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0.831.109.258.1

Convenzione di sicurezza sociale
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica di Cipro

RU 1997 1459; FF 1996 II 369

Traduzione

Conclusa il 30 maggio 1995
Approvata dall’Assemblea federale il 18 settembre 19961
Ratificata con strumenti scambiati il 29 novembre 1996
Entrata in vigore il 1° gennaio 1997

(Stato 1° gennaio 1997)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Cipro,

animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Stati nel settore della sicurezza sociale, hanno deciso di concludere una Convenzione in proposito e hanno concordato le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:

  1. «territorio»
    designa, per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, e per quanto concerne Cipro, l’isola di Cipro;
  2. «cittadino»
    designa, per quanto concerne la Svizzera, una persona di nazionalità svizzera, e per quanto riguarda Cipro, una persona di nazionalità cipriota;
  3. «legislazione»
    designa le leggi ed ordinanze enumerate all’articolo 2;
  4. «autorità competente» designa, per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e per quanto riguarda Cipro, il Ministero del lavoro e delle assicurazioni sociali;
  5. «istituzione competente» designa, per quanto riguarda la Svizzera, l’organismo o l’assicuratore competenti per l’applicazione delle leggi enumerate all’articolo 2 capoverso 1 lettera a, e per quanto concerne Cipro, il Dipartimento dei servizi di previdenza sociale;
  6. «risiedere»
    significa, per quanto riguarda la Svizzera, dimorare abitualmente;
  7. «domicilio»
    designa, ai sensi del Codice civile svizzero, il luogo in cui una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente;
  8. «periodo di assicurazione» designa un periodo di contribuzione oppure un periodo parificato, riconosciuto come tale dalla legislazione di una delle Parti contraenti;
  9. «rendita» oppure «prestazione in contanti» designa una rendita oppure una prestazione in contanti, compresi tutte le maggiorazioni e tutti i supplementi che devono essere versati con la rendita oppure con la prestazione in contanti.

I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalla legislazione applicabile.

Art. 2

La presente Convenzione si applica:

  1. per quanto riguarda la Svizzera i.alla legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,ii.alla legge federale sull’assicurazione per l’invalidità,iii.alla legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni,iv.riguardo agli articoli 3, 13, 14 e 21 a 29 alla legge federale sull’assicurazione contro le malattie;
  2. per quanto riguarda Cipro alle leggi sulla sicurezza sociale promulgate dal 1980 al 1994 e alle relative ordinanze concernenti:i.l’indennità di malattia,ii.l’assegno di maternità,iii.le prestazioni in caso d’infortuni sul lavoro e di malattie professionali,iv.la rendita di vecchiaia,v.la rendita d’invalidità,vi.la rendita per vedove (o vedovi),vii.la prestazione per orfani.

Fatto salvo il capoverso 3, la presente Convenzione si applica anche a tutte le leggi ed ordinanze che abrogano, sostituiscono, modificano, completano o consolidano le leggi enumerate al capoverso 1.

La presente Convenzione si applica anche alle leggi ed ordinanze che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, a meno che la Parte contraente che ha modificato la sua legislazione non notifichi la sua opposizione all’altra Parte entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale dei suddetti atti normativi.

Art. 3

Salvo disposizioni contrarie, la presente Convenzione si applica:

  1. ai cittadini delle Parti contraenti, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino dai cittadini summenzionati;
  2. fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione di una delle Parti contraenti:i.a condizione che risiedano sul territorio di una delle Parti contraenti, ai rifugiati ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 19512 e del Protocollo sullo statuto dei rifugiati del 31 gennaio 19673, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, nella misura in cui i loro diritti derivino dai rifugiati summenzionati,ii.a condizione che risiedano sul territorio di una delle Parti contraenti, agli apolidi ai sensi della Convenzione sullo statuto degli apolidi del 28 settembre 19544, nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino dagli apolidi summenzionati.
Art. 4

Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini di una delle Parti contraenti, i membri delle loro famiglie e i loro superstiti, nella misura in cui i loro diritti derivino dai cittadini summenzionati, sono assimilati, per l’applicazione della legislazione dell’altra Parte contraente, ai cittadini di quest’ultima, rispettivamente ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti.

