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0.822.726.8

Convenzione n. 168
concernente la promozione dell’impiego
e la protezione contro la disoccupazione

RU 1991 1914; FF 1989 III 1397

Traduzione1

Conclusa a Ginevra il 21 giugno 1988
Approvata dall’Assemblea federale il 21 giugno 19902
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 17 ottobre 1990
Entrata in vigore per la Svizzera il 17 ottobre 1991

(Stato 21 aprile 2016)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 1° giugno 1988 nella sua settantacinquesima sessione;

Sottolineando l’importanza del lavoro e dell’impiego produttivo in ogni società, a causa non soltanto delle risorse ch’essi creano per la comunità, ma anche dei redditi ch’essi apportano ai lavoratori, del ruolo sociale che conferiscono loro e del sentimento di soddisfazione personale che procurano;

Richiamate le norme internazionali esistenti nel campo dell’impiego e della protezione, contro la disoccupazione (convenzione e raccomandazione sulla disoccupazione 1934 3 , raccomandazione sulla disoccupazione (giovani), 1935, raccomandazione sulla garanzia dei mezzi di sussistenza, 1944, convenzione concernente la sicurezza sociale (norme minime), 1952 4 , convenzione e raccomandazione sulla politica dell’impiego, 1964, convenzione e raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975 5 , convenzione e raccomandazione sull’amministrazione del lavoro, 1978 6 , e raccomandazione concernente la politica dell’impiego (disposizioni complementari), 1984);

Considerata l’estensione della disoccupazione e della sottoccupazione in diversi Paesi del mondo a tutti gli stadi di sviluppo, e segnatamente i problemi dei giovani, di cui un gran numero è alla ricerca di un primo impiego;

Considerando che, dall’adozione degli strumenti internazionali summenzionati concernenti la protezione contro la disoccupazione, nella legislazione e nella prassi di numerosi membri si sono verificati importanti sviluppi che rendono necessarie la revisione di norme esistenti, segnatamente della convenzione sulla disoccupazione, 1934, e l’adozione di nuove norme internazionali relative alla promozione del pieno impiego, produttivo e liberamente scelto, con tutti i mezzi appropriati, compresa la sicurezza sociale;

Notando che le disposizioni relative alle prestazioni di disoccupazione contenute nella convenzione concernente la sicurezza sociale (norme minime), 1952, fissano un livello di protezione attualmente superato dalla maggior parte dei sistemi di indennizzo esistenti nei Paesi industrializzati e non sono ancora state completate da norme più elevate, a differenza di quelle relative ad altre prestazioni, ma che i principi sui quali poggia questa convenzione rimangono validi e che le sue norme possono ancora costituire un obiettivo da conseguire per certi Paesi in sviluppo in grado d’istituire un sistema d’indennizzo della disoccupazione;

Riconoscendo che le politiche che suscitano una crescita economica sostenuta e non inflazionistica, una reazione duttile ai cambiamenti nonché la creazione e la promozione di qualsiasi forma di impiego produttivo e liberamente scelto, comprese le piccole aziende, le cooperative, il lavoro indipendente e le iniziative locali a favore dell’occupazione, anche mediante la ridistribuzione delle risorse attualmente destinate al finanziamento di attività di mera assistenza, a profitto di attività atte a promuovere l’occupazione, specialmente l’orientamento, la formazione e la riabilitazione professionali, offrono la miglior protezione contro gli effetti nefasti della disoccupazione involontaria, che nondimeno quest’ultima esiste e che occorre per conseguenza fare in modo che i sistemi di sicurezza sociale promuovano l’impiego e forniscano un sostegno economico alle persone involontariamente disoccupate;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla promozione dell’impiego e alla sicurezza sociale, questione che costituisce il quinto punto all’ordine del giorno della sessione, in vista segnatamente della revisione della convenzione sulla disoccupazione, 1934;

Considerando che dette proposte dovranno assumere la forma di una convenzione internazionale,

Adotta, questo ventuno giugno millenovecentottantotto, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulla promozione dell’impiego e la protezione contro la disoccupazione, 1988.

