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Convenzione n. 154 concernente la promozione della negoziazione collettiva Conchiusa a Ginevra il 19 giugno 1981 Approvata dall’Assemblea federale il 19 settembre 1983 Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 16 novembre 1983 Entrata in vigore per la Svizzera il 16 novembre 1984

RU 1984 1279; FF 1983 I 25

Traduzione

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1981, nella sua sessantasettesima sessione;

Riaffermando il punto della Dichiarazione di Filadelfia, che riconosce «l’obbligo solenne per l’Organizzazione Internazionale del Lavoro di promuovere nelle varie nazioni del mondo programmi intesi a conseguire ... il riconoscimento effettivo del diritto di procedere a negoziazioni collettive», e prendendo atto che tale principio è «integralmente applicabile a tutti i popoli del mondo»;

Tenendo conto dell’importanza fondamentale delle esistenti norme internazionali contenute nella Convenzione del 1948 1 concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale; nella Convenzione del 1949 2 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva; nella Raccomandazione del 1951 concernente i contratti collettivi; nella Raccomandazione del 1951 sulla conciliazione e l’arbitrato volontari; nella Convenzione e nella Raccomandazione del 1978 sui rapporti di lavoro nella funzione pubblica 3 e nella Convenzione e nella Raccomandazione del 1978 sull’amministrazione del lavoro 4 ;

Considerando che è auspicabile compiere maggiori sforzi per realizzare gli scopi di queste norme, e particolarmente i principi generali contenuti nell’articolo 4 della Convenzione del 1949 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva, e nel paragrafo 1 della Raccomandazione del 1951 sui contratti collettivi;

Considerando pertanto che queste norme dovrebbero essere integrate da adeguati provvedimenti fondati su di esse e destinati a promuovere la negoziazione collettiva libera e volontaria;

Avendo deciso di adottare alcune proposte concernenti la promozione della negoziazione collettiva, quarto punto dell’ordine del giorno della sessione; e Avendo deciso che queste proposte devono assumere la forma di una convenzione internazionale,

adotta, questo diciannovesimo giorno di giugno, millenovecentoottantuno, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione del 1981 sulla negoziazione collettiva:

Parte I Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1

La presente Convenzione si applica a tutti i settori dell’attività economica.

La misura in cui le garanzie previste nella presente Convenzione si applicano alle forze armate e alla polizia può essere determinata dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

Per quanto concerne la funzione pubblica, modalità particolari d’applicazione possono essere stabilite dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

Art. 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine «negoziazione collettiva» comprende tutte le negoziazioni che hanno luogo tra un datore di lavoro, un gruppo di datori di lavoro o una o più organizzazioni dei datori di lavoro da un lato, e una o più organizzazioni dei lavoratori dall’altro, per:

  1. stabilire le condizioni di lavoro e d’impiego, e/o
  2. disciplinare i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori, e/o
  3. disciplinare i rapporti tra i datori di lavoro o le loro organizzazioni e una o più organizzazioni di lavoratori.

Art. 3

Nel caso in cui la legislazione o la prassi nazionale riconosca l’esistenza di
rappresentanti dei lavoratori, come definiti nell’articolo 3 comma b) della Convenzione del 1971 concernente i rappresentanti dei lavoratori, la legislazione o la prassi nazionale possono determinare in quale misura il termine «negoziazione collettiva» deve parimenti includere, ai fini della presente Convenzione, i negoziati con tali rappresentanti.

Qualora in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il termine «negoziazione collettiva» includa anche i negoziati con i rappresentanti dei lavoratori di cui al medesimo paragrafo, devono essere presi, ogni volta che si rendano necessari, adeguati provvedimenti per garantire che la presenza di questi rappresentanti non venga utilizzata per indebolire la posizione delle organizzazioni dei lavoratori interessate.

Parte II Metodi d’applicazione

Art. 4

Nella misura in cui non siano altrimenti rese efficaci mediante contratti collettivi, sentenze arbitrali o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale, le disposizioni della presente Convenzione verranno rese efficaci mediante la legislazione nazionale.

Parte III Promozione della negoziazione collettiva

Art. 5

Per promuovere la negoziazione collettiva, verranno adottati provvedimenti adeguati alle circostanze nazionali.

I provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dovranno perseguire le finalità seguenti:

  1. la negoziazione collettiva dovrà essere aperta a tutti i datori di lavoro e a
    tutte le categorie di lavoratori dei settori di attività di cui alla presente
    Convenzione;
  2. la negoziazione collettiva dovrà essere gradualmente estesa a tutte le materie di cui ai commi a), b) e c) dell’articolo 2 della presente Convenzione;
  3. la determinazione di norme procedurali convenute tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori dovrà essere incoraggiata;
  4. la negoziazione collettiva non dovrà essere ostacolata dalla carenza di norme che ne disciplinano lo svolgimento, dall’insufficienza ovvero dall’inadeguatezza di dette norme;
  5. gli organi e le procedure di composizione delle vertenze di lavoro dovranno essere concepiti in modo da contribuire alla promozione della negoziazione collettiva.

