile

1989

São Tomé e Príncipe

4 maggio

2005

4 maggio

2006

Seicelle

23 novembre

1999

23 novembre

2000

Slovacchia

22 febbraio

2010

22 febbraio

2011

Slovenia

20 settembre

2010

20 settembre

2011

Spagna

18 settembre

1984

18 settembre

1985

Suriname

29 settembre

1981

29 settembre

1982

Svezia

11 giugno

1979

25 febbraio

1981

Svizzera

3 marzo

1981

3 marzo

1982

Tunisia

11 febbraio

2014

11 febbraio

2015

Turchia

12 luglio

1993

12 luglio

1994

Ungheria

4 gennaio

1994

4 gennaio

1995

Uruguay

19 giugno

1989

19 giugno

1990

Zambia

19 agosto

1980

19 agosto

1981

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nel RU. I testi in francese e inglese possono essere consultati sul sito dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure richiesti alla Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berna.
  1. Dal 3 feb. 1981 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una
    dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è
    diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese.
    In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.