Per quanto riguarda la legislazione svizzera, il capoverso 1 non si applica alle disposizioni relative:

  1. all’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini svizzeri residenti all’estero;
  2. all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini svizzeri che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro in Svizzera e sono retribuiti da quest’ultimo; rimane riservato l’articolo 7 capoverso 4;
  3. alle prestazioni assistenziali a favore dei cittadini svizzeri all’estero.
Art. 5

Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione, le rendite e altre prestazioni in contanti che possono essere pretese ai sensi della legislazione di una delle Parti contraenti sono erogate ai cittadini delle Parti contraenti nonché ad altre persone, i cui diritti derivino dai cittadini summenzionati, fintanto che dimorano sul territorio dell’altra Parte contraente.

Il capoverso 1 non si applica alle rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità per gli assicurati il cui grado d’invalidità sia inferiore alla metà, né alle rendite straordinarie né agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Le prestazioni pecuniarie ai sensi della legislazione di una delle Parti contraenti sono erogate ai cittadini dell’altra Parte residenti in uno Stato terzo nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti, nella misura in cui i loro diritti derivino dai cittadini summenzionati, alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle erogate ai propri cittadini, rispettivamente, per quanto riguarda i diritti da loro derivanti, ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti che risiedono in questo Stato terzo.

Titolo II Disposizioni relative alla legislazione applicabile

Art. 6

F atti salvi gli articoli da 7 a 10, l’obbligo assicurativo dei cittadini delle Parti contraenti che esercitano un’attività lucrativa è determinato conformemente alle norme giuridiche della Parte contraente sul cui territorio essi esercitano l’attività lucrativa. Questo vale anche se la residenza della persona esercitante un’attività lucrativa oppure la sede del datore di lavoro si trova sul territorio dell’altra Parte.

Art. 7

Le persone inviate temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio di una delle Parti contraenti da un datore di lavoro residente o avente sede sul territorio dell’altra Parte contraente rimangono sottoposte, durante i primi 24 mesi d’occupazione, sul territorio della prima Parte, alla legislazione della seconda Parte.

Le persone assunte presso un servizio ufficiale oppure presso un ente di diritto pubblico di una delle Parti contraenti, che vengono occupate sul territorio dell’altra Parte, sono sottoposte alla legislazione della prima Parte come se fossero occupate sul suo territorio.

I lavoratori dipendenti di un’impresa di trasporto aereo con sede principale sul territorio di una delle Parti contraenti inviati, temporaneamente oppure in modo durevole, per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altra Parte, sono sottoposti alla legislazione della prima Parte.

L’equipaggio di una nave battente bandiera di una delle Parti contraenti sottostà alla legislazione di questa Parte.

Art. 8

I cittadini di una delle Parti contraenti, inviati come membri di una missione diplomatica o di un posto consolare sul territorio dell’altra Parte, sono sottoposti alla legislazione della prima Parte contraente.

I cittadini di una delle Parti contraenti, assunti sul territorio dell’altra Parte per esservi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare della prima Parte contraente, sono assicurati secondo la legislazione della seconda Parte contraente. Essi possono optare per la legislazione della prima Parte entro il termine di tre mesi a contare dall’inizio del loro impiego o dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Il capoverso 2 si applica per analogia:

  1. ai cittadini di Stati terzi impiegati al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di una delle Parti contraenti e ai cittadini di Stati terzi impiegati sul territorio dell’altra Parte contraente al servizio personale di uno dei cittadini della prima Parte contraente menzionati ai capoversi 1 e 2.