I. Disposizioni generali

Art. 1

Ai fini della presente convenzione:

  1. il termine «legislazione» comprende le leggi e i regolamenti come pure le disposizioni statutarie in materia di sicurezza sociale;
  2. Il termine «prescritto» significa determinato da o in virtù della legislazione nazionale.

Art. 2

Ogni Membro deve prendere misure appropriate per coordinare il suo sistema di protezione contro la disoccupazione e la sua politica dell’occupazione. All’uopo, deve provvedere affinché il suo sistema di protezione contro la disoccupazione e in particolar modo le modalità d’indennizzo contribuiscano alla promozione del pieno impiego, produttivo e liberamente scelto, e non abbiano per effetto di scoraggiare i datori di lavoro dall’offrire, e i lavoratori dal cercare un’occupazione produttiva.

Art. 3

Le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate in consultazione e collaborazione con le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, conformemente alla prassi nazionale.

Art. 4

Ogni Membro che ratifichi la presente convenzione può, all’atto della ratifica, dichiarare di non applicare le disposizioni della parte VII.

Ogni Membro che abbia fatto una dichiarazione siffatta può annullarla in qualsiasi momento con una dichiarazione successiva.

Art. 5

Ogni Membro può, mediante dichiarazione allegata alla sua ratifica, riservarsi il diritto di procedere a due al massimo delle deroghe temporanee previste nel paragrafo 4 dell’articolo 10, nel paragrafo 3 dell’articolo 11, nel paragrafo 2 dell’articolo 15, nel paragrafo 2 dell’articolo 18, nel paragrafo 4 dell’articolo 19, nel paragrafo 2 dell’articolo 23, nel paragrafo 2 dell’articolo 24 e nel paragrafo 2 dell’articolo 25. Tale dichiarazione deve enunciare le ragioni che giustificano queste deroghe.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, un Membro può, se la portata limitata del suo sistema di sicurezza sociale lo giustifica, mediante dichiarazione allegata alla sua ratifica, riservarsi il diritto di procedere alle deroghe temporanee previste nel paragrafo 4 dell’articolo 10, nel paragrafo 3 dell’articolo 11, nel paragrafo 2 dell’articolo 15, nel paragrafo 2 dell’articolo 18, nel paragrafo 4 dell’articolo 19, nel paragrafo 2 dell’articolo 23, nel paragrafo 2 dell’articolo 24 e nel paragrafo 2 dell’articolo 25. Tale dichiarazione deve enunciare le ragioni che giustificano queste deroghe.

Ogni Membro che abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 indica, nei rapporti sull’applicazione della presente convenzione da presentare in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro7, riguardo a ciascuna deroga di cui si è riservato il diritto:

  1. o che i motivi giustificanti la deroga continuano a sussistere;
  2. o che rinuncia ad avvalersi della deroga a decorrere da una data determinata.

Ogni Membro che abbia fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo 1 o del paragrafo 2 deve, secondo l’oggetto della dichiarazione e qualora le circostanze lo permettano:

  1. coprire l’eventualità della disoccupazione parziale;
  2. aumentare il numero delle persone protette;
  3. aumentare l’ammontare delle indennità;
  4. ridurre la durata dei termine d’attesa;
  5. estendere la durata del versamento delle indennità;
  6. adeguare i sistemi legali di sicurezza sociale alle condizioni dell’attività professionale dei lavoratori a tempo parziale;
  7. adoperarsi per garantire le cure mediche ai beneficiari delle indennità di disoccupazione ed alle persone a loro carico;
  8. adoperarsi per garantire che i periodi nel corso dei quali sono versate queste indennità siano considerati al fine di stabilire l’acquisizione del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale ed, eventualmente, per il calcolo delle prestazioni d’invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 6

Ogni Membro deve garantire la parità di trattamento a tutte le persone protette, senza discriminazione in base alla razza, al colore, al sesso, alla religione, all’opinione politica, all’estrazione nazionale, alla cittadinanza, all’origine etnica o sociale, all’invalidità o all’età.

