Lexipedia

0.822.728.2

Convenzione n. 182
concernente il divieto delle forme più manifeste
di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione
immediata volta alla loro abolizione

RU 2003 927; FF 2000 277

Traduzione

Conclusa a Ginevra il 17 giugno 1999
Approvata dall’Assemblea federale il 9 marzo 2000 1
Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 28 giugno 2000
Entrata in vigore per la Svizzera il 28 giugno 2001

(Stato 7 settembre 2023)

La Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro e quivi riunita il 1° giugno 1999 per la sua 87 a sessione;

considerando la necessità di adottare nuovi strumenti volti al divieto e all’abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro quale priorità nazionale e internazionale, segnatamente della cooperazione e dell’assistenza internazionali, in vista di completare la Convenzione 2 e raccomandazione concernenti l’età minima di ammissione al lavoro, 1973, che restano tuttora strumenti fondamentali nel settore del lavoro dei fanciulli;

considerando che l’abolizione effettiva delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro esige un’azione comune immediata, che tenga conto dell’importanza dell’istruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a queste forme di lavoro i fanciulli interessati, assicurandone la riabilitazione e l’integrazione sociale, pur senza dimenticare i bisogni delle loro famiglie;

ricordando la risoluzione relativa all’abolizione del lavoro dei fanciulli adottata nel 1996 dalla Conferenza internazionale del lavoro in occasione della sua 83 a sessione;

ricordando che il lavoro dei fanciulli è largamente causato dalla povertà e che, a lunga scadenza, la soluzione risiede in una crescita economica costante, che sfoci nel progresso sociale e in particolare nell’eliminazione della povertà e nell’educazione universale;

ricordando la Convenzione relativa ai diritti del fanciullo adottata il 20 novembre 1989 3 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite;

ricordando la dichiarazione dell’OIL concernente i principi e diritti fondamentali del lavoro e il relativo seguito, adottati nel 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro in occasione della sua 86 a sessione;

ricordando che alcune delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro sono coperte da altri strumenti internazionali, in particolare la Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio 4 , 1930, e la Convenzione complementare delle Nazioni Unite concernente l’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e di istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù 5 , 1956;

avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro dei fanciulli, questione che è elencata al quarto punto dell’ordine del giorno della sessione;

avendo deciso che queste proposte prenderanno la forma di una Convenzione internazionale,

addotta addì diciassette giugno millenovecentonovantanove, la Convenzione qui appresso, denominata Convenzione concernente le forme più manifeste di
sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999.

Art. 1

Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve prendere provvedimenti immediati ed efficaci per garantire il divieto e l’abolizione delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, e ciò con la massima urgenza.

Art. 2

Ai sensi della presente Convenzione il termine «fanciullo» si applica a tutte le persone minori di 18 anni.

Art. 3

Ai sensi della presente Convenzione, l’espressione «le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro» comprende:

  1. tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe, come la vendita e la tratta dei fanciulli, la servitù per debiti e il servaggio nonché il lavoro forzato od obbligatorio, compreso l’arruolamento forzato od obbligatorio dei fanciulli in vista di utilizzarli nei conflitti armati;
  2. l’impiego, il reclutamento o l’offerta di fanciulli a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico o di spettacoli pornografici;
  3. l’impiego, il reclutamento o l’offerta di fanciulli in vista di attività illecite, segnatamente per la produzione e il traffico di stupefacenti, come definiti nelle convenzioni internazionali pertinenti;
  4. i lavori che, a causa della loro natura o delle condizioni in cui vengono effettuati, possono mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o la morale dei fanciulli.

Art. 4

I lavori descritti nell’articolo 3 lettera d) devono essere fissati dalla legislazione nazionale o dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti e in particolare dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione concernente le forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro, 1999.

L’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve individuare i tipi di lavoro così fissati.

La lista dei tipi di lavoro compilata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo deve essere esaminata periodicamente e, se opportuno, riveduta in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.

Art. 5

Ciascun Membro deve, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, elaborare o designare meccanismi appropriati per sorvegliare l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 6

Ciascun Membro deve elaborare e attuare programmi d’azione volti all’abolizione prioritaria delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro.

Questi programmi d’azione devono essere elaborati e attuati in consultazione con le istituzioni pubbliche competenti e con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto, se opportuno, anche del parere di altre cerchie interessate.

Art. 7

Ciascun Membro deve prendere tutte le misure necessarie per garantire l’esecuzione effettiva e il rispetto delle disposizioni di questa Convenzione, anche mediante l’istituzione e l’applicazione di sanzioni penali, o, se necessario, di altre sanzioni.

Tenuto conto dell’importanza dell’educazione in vista dell’abolizione del lavoro dei fanciulli, ciascun Membro deve, entro una scadenza determinata, prendere provvedimenti efficaci per:

  1. impedire l’assunzione dei fanciulli per quei lavori designati fra le forme più manifeste di sfruttamento;
  2. prevedere un aiuto diretto e appropriato per sottrarre i fanciulli a queste forme di sfruttamento e assicurarne la riabilitazione e l’integrazione sociale;
  3. garantire l’accesso all’istruzione di base gratuita e, quando ciò è possibile e utile, alla formazione professionale, a tutti i fanciulli sottratti allo sfruttamento sul lavoro;
  4. identificare i fanciulli particolarmente esposti a rischio e prendere contatto direttamente con loro;
  5. tenere conto della specificità della condizione delle ragazze.

Ciascun Membro deve designare l’autorità competente incaricata dell’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 8

I Membri devono prendere misure adeguate di assistenza reciproca per attuare la presente Convenzione mediante la cooperazione e/o una maggiore assistenza internazionale, anche per mezzo di misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale, ai programmi di eliminazione della povertà e di educazione universale.

Art. 9

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e da lui registrate.

Art. 10

La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro.

La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno registrate dal Direttore generale.

Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data della registrazione della sua ratifica.

Art. 11

Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data della messa in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro e registrato dal medesimo. La denuncia ha effetto solo un anno dopo essere stata registrata.

Qualsiasi Membro che ha ratificato la presente Convenzione, il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista nel presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo decennale e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 12

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro notificherà a tutti i Membri dell’Organizzazione internazionale del lavoro la registrazione di ogni ratifica e di ogni atto di denuncia comunicatigli dai Membri dell’Organizzazione.

Notificando ai Membri dell’Organizzazione la registrazione della seconda ratifica comunicatagli, il Direttore generale li avvertirà riguardo alla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Art. 13

Il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del lavoro comunicherà al Segretario delle Nazioni Unite, a scopo di registrazione conformemente all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 6 , le informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche e a tutte gli atti di denuncia che avrà registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 14

Ogniqualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio d’amministrazione dell’Ufficio internazionale del lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull’applicazione della presente Convenzione ed esaminerà l’opportunità di iscriverne all’ordine del giorno della Conferenza la revisione totale o parziale.

Art. 15

Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione comportante una revisione totale o parziale della presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

  1. la ratifica da parte di un Membro della nuova Convenzione emendata provocherebbe di pieno diritto, nonostante l’articolo 11 precedente, la disdetta immediata della presente Convenzione, sempre che la nuova Convenzione emendata sia entrata in vigore;
  2. a contare dalla data d’entrata in vigore della nuova Convenzione emendata, la presente Convenzione cesserebbe d’essere aperta alla ratifica dei Membri.

La presente Convenzione rimane comunque in vigore nella sua forma e nel suo tenore per tutti i Membri che l’avessero ratificata e che non ratificassero la nuova Convenzione emendata.

Art. 16

I testi francese e inglese della presente Convenzione fanno parimenti fede.

0.822.728.2

Campo d’applicazione il 7 settembre 20237

Stati partecipanti

Ratifica

Dichiarazione di successione (S)

Entrata in vigore

Afghanistan

7 aprile

2010 S

7 aprile

2011

Albania

2 agosto

2001

2 agosto

2002

Algeria

9 febbraio

2001

9 febbraio

2002

Angola

13 giugno

2001

13 giugno

2002

Antigua e Barbuda

16 settembre

2002

16 settembre

2003

Arabia Saudita

8 ottobre

2001

8 ottobre

2002

Argentina

5 febbraio

2001

5 febbraio

2002

Armenia

2 gennaio

2006

2 gennaio

2007

Australia

19 dicembre

2006

19 dicembre

2007

Austria

4 dicembre

2001

4 dicembre

2002

Azerbaigian

30 marzo

2004

30 marzo

2005

Bahamas

14 giugno

2001

14 giugno

2002

Bahrein

23 marzo

2001

23 marzo

2002

Bangladesh

12 marzo

2001

12 marzo

2002

Barbados

23 ottobre

2000

23 ottobre

2001

Belarus

31 ottobre

2000

31 ottobre

2001

Belgio

8 maggio

2002

8 maggio

2003

Belize

6 marzo

2000

6 marzo

2001

Benin

6 novembre

2001

6 novembre

2002

Bolivia

6 giugno

2003

6 giugno

2004

Bosnia e Erzegovina

5 ottobre

2001

5 ottobre

2002

Botswana

3 gennaio

2000

3 gennaio

2001

Brasile

2 febbraio

2000

2 febbraio

2001

Brunei

9 giugno

2008

9 giugno

2009

Bulgaria

28 luglio

2000

28 luglio

2001

Burkina Faso

25 luglio

2001

25 luglio

2002

Burundi

11 giugno

2002

11 giugno

2003

Cambogia

14 marzo

2006

14 marzo

2007

Camerun

5 giugno

2002

5 giugno

2003

Canada

6 giugno

2000

6 giugno

2001

Capo Verde

23 ottobre

2001

23 ottobre

2002

Ceca, Repubblica

19 giugno

2001

19 giugno

2002

Ciad

6 novembre

2000

6 novembre

2001

Cile

17 luglio

2000

17 luglio

2001

Cina

8 agosto

2002

8 agosto

2003

Cipro

27 novembre

2000

27 novembre

2001

Colombia

28 gennaio

2005

28 gennaio

2006

Comore

17 marzo

2004

17 marzo

2005

Congo (Brazzaville)

29 aprile

2002

29 aprile

2003

Congo (Kinshasa)

20 giugno

2001

20 giugno

2002

Cook, Isole

15 agosto

2018

15 agosto

2019

Corea (Sud)

29 marzo

2001

29 marzo

2002

Costa Rica

10 settembre

2001

10 settembre

2002

Côte d’Ivoire

7 febbraio

2003

7 febbraio

2004

Croazia

17 luglio

2001

17 luglio

2002

Cuba

28 settembre

2015

28 settembre

2016

Danimarca a

14 agosto

2000

14 agosto

2001

Dominica

4 gennaio

2001

4 gennaio

2002

Dominicana, Repubblica

15 novembre

2000

15 novembre

2001

Ecuador

19 settembre

2000

19 settembre

2001

Egitto

6 maggio

2002

6 maggio

2003

El Salvador

12 ottobre

2000

12 ottobre

2001

Emirati Arabi Uniti

28 giugno

2001

28 giugno

2002

Eritrea

3 giugno

2019

3 giugno

2020

Estonia

24 settembre

2001

24 settembre

2002

Eswatini

23 ottobre

2002

23 ottobre

2003

Etiopia

2 settembre

2003

2 settembre

2004

Figi

17 aprile

2002

17 aprile

2003

Filippine

28 novembre

2000

28 novembre

2001

Finlandia

17 gennaio

2000

17 gennaio

2001

Francia

11 settembre

2001

11 settembre

2002

Gabon

28 marzo

2001

28 marzo

2002

Gambia

3 luglio

2001

3 luglio

2002

Georgia

24 luglio

2002

24 luglio

2003

Germania

18 aprile

2002

18 aprile

2003

Ghana

13 giugno

2000

13 giugno

2001

Giamaica

13 ottobre

2003

13 ottobre

2004

Giappone

18 giugno

2001

18 giugno

2002

Gibuti

28 febbraio

2005

28 febbraio

2006

Giordania

20 aprile

2000

20 aprile

2001

Grecia

6 novembre

2001

6 novembre

2002

Grenada

14 maggio

2003

14 maggio

2004

Guatemala

11 ottobre

2001

11 ottobre

2002

Guinea

6 giugno

2003

6 giugno

2004

Guinea equatoriale

13 agosto

2001

13 agosto

2002

Guinea-Bissau

26 agosto

2008

26 agosto

2009

Guyana

15 gennaio

2001

15 gennaio

2002

Haiti

19 luglio

2007

19 luglio

2008

Honduras

25 ottobre

2001

25 ottobre

2002

Indonesia

28 marzo

2000

28 marzo

2001

Iran

8 maggio

2002

8 maggio

2003

Iraq

9 luglio

2001

9 luglio

2002

Irlanda

20 dicembre

1999

20 dicembre

2000

Islanda

29 maggio

2000

29 maggio

2001

Israele

15 marzo

2005

15 marzo

2006

Italia

7 giugno

2000

7 giugno

2001

Kazakstan

26 febbraio

2003

26 febbraio

2004

Kenya

7 maggio

2001

7 maggio

2002

Kirghizistan

11 maggio

2004

11 maggio

2005

Kiribati

17 giugno

2009

17 giugno

2010

Kuwait

15 agosto

2000

15 agosto

2001

Laos

13 giugno

2005

13 giugno

2006

Lesotho

14 giugno

2001

14 giugno

2002

Lettonia

2 giugno

2006

2 giugno

2007

Libano

11 settembre

2001

11 settembre

2002

Liberia

2 giugno

2003

2 giugno

2004

Libia

4 ottobre

2000

4 ottobre

2001

Lituania

29 settembre

2003

29 settembre

2004

Lussemburgo

21 marzo

2001

21 marzo

2002

Macedonia del Nord

30 maggio

2002

30 maggio

2003

Madagascar

4 ottobre

2001

4 ottobre

2002

Malawi

19 novembre

1999

19 novembre

2000

Malaysia

10 novembre

2000

10 novembre

2001

Maldive

4 gennaio

2013

4 gennaio

2014

Mali

14 luglio

2000

14 luglio

2001

Malta

15 giugno

2001

15 giugno

2002

Marocco

26 gennaio

2001

26 gennaio

2002

Marshall, Isole

13 marzo

2019

13 marzo

2020

Mauritania

3 dicembre

2001

3 dicembre

2002

Maurizio

8 giugno

2000

8 giugno

2001

Messico

30 giugno

2000

30 giugno

2001

Moldova

14 giugno

2002

14 giugno

2003

Mongolia

26 febbraio

2001

26 febbraio

2002

Montenegro

3 giugno

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

16 giugno

2003

16 giugno

2004

Myanmar

18 dicembre

2013

18 dicembre

2014

Namibia

15 novembre

2000

15 novembre

2001

Nepal

3 gennaio

2002

3 gennaio

2003

Nicaragua

6 novembre

2000

6 novembre

2001

Niger

23 ottobre

