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0.831.109.232.22

Accordo amministrativo
concernente le modalità di applicazione dell’intesa
in materia di sicurezza sociale tra la Confederazione
Svizzera e il Quebec

RU 1995 4311

Traduzione1

Concluso il 25 febbraio 1994
Entrato in vigore il 1° ottobre 1995

In conformità all’articolo 15 lettera a) dell’Intesa in materia di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Quebec, conclusa il 25 febbraio 1994 2 , denominata in seguito «Intesa», la competente autorità svizzera, ossia l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e il Governo del Quebec

hanno concordato le disposizioni seguenti:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1

I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nell’Intesa.

Art. 2

Sono designati come organismi di collegamento ai sensi dell’articolo 15 lettera a) dell’Intesa

  1. per quanto riguarda la Svizzera: la Cassa svizzera di compensazione, a Ginevra, denominata in seguito «Cassa svizzera»;
  2. per quanto riguarda il Quebec: la Direction de l’administration des ententes de sécurité sociale du ministère des Communautés culturelles et de l’Immigration oppure qualsiasi altro organismo che l’autorità competente del Quebec potrà designare successivamente.

Art. 3

Le autorità competenti delle Parti o, con il loro consenso, gli organismi di collegamento concordano le misure amministrative e allestiscono i moduli necessari all’applicazione dell’Intesa e del presente Accordo amministrativo.

Capitolo 2 Disposizioni relative alla legislazione applicabile

Art. 4

Nei casi di cui all’articolo 7 paragrafo 1 dell’Intesa, l’organismo della Parte la cui legislazione è applicabile rilascia, su richiesta, un certificato attestante che la o le persone interessate rimangono sottoposte a tale legislazione.

Il certificato di cui al paragrafo 1 è rilasciato

  1. in Svizzera: dalla competente cassa di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
  2. in Quebec: dall’organismo di collegamento.

Le domande volte a prorogare il distacco devono essere presentate all’autorità competente della Parte sul cui territorio la persona è distaccata. Le decisioni prese dalle autorità competenti sono comunicate agli organismi interessati del loro Paese.

Capitolo 3 Disposizioni relative alle prestazioni

Art. 5

L’organismo di collegamento di una Parte che riceve una domanda di prestazioni ai sensi della legislazione dell’altra Parte trasmette tale domanda all’organismo di collegamento dell’altra Parte.

Le indicazioni sullo stato civile fornite sul formulario di richiesta sono debitamente autenticate dall’organismo di collegamento della prima Parte che conferma che documenti originali attestano l’esattezza di tali indicazioni; la trasmissione dei formulario autenticato dispensa l’organismo di collegamento dal trasmettere i documenti giustificativi. Le indicazioni menzionate nel presente paragrafo sono stabilite di comune accordo dagli organismi di collegamento delle Parti, con il consenso delle rispettive autorità competenti.

Su richiesta dell’organismo di collegamento del Quebec, l’organismo di collegamento svizzero gli trasmette un estratto dei periodi d’assicurazione giusta la legislazione svizzera.

Non appena i diritti del richiedente sono stati accertati, l’organismo della Parte la cui legislazione è applicabile gli trasmette la propria decisione.

Art. 6

Nei casi di applicazione dell’articolo 19 dell’Intesa, l’organismo della Parte che riceve una domanda di prestazioni giusta la legislazione da essa applicata richiama, per quanto possibile, l’attenzione del richiedente sui diritti alle prestazioni di cui quest’ultimo potrebbe beneficiare in virtù della legislazione dell’altra Parte.

Capitolo 4 Disposizioni diverse

Art. 7

Gli organismi di collegamento delle due Parti si trasmettono le statistiche concernenti i versamenti effettuati ai beneficiari ai sensi dell’Intesa durante ogni anno civile. Tali statistiche danno indicazioni sul numero di beneficiari e sull’importo totale delle prestazioni versate, per tipo di prestazione.

Art. 8

Su richiesta, l’istituto di una delle Parti fornisce gratuitamente a quello dell’altra Parte ogni informazione di natura medica e ogni documento in suo possesso connesso con l’invalidità del richiedente o del beneficiario.

Quando l’istituto di una delle Parti chiede che la persona che pretende una prestazione o ne beneficia sia sottoposta a un esame medico, quest’ultimo, se richiesto da tale istituto, è organizzato dall’istituto dell’altra Parte sul cui territorio dimora la persona interessata, secondo le modalità valide per l’istituto che organizza l’esame e a spese dell’istituto che l’ha richiesto.

Le spese cagionate in applicazione del paragrafo 2 sono rimborsate dietro presentazione, alla fine di ogni anno civile, di una nota delle spese particolareggiata e corredata dei documenti giustificativi.

Art. 9

Il presente Accordo amministrativo entra in vigore alla stessa data dell’Intesa, con ugual durata di validità. Fatto a Montreal, il 25 febbraio 1994, in due esemplari, in lingua francese.

Per l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali:

Per il Governo
del Quebec:

Ernst Andres

Violette Trépanier