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0.822.726.0

Convenzione n. 160
concernente le statistiche del lavoro

RU 1988 887; FF 1986 II 732

Traduzione

Conclusa a Ginevra il 25 giugno 1985
Approvata dall’Assemblea federale il 17 dicembre 19861
Ratificata con strumento depositato dalla Svizzera il 7maggio 1987
Entrata in vigore per la Svizzera il 7maggio 1988

(Stato 5 febbraio 2025)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro, e ivi riunitasi il 7 giugno 1985 per la sua settantunesima sessione;

dopo aver deciso di adottare varie proposte relative alla revisione della convenzione (n. 63) concernente le statistiche dei salari e delle ore di lavoro, 1938 2 , questione che costituisce il quinto punto all’ordine del giorno della sessione;

considerando che queste proposte assumerebbero la forma di convenzione internazionale,

adotta , in questo venticinquesimo giorno di giugno millenovecentoottantacinque, la convenzione qui appresso, che sarà denominata Convenzione concernente le statis tiche del lavoro, 1985.

I. Disposizioni generali

Art. 1

Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione si impegna a raccogliere, compilare e pubblicare regolarmente le statistiche di base del lavoro che dovranno, tenuto conto dei propri mezzi, estendersi progressivamente ai campi seguenti:

  1. le forze di lavoro, l’occupazione, eventualmente la disoccupazione e, se possibile, la sottoccupazione visibile;
  2. la struttura e la ripartizione delle forze di lavoro onde poter procedere ad analisi approfondite e disporre di dati di riferimento;
  3. i guadagni medi e la durata media del lavoro (ore realmente prestate od ore rimunerate) e, qualora risulti adeguato, i tassi del salario per unità di tempo e la durata normale del lavoro;
  4. la struttura e la ripartizione dei salari;
  5. il costo della manodopera;
  6. gli indici dei prezzi al consumo;
  7. le spese delle economie domestiche o, qualora risulti adeguato, le spese delle famiglie e, se possibile, i redditi delle economie domestiche o, qualora risulti adeguato, i redditi delle famiglie;
  8. le lesioni professionali e, nella misura del possibile, le malattie professionali;
  9. i conflitti del lavoro.

Art. 2

All’atto dell’elaborazione o della revisione dei concetti, delle definizioni e della metodologia utilizzati per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche richieste in virtù della presente convenzione, i Membri devono prendere in considerazione le norme e le direttive più recenti stabilite sotto gli auspici dell’Organizzazione internazionale del lavoro.

Art. 3

All’atto dell’elaborazione o della revisione dei concetti, delle definizioni e della metodologia utilizzati per la raccolta, la compilazione e la pubblicazione delle statistiche richieste in virtù della presente convenzione, le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se esistono, devono essere consultate affinché i loro bisogni siano presi in considerazione e la loro collaborazione sia assicurata.

Art. 4

Niente nella presente convenzione impone l’obbligo di pubblicare o di rivelare dati che comportassero, in qualsiasi modo, la divulgazione di informazioni concernenti un’unità statistica singola, come una persona, un’economia domestica, un’azienda o un’impresa.

Art. 5

Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione s’impegna a comunicare quanto prima all’Ufficio internazionale del lavoro le statistiche compilate e pubblicate in virtù della convenzione e le informazioni concernenti la loro pubblicazione, e in particolare:

  1. le informazioni adeguate ai mezzi di divulgazione utilizzati (titoli e numeri di riferimento nei casi di pubblicazioni stampate o descrizioni equivalenti nel caso di dati divulgati sotto qualsiasi altra forma);
  2. le date o i periodi più recenti per i quali le diverse specie di statistiche sono disponibili e le date della loro pubblicazione o divulgazione.

Art. 6

Conformemente alla presente convenzione, le descrizioni dettagliate delle fonti, dei concetti, delle definizioni e della metodologia usati all’atto della raccolta e della compilazione delle statistiche devono essere:

  1. elaborate e aggiornate per tener conto dei cambiamenti importanti;
  2. comunicate quanto prima all’Ufficio internazionale del lavoro;
  3. pubblicate dall’organismo nazionale competente.

II. Statistiche di base del lavoro

Art. 7

Devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche correnti sulle forze di lavoro, l’occupazione, eventualmente la disoccupazione e, se possibile, la sottoccupazione visibile.

Art. 8

Per poter procedere ad analisi approfondite e disporre di dati di riferimento, devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche sulla struttura e la ripartizione delle forze di lavoro.

Art. 9

Devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche correnti sui guadagni medi e sulla durata media del lavoro (ore realmente prestate e ore rimunerate) per tutte le categorie importanti di salariati e per tutti i rami d’attività economica importanti.

Qualora si riveli adeguato, devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche sui tassi dei salari per unità di tempo e sulla durata normale del lavoro per professioni o gruppi di professioni importanti nei rami d’attività economica importanti.

Art. 10

Devono essere compilate statistiche sulla struttura e la ripartizione dei salari per i rami d’attività economica importanti.

