Lexipedia

0.822.726.2

Convenzione n. 162
relativa alla sicurezza nell’utilizzazione dell’amianto

RU 1993 1758; FF 1991 III 689

Traduzioine1

Conclusa a Ginevra il 24 giugno 1986
Approvata dall’Assemblea federale il 28 gennaio 19922
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 16 giugno 1992
Entrata in vigore per la Svizzera il 16 giugno 1993

(Stato 9 gennaio 2013)

La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 4 giugno 1986, nella sua 72 a sessione;

viste le pertinenti Convenzioni e le Raccomandazioni internazionali sul lavoro, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sul cancro professionale, 1974 3 ; la Convenzione e la Raccomandazione sull’ambiente di lavoro (inquinamento dell’aria, rumore e vibrazioni), 1977; la Convenzione e la Raccomandazione sui servizi per la salute nell’ambito del lavoro, 1985; l’elenco delle malattie professionali nella sua versione riveduta nel 1980, allegata alla convenzione sulle prestazioni in caso d’infortunio sul lavoro e malattia professionale, 1964; nonché la «Raccolta di direttive pratiche sulla sicurezza nell’utilizzazione dell’amianto», pubblicato dall’Ufficio internazionale del lavoro nel 1984, che stabiliscono i principi di una politica nazionale e di un’azione a livello nazionale;

avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla sicurezza nell’utilizzazione dell’amianto, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;

avendo deciso che le proposte di cui sopra sarebbero formulate nel quadro di una Convenzione internazionale;

adotta, questo 24 giugno 1986, la seguente Convenzione, che sarà denominata Convenzione sull’amianto, 1986:

Parte I. Campo d’applicazione e definizioni

Art. 1

La presente Convenzione si applica a tutte le attività che comportano l’esposizione all’amianto dei lavoratori durante il lavoro.

Un Membro che ratifichi la presente Convenzione può, dopo aver consultato le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, e valutato i rischi esistenti per la salute, nonché le misure di sicurezza applicate, escludere determinati settori di attività economica, o particolari imprese dall’applicazione di alcune disposizioni della Convenzione, qualora venga accertato che la loro applicazione a detti settori o a dette imprese non è necessaria.

Qualora essa decida l’esclusione di particolari settori dell’attività economica o di determinate imprese, l’autorità competente deve tener conto della frequenza, della durata e del livello di esposizione, nonché del tipo di lavoro e delle condizioni in vigore sul luogo di lavoro.

Art. 2

Ai fini della presente convenzione:

  1. il termine «amianto» indica la forma fibrosa dei silicati minerali appartenenti alle rocce metamorfiche del gruppo dei serpentini, vale a dire il crisotilo (amianto bianco), e del gruppo degli amfiboli, cioè l’actinolite, l’amosite (amianto bruno, cummingtonite‑grunerite), l’antofillite, la crocidolite (amianto blu), la tremolite o ogni miscela contenente uno o più dei minerali di cui sopra;
  2. i termini «polveri di amianto» indicano le particelle di amianto in sospensione nell’aria, oppure le particelle di amianto depositate, suscettibili di essere messe in sospensione nell’aria dei luoghi di lavoro;
  3. i termini «polveri di amianto in sospensione nell’aria» indicano, ai fini della misurazione, le particelle di polvere misurate mediante una valutazione gravimetrica o altro metodo equivalente;
  4. i termini «fibre respirabili di amianto» indicano fibre di amianto aventi un diametro inferiore a 3 µm. ed un rapporto lunghezza‑diametro superiore a 3:1. Solo le fibre di lunghezza superiore a 5 µm. saranno prese in considerazione ai fini della misurazione;
  5. i termini «esposizione all’amianto» indica il fatto di essere esposti, durante il lavoro, alle fibre respirabili di amianto o alle polveri di amianto in sospensione nell’aria, provenienti sia dall’amianto sia da minerali, materie o prodotti contenenti amianto;
  6. il termine «i lavoratori» include i membri delle cooperative di produzione;
  7. i termini «rappresentanti dei lavoratori» indica i rappresentanti dei lavoratori riconosciuti come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, in base alla Convenzione relativa ai rappresentanti dei lavoratori, 1971.