Se una missione diplomatica o un posto consolare di una delle Parti contraenti occupa sul territorio dell’altra Parte persone che, in applicazione del capoverso 2, sono assicurate secondo la legislazione di quest’ultima Parte, deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalla legislazione della seconda Parte contraente. La stessa regolamentazione si applica ai cittadini di cui ai capoversi 1 e 2 che occupano tal persone al loro servizio personale.

I capoversi 1 a 4 non sono applicabili ai membri onorari di posti consolari e ai loro impiegati.

Art. 9

I cittadini di una delle Parti contraenti impiegati sul territorio dell’altra Parte al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato terzo, che non sono assicurati conformemente alla legislazione di detto Stato terzo né secondo la legislazione del loro Stato di origine, sono assicurati ai sensi della legislazione della Parte contraente sul cui territorio sono impiegati.

Riguardo all’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il capoverso 1 è applicabile per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al capoverso 1 che dimorano in Svizzera con esse, a condizione che non vi siano già assicurati giusta la legislazione interna.

Art. 10

Le autorità competenti delle due Parti contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6 a 8.

Art. 11

Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di una delle Parti contraenti, una persona in applicazione degli articoli 7, 8 e 10 continua a rimanere assoggettata alla legislazione dell’altra Parte, questo vale anche per il coniuge e per i figli che risiedono con la persona summenzionata sul territorio della prima Parte contraente, a condizione che essi non vi esercitino un’attività lucrativa.

Se, in conformità al capoverso 1, al coniuge e ai figli si applica la legislazione svizzera, questi sono assicurati presso l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Titolo III Disposizioni speciali

Capitolo I Disposizioni relative alla determinazione dei periodi di assicurazione

Art. 12

Per determinare un periodo di assicurazione e quindi acquisire il diritto ad una prestazione conformemente alla legislazione menzionata all’articolo 2 capoverso 1 lettera b, ogni giorno di assicurazione compiuto secondo la legislazione svizzera è computato come un reddito assicurabile ai sensi della legislazione cipriota, corrispondente a un sesto dell’importo settimanale del reddito assicurabile di base; un mese di assicurazione secondo la legislazione svizzera corrisponde a 26 giorni.

Se il periodo di tempo in cui sono stati compiuti determinati periodi di assicurazione secondo la legislazione di una delle Parti contraenti non può essere determinato in modo esatto, si presume che gli stessi non si sovrappongano con periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione dell’altra Parte.

Capitolo 2 Malattia e maternità

A. Applicazione della legislazione svizzera

Art. 13

Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa da Cipro in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione cipriota per le indennità di malattia, i periodi di assicurazione compiuti nell’assicurazione cipriota sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni.

Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il capoverso 1 sono presi in considerazione solo se l’assicurata era assicurata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.

B. Applicazione della legislazione cipriota

Art. 14

Se, dopo essere entrata per l’ultima volta nel territorio di Cipro, una persona ha compiuto un periodo di assicurazione ai sensi della legislazione cipriota, per l’acquisto del diritto a prestazioni nel caso di malattia o di maternità secondo tale legislazione, un periodo di assicurazione compiuto giusta la legislazione svizzera equivale ad un periodo di assicurazione compiuto secondo la legislazione cipriota.

Capitolo 3 Vecchiaia, invalidità e decesso

A. Applicazione della legislazione svizzera

Art. 15

Quando l’importo della rendita ordinaria parziale dell’assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti, cui hanno diritto i cittadini ciprioti oppure i loro superstiti non residenti in Svizzera, non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, a questi è concessa solo un’indennità unica pari al valore attuale della rendita dovuta loro all’insorgenza dell’evento assicurato giusta la legislazione svizzera. I cittadini ciprioti o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano la Svizzera definitivamente, ricevono un’indennità analoga pari al valore della rendita al momento della partenza.

Quando l’importo della rendita ordinaria parziale supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini ciprioti o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o la lasciano definitivamente, possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un’indennità unica. Essi devono operare tale scelta durante la procedura di fissazione della rendita se risiedono fuori dalla Svizzera all’insorgenza dell’evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese se hanno già beneficiato di una rendita in Svizzera.

