La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 22 giugno 1993 nella sua 80 a sessione;
viste le pertinenti Convenzioni e Raccomandazioni internazionali sul lavoro, in particolare la Convenzione e la Raccomandazione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, 1981, come pure la Convenzione e la Raccomandazione sui prodotti chimici, 1990, e sottolineata la necessità di procedere in modo globale e coerente;
considerata altresì la raccolta di direttive pratiche sulla prevenzione degli incidenti industriali rilevanti, pubblicata dall’Ufficio Internazionale del Lavoro nel 1991;
tenuto conto della necessità di vegliare affinché siano prese tutte le misure appropriate per:
- prevenire gli incidenti rilevanti,
- ridurre al minimo i rischi di incidenti rilevanti,
- ridurre al minimo gli effetti di siffatti incidenti;
considerate le cause di questi incidenti, in particolare le lacune organizzative, i fattori umani, il mancato funzionamento dei componenti, le deviazioni rispetto alle condizioni normali di funzionamento, gli eventi esterni come pure i fenomeni naturali;
riconosciuta la necessità di una collaborazione nel quadro del Programma internazionale sulla sicurezza delle sostanze chimiche, tra l’Organizzazione Internazionale del Lavoro, il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e l’Organizzazione mondiale della sanità, come pure con altre organizzazioni intergovernative interessate;
dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alla prevenzione di incidenti industriali rilevanti, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione;
dopo aver deciso di dare a tali proposte la forma di una Convenzione internazionale,
adotta, questo ventiduesimo giorno di giugno millenovecentonovantatré, la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione concernente la prevenzione degli incidenti industriali rilevanti, 1993.