Disposizioni di applicazione di accordi bilaterali che rimangono in vigore e nuovi accordi di applicazione bilaterali
(di cui all’art. 8, par. 1 e art. 9, par. 2, del regolamento di applicazione)
Belgio – Danimarca
Lo scambio di lettere dell’8 maggio 2006 e del 21 giugno 2006 sull’accordo concernente il rimborso dell’importo effettivo delle prestazioni corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo assicurato in Belgio qualora il familiare risieda in Danimarca e ai pensionati e/o ai loro familiari assicurati in Belgio, ma residenti in Danimarca.
Belgio – Germania
L’accordo del 29 gennaio 1969 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.
Belgio – Irlanda
Lo scambio di lettere del 19 maggio e del 28 luglio 1981 concernente l’articolo 36, paragrafo 3 e l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e delle indennità di disoccupazione a norma dei capitoli 1 e 6 del titolo III del regolamento (CE) n. 1408/71] e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
Belgio – Spagna
L’accordo del 25 maggio 1999 sul rimborso delle prestazioni in natura conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Belgio – Francia
- L’accordo del 4 luglio 1984 relativo al controllo medico dei lavoratori frontalieri residenti in un paese e occupati nell’altro.
- L’accordo di rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, del 14 maggio 1976, stipulato in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
- L’accordo del 3 ottobre 1977 relativo all’applicazione dell’articolo 92 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (riscossione dei contributi sociali).
- L’accordo del 29 giugno 1979 riguardante la rinuncia reciproca al rimborso previsto dall’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 (spese per prestazioni di disoccupazione).
- L’accordo amministrativo del 6 marzo 1979 relativo alle modalità di applicazione della clausola aggiuntiva del 12 ottobre 1978 alla convenzione sulla sicurezza sociale tra il Belgio e la Francia nelle sue disposizioni relative ai lavoratori indipendenti.
- Lo scambio di lettere del 21 novembre 1994 e dell’8 febbraio 1995 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72.
Belgio – Italia
- L’accordo del 12 gennaio 1974 relativo all’applicazione dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
- L’accordo del 31 ottobre 1979 relativo all’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 9, del regolamento (CEE) n. 574/72.
- Lo scambio di lettere del 10 dicembre 1991 e del 10 febbraio 1992 concernente il rimborso dei crediti reciproci ai sensi dell’articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.
- L’accordo del 21 novembre 2003 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72.
Belgio – Lussemburgo
- L’accordo del 28 gennaio 1961 relativo al recupero dei contributi di sicurezza sociale.
- L’accordo di rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, del 16 aprile 1976, stipulato in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
Belgio – Paesi Bassi
- ...
- L’accordo del 13 marzo 2006 relativo all’assicurazione per le cure mediche.
- L’accordo del 12 agosto 1982 sull’assicurazione malattia, maternità, invalidità.
Belgio – Regno Unito
- Lo scambio di lettere del 4 maggio e del 14 giugno 1976 relativo all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
- Lo scambio di lettere del 18 gennaio e del 14 marzo 1977 relativo all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [accordo relativo al rimborso o alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CE) n. 1408/71], quale modificato dallo scambio di lettere del 4 maggio e del 23 luglio 1982 [accordo relativo al rimborso delle spese sostenute ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1408/71].
Bulgaria – Repubblica Ceca
L’articolo 29, paragrafi 1 e 3 dell’accordo del 25 novembre 1998 e l’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo amministrativo del 30 novembre 1999 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.
Bulgaria – Germania
Gli articoli 8 e 9 dell’accordo amministrativo sull’attuazione della convenzione sulla sicurezza sociale del 17 dicembre 1997 nel settore delle pensioni.
Repubblica Ceca – Slovacchia
Gli articoli 15 e 16 dell’accordo amministrativo dell’8 gennaio 1993 riguardante l’individuazione della sede del datore di lavoro e del luogo di residenza ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 della convenzione del 29 ottobre 1992 sulla sicurezza sociale.
Danimarca – Irlanda
Lo scambio di lettere del 22 dicembre 1980 e dell’11 febbraio 1981 relativo alla rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura dell’assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e delle prestazioni di disoccupazione, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici [articolo 36, paragrafo 3 e articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72].
Danimarca – Grecia
L’accordo dell’8 maggio 1986 riguardante la parziale rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e la rinuncia al rimborso per il controllo amministrativo e gli esami medici.
Danimarca – Spagna
L’accordo dell’11 dicembre 2006 sul versamento degli anticipi, i termini e il rimborso dell’importo effettivo delle prestazioni corrisposte ai familiari di un lavoratore subordinato o autonomo assicurato in Spagna qualora il familiare risieda in Danimarca e ai pensionati e/o ai loro familiari assicurati in Spagna ma residenti in Danimarca.
Danimarca – Francia
L’accordo del 29 giugno 1979 e l’accordo aggiuntivo del 2 giugno 1993 riguardante la parziale rinuncia al rimborso ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e la rinuncia reciproca al rimborso ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (parziale rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura per malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale e rinuncia al rimborso per il controllo amministrativo e gli esami medici).