Quando l’indennità unica è stata versata dall’assicurazione svizzera, né il beneficiario né i suoi superstiti possono fare valere nei confronti di quest’assicurazione alcun diritto in virtù dei contributi pagati fino a quel momento.

Art. 16

I cittadini ciprioti che, all’insorgenza dell’invalidità, sottostanno all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che dimorano in Svizzera. L’articolo 17 capoverso 1 lettera a si applica per analogia.

I cittadini ciprioti che, all’insorgenza dell’invalidità, non sono sottoposti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità, hanno risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno. I figli minorenni possono inoltre pretendere tali provvedimenti qualora risiedano in Svizzera e vi siano nati invalidi o vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita.

I cittadini ciprioti domiciliati in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera ai sensi del capoverso 2.

I figli nati invalidi a Cipro e la cui madre non abbia soggiornato a Cipro durante più di due mesi prima della loro nascita, sono assimilati ai fanciulli nati invalidi in Svizzera. In caso d’infermità congenita del fanciullo, l’assicurazione federale per l’invalidità assume i costi per le prestazioni fornite a Cipro per una durata di tre mesi dopo la nascita fino all’importo che avrebbe dovuto concedere in Svizzera.

Il capoverso 4 si applica per analogia ai fanciulli nati al di fuori del territorio delle Parti contraenti; in questo caso l’assicurazione federale per l’invalidità assume i costi delle prestazioni fornite all’estero solo se devono essere concesse d’urgenza a causa delle condizioni di salute del fanciullo.

Art. 17

Per acquisire il diritto alle prestazioni secondo la legislazione svizzera sull’assicurazione per l’invalidità, i cittadini ciprioti sono anche considerati assicurati ai sensi di questa legislazione:

  1. per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro a cui è seguita l’invalidità, se hanno dovuto cessare l’attività lucrativa in Svizzera a seguito di un infortunio o di una malattia, ma la loro invalidità viene accertata in questo Paese; devono continuare a versare i contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera; oppure
  2. se, dopo la cessazione dell’attività lucrativa, beneficiano dei provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione federale per l’invalidità; sottostanno all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Sono considerati assicurati ai sensi della legislazione svizzera i cittadini ciprioti cui non si applica il capoverso 1 se, all’insorgenza dell’evento assicurato:

  1. sottostanno all’obbligo contributivo secondo la legislazione cipriota oppure vengono loro accreditati tali contributi; oppure
  2. beneficiano di una rendita d’invalidità o di vecchiaia, un’indennità giornaliera dell’assicurazione malattia o di prestazioni in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale secondo la legislazione cipriota oppure hanno diritto a tali prestazioni.
Art. 18

I cittadini ciprioti hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri fintanto che sono domiciliati in Svizzera e se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera:

  1. durante almeno dieci anni interi, se si tratta di una rendita di vecchiaia;
  2. durante almeno cinque anni interi, se si tratta di una rendita per superstiti, d’invalidità o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di queste due prestazioni.

Per l’applicazione del capoverso 1:

  1. i periodi durante i quali la persona era esentata dall’assicurazione presso l’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non sono computati sulla durata di residenza in Svizzera;
  2. la durata di residenza è considerata ininterrotta se la persona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato.

B. Applicazione della legislazione cipriota

Art. 19

Per l’apertura del diritto alla rendita di vecchiaia, d’invalidità e vedovile nonché alla prestazione per orfani secondo la legislazione cipriota, i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera sono presi in considerazione, se necessario, come se si trattasse di periodi compiuti secondo la legislazione cipriota.

Il capoverso 1 si applica alle persone che hanno redditi assicurabili pagati o accreditati pari almeno a un punto nell’assicurazione di base del sistema cipriota di sicurezza sociale.