Le disposizioni del paragrafo 1 non si oppongono all’adozione di provvedimenti speciali giustificati dalla situazione di determinati gruppi, nel quadro dei sistemi di cui al paragrafo 2 dell’articolo 12, o destinati a rispondere ai bisogni specifici di categorie di persone che incontrano problemi particolari sul mercato del lavoro, segnatamente gruppi sfavoriti, né alla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra Stati relativi alle prestazioni di disoccupazione su base di reciprocità.

II. Promozione dell’impiego produttivo

Art. 7

Ogni Membro deve formulare, come obiettivo prioritario, una politica intesa a promuovere il pieno impiego, produttivo e liberamente scelto, con tutti i mezzi appropriati, inclusa la sicurezza sociale. Questi mezzi dovrebbero comprendere segnatamente i servizi dell’impiego, la formazione e l’orientamento professionali.

Art. 8

Ogni Membro deve adoperarsi per stabilire, fatte salve la legislazione e la prassi nazionali, provvedimenti speciali per promuovere ulteriori possibilità d’impiego e di assistenza dell’impiego e facilitare il lavoro produttivo e liberamente scelto di determinate categorie di persone sfavorite che abbiano avuto o possano avere difficoltà nel trovare un impiego duraturo, come le donne, i giovani lavoratori, gli andicappati, i lavoratori anziani, i disoccupati di lunga durata, i lavoratori migranti in situazione regolare ed i lavoratori colpiti da cambiamenti strutturali.

Ogni Membro deve specificare, nei suoi rapporti giusta l’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 8 , le categorie di persone a favore delle quali s’impegna a promuovere provvedimenti d’occupazione.

Ogni Membro deve adoperarsi per estendere progressivamente la promozione dell’impiego produttivo ad un numero di categorie più elevato di quello previsto inizialmente.

Art. 9

I provvedimenti di cui nella presente parte devono ispirarsi alla convenzione e alla raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975, ed alla raccomandazione sulla politica dell’impiego (disposizioni complementari), 1984.

III. Eventualità coperte

Art. 10

Le eventualità coperte devono comprendere, nelle condizioni prescritte, la disoccupazione totale definita come perdita di guadagno dovuta all’impossibilità d’ottenere un impiego adeguato, tenendo debitamente conto delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 21, per una persona capace di lavorare, disponibile per il lavoro ed effettivamente in cerca d’impiego.

senza cessazione del rapporto di lavoro, segnatamente per motivi economici, tecnologici, strutturali o simili.

Ogni Membro deve adoperarsi per estendere la protezione della convenzione, nelle condizioni prescritte, alle eventualità seguenti:

  1. la perdita di guadagno dovuta alla disoccupazione parziale definita come riduzione temporanea della durata normale o legale del lavoro;
  2. la sospensione o la riduzione del guadagno dovuta a una sospensione temporanea del lavoro,

Ogni Membro deve inoltre adoperarsi per prevedere il versamento d’indennità ai lavoratori a tempo parziale che siano effettivamente alla ricerca di un impiego a tempo pieno. li totale delle indennità e dei guadagni provenienti dall’impiego a tempo parziale può essere tale da indurli ad assumere un impiego a tempo pieno.

Se una dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 5 è in vigore, l’attuazione dei paragrafi 2 e 3 può essere differita.

IV. Persone protette

Art. 11

La cerchia delle persone protette comprende categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno 1’85 per cento dell’insieme dei salariati, compresi gli agenti della funzione pubblica e gli apprendisti.

Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli agenti della funzione pubblica il cui impiego sia garantito dalla legislazione nazionale fino all’età normale del pensionamento possono essere esclusi dalla protezione.

Se è stata fatta una dichiarazione in applicazione dell’articolo 5, la cerchia delle persone protette comprende:

  1. o categorie prescritte di salariati, costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati;
  2. o, se il livello di sviluppo lo giustifica in modo speciale, categorie prescritte di salariati costituenti complessivamente almeno il 50 per cento dell’insieme dei salariati operanti in aziende industriali che occupano almeno venti persone.