Danimarca – Italia
L’accordo del 18 novembre 1998 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell’ambito dell’assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.
Danimarca – Paesi Bassi
Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 25 aprile 1979 quale modificato dall’accordo del 12 dicembre 2006 relativo al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell’ambito dell’assicurazione malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Danimarca – Portogallo
Accordo del 17 aprile 1998 relativo alla parziale rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura nell’ambito dell’assicurazione malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.
Danimarca – Finlandia
L’articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70, del regolamento (CE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
Danimarca – Svezia
L’articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
Danimarca – Regno Unito
Lo scambio di lettere del 30 marzo e del 19 aprile 1977, modificato da uno scambio di lettere dell’8 novembre 1989 e del 10 gennaio 1990 relativo a un accordo di rinuncia al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e per il controllo amministrativo e gli esami medici.
Germania – Francia
L’accordo del 26 maggio 1981 che attua l’articolo 92 del regolamento di base (riscossione e recupero dei contributi di sicurezza sociale).
Germania – Italia
L’accordo del 3 aprile 2000 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.
Germania – Lussemburgo
- Gli accordi del 14 ottobre 1975 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, adottati in base all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
- L’accordo del 14 ottobre 1975 relativo alla riscossione e al recupero dei contributi di sicurezza sociale.
- L’accordo del 25 gennaio 1990 riguardante l’applicazione dell’articolo 20 e dell’articolo 22, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 1408/71.
Germania – Austria
La sezione II, punto 1 e la sezione III dell’accordo del 2 agosto 1979 per l’applicazione della convenzione sull’assicurazione disoccupazione del 19 luglio 1978 continuano ad applicarsi alle persone che hanno esercitato un’attività di lavoratore frontaliero al 1° gennaio 2005 o prima di tale data e diventano disoccupati prima del 1° gennaio 2011.
Germania – Polonia
L’accordo dell’11 gennaio 1977 relativo all’applicazione della convenzione del 9 ottobre 1975 sulle pensioni di vecchiaia e le prestazioni d’infortunio sul lavoro.
Estonia – Regno Unito
L’accordo concluso il 29 marzo 2006 tra le autorità competenti della Repubblica di Estonia e il Regno Unito a norma dell’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
Irlanda – Francia
Lo scambio di lettere del 30 luglio 1980 e del 26 settembre 1980 riguardante l'articolo 36, paragrafo 3 e l'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura) e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia reciproca al rimborso delle spese per le prestazioni in natura e gli esami medici).
Irlanda – Lussemburgo
Lo scambio di lettere del 26 settembre 1975 e del 5 agosto 1976 riguardante l’articolo 36, paragrafo 3 e l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 [rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura sostenute in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4, del regolamento (CE) n. 1408/71, nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72].
Irlanda – Paesi Bassi
Lo scambio di lettere del 22 aprile e del 27 luglio 1987 concernente l’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [rinuncia al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione dell’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1408/71] e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 [rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici di cui all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72].
Irlanda – Svezia
L’accordo dell’8 novembre 2000 sulla rinuncia al rimborso dei costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia, maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici.
Irlanda – Regno Unito
Lo scambio di lettere del 9 luglio 1975 relativo all’articolo 36, paragrafo 3 e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1408/71 [accordo relativo al rimborso od alla rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in applicazione del titolo III, capitolo 1 o 4 del regolamento (CE) n. 1408/71] ed all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
Grecia – Paesi Bassi
Lo scambio di lettere dell’8 settembre 1992 e del 30 giugno 1993 relativo ai metodi di rimborso tra istituzioni.
Spagna – Francia
L’accordo del 17 maggio 2005 che stabilisce le modalità di gestione e di conguaglio dei crediti reciproci in materia di assistenza sanitaria in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Spagna – Italia
L’accordo su una nuova procedura per il miglioramento e la semplificazione del rimborso delle spese sanitarie del 21 novembre 1997 relativo all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento di base (rimborso delle prestazioni di malattia e maternità in natura) e gli articoli 93, 94, 95, 100 e l’articolo 102, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 574/72 (modalità di rimborso delle prestazioni dell’assicurazione malattia-maternità e crediti arretrati).
Spagna – Paesi Bassi
L’accordo del 21 febbraio 2000 tra i Paesi Bassi e la Spagna che facilita il conguaglio di crediti reciproci riguardanti le prestazioni per malattia e maternità nell’attuazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Spagna – Portogallo
- ...
- L’accordo del 2 ottobre 2002 che stabilisce modalità particolareggiate per la gestione e il conguaglio di crediti reciproci in materia di assistenza sanitaria al fine di facilitare e accelerare la liquidazione di tali crediti.
Spagna – Svezia
L’accordo del 1° dicembre 2004 sul rimborso delle prestazioni in natura erogate a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Spagna – Regno Unito
L’accordo del 18 giugno 1999 sul rimborso delle prestazioni in natura concessi conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Francia – Italia
- Lo scambio di lettere del 14 maggio e del 2 agosto 1991 concernente le modalità di verifica dei crediti reciproci di cui all’articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72.