Art. 6

Le disposizioni della presente Convenzione non escludono il funzionamento di sistemi di relazioni industriali in cui la negoziazione collettiva ha luogo, nel quadro di meccanismi o d’istituzioni di conciliazione e/o d’arbitrato, cui le parti della negoziazione collettiva partecipino su basi volontarie.

Art. 7

I provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per incoraggiare e promuovere lo sviluppo della negoziazione collettiva dovranno essere oggetto di consultazioni preventive e, ogniqualvolta ciò sia possibile, di accordi tra le autorità pubbliche e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 8

I provvedimenti adottati per promuovere la negoziazione collettiva dovranno essere concepiti o applicati in modo da non ostacolare la libertà di negoziazione collettiva.

Parte IV Disposizioni finali

Art. 9

La presente Convenzione non comporta revisione di alcuna convenzione o raccomandazione esistente.

Art. 10

Le ratifiche formali della presente Convenzione dovranno essere trasmesse al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro per la loro registrazione.

Art. 11

La presente Convenzione sarà vincolante solo per quei Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo la registrazione, da parte del Direttore Generale, delle ratifiche di due Stati Membri.

Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Art. 12

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni successivamente alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto trasmesso al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro perché venga registrato. La denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro l’anno successivo alla scadenza del decennio menzionato nel precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente ad esso, potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio, alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 13

Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia comunicatagli dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione l’avvenuta registrazione della
seconda ratifica trasmessagli, il Direttore Generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 14

Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia registrati conformemente ai precedenti articoli, ai fini della relativa registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 5 .

Art. 15

Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza Generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o
parziale.

Art. 16

Ove la Conferenza adottasse una nuova Convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente Convenzione e purché la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione di revisione comporterà «ipso jure» e nonostante quanto previsto all’articolo 12 che precede, la denuncia immediata della presente Convenzione con riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;
  2. a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei Membri.

La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore, nella sua forma e nel suo contenuto per i Membri che l’abbiano ratificata e che non abbiano ratificato la Convenzione di revisione.

Art. 17

Le versioni francese e inglese della presente Convenzione fanno egualmente fede.

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Campo d’applicazione il 29 aprile 20256

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Albania

24 luglio

2002

24 luglio

2003

Antigua e Barbuda

16 settembre

2002

16 settembre

2003

Argentina

29 gennaio

1993

29 gennaio

1994

Armenia

29 aprile

2005

29 aprile

2006

Azerbaigian

12 agosto

1993

12 agosto

1994

Belarus

8 settembre

1997

8 settembre

1998

Belgio

29 marzo

1988

29 marzo

1989

Belize

22 giugno

1999

22 giugno

2000

Benin

10 gennaio

2012

10 gennaio

2013

Bosnia ed Erzegovina

26 settembre

2014

26 settembre

2015

Brasile

10 luglio

1992

10 luglio

1993

Ceca, Repubblica

6 dicembre

2017

6 dicembre

2018

Cipro

16 gennaio

1989

16 gennaio

1990

Colombia

8 dicembre

2000

8 dicembre

2001

El Salvador

7 giugno

2022

7 giugno

2023

Finlandia

9 febbraio

1983

9 febbraio

1984

Gabon

6 dicembre

1988

6 dicembre

1989

Grecia

17 settembre

1996

17 settembre

1997

Guatemala

29 ottobre

1996

29 ottobre

1997

Kirghizistan

22 dicembre

2003

22 dicembre

2004

Lettonia

25 luglio

1994

25 luglio

1995

Lituania

26 settembre

1994

26 settembre

1995

Macedonia del Nord

22 luglio

2013

22 luglio

2014

Madagascar

11 giugno

2019

11 giugno

2020

Marocco

3 aprile

2009

3 aprile

2010

Maurizio

23 novembre

2011

23 dicembre

2011

Moldova

14 febbraio

1997

14 febbraio

1998

Niger

5 giugno

1985

5 giugno

1986

Norvegia

22 giugno

1982

11 agosto

1983

Paesi Bassi

22 dicembre

1993

22 dicembre

1994

Romania

15 dicembre

1992

15 dicembre

1993

Ruanda

29 giugno

2018

29 giugno

2019

Russia

6 settembre

2010

6 settembre

2011

Saint Lucia

6 dicembre

2000

6 dicembre

2001

San Marino

1° febbraio

1995

1° febbraio

1996

São Tomé e Príncipe

4 maggio

2005

4 maggio

2006

Slovacchia

17 settembre

2009

17 settembre

2010

Slovenia

2 febbraio

2006

2 febbraio

2007

Spagna

11 settembre

1985

11 settembre

1986

Suriname

5 giugno

1996

5 giugno

1997

Svezia

11 agosto

1982

11 agosto

1983

Svizzera

16 novembre

1983

16 novembre

1984

Tanzania

14 agosto

1998

14 agosto

1999

Tunisia

11 febbraio

2014

11 febbraio

2015

Ucraina

16 maggio

1994

16 maggio

1995

Uganda

27 marzo

1990

27 marzo

1991

Ungheria

4 gennaio

1994

4 gennaio

1995

Uruguay

19 giugno

1989

19 giugno

1990

Uzbekistan

15 dicembre

1997

15 dicembre

1998

Zambia

4 febbraio

1986

4 febbraio

1987