La presente Convenzione si applica a tutte le attività che comportano l’esposizione all’amianto dei lavoratori durante il lavoro.
Un Membro che ratifichi la presente Convenzione può, dopo aver consultato le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, e valutato i rischi esistenti per la salute, nonché le misure di sicurezza applicate, escludere determinati settori di attività economica, o particolari imprese dall’applicazione di alcune disposizioni della Convenzione, qualora venga accertato che la loro applicazione a detti settori o a dette imprese non è necessaria.
Qualora essa decida l’esclusione di particolari settori dell’attività economica o di determinate imprese, l’autorità competente deve tener conto della frequenza, della durata e del livello di esposizione, nonché del tipo di lavoro e delle condizioni in vigore sul luogo di lavoro.