V. Metodi di protezione

Art. 12

Ogni Membro può determinare il metodo o i metodi di protezione per mezzo dei quali sceglie di dar effetto alle disposizioni della convenzione, che si tratti di sistemi contributivi o non contributivi o anche della combinazione di siffatti sistemi, eccetto che la presente convenzione disponga altrimenti.

Tuttavia, se la legislazione di un Membro protegge tutti i residenti le cui risorse, durante l’eventualità, non eccedono limiti prescritti, la protezione accordata può essere limitata in funzione delle risorse del beneficiario e della sua famiglia conformemente alle disposizioni dell’articolo 16.

VI. Indennità da attribuire

Art. 13

Le prestazioni versate ai disoccupati sotto forma di pagamenti periodici possono essere legate ai metodi di protezione.

Art. 14

In caso di disoccupazione totale, devono essere versate indennità sotto forma di pagamenti periodici calcolati in modo da fornire al beneficiario un indennizzo parziale e transitorio della perdita di guadagno e da evitare, nello stesso tempo, gli effetti dissuasivi per il lavoro e la creazione di posti di lavoro.

Art. 15

Nel caso di disoccupazione totale e di perdita di guadagno dovuta ad una sospensione temporanea del lavoro senza cessazione del rapporto di lavoro, se quest’ultima eventualità è coperta, devono essere versate indennità sotto forma di pagamenti periodici calcolati nel modo seguente:

  1. se sono determinate in rapporto con i contributi versati dalla persona protetta o in suo nome o con il suo guadagno anteriore, le indennità devono essere fissate al 50 per cento almeno del guadagno anteriore nel limite eventuale di massimi d’indennità o di guadagno legati per esempio al salario di un operaio qualificato o al salario medio dei lavoratori nella regione considerata;
  2. quando sono determinate indipendentemente dai contributi e dal guadagno anteriore, queste indennità devono essere fissate al 50 per cento almeno del salario minimo legale o del salario del manovale ordinario, o corrispondere all’importo minimo indispensabile per le spese essenziali; all’uopo occorre prendere in considerazione l’importo più elevato.

Se è in vigore una dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 5, l’importo delle indennità deve essere almeno pari:

  1. o al 45 per cento del guadagno anteriore,
  2. o al 45 per cento del salario minimo legale o del salario del manovale ordinario, senza che questa percentuale possa essere inferiore all’ammontare minimo indispensabile per le spese essenziali.

Se appropriato, le percentuali specificate nei paragrafi 1 e 2 possono essere raggiunte paragonando i pagamenti periodici senza imposte e contributi con il guadagno senza imposte e contributi.

Art. 16

Nonostante le disposizioni dell’articolo 15, le indennità versate dopo la durata iniziale specificata nel capoverso a) paragrafo 2 dell’articolo 19, come anche le indennità versate da un Membro di cui nel paragrafo 2 dell’articolo 12, possono essere fissate secondo una scala prescritta, tenendo conto di altre risorse di cui dispongono il beneficiario e la sua famiglia oltre un limite prescritto. In ogni caso, queste indennità, combinate con tutte le altre prestazioni alle quali essi possono aver diritto, devono garantire loro condizioni d’esistenza sane e convenienti, secondo le norme nazionali.

Art. 17

Se la legislazione di un Membro subordina il diritto alle indennità di disoccupazione a un periodo di aspettativa, questo non deve eccedere la durata considerata necessaria per evitare gli abusi.

Ogni Membro deve adoperarsi per adeguare il periodo di aspettativa alle condizioni dell’attività professionale dei lavoratori stagionali.

Art. 18

Se la legislazione di un Membro dispone che le indennità cominciano ad essere versate in caso di disoccupazione totale soltanto alla scadenza di un termine d’attesa, questo termine non deve superare i sette giorni.

Se è in vigore una dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 5, il termine d’attesa non deve superare i 10 giorni.

Se si tratta di lavoratori stagionali, il termine d’attesa previsto nel paragrafo 1 può essere adattato alle condizioni della loro attività professionale.