Nei casi in cui i periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione svizzera sono presi in considerazione conformemente al capoverso 1, l’importo della rendita secondo la legislazione cipriota è stabilito nel modo seguente:

  1. dapprima si calcola l’importo teorico della rendita che spetterebbe all’interessato se tutti i periodi di assicurazione presi in considerazione fossero stati compiuti secondo la legislazione cipriota;
  2. poi si versa sotto forma di rendita l’importo teorico calcolato secondo la lettera a nella misura corrispondente al rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione compiuti secondo la legislazione cipriota e la durata complessiva di tutti i periodi di assicurazione presi in considerazione per il diritto alla rendita.

Capitolo 4 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 20

Gli assicurati secondo la legislazione di una delle Parti contraenti e che sono vittime di un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sul territorio dell’altra Parte, possono richiedere all’istituzione del luogo di dimora, a carico dell’istituzione competente, tutte le prestazioni in natura necessarie che devono essere fornite secondo la legislazione vigente per l’istituzione del luogo di dimora.

Le persone che hanno diritto a prestazioni in natura in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale, conformemente alla legislazione di una delle Parti contraenti, e trasferiscono la propria residenza sul territorio dell’altra Parte durante il trattamento medico con l’approvazione dell’istituzione competente, ricevono dall’istituzione del luogo di dimora, a carico dell’istituzione competente, le prestazioni in natura che devono essere fornite secondo la legislazione vigente per l’istituzione del luogo di dimora.

Per l’applicazione dei capoversi 1 e 2, le protesi, i mezzi ausiliari più ingenti e altre prestazioni in natura di importanza rilevante sono forniti solo previa approvazione dell’istituzione competente, a meno che la fornitura della prestazione non possa essere differita senza mettere in pericolo la vita o le condizioni di salute della persona.

L’istituzione debitrice di prestazioni rimborsa all’istituzione del luogo di dimora o di residenza le spese cagionate in applicazione dei capoversi 1 a 3, eccettuate le spese amministrative.

I capoversi 1 a 4 si applicano per analogia anche agli infortuni non professionali secondo la legislazione svizzera.

Titolo IV Disposizione diverse

Art. 21

Le autorità competenti:

  1. concordano le disposizioni amministrative necessarie per l’applicazione della presente Convenzione;
  2. s’informano reciprocamente, non appena possibile, su tutti i provvedimenti adottati per l’applicazione della presente Convenzione e sulle modificazioni delle rispettive legislazioni concernenti detta applicazione;
  3. designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare l’applicazione della presente Convenzione.
Art. 22

Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti, le autorità in materia di assicurazione, i tribunali nonché le istituzioni competenti delle due Parti contraenti si aiutano reciprocamente come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione.

Per la valutazione del grado d’invalidità, le istituzioni di ciascuna Parte contraente possono tenere conto delle informazioni e constatazioni mediche fornite dalle istituzioni dell’altra Parte contraente. Esse conservano tuttavia il diritto di far esaminare l’assicurato da un medico scelto da loro.

Art. 23

L’esenzione dalle imposte o dai diritti di bollo prevista dalla legislazione di una delle Parti contraenti per gli atti e per i documenti da presentare in applicazione di tale legislazione, è estesa agli atti e ai documenti corrispondenti da produrre conformemente alla legislazione dell’altra Parte oppure alla presente Convenzione.

Art. 24

Sulle dichiarazioni, sui documenti e sugli atti da produrre conformemente alla presente Convenzione non è richiesto il visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari.

Art. 25

Le autorità, i tribunali e le istituzioni di una delle Parti contraenti non possono rifiutare di trattare le domande e prendere in considerazione altri documenti per il fatto che sono redatti in una lingua ufficiale dell’altra Parte oppure in lingua inglese.

Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità, i tribunali e le istituzioni delle Parti contraenti possono corrispondere tra loro, nonché con gli interessati o con i loro rappresentanti in una delle loro lingue ufficiali oppure in lingua inglese.