Parte II. Principi generali

Art. 3

La legislazione nazionale deve stabilire le misure da adottare per prevenire e controllare i rischi causati alla salute dall’esposizione professionale all’amianto, e tutelare i lavoratori contro detti rischi.

La legislazione nazionale adottata in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, dovrà essere periodicamente riveduta alla luce dei progressi tecnici e dello sviluppo delle conoscenze scientifiche.

L’autorità competente può concedere deroghe temporanee alle misure fissate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a condizioni e scadenze da stabilire, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

Qualora essa conceda deroghe, in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, l’Autorità competente deve vigilare affinché vengano adottate le precauzioni necessarie per proteggere la salute dei lavoratori.

Art. 4

L’autorità competente deve consultare le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati sulle misure da adottare per dare effetto alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 5

L’applicazione della legislazione adottata in base all’articolo 3 della presente Convenzione deve essere garantita da un sistema di ispezione sufficiente ed adeguato.

La legislazione nazionale deve prevedere le misure necessarie che comportino l’applicazione di adeguate sanzioni al fine di assicurare l’attuazione effettiva ed il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 6

I datori di lavoro devono essere ritenuti responsabili dell’applicazione delle misure stabilite.

Ogni qualvolta due o più datori di lavoro esercitino simultaneamente delle attività sul medesimo luogo di lavoro, essi dovranno collaborare al fine di applicare le disposizioni stabilite, senza che venga pregiudicata la responsabilità di ognuno di loro per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei propri lavoratori. L’autorità competente deve fissare le modalità generali di detta collaborazione qualora ciò sia necessario.

I datori di lavoro, in collaborazione con i servizi di sanità e di sicurezza sul lavoro e previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori interessati, debbono predisporre le procedure da seguire in situazione di emergenza.

Art. 7

I lavoratori devono, entro i limiti della loro responsabilità, rispettare i regolamenti di sicurezza e di igiene prescritti, al fine di prevenire e controllare i rischi che l’esposizione professionale all’amianto comporta per la salute, nonché di proteggerli da detti rischi.

Art. 8

I datori di lavoro ed i lavoratori o i loro rappresentanti devono collaborare il più strettamente possibile a tutti i livelli nell’impresa, al fine dell’applicazione delle misure stabilite in conformità alla presente convenzione.

Parte III. Misure di protezione e di prevenzione

Art. 9

La legislazione nazionale, adottata in conformità all’articolo 3 della presente Convenzione, deve prevedere che l’esposizione all’amianto sia prevenuta o controllata mediante una o più delle misure seguenti:

  1. regolamentazione del lavoro suscettibile di esporre il lavoratore dell’amianto, mediante norme che stabiliscano misure di prevenzione tecnica ed adeguati metodi di lavoro, in particolare l’igiene sul luogo di lavoro;
  2. fissazione di norme e di speciali procedure, ivi comprese le autorizzazioni per l’utilizzazione dell’amianto o di alcuni tipi di amianto, o di determinati prodotti contenenti amianto, o per alcuni sistemi di lavoro.

Art. 10

Qualora ciò sia necessario per tutelare la salute dei lavoratori, e realizzabile dal punto di vista tecnico, la legislazione nazionale deve prevedere una o più delle seguenti misure:

  1. ogni qualvolta ciò sia possibile, la sostituzione dell’amianto o di alcuni tipi di amianto o di alcuni prodotti contenenti amianto con altri materiali o prodotti, o l’impiego di tecnologie alternative che l’Autorità competente valuti da un punto di vista scientifico come innocue o meno nocive;
  2. il divieto totale o parziale dell’utilizzazione dell’amianto o di alcuni prodotti contenenti amianto per determinati sistemi di lavoro.

Art. 11

Deve essere vietata l’utilizzazione della crocidolite e dei prodotti contenenti questa fibra.

