Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:
- «territorio»
designa, per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e per quanto concerne Cipro, l’isola di Cipro; - «cittadino»
designa, per quanto concerne la Svizzera, una persona di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda Cipro, una persona di nazionalità cipriota; - «legislazione»
designa le leggi ed ordinanze enumerate all’articolo 2; - «autorità competente» designa, per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e per quanto riguarda Cipro, il Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali;
- «istituzione competente» designa, per quanto riguarda la Svizzera, l’organismo o l’assicuratore competenti per l’applicazione delle leggi enumerate all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, e per quanto concerne Cipro, il Dipartimento dei servizi di previdenza sociale;
- «risiedere»
significa, per quanto riguarda la Svizzera, dimorare abitualmente; - «domicilio»
designa, ai sensi del Codice civile svizzero, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; - «periodo di assicurazione» designa un periodo di contribuzione oppure un periodo parificato, riconosciuto come tale dalla legislazione di una delle Parti contraenti;
- «rendita» oppure «prestazione in contanti» designa una rendita oppure una prestazione in contanti, compresi tutte le maggiorazioni e tutti i supplementi che devono essere versati con la rendita oppure con la prestazione in contanti.
I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalla legislazione applicabile.