La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 1° giugno 1988 nella sua settantacinquesima sessione;
Sottolineando l’importanza del lavoro e dell’impiego produttivo in ogni società, a causa non soltanto delle risorse ch’essi creano per la comunità, ma anche dei redditi ch’essi apportano ai lavoratori, del ruolo sociale che conferiscono loro e del sentimento di soddisfazione personale che procurano;
Richiamate le norme internazionali esistenti nel campo dell’impiego e della protezione, contro la disoccupazione (convenzione e raccomandazione sulla disoccupazione 1934 , raccomandazione sulla disoccupazione (giovani), 1935, raccomandazione sulla garanzia dei mezzi di sussistenza, 1944, convenzione concernente la sicurezza sociale (norme minime), 1952 , convenzione e raccomandazione sulla politica dell’impiego, 1964, convenzione e raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975 , convenzione e raccomandazione sull’amministrazione del lavoro, 1978 , e raccomandazione concernente la politica dell’impiego (disposizioni complementari), 1984);
Considerata l’estensione della disoccupazione e della sottoccupazione in diversi Paesi del mondo a tutti gli stadi di sviluppo, e segnatamente i problemi dei giovani, di cui un gran numero è alla ricerca di un primo impiego;
Considerando che, dall’adozione degli strumenti internazionali summenzionati concernenti la protezione contro la disoccupazione, nella legislazione e nella prassi di numerosi membri si sono verificati importanti sviluppi che rendono necessarie la revisione di norme esistenti, segnatamente della convenzione sulla disoccupazione, 1934, e l’adozione di nuove norme internazionali relative alla promozione del pieno impiego, produttivo e liberamente scelto, con tutti i mezzi appropriati, compresa la sicurezza sociale;
Notando che le disposizioni relative alle prestazioni di disoccupazione contenute nella convenzione concernente la sicurezza sociale (norme minime), 1952, fissano un livello di protezione attualmente superato dalla maggior parte dei sistemi di indennizzo esistenti nei Paesi industrializzati e non sono ancora state completate da norme più elevate, a differenza di quelle relative ad altre prestazioni, ma che i principi sui quali poggia questa convenzione rimangono validi e che le sue norme possono ancora costituire un obiettivo da conseguire per certi Paesi in sviluppo in grado d’istituire un sistema d’indennizzo della disoccupazione;
Riconoscendo che le politiche che suscitano una crescita economica sostenuta e non inflazionistica, una reazione duttile ai cambiamenti nonché la creazione e la promozione di qualsiasi forma di impiego produttivo e liberamente scelto, comprese le piccole aziende, le cooperative, il lavoro indipendente e le iniziative locali a favore dell’occupazione, anche mediante la ridistribuzione delle risorse attualmente destinate al finanziamento di attività di mera assistenza, a profitto di attività atte a promuovere l’occupazione, specialmente l’orientamento, la formazione e la riabilitazione professionali, offrono la miglior protezione contro gli effetti nefasti della disoccupazione involontaria, che nondimeno quest’ultima esiste e che occorre per conseguenza fare in modo che i sistemi di sicurezza sociale promuovano l’impiego e forniscano un sostegno economico alle persone involontariamente disoccupate;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla promozione dell’impiego e alla sicurezza sociale, questione che costituisce il quinto punto all’ordine del giorno della sessione, in vista segnatamente della revisione della convenzione sulla disoccupazione, 1934;
Considerando che dette proposte dovranno assumere la forma di una convenzione internazionale,
Adotta, questo ventuno giugno millenovecentottantotto, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulla promozione dell’impiego e la protezione contro la disoccupazione, 1988.