L’autorità competente deve essere abilitata, dopo aver consultato gli organismi più rappresentativi dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, a concedere deroghe al divieto previsto al paragrafo 1 di cui sopra, qualora la sostituzione non sia ragionevole e realizzabile dal punto di vista pratico, alla condizione che siano prese misure atte a garantire che la salute dei lavoratori non è in pericolo.

Art. 12

Deve essere vietata, sotto qualsiasi forma, la floccatura dell’amianto.

L’autorità competente deve essere abilitata, dopo aver consultato le Organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, a concedere deroghe al divieto previsto al paragrafo 1 di cui sopra, qualora i metodi di sostituzione non siano ragionevoli e realizzabili da un punto di vista pratico, a condizione che vengano adottate misure atte a garantire che la salute dei lavoratori non sia minacciata.

Art. 13

La legislazione nazionale deve prevedere che i datori di lavoro debbano notificare all’Autorità competente, secondo le modalità e nella misura stabilite da quest’ultima, determinati tipi di lavoro che comportino un’esposizione all’amianto.

Art. 14

I produttori ed i fornitori di amianto, nonché i fabbricanti ed i fornitori di prodotti contenenti amianto, devono essere considerati come responsabili dell’adeguata etichettatura dei recipienti, e se del caso, dei prodotti, in una lingua e in maniera facilmente comprensibili per i lavoratori e gli utenti interessati, secondo le norme stabilite dall’Autorità competente.

Art. 15

L’autorità competente deve stabilire i limiti di esposizione dei lavoratori all’amianto, od altri criteri di esposizione per la valutazione dell’ambiente di lavoro.

I limiti di esposizione o gli altri criteri di esposizione devono essere fissati, riveduti e periodicamente aggiornati alla luce dei progressi tecnologici e dell’evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche.

In tutti i luoghi di lavoro ove i lavoratori sono esposti all’amianto, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure appropriate al fine di prevenire o controllare in detti luoghi, la liberazione di polveri di amianto nell’aria, accertarsi che i limiti di esposizione o gli altri criteri di esposizione vengano rispettati, nonché ridurre l’esposizione al più basso livello possibile, sempre che ciò sia ragionevole e realizzabile praticamente.

Qualora le misure adottate in applicazione del paragrafo 3 del presente articolo non riescano a contenere l’esposizione dell’amianto nei limiti di esposizione, o a conformarsi agli altri criteri di esposizione fissati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il datore di lavoro deve fornire un adeguato equipaggiamento di protezione respiratoria e speciali indumenti di protezione nei casi appropriati, assicurarne la manutenzione e qualora necessario, sostituirli senza spese per i lavoratori. L’equipaggiamento di protezione respiratoria deve essere conforme alle norme fissate dall’Autoritrà competente ed essere utilizzato solo in quanto misura supplementare, temporanea, di emergenza o eccezionale, e non può sostituire il controllo tecnico.

Art. 16

Ciascun datore di lavoro deve stabilire ed attuare, sotto la sua responsabilità, misure pratiche per la prevenzione ed il controllo dell’esposizione all’amianto dei lavoratori che impiega e per tutelarli dai rischi dovuti all’amianto.

Art. 17

La demolizione degli impianti o delle strutture contenenti materiali isolanti friabili in amianto, nonché l’eliminazione dell’amianto da edifici o da costruzioni ove vi siano probabilità che esso sia messo in sospensione nell’aria, dovrà essere effettuata solo da datori di lavoro o imprenditori riconosciuti dall’Autorità competente in quanto qualificati per eseguire tali lavori, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, ed a tal fine abilitati.

Il datore di lavoro o l’imprenditore deve essere tenuto, prima di intraprendere lavori di demolizione, ad elaborare un piano di lavoro che specifichi le misure da prendere, in particolare quelle destinate a:

  1. provvedere a tutta la protezione necessaria ai lavoratori;
  2. limitare l’emissione di polveri di amianto nell’aria;
  3. provvedere all’eliminazione dei detriti contenenti amianto, in conformità all’articolo 19 della presente Convenzione.