Art. 19

Le indennità attribuite in caso di disoccupazione totale e di perdita di guadagno dovuta a sospensione temporanea del lavoro senza cessazione del rapporto di lavoro devono essere versate per tutta la durata di queste eventualità.

Tuttavia, in caso di disoccupazione totale:

  1. la durata iniziale del versamento delle indennità di cui all’articolo 15 può essere limitata a ventisei settimane per ogni caso di disoccupazione, o a trentanove settimane nel corso di ogni periodo di 24 mesi;
  2. se la disoccupazione si protrae alla scadenza di questo periodo iniziale d’indennizzo, la durata del versamento delle indennità calcolate eventualmente in funzione delle risorse del beneficiario e della sua famiglia, conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, può essere limitata a un periodo prescritto.

Se la legislazione di un Membro dispone che la durata iniziale del versamento delle indennità di cui all’articolo 15 è graduata secondo la durata del periodo di aspettativa, la media delle durate previste per il versamento delle indennità deve raggiungere almeno ventisei settimane.

Se è in vigore una dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 5, la durata del versamento delle indennità può essere limitata a 13 settimane nel corso di un periodo di 12 mesi o a una media di 13 settimane ove la legislazione disponga che la durata iniziale del versamento è proporzionale a quella del periodo di aspettativa.

Nel caso di cui al capoverso b) del paragrafo 2, ogni Membro deve adoperarsi per accordare agli interessati un aiuto complementare appropriato onde permettere loro di ritrovare un impiego produttivo e liberamente scelto, segnatamente ricorrendo ai provvedimenti specificati nella parte II.

La durata del versamento delle indennità ai lavoratori stagionali può essere adattata alle condizioni della loro attività professionale, impregiudicate le disposizioni del capoverso b) del paragrafo 2.

Art. 20

Le indennità alle quali una persona protetta avrebbe avuto diritto nell’eventualità di disoccupazione totale o parziale o di perdita di guadagno dovuta a sospensione temporanea del lavoro senza cessazione del rapporto di lavoro possono essere rifiutate, soppresse, sospese o ridotte in una misura prescritta:

  1. fintanto che l’interessato non si trova sul territorio del Membro;
  2. se, secondo la valutazione dell’autorità competente, l’interessato ha deliberatamente contribuito al suo licenziamento;
  3. se, secondo la valutazione dell’autorità competente, l’interessato ha lasciato volontariamente il suo impiego senza motivo legittimo;
  4. durante un conflitto professionale, se l’interessato ha cessato il lavoro per prender parte a questo conflitto, o se è impedito di lavorare per causa diretta di una sospensione del lavoro dovuta a detto conflitto;
  5. se l’interessato ha cercato di ottenere o ha ottenuto fraudolentemente le indennità;
  6. se l’interessato ha omesso, senza motivo legittimo, di ricorrere ai servizi messigli a disposizione in materia di collocamento, d’orientamento, di formazione, di riqualificazione professionale o di reinserimento in un impiego adeguato;
  7. fintantoché l’interessato riceve un’altra prestazione di mantenimento del reddito prevista dalla legislazione del Membro interessato, ad eccezione di una prestazione familiare, sempreché la parte sospesa delle indennità non superi l’altra prestazione.

Art. 21

Le indennità alle quali una persona protetta avrebbe avuto diritto in caso di disoccupazione totale possono essere rifiutate, soppresse, sospese o ridotte, in una misura prescritta, se l’interessato rifiuta di accettare un impiego adeguato.

Nel valutare l’adeguatezza di un impiego si deve tener conto segnatamente, nelle condizioni prescritte e nella misura appropriata, dell’età del disoccupato, della sua anzianità nella professione anteriore, dell’esperienza acquisita, della durata della disoccupazione, dello stato del mercato del lavoro, delle ripercussioni di questo impiego sulla situazione personale e familiare dell’interessato e del fatto che l’impiego è disponibile per causa diretta di una sospensione del lavoro dovuta a un conflitto professionale in corso.

Art. 22

a scelta di ogni Membro.

