Ai fini della presente Convenzione:
- «norme giuridiche»:[tab]designa le leggi, gli atti normativi e le ordinanze menzionati all’articolo 2;
- «autorità competente»:–designa, per quanto riguarda la Repubblica di Corea (detta qui di seguito «Corea»), il Ministero della salute e delle politiche sociali e il Ministero del lavoro e dell’occupazione,–designa, per quanto riguarda la Confederazione Svizzera (detta qui di seguito «Svizzera»), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- «istituzione competente»:–designa, per quanto riguarda la Corea, il National Pension Service,–designa, per quanto riguarda la Svizzera, la competente cassa di compensazione AVS/AI;
- «organismo di collegamento»:–designa, per quanto riguarda la Corea, il National Pension Service,–designa, per quanto riguarda la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali;
- «territorio»:–designa, per quanto riguarda la Corea, il territorio della Repubblica di Corea,–designa, per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera;
- «cittadini»:–designa, per quanto riguarda la Corea, le persone che possiedono la nazionalità della Repubblica di Corea conformemente alla legge sulla cittadinanza,–designa, per quanto riguarda la Svizzera, le persone di nazionalità svizzera.
I termini non definiti nel presente articolo hanno il significato attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili dei rispettivi Stati contraenti.