I lavoratori o i loro rappresentanti devono essere consultati riguardo al piano di lavoro di cui al precedente paragrafo 2.

Art. 18

Qualora gli indumenti personali dei lavoratori siano suscettibili di essere contaminati da polveri di amianto, il datore di lavoro deve, in conformità alla legislazione nazionale, dopo aver consultato i rappresentanti dei lavoratori, fornire indumenti di lavoro adeguati che non devono essere indossati al di fuori dei luoghi di lavoro.

La manipolazione e la pulizia degli indumenti di lavoro e degli indumenti speciali di protezione dopo l’uso, devono essere effettuate in condizioni soggette a controllo, in conformità alle esigenze dell’Autorità competente, al fine di prevenire l’emissione di polveri di amianto.

La legislazione nazionale deve vietare che siano portati a domicilio gli indumenti di lavoro, gli indumenti speciali di protezione e l’equipaggiamento di protezione individuale.

Il datore di lavoro deve essere responsabile della pulizia, della manutenzione e della custodia degli indumenti di lavoro, degli indumenti di protezione speciali e dell’equipaggiamento di protezione individuale.

Il datore di lavoro deve mettere alla disposizione dei lavoratori esposti all’amianto istallazioni di lavandini, bagni o docce sui luoghi di lavoro, in base alle esigenze.

Art. 19

In conformità alla legislazione ed alla prassi nazionale, il datore di lavoro deve eliminare i detriti contenenti amianto in maniera tale da non presentare rischi né per la salute dei lavoratori interessati, ivi compresi coloro che manipolano i detriti di amianto, né per la salute della popolazione nelle vicinanze dell’impresa.

Adeguate misure devono essere adottate dall’Autorità competente e da tutti i datori di lavoro per prevenire l’inquinamento dell’ambiente da polveri di amianto provenienti dai luoghi di lavoro.

Parte IV. Sorveglianza dell’ambiente di lavoro e della salute dei lavoratori

Art. 20

Qualora ciò sia necessario per la protezione della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve misurare la concentrazione delle polveri di amianto in sospensione nell’aria sui luoghi di lavoro e sorvegliare l’esposizione dei lavoratori all’amianto ad intervalli e secondo metodi specificati dell’Autorità competente.

I rilevamenti relativi al controllo del luogo di lavoro ed all’esposizione dei lavoratori all’amianto devono essere conservati per un periodo stabilito dall’autorità competente.

I lavoratori interessati, i loro rappresentanti, ed i servizi d’ispezione debbono avere accesso a dette rilevazioni.

I lavoratori o i loro rappresentanti debbono avere diritto di richiedere la sorveglianza dell’ambiente di lavoro, e di ricorrere all’Autorità competente riguardo ai risultati di detta sorveglianza.

Art. 21

I lavoratori che sono o sono stati esposti all’amianto devono poter usufruire, in conformità alla legislazione ed alla prassi nazionali, degli esami medici necessari al controllo della loro salute in funzione del rischio professionale, nonché della diagnosi delle malattie professionali causate dall’esposizione all’amianto.

Il controllo della salute dei lavoratori, in relazione all’utilizzazione dell’amianto non deve comportare per essi nessuna perdita di guadagno; esso deve essere gratuito ed avvenire per quanto possibile nelle ore di lavoro.

I lavoratori devono essere informati in maniera sufficiente ed adeguata delle risultanze degli esami medici da loro effettuati, a ricevere una consulenza individuale sul loro stato di salute in relazione al loro lavoro.

Qualora un’assegnazione permanente ad un lavoro che implichi un’esposizione all’amianto sia sconsigliata per ragioni mediche, dovrà essere fatto tutto il possibile, compatibilmente alla prassi ed alle condizioni nazionali, per fornire ai lavoratori interessati altri mezzi per conservare il proprio reddito.

L’autorità competente deve elaborare un sistema di notifica delle malattie professionali causate dall’amianto.

Parte V. Informazione ed istruzione

Art. 22

L’autorità competente deve, in consultazione ed in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, adottare adeguate disposizioni per promuovere la diffusione delle informazioni, nonché l’istruzione di tutte le persone interessate per quanto riguarda i rischi derivanti alla salute dall’esposizione all’amianto, nonché dei metodi di prevenzione e di controllo.

