Nel caso in cui la legislazione o la prassi nazionale riconosca l’esistenza di
rappresentanti dei lavoratori, come definiti nell’articolo 3 comma b) della Convenzione del 1971 concernente i rappresentanti dei lavoratori, la legislazione o la prassi nazionale possono determinare in quale misura il termine «negoziazione collettiva» deve parimenti includere, ai fini della presente Convenzione, i negoziati con tali rappresentanti.
Qualora in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il termine «negoziazione collettiva» includa anche i negoziati con i rappresentanti dei lavoratori di cui al medesimo paragrafo, devono essere presi, ogni volta che si rendano necessari, adeguati provvedimenti per garantire che la presenza di questi rappresentanti non venga utilizzata per indebolire la posizione delle organizzazioni dei lavoratori interessate.