Ai fini della presente Convenzione:
- «norme giuridiche»:–designa, per quanto riguarda la Confederazione Svizzera, le leggi, le ordinanze e le direttive nonché altre norme giuridiche generali concernenti i sistemi di sicurezza sociale inclusi nel campo di applicazione della presente Convenzione (art. 2 par. 1 lett. a), e–designa, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, le leggi, le regole e le disposizioni amministrative, ministeriali e locali nonché altre norme giuridiche concernenti i sistemi di sicurezza sociale inclusi nel campo di applicazione della presente Convenzione (art. 2 par. 1 lett. b);
- «autorità competente»:–designa, per quanto riguarda la Confederazione Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e–designa, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, il Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale;
- «istituzione»:–designa, per quanto riguarda la Confederazione Svizzera, la competente cassa di compensazione AVS/AI, e–designa, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, l’Amministrazione delle assicurazioni sociali del Ministero delle risorse umane e della sicurezza sociale o altri organi indicati da quest’ultimo;
- «territorio»:–designa, per quanto riguarda la Confederazione Svizzera, il territorio della Svizzera, e–designa, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, il territorio in cui si applicano la legge sulle assicurazioni sociali della Repubblica Popolare Cinese e altre leggi e disposizioni determinanti;
- «cittadini»:–designa, per quanto riguarda la Confederazione Svizzera, persone di cittadinanza svizzera, e–designa, per quanto riguarda la Repubblica Popolare Cinese, ogni persona che possiede la cittadinanza della Repubblica Popolare Cinese.
I termini non definiti nel presente articolo hanno il significato attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili dei rispettivi Stati contraenti.