L’autorità competente deve controllare che i datori di lavoro abbiano stabilito per iscritto una politica e le procedure relative alle misure di istruzione e di formazione periodica dei lavoratori concernenti i rischi dovuti all’amianto ed i metodi di prevenzione e di controllo.

Il datore di lavoro deve vigilare affinché tutti i lavoratori esposti o che potrebbero essere esposti all’amianto siano informati dei rischi che il loro lavoro comporta per la salute e siano informati delle misure di prevenzione, nonché dei corretti metodi di lavoro, e ricevano corsi d’aggiornamento in queste materie.

Parte VI. Disposizioni finali

Art. 23

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.

Art. 24

La presente Convenzione vincolerà unicamente i membri dell’Organizzazione Generale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

In seguito, detta Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.

Art. 25

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dall’Ufficio Internazionale del Lavoro e da esso registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.

Ciascun Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro il termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e potrà in seguito denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.

Art. 26

Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dai membri dell’Organizzazione.

Il Direttore Generale, notificando ai membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sia stata comunicata, richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore.

Art. 27

Il Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite 4 , informazioni esaurienti concernenti tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato, in conformità dei precedenti articoli.

Art. 28

Ogni qualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà se sia opportuno iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 29

Qualora la Conferenza adottasse una nuova Convenzione avente per oggetto una revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

  1. la ratifica, da parte di un Membro, della nuova Convenzione riveduta comporterebbe di diritto, nonostante l’articolo 25 precedente, la denuncia immediata della presente Convenzione, con la riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;
  2. a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione riveduta.

Art. 30

I testi in lingua francese e inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

0.822.726.2

Campo d’applicazione il 9 gennaio 20135

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Australia

10 agosto

2011

10 agosto

2012

Belgio

11 ottobre

1996

11 ottobre

1997

Bolivia

11 giugno

1990

11 giugno

1991

Bosnia e Erzegovina

2 giugno

1993 S

2 giugno

1993

Brasile

18 maggio

1990

18 maggio

1991

Camerun

20 febbraio

1989

20 febbraio

1990

Canada

16 giugno

1988

16 giugno

1989

Cile

14 ottobre

1994

14 ottobre

1995

Cipro

7 agosto

1992

7 agosto

1993

Colombia

25 gennaio

2001

25 gennaio

2002

Corea del Sud

4 aprile

2007

4 aprile

2008

Croazia

8 ottobre

1991 S

8 ottobre

1991

Danimarca

18 dicembre

2006

18 dicembre

2007

Ecuador

11 aprile

1990

11 aprile

1991

Finlandia

20 giugno

1988

20 giugno

1989

Germania

18 novembre

1993

18 novembre

1994

Giappone

11 agosto

2005

11 agosto

2006

Guatemala

18 aprile

1989

18 aprile

1990

Kazakistan

5 aprile

2011

5 aprile

2012

Lussemburgo

8 aprile

2008

8 aprile

2009

Macedonia del Nord

17 novembre

1991 S

17 novembre

1991

Marocco

13 aprile

2011

13 aprile

2012

Montenegro

3 giugno

2006

6 giugno

2007

Norvegia

4 febbraio

1992

4 febbraio

1993

Paesi Bassi

15 settembre

1999

15 settembre

2000

Portogallo

3 maggio

1999

3 maggio

2000

Russia

4 settembre

2000

4 settembre

2001

Serbia

24 novembre

2000 S

29 maggio

1990

Slovenia

29 maggio

1992 S

29 maggio

1992

Spagna

2 agosto

1990

2 agosto

1991

Svezia

2 settembre

1987

16 giugno

1989

Svizzera

16 giugno

1992

16 giugno

1993

Uganda

27 marzo

1990

27 marzo

1991

Uruguay

6 settembre

1995

6 settembre

1996

Zimbabwe

9 aprile

2003

9 aprile

2004