Art. 11

Devono essere compilate statistiche sul costo della manodopera per i rami d’attività economica importanti. Queste statistiche devono, se possibile, essere compatibili con i dati sull’occupazione e la durata del lavoro (ore effettivamente prestate o ore rimunerate) coprenti lo stesso campo.

Art. 12

Devono essere calcolati indici dei prezzi al consumo onde misurare le variazioni nel tempo dei prezzi d’articoli rappresentativi delle abitudini di consumo di gruppi di popolazione significativi o dell’insieme della popolazione.

Art. 13

Devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche sulle spese delle economie domestiche o, qualora risulti adeguato, le spese delle famiglie e, se possibile, sui redditi delle economie domestiche o, qualora risulti adeguato, sui redditi delle famiglie per tutte le categorie e grandezze di economie domestiche private o di famiglie.

Art. 14

Devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche sulle lesioni professionali e, se possibile, per tutti i rami d’attività economica.

Nella misura del possibile, devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche sulle malattie professionali per tutti i rami d’attività economica.

Art. 15

Devono essere compilate, in modo che rappresentino l’insieme del Paese, statistiche sui conflitti del lavoro e, se possibile, per tutti i rami d’attività economica.

III. Accettazione degli obblighi

Art. 16

Ciascun Membro che ratifichi la presente convenzione deve accettare, in virtù degli obblighi generali oggetto della parte I, gli obblighi derivanti dalla convenzione per quanto concerne uno o parecchi articoli della parte II.

Ciascun Membro, nella sua ratifica, deve specificare l’articolo o gli articoli della parte II per i quali accetta gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione può, in seguito, notificare al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro che accetta gli obblighi derivanti dalla convenzione per quanto concerne uno o parecchi articoli della parte II che non siano già stati specificati nella sua ratifica. Queste notifiche avranno forza di ratifica a partire dalla data della loro comunicazione.

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione deve esporre, nei suoi rapporti sull’applicazione della convenzione presentati in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro 3 , lo stato della sua legislazione e della sua pratica per quanto concerne i campi coperti dagli articoli della parte II per i quali non abbia accettato gli obblighi derivanti dalla convenzione, precisando in quale misura si sia dato effetto o si sia proposto di dare effetto alle disposizioni della convenzione per ciò che concerne questi campi.

Art. 17

Ciascun Membro può, in un primo tempo, limitare il campo delle statistiche di cui nell’articolo o negli articoli della parte II per i quali abbia accettato gli obblighi derivanti dalla presente convenzione a certe categorie di lavoratori, certi settori dell’economia, certi rami d’attività economica o certe regioni geografiche.

Ciascun Membro che limiti il campo delle statistiche in applicazione del paragrafo 1 precedente deve indicare, nel suo primo rapporto sull’applicazione della convenzione presentato in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro 4 , l’articolo o gli articoli della parte II ai quali si applica questa limitazione, precisandone la natura e le ragioni; deve esporre nei suoi rapporti ulteriori i progressi che hanno potuto essere realizzati o che esso si propone di realizzare per includere altre categorie di lavoratori, settori dell’economia, rami d’attività economica e regioni geografiche.

Dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, ciascun Membro può, ogni anno, in una dichiarazione comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro nel mese che segue la data della messa in vigore iniziale della convenzione, apportare sul piano tecnico limitazioni ulteriori al campo delle statistiche coperte dall’articolo o dagli articoli della parte II per i quali abbia accettato gli obblighi derivanti dalla convenzione. Queste dichiarazioni avranno effetto un anno dopo essere state registrate. Ciascun Membro che introduca tali limitazioni dovrà fornire, nei suoi rapporti sull’applicazione della convenzione presentati in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro, i dettagli menzionati nel paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 18

La presente convenzione rivede la convenzione concernente le statistiche dei salari e delle ore di lavoro, 1938 5 .

IV. Disposizioni finali

Art. 19

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questo registrate.

Art. 20

La presente convenzione vincolerà soltanto i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della rispettiva ratifica.

Art. 21

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla allo spirare di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della convenzione, mediante atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da questo registrato. La denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro il termine di un anno dallo spirare del periodo di dieci anni menzionato nel paragrafo precedente, non avrà fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo spirare di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione può, allo spirare di un periodo di cinque anni dopo la data della messa in vigore iniziale della convenzione, con una dichiarazione comunicata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro, ritirare la sua accettazione degli obblighi derivanti dalla convenzione per quanto concerne uno o più articoli della parte II, a condizione che mantenga l’accettazione di questi obblighi per quanto concerne almeno uno di questi articoli. Questa dichiarazione avrà effetto soltanto un anno dopo essere stata registrata.

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro il termine di un anno dallo spirare del periodo di cinque anni menzionato nel paragrafo 3 precedente, non avrà fatto uso della facoltà prevista in detto paragrafo, sarà vincolato dagli articoli della parte II in virtù dei quali ha accettato gli obblighi derivanti dalla convenzione per un nuovo periodo di cinque anni e, in seguito, potrà ritirare la sua accettazione di questi obblighi allo spirare di ogni periodo di cinque anni alle condizioni previste dal presente articolo.