Se una persona protetta ha ricevuto direttamente dal suo datore di lavoro o da qualsiasi altra fonte, in virtù della legislazione nazionale o di un contratto collettivo, un’indennità di partenza avente per funzione principale di contribuire a compensare la perdita di guadagno subita in caso di disoccupazione totale:

  1. le indennità di disoccupazione alle quali l’interessato avrebbe diritto pos-sono essere sospese durante un periodo corrispondente a quello durante il quale l’indennità di partenza permette di compensare la perdita di guadagno subita; o
  2. l’indennità di partenza può essere ridotta di un ammontare corrispondente al valore convertito in un versamento unico delle indennità di disoccupazione alle quali l’interessato avrebbe diritto durante un periodo corrispondente a quello durante il quale l’indennità di partenza permette di compensare la perdita di guadagno subita,

Art. 23

Ogni Membro la cui legislazione preveda la copertura delle cure mediche e ne subordini direttamente o indirettamente il diritto ad una condizione di attività professionale deve adoperarsi per garantire, nelle condizioni prescritte, le cure mediche ai beneficiari delle indennità di disoccupazione, nonché alle persone a loro carico.

Se è in vigore dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 5, l’attuazione del paragrafo 1 può essere differita.

Art. 24

se la legislazione del Membro considerato prevede siffatte prestazioni e subordini direttamente o indirettamente il diritto alle stesse ad una condizione d’attività professionale.

Ogni Membro deve, nelle condizioni prescritte, adoperarsi per garantire ai beneficiari delle indennità di disoccupazione che i periodi nel corso dei quali queste indennità sono versate saranno considerati:

  1. per l’acquisizione del diritto o, eventualmente, per il calcolo delle prestazioni d’invalidità, vecchiaia e superstiti;
  2. per l’acquisizione del diritto alle cure mediche, alle indennità di malattia e di maternità ed alle prestazioni familiari, dopo la fine della disoccupazione,

Se è in vigore una dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 5, l’attuazione del paragrafo 1 può essere differita.

Art. 25

Ogni Membro deve assicurare che i sistemi legali di sicurezza sociale legati all’esercizio di un’attività professionale siano adattati alle condizioni dell’attività professionale dei lavoratori a tempo parziale la cui durata di lavoro o i cui guadagni non possano, nelle condizioni prescritte, essere considerati trascurabili.

Se è in vigore una dichiarazione fatta in virtù dell’articolo 5, l’attuazione del paragrafo 1 può essere differita.

VII. Disposizioni particolari per le persone in cerca di un primo impiego

Art. 26

I Membri devono tener presente che esistono numerose categorie di persone in cerca d’impiego che non sono mai state riconosciute come disoccupati o che hanno cessato di esserlo, o che non hanno mai appartenuto a sistemi d’indennizzo della disoccupazione o che hanno cessato di appartenervi. Per conseguenza, tre almeno delle dieci categorie di persone seguenti, in cerca d’impiego, devono beneficiare di prestazioni sociali, alle condizioni e secondo le modalità prescritte:

  1. i giovani che hanno terminato la formazione professionale;
  2. i giovani che hanno terminato gli studi;
  3. i giovani liberati dal servizio militare obbligatorio;
  4. qualsiasi persona, dopo un periodo che abbia dedicato all’educazione di un bambino o alle cure di una persona malata, andicappata o anziana;
  5. le persone il cui coniuge sia deceduto, qualora non abbiano diritto a una prestazione per superstiti;
  6. le persone divorziate o separate;
  7. i detenuti liberati;
  8. gli adulti, compresi gli invalidi, che hanno terminato un periodo di formazione;
  9. i lavoratori migranti, al loro ritorno nel Paese d’origine, fatti salvi i loro diritti acquisiti in virtù della legislazione del loro ultimo Paese di lavoro;
  10. le persone che hanno precedentemente lavorato in proprio.

Ogni Membro deve specificare, nei suoi rapporti in virtù dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro 9 le categorie di persone di cui al paragrafo 1 che si impegna a proteggere.

