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Accordo amministrativo concernente le modalità d’applicazione della convenzione sulla sicurezza sociale conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Austria Conchiuso a Vienna il 1o ottobre 1968 Entrato in vigore il 1o gennaio 1969

RU 1969 39

Traduzione1

In virtù dell’articolo 30 capoverso 1 della Convenzione del 15 novembre 1967 2 , conchiusa tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Austria sulla sicurezza sociale (appresso: «convenzione»), le autorità competenti

(Se ne omette la designazione)

hanno convenuto le seguenti disposizioni d’applicazione:

Parte prima Disposizioni generali

Art. 1

Nel presente accordo, le espressioni menzionate nella convenzione hanno lo stesso significato.

Art. 23

Gli organismi di collegamento designati all’articolo 30 paragrafo 3 della convenzione sono:

  1. in Austria
  2. per l’assicurazione-infortuni e l’assicurazione-pensioni: la Federazione delle istituzioni di sicurezza sociale (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger),
  3. per gli assegni familiari: il Ministero federale dell’ambiente, della gioventù e della famiglia (Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie);
  4. in Svizzera
  5. per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità: la Cassa svizzera di compensazione a Ginevra
  6. per tutti gli altri settori di assicurazione: l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali a Berna.

Art. 34

Gli organismi di collegamento sono incaricati, indipendentemente dai compiti loro incombenti in esecuzione del presente Accordo, di prendere tutti i provvedimenti amministrativi tendenti a semplificare l’applicazione della convenzione; essi devono, in modo particolare, accordarsi la reciproca assistenza amministrativa o agire quali intermediari per procurarla e compilare dei moduli.

Art. 45

Nei casi dell’articolo 7 paragrafo 2 deve essere certificato che la prescrizione giuridica mantiene il suo valore

  1. in Austria tramite l’istituzione competente dell’assicurazione-malattia; se l’attività non è soggetta all’assicurazione-malattia, dall’organismo di collegamento austriaco competente in materia assicurazione-infortuni e assicurazione-pensioni,
  2. in Svizzera dalla Cassa di compensazione competente dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e dall’assicuratore per gli infortuni competente.

Parte seconda Disposizioni speciali

Capo primo Assicurazione infortuni

Art. 56

Al versamento di prestazioni monetarie s’applica analogicamente l’articolo 11.

Art. 67

Nei casi di cui all’articolo 12 della convenzione, l’istante deve fornire all’istituto competente le indicazioni necessarie relative agli infortuni insorti sul lavoro e alle malattie professionali contratte nell’altro Stato contraente.

Art. 7

(1) 8 Se viene richiesta una prestazione di aiuto secondo l’articolo 15 della convenzione e non è presentato né un certificato secondo l’articolo 4 né uno che deve essere compilato conformemente all’articolo 14 paragrafo 1 della convenzione, l’istituzione del luogo di residenza deve rivolgersi direttamente o attraverso un intermediario dell’organismo di collegamento all’istituzione competente.

L’assicuratore del luogo di residenza deve eseguire il controllo di un malato come se egli fosse suo assicurato e sottoporne il risultato all’assicuratore competente.

Ove tali prestazioni siano state accordate per motivi d’urgenza, l’assicuratore del luogo di domicilio deve informarne immediatamente gli assicuratori competenti.

Le prestazioni giusta l’articolo 15 comma 4 della convenzione sono le seguenti:

  1. le protesi, gli apparecchi ortopedici e di sostegno, compresi i busti ortopedici coperti di tessuto, gli elementi di ricambio e gli utensili necessari;
  2. le scarpe ortopediche su misura, ove occorra con la rispettiva scarpa normale (non ortopedica);
  3. le plastiche del mascellare e del viso, le parrucche;
  4. le impronte (parti del corpo umano) necessarie ad un buon adeguamento degli oggetti menzionati da 1 a 3;
  5. gli occhi artificiali, le lenti di contatto, gli occhiali a lenti d’ingrandimento e a prisma;
  6. gli apparecchi acustici e fonetici;
  7. le protesi dentarie, fisse e amovibili, e le placche palatine;
  8. i veicoli per invalidi, le sedie a ruote come anche tutti gli altri mezzi di spostamento a trazione meccanica;
  9. i cani guida per ciechi;
  10. la sostituzione degli oggetti da 1 a 8;
  11. 9 Tutti gli altri apparecchi per il trattamento, i mezzi ausiliari e gli altri oggetti analoghi il cui prezzo d’acquisto supera 5000 scellini in Austria o 1000 franchi in Svizzera.