Art. 22

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno state comunicate dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 23

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretariato generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione, conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia che avrà registrato, conformemente agli articoli precedenti.

Art. 24

Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 25

Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che rivede parzialmente o totalmente la presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratifica da parte di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 21 precedente, la denuncia immediata della presente convenzione, sempre che la convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  2. a partire dall’entrata in vigore della convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

La presente convenzione resterebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per tutti i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione riveduta.

Art. 26

I testi francese e inglese della presente convenzione fanno parimente fede. (Seguono le firme)

0.822.726.0

Campo d’applicazione il 5 febbraio 20256

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Armenia a

29 aprile

2005

29 aprile

2006

Australia b

15 maggio

1987

15 maggio

1988

Isola di Norfolk

21 agosto

1992

21 agosto

1992

Austria b

3 giugno

1987

3 giugno

1988

Azerbaigian c

19 maggio

1992 S

19 maggio

1992

Belarus c

12 ottobre

1990

12 ottobre

1991

Benin d

6 aprile

2000

6 aprile

2001

Bolivia e

14 novembre

1990

14 novembre

1991

Brasile f

2 luglio

1990

2 luglio

1991

Canada g

22 novembre

1995

22 novembre

1996

Cina

Hong Kong

6 giugno

1997

1° luglio

1997

Cipro b

1° dicembre

1987

1° dicembre

1988

Colombia h

23 marzo

1990

23 marzo

1991

Corea (Sud) b

8 dicembre

1997

8 dicembre

1998

Costa d’Avorio i

1° aprile

2016

1° aprile

2017

Costa Rica b

13 febbraio

2001

13 febbraio

2002

Danimarca b

22 gennaio

1988

22 gennaio

1989

El Salvador b

24 aprile

1987

24 aprile

1988

Eswatini j

22 settembre

1992

22 settembre

1993

Finlandia b

27 aprile

1987

27 aprile

1988

Germania b

25 aprile

1991

25 aprile

1992

Grecia b

17 marzo

1993

17 marzo

1994

Guatemala b

7 aprile

1993

7 aprile

1994

India k

1° aprile

1992

1° aprile

1993

Irlanda k

27 ottobre

1995

27 ottobre

1996

Israele b

21 gennaio

2010

21 gennaio

2011

Italia b

8 novembre

1989

8 novembre

1990

Kirghizistan c

31 marzo

1992 S

31 marzo

1992

Lettonia a

10 giugno

1994

10 giugno

1995

Lituania b

10 giugno

1999

10 giugno

2000

Macedonia del Nord

20 ottobre

2023

20 ottobre

2024

Maurizio i

14 giugno

1994

14 giugno

1995

Messico l

18 aprile

1988

18 aprile

1989

Moldova m

10 febbraio

2012

10 febbraio

2013

Norvegia b

6 agosto

1987

6 agosto

1988

Nuova Zelanda b

6 novembre

2001

6 novembre

2002

Paesi Bassi b

5 ottobre

1990

5 ottobre

1991

Panama i

3 aprile

1996

3 aprile

1997

Polonia d

24 aprile

1991

24 aprile

1992

Portogallo b

8 dicembre

1993

8 dicembre

1994

Regno Unito b

27 maggio

1987

27 maggio

1988

Gibilterra

7 luglio

1988

7 luglio

1988

Isola di Man o

25 maggio

1993

25 maggio

1993

Repubblica Ceca p

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Russia c

27 agosto

1990

27 agosto

1991

San Marino b

1° luglio

1988

1° luglio

1989

Sierra Leone

29 marzo

2022

29 marzo

2023

Slovacchia o

1° gennaio

1993 S

1° gennaio

1993

Spagna q

3 ottobre

1989

3 ottobre

1990

Sri Lanka r

1° aprile

1993

1° aprile

1994

Stati Uniti b

11 giugno

1990

11 giugno

1991

Svezia s

22 settembre

1986

24 aprile

1988

Svizzera r

7 maggio

1987

7 maggio

1988

Tagikistan c

26 novembre

1993 S

26 novembre

1993

Ucraina c

15 agosto

1991

15 agosto

1992

Ungheria b

9 aprile

2010

9 aprile

2011

  1. Questo Stato ha accettato gli art. 7, 12 e 13 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato tutti gli art. della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato gli art. 7–10 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato gli art. 7, 8 e 12–15 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato gli art. 7, 8 e 15 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato gli art. 7–10, 12, 13 e 15 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato gli art. 7, 8, 9(1) e 10–15 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato gli art. 7, 8 e 10–15 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato gli art. 7–10 e 12–15 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato gli art. 7, 8, 10 e 12–15 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato l’art. 8 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato gli art. 7–9 e 11–15 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato gli art. 7, 8, 9, 11, 12, 14 e 15 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato gli articoli 7–13 e 14 paragrafo 1 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato gli art. 8–10 e 12–15 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato gli art. 7–10 e 12–14 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato gli art. 7–9 e 12–15 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato gli art. 7, 8, 10, 12, 13 e 15 della parte II.
  1. Questo Stato ha accettato tutti gli articoli della parte II, escluso l’art. 11.