Ogni Membro dove adoperarsi per estendere progressivamente la protezione ad un numero di categorie di persone più elevato di quello che ha accettato originariamente.

VIII. Garanzie giuridiche, amministrative e finanziarie

Art. 27

In caso di rifiuto, soppressione, sospensione o riduzione delle indennità o di contestazione del loro ammontare, ogni richiedente deve avere il diritto di presentare un reclamo all’organismo che amministra il sistema delle prestazioni e di interporre ulteriormente un ricorso davanti ad un organo indipendente. Il richiedente deve essere informato per scritto sulle procedure applicabili, che devono essere semplici e rapide.

La procedura di ricorso deve permettere al richiedente, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali, di farsi rappresentare o assistere da una persona qualificata di sua scelta, da un delegato di un’organizzazione rappresentativa di lavoratori o da un delegato di un’organizzazione rappresentativa delle persone protette.

Art. 28

Ogni Membro assume una responsabilità generale per la buona amministrazione delle istituzioni e servizi che contribuiscono all’applicazione della convenzione.

Art. 29

Se l’amministrazione è direttamente assicurata da un dipartimento governativo responsabile davanti ad un parlamento, i rappresentanti delle persone protette e dei datori di lavoro devono, nelle condizioni prescritte, essere associati alla medesima a titolo consultivo.

Se l’amministrazione non è assicurata da un dipartimento governativo responsabile davanti ad un parlamento:

  1. rappresentanti delle persone protette devono partecipare all’amministrazione o esservi associati con potere consultivo nelle condizioni prescritte;
  2. la legislazione nazionale può prevedere anche la partecipazione di rappresentanti dei datori di lavoro;
  3. la legislazione nazionale può prevedere anche la partecipazione di rappresentanti delle autorità pubbliche.

Art. 30

Se sono accordati sussidi dello Stato o del sistema di sicurezza sociale in vista di salvaguardare impieghi, i Membri devono prendere i provvedimenti necessari per garantire la destinazione esclusiva di questi sussidi allo scopo previsto e impedire qualsiasi frode o qualsiasi abuso da parte dei beneficiari.

Art. 31

La presente convenzione rivede la convenzione sulla disoccupazione, 1934.

Art. 32

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrate.

Art. 33

La presente convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore generale.

In seguito, la presente convenzione entrerà in vigore per ogni Membro dodici mesi dopo la registrazione della sua ratifica.

Art. 34

Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di 10 anni dopo la data della sua iniziale entrata in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrato. Le denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.

Ogni Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di 10 anni menzionato nel paragrafo precedente non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di 10 anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione alla scadenza di ogni periodo di 10 anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 35

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denunce comunicategli dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore generale richiamerà l’attenzione dei Membri dell’Organizzazione sulla data dell’entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 36

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite 10 , informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Art. 37

Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscrivere all’ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 38

Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratifica, da parte di un Membro, della nuova convenzione comporterà, di diritto, nonostante l’articolo 34 qui innanzi, la denuncia immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione sia entrata in vigore;
  2. a decorrere dalla data dell’entrata in vigore della nuova convenzione, la presente convenzione cesserà d’essere aperta alla ratifica dei Membri.

La presente convenzione permarrebbe comunque vigente, nella sua forma e nel suo tenore, per i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la nuova convenzione.

Art. 39

Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

( Seguono le firme )

0.822.726.8

Campo d’applicazione il 21 aprile 201611

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Albania*

4 agosto

2006

4 agosto

2007

Belgio

21 ottobre

2011

21 ottobre

2012

Brasile

24 marzo

1993

24 marzo

1994

Finlandia

19 dicembre

1990

19 dicembre

1991

Norvegia

19 giugno

1990

17 ottobre

1991

Romania

15 dicembre

1992

15 dicembre

1993

Svezia

18 dicembre

1990

18 dicembre

1991

Svizzera

17 ottobre

1990

17 ottobre

1991

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU.
    Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione internazionale del lavoro: http://www.ilo.org/ilolex/french/convdisp1.htm oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.