Art. 8

Conformemente all’articolo 16 della convenzione, una pretesa di rimborso dev’essere fatta valere dopo la liquidazione del caso oppure alla fine di ogni trimestre civile, ove occorra per il tramite degli organismi accentratori, e la richiesta va soddisfatta entro due mesi dopo la sua ricezione.

Capo secondo Assicurazione pensioni (rendite)

Art. 910

L’organismo svizzero di collegamento così pure le istituzioni austriache competenti devono informarsi immediatamente di tutte le domande di prestazione alle quali si applica la seconda parte, capitolo 2 della convenzione.

Inoltre l’organismo svizzero di collegamento così pure le istituzioni austriache competenti devono comunicarsi gli altri fatti che incidono sulla determinazione di una prestazione aggiungendo, se necessario, certificati medici.

Nei casi corrispondenti ai paragrafi 1 e 2, l’istituzione presso la quale è stata depositata la richiesta deve confermare l’esattezza delle informazioni relative alla persona del richiedente rispettivamente all’assicurato e ai membri della sua famiglia.

Art. 1011

L’organismo accentratore svizzero, come anche gli assicuratori austriaci competenti, devono informarsi reciprocamente circa il risultato della procedura di determinazione dei diritti alle prestazioni e successivamente, in quanto non derivi da un riallineamento generale dei tassi, circa ogni modificazione dell’ammontare delle prestazioni.

Art. 1112

Gli istituti competenti versano le prestazioni delle assicurazioni-pensioni (rendite) direttamente agli aventi diritto residenti nell’altro Stato contraente.

Art. 1213

Gli istituti competenti devono rimettere al rispettivo organismo accentratore una statistica annua dei versamenti effettuati nell’altro Stato contraente. Gli organismi accentratori si comunicano reciprocamente dette statistiche.

Capitolo 2a Assegni familiari

Art. 13

Gli istituti competenti rilasciano, su richiesta, ai beneficiari di assegni familiari un documento attestante la riscossione di tali assegni, quando tale documento è necessario per far valere un diritto agli assegni familiari nell’altro Stato contraente. L’attestato deve contenere:

  1. i nomi dei figli per i quali sono stati percepiti degli assegni familiari,
  2. il periodo durante il quale detti assegni sono stati versati,
  3. l’ammontare dei suddetti assegni.

Su richiesta, l’organismo di collegamento svizzero accorda parimenti l’assistenza amministrativa all’organismo di collegamento austriaco per quanto riguarda gli assegni familiari non erogati secondo le disposizioni della legislazione federale svizzera.

Capo terzo Assicurazione malattie

Art. 14

Qualora una domanda d’ammissione, secondo il numero 14 lettera a del protocollo finale alla convenzione, sia presentata ad una cassa malati svizzera riconosciuta, il richiedente deve fornire un’attestazione indicante la data in cui ebbe fine la sua appartenenza all’assicurazione malattia austriaca legale, la durata assicurativa durante gli ultimi tre mesi precedenti tale data e, ove occorra, le lesioni cagionate dalla guerra, di cui soffrono egli o i suoi familiari suscettivi d’essere ammessi nella cassa, note all’istituzione d’assicurazione malattie incaricata di rilasciare l’attestazione. Questa ultima dev’essere fornita dall’istituzione d’assicurazione malattie presso la quale il richiedente era da ultimo assicurato oppure, ove trattisi di più assicuratori, da quelli presso cui il richiedente era assicurato durante il periodo determinante secondo la prima frase.

A domanda delle casse malati svizzere riconosciute, gli assicuratori austriaci competenti dell’assicurazione malattia devono rilasciare attestazioni anche per periodi assicurativi anteriori a quelli indicati nel numero precedente.

Art. 1514

Per l’applicazione della cifra 14 lettera b del protocollo finale della convenzione, la persona concernente deve presentare un certificato dei periodi di assicurazione prestati in Svizzera. L’attestato deve essere emesso dalla cassa-malattia alla quale apparteneva la persona in questione.

Parte terza Disposizioni finali

Art. 16

Il presente accordo entra in vigore simultaneamente alla convenzione. Fatto a Vienna, il 1° ottobre 1968, in doppio esemplare. (Si omettono le firme)