- Lo scambio di lettere complementare del 22 marzo e del 15 aprile 1994 concernente le modalità di compensazione dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96 del regolamento (CEE) n. 574/72.
- Lo scambio di lettere del 2 aprile 1997 e del 20 ottobre 1998 che modifica lo scambio di lettere di cui alle lettere a) e b), concernente le procedure per il saldo dei debiti reciproci ai sensi degli articoli 93, 94, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72.
- L’accordo del 28 giugno 2000 riguardante la rinuncia al rimborso delle spese di cui all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 per le spese risultanti dal controlli amministrativi e gli esami sanitari richiesti in base all’articolo 51 di detto regolamento.
Francia – Lussemburgo
- L’accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso, di cui all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell’assicurazione malattia-maternità sostenute per familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest’ultimo.
- L’accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso, di cui all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura dell’assicurazione malattia-maternità sostenute per gli ex lavoratori frontalieri, per i loro familiari o superstiti.
- L’accordo del 2 luglio 1976 riguardante la rinuncia al rimborso delle spese risultanti dal controllo amministrativo e dagli esami medici di cui all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972.
- Lo scambio di lettere del 17 luglio e del 20 settembre 1995 concernente le modalità di conguaglio dei crediti reciproci ai sensi degli articoli 93, 95 e 96, del regolamento (CEE) n. 574/72.
Francia – Paesi Bassi
- L’accordo del 28 aprile 1997 concernente la rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, conformemente all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72.
- L’accordo del 29 settembre 1998 riguardante le modalità speciali di fissazione degli importi da rimborsare per quanto riguarda le prestazioni in natura conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
- L’accordo del 3 febbraio 1999 riguardante le modalità speciali di gestione e di liquidazione per quanto riguarda le prestazioni di malattia conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Francia – Portogallo
L’accordo del 28 aprile 1999 riguardante le norme particolareggiate che disciplinano la gestione e la liquidazione dei crediti reciproci relativi alle cure mediche conformemente ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Francia – Regno Unito
- Lo scambio di lettere del 25 marzo e del 28 aprile 1997 relativo all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
- L’accordo dell’8 dicembre 1998 sui metodi specifici per determinare gli importi da rimborsare per le prestazioni in natura in conformità ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
Italia – Lussemburgo
L’articolo 4, paragrafi 5 e 6, dell’accordo amministrativo del 19 gennaio 1955 sulle disposizioni di applicazione della convenzione generale sulla sicurezza sociale (assicurazione malattia per i lavoratori agricoli).
Italia – Paesi Bassi
L’accordo del 24 dicembre 1996/27 febbraio 1997 sull’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71.
Italia – Regno Unito
L’accordo concluso il 15 dicembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica italiana e il Regno Unito a norma dell’articolo 36, paragrafo 3 e dell’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Lussemburgo – Paesi Bassi
L’accordo del 1° novembre 1976 sulla rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici, adottato in base all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72.
Lussemburgo – Svezia
L’accordo del 27 novembre 1996 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.
Lussemburgo – Regno Unito
Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 riguardante l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 [rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrative e gli esami medici di cui all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72].
Ungheria – Regno Unito
L’accordo concluso il 1° novembre 2005 tra le autorità competenti della Repubblica di Ungheria e del Regno Unito a norma dell’articolo 35, paragrafo 3 e dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
Malta – Regno Unito
L’accordo concluso il 17 gennaio 2007 tra le autorità competenti di Malta e del Regno Unito a norma dell’articolo 35, paragrafo 3 e dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 883/2004 che fissa altri metodi di rimborso delle spese per le prestazioni in natura erogate in applicazione di tale regolamento da entrambi i paesi a decorrere dal 1° maggio 2004.
Paesi Bassi – Regno Unito
- L’articolo 3, seconda frase dell’accordo amministrativo del 12 giugno 1956 per l’applicazione della convenzione dell’11 agosto 1954.
- Lo scambio di lettere del 25 aprile e del 26 maggio 1986 relativo all’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura), come modificato.
Portogallo – Regno Unito
L’accordo dell’8 giugno 2004 che stabilisce altri metodi di rimborso delle spese per prestazioni in natura corrisposte in ambo i paesi con effetto dal 1° gennaio 2003.
Finlandia – Svezia
L’articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento di base (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e conformemente all’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
Finlandia – Regno Unito
Lo scambio di lettere del 1° e del 20 giugno 1995 in merito all’articolo 36, paragrafo 3 e all’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
Svezia – Regno Unito
L’accordo del 15 aprile 1997 riguardante l’articolo 36, paragrafo 3 e l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese delle prestazioni in natura) e l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia alle spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
Svizzera - Francia
Accordo franco-svizzero, del 26 ottobre 2004 , che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie.
Svizzera - Italia
Accordo italo-svizzero, del 20 dicembre 2005 , che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie.