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Accordo amministrativo
sull’applicazione della Convenzione di sicurezza sociale
del 9 dicembre 1977 tra la Repubblica federale di Germania,
il Principato del Liechtenstein, la Repubblica d’Austria
e la Confederazione Svizzera

RU 1980 1625

Traduzione1

Concluso a Berna il 28 marzo 1979
Entrato in vigore per la Svizzera il 1o novembre 1980

Conformemente all’articolo 11 della Convenzione di sicurezza sociale del 9 dicembre 1977 2 tra la Repubblica federale di Germania, il Principato del Liechtenstein,la Repubblica d’Austria e la Confederazione Svizzera (detta in seguito «Convenzione»),

il Governo della Repubblica federale di Germania

  1. per la Repubblica federale di Germania,

il Governo del Principato del Liechtenstein

  1. per il Principato del Liechtenstein,

il Ministro federale degli affari sociali

  1. per la Repubblica d’Austria,

l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali

  1. per la Confederazione svizzera,

hanno convenuto quanto segue circa l’applicazione della Convenzione:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

I termini utilizzati nella Convenzione sono ripresi nel presente Accordo nel senso dato loro dalla Convenzione.

Art. 2

Gli organi di collegamento ai sensi dell’articolo 11 paragrafo 2 della Convenzione sono i seguenti: nella Repubblica federale di Germania nel Liechtenstein in Austria in Svizzera

  1. per l’assicurazione-pensioni degli operai
  2. riguardo alle relazioni con il Liechtenstein e la Svizzera, la «Landesversicherungsanstalt Baden» a Karlsruhe,
  3. riguardo alle relazioni con l’Austria, la «Landesversicherungsanstalt Oberbayern» a Monaco,
  4. per l’assicurazione-pensioni degli impiegati,
  5. la «Bundesversicherungsanstalt für Angestellte» a Berlino,
  6. per l’assicurazione-pensioni dei minatori,
  7. la «Bundesknappschaft» a Bochum;
  1. per l’assicurazione per la vecchiaia e superstiti,
  2. la «Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung» a Vaduz;
  1. lo «Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger», a Vienna;
  1. la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra.

Art. 3

Per facilitare l’applicazione della Convenzione, gli organi di collegamento enumerati all’articolo 2, come pure gli istituti germanici, la cui competenza rimane immutata giusta gli accordi bilaterali, sono incaricati di prendere, oltre ai compiti loro incombenti in virtù del presente Accordo, qualsiasi provvedimento amministrativo che s’impone, segnatamente di accordarsi la reciproca assistenza amministrativa e giuridica, di agire quali intermediari per procurarla nonché compilare dei moduli.

Art. 4

Nei limiti della loro competenza, gli istituti in questione hanno l’obbligo d’informare, in modo generale, le persone incluse nella Convenzione sui loro diritti; restano riservate le disposizioni delle legislazioni nazionali sull’obbligo d’informare.

Titolo II Disposizioni particolari

Art. 5

Gli istituti in questione si trasmettono reciprocamente e tempestivamente informazioni, all’occorrenza tramite gli organi di collegamento, sulle domande di prestazioni che esigono l’applicazione del Titolo II della Convenzione.

Gli istituti si comunicano in seguito anche gli altri fatti aventi un’incidenza sulla determinazione delle prestazioni; essi corredano, se del caso, la loro relazione di certificati medici.

Art. 6

Gli istituti competenti s’informano l’un l’altro sul risultato della procedura di determinazione del diritto alle prestazioni e, in seguito, si comunicano ogni modifica inerente all’ammontare della prestazione, per quanto essa non risulti da un adeguamento generale delle rendite.

Art. 7

Le prestazioni delle assicurazioni-pensioni sono versate direttamente agli aventi diritto. Gli arretrati di rendite o di pensioni possono essere pagati sia direttamente, sia tramite l’organismo di collegamento o l’istituto competente dello Stato di domicilio dell’avente diritto.

Art. 8

Le decisioni emanate da un istituto germanico possono essere notificate direttamente, a mezzo lettera raccomandata, a una persona residente sul territorio di un altro Stato contraente, per quanto la convenzione bilaterale da applicarsi non disponga altrimenti. Ciò vale egualmente nei casi previsti all’articolo 5 paragrafo 2 della Convenzione.

Titolo III Disposizioni varie

Art. 9

Per accelerare la procedura di fissazione di una prestazione, gli istituti compilano, per quanto possibile, su richiesta di una persona considerata dall’articolo 4 della Convenzione, la carriera assicurativa di questa persona un anno prima che raggiunga l’età determinante per l’erogazione di una prestazione di vecchiaia.

Titolo IV Disposizioni finali

Art. 10

Il presente Accordo si applica parimenti al «Land» di Berlino, a meno che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia pervenire alle autorità degli altri Stati contraenti una dichiarazione contraria entro il termine di tre mesi a contare dalla data dell’entrata in vigore di questo Accordo.

Art. 11

Il presente Accordo entra in vigore non appena che il Governo della Repubblica federale di Germania avrà comunicato alle autorità competenti degli altri Stati contraenti l’adempimento delle condizioni prescritte dal diritto germanico. Fatto in quattro esemplari a Berna il 28 marzo 1979. Per il Governo della Repubblica federale di Germania: Ulrich Lebsanft Per il Governo del Principato del Liechtenstein: Heinrich Prinz von Liechtenstein Per il Ministro federale degli Affari sociali: Hans Thalberg Per l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali: Adelrich Schuler

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