2000

23 ottobre

2001

Nigeria

2 ottobre

2002

2 ottobre

2003

Norvegia

21 dicembre

2000

21 dicembre

2001

Nuova Zelanda

14 giugno

2001

14 giugno

2002

Oman

11 giugno

2001

11 giugno

2002

Paesi Bassi

14 febbraio

2002

14 febbraio

2003

Aruba

22 giugno

2011

22 giugno

2011

Pakistan

11 ottobre

2001

11 ottobre

2002

Panama

31 ottobre

2000

31 ottobre

2001

Papua Nuova Guinea

2 giugno

2000

2 giugno

2001

Paraguay

7 marzo

2001

7 marzo

2002

Palau

4 marzo

2019

4 marzo

2020

Perù

10 gennaio

2002

10 gennaio

2003

Polonia

9 agosto

2002

9 agosto

2003

Portogallo

15 giugno

2000

15 giugno

2001

Qatar

30 maggio

2000

30 maggio

2001

Regno Unito

22 marzo

2000

22 marzo

2001

Guernesey b

15 ottobre

2001

15 ottobre

2001

Rep. Centrafricana

28 giugno

2000

28 giugno

2001

Romania

13 dicembre

2000

13 dicembre

2001

Ruanda

23 maggio

2000

23 maggio

2001

Russia

25 marzo

2003

25 marzo

2004

Saint Kitts e Nevis

12 ottobre

2000

12 ottobre

2001

Saint Lucia

6 dicembre

2000

6 dicembre

2001

Saint Vincent e Grenadine

4 dicembre

2001

4 dicembre

2002

Salomone, Isole

13 aprile

2012

13 aprile

2013

Samoa

30 giugno

2008

30 giugno

2009

San Marino

15 marzo

2000

15 marzo

2001

São Tomé e Príncipe

4 maggio

2005

4 maggio

2006

Seicelle

28 settembre

1999

19 novembre

2000

Senegal

1° giugno

2000

1° giugno

2001

Serbia

10 luglio

2003

10 luglio

2004

Sierra Leone

10 giugno

2011

10 giugno

2012

Singapore

14 giugno

2001

14 giugno

2002

Siria

22 maggio

2003

22 maggio

2004

Slovacchia

20 dicembre

1999

20 dicembre

2000

Slovenia

8 maggio

2001

8 maggio

2002

Somalia

20 marzo

2014

20 marzo

2015

Spagna

2 aprile

2001

2 aprile

2002

Sri Lanka

1° marzo

2001

1° marzo

2002

Stati Uniti*

2 dicembre

1999

2 dicembre

2000

Sudafrica

7 giugno

2000

7 giugno

2001

Sudan

7 marzo

2003

7 marzo

2004

Sudan del Sud

29 aprile

2012

29 aprile

2013

Suriname

12 aprile

2006

12 aprile

2007

Svezia

13 giugno

2001

13 giugno

2002

Svizzera

28 giugno

2000

28 giugno

2001

Tagikistan

8 giugno

2005

8 giugno

2006

Tanzania

12 settembre

2001

12 settembre

2002

Thailandia

16 febbraio

2001

16 febbraio

2002

Timor-Leste

16 giugno

2009

16 giugno

2010

Togo

19 settembre

2000

19 settembre

2001

Tonga

4 agosto

2020

4 agosto

2021

Trinidad e Tobago

23 aprile

2003

23 aprile

2004

Tunisia

28 febbraio

2000

28 febbraio

2001

Turchia

2 agosto

2001

2 agosto

2002

Turkmenistan

15 novembre

2010

15 novembre

2011

Tuvalu

11 giugno

2019

11 giugno

2020

Ucraina

14 dicembre

2000

14 dicembre

2001

Uganda

21 giugno

2001

21 giugno

2002

Ungheria

20 aprile

2000

20 aprile

2001

Uruguay

3 agosto

2001

3 agosto

2002

Uzbekistan

24 giugno

2008

24 giugno

2009

Vanuatu

28 agosto

2006

28 agosto

2007

Venezuela

8 giugno

2005

8 giugno

2006

Vietnam

19 dicembre

2000

19 dicembre

2001

Yemen

15 giugno

2000

15 giugno

2001

Zambia

10 dicembre

2001

10 dicembre

2002

Zimbabwe

11 dicembre

2000

11 dicembre

2001

  1. Riserve e dichiarazioni.
    Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito internet dell’Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions et recommandations à jour, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Non si applica alle Isole Faeröer né alla Groenlandia.
  1. S’applica senza mod. a Guernesey (ad eccezione di «Bailiwick» di Guernesey, la cui autorità si estende alle isole di Aurigny e Sercq).