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0.831.109.314.1

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca Conchiusa il 5 gennaio 1983 Approvata dall’Assemblea federale il 4 ottobre 1983 Ratificata con strumenti scambiati il 24 ottobre 1983 Entrata in vigore il 1° dicembre 1983

Traduzione1

RU19831553; FF 1983 I 949

(Stato 7 novembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero
e
Il Governo danese,

animati dal desiderio di adeguare i rapporti esistenti tra i due Paesi nel settore della sicurezza sociale agli sviluppi avvenuti nel loro diritto interno come pure nel diritto internazionale dopo la firma della Convenzione relativa alle assicurazioni sociali del 21 maggio 1954 2 , hanno risolto di conchiudere una convenzione destinata a sostituire quella precedentemente in vigore e, all’uopo, hanno nominato i loro plenipotenziari, segnatamente:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo scambio dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Ai fini d’applicazione della presente Convenzione:

  1. «Territorio»
    designa, per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera e, per quanto riguarda il Regno di Danimarca, il territorio del Regno di Danimarca, eccetto la Groenlandia e le isole Féroé;
  2. «Legislazione»
    designa le leggi e le ordinanze degli Stati contraenti, citate all’articolo 3;
  3. «Autorità competenti» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne il Regno di Danimarca, il Ministero degli Affari sociali;
  4. «Istituto»
    designa l’organismo o l’autorità incaricati di applicare la legislazione enumerata all’articolo 3;
  5. «Periodi d’assicurazione» designa i periodi di contribuzione, di attività lucrativa o di residenza, come pure i periodi loro assimilati, definiti o riconosciuti quali periodi d’assicurazione dalla legislazione sotto cui sono stati compiuti;
  6. 3 «risiedere»
    designa soggiornare abitualmente; «residenza»
    designa il luogo dove una persona soggiorna abitualmente; e
    «domicilio»
    designa, per quanto concerne la Svizzera, il luogo dove una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente ai sensi delle disposizioni del Codice civile svizzero e, per quanto concerne il Regno di Danimarca, la dimora legale abituale;
  7. «Lavoratore salariato» designa, per quanto concerne il