Art. 26

Le domande, le dichiarazioni e i ricorsi che, in applicazione della legislazione di una delle Parti contraenti, devono essere inoltrati entro un termine determinato presso un’autorità amministrativa, un tribunale o un’istituzione di questa Parte, sono considerati ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine a un’autorità, a un tribunale o a un’istituzione corrispondenti dell’altra Parte. In tali casi, l’organo che ha ricevuto il documento vi appone la data di ricevimento e lo trasmette all’organo competente della prima Parte contraente.

Art. 27

Le istituzioni che, secondo la presente Convenzione, devono fornire delle prestazioni adempiono i loro obblighi versando gli importi nella valuta del loro Paese.

Quando un’istituzione deve effettuare pagamenti a un’istituzione dell’altra Parte contraente, questi devono essere fatti nella valuta della seconda Parte.

Nel caso in cui una delle Parti contraenti decretasse disposizioni in vista di sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, le Parti contraenti prendono senza indugio misure atte ad assicurare il trasferimento delle somme dovute d’ambo le parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

I cittadini di una delle Parti contraenti che dimorano sul territorio dell’altra Parte hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all’assicurazione volontaria conformemente alla legislazione sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità del loro Paese d’origine, in particolare anche per quanto riguarda il trasferimento dei contributi a quest’assicurazione nonché la riscossione delle rendite acquisite.

Art. 28

Se una persona avente diritto a prestazioni secondo la legislazione di una delle Parti contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell’altra Parte, può esigere da un terzo il risarcimento di questo danno conformemente alla legislazione di quest’ultima Parte, l’istituzione debitrice di prestazioni della prima Parte contraente è surrogata nel diritto al risarcimento nei confronti del terzo conformemente alla legislazione che le è applicabile; l’altra Parte contraente riconosce questa surrogazione.

Sono creditrici solidali le istituzioni delle due Parti contraenti che, in applicazione del capoverso 1, hanno il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento. Esse sono tenute a ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni fornite.

Art. 29

Le controversie riguardanti l’applicazione o l’interpretazione della presente Convenzione sono appianate di comune intesa, per quanto possibile, tra le autorità competenti delle Parti contraenti.

Qualora non si riesca a trovare una soluzione, la vertenza è sottoposta, su richiesta di una delle Parti contraenti, a un tribunale arbitrale che deve decidere ai sensi della presente Convenzione. Le Parti contraenti regolano di comune intesa la composizione e la procedura di tale tribunale.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 30

La presente Convenzione si applica anche agli eventi insorti prima della sua entrata in vigore.

La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

Per la determinazione del diritto a una prestazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione, di residenza, di attività e di soggiorno compiuti in virtù della legislazione di una delle Parti contraenti prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti dal rimborso dei contributi.

Art. 31

Le decisioni prese prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non fanno ostacolo alla sua applicazione.

I diritti delle persone la cui prestazione è stata determinata anteriormente all’entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo questa Convenzione. Tale revisione non deve in alcun caso causare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari.

Per i diritti fatti valere giusta il capoverso 2 in ragione di eventi assicurati verificatisi anteriormente, i termini d’attivazione nonché i termini di prescrizione secondo le legislazioni delle Parti contraenti decorrono al più presto a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 32

La presente Convenzione dev’essere ratificata; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati al più presto a Nicosia.

Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratificazione.

Art. 33

La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Si rinnova tacitamente d’anno in anno, salvo denuncia notificata da una delle Parti contraenti tre mesi prima della scadenza del termine.

In caso di denuncia le disposizioni della presente Convenzione, continuano ad esser applicabili ai diritti a prestazioni acquisiti fino allora; i diritti in corso di acquisizione verranno disciplinati mediante negoziati.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Lisbona, il 30 maggio 1995, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua greca, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per la
Repubblica di Cipro:

Verenz Brombacher

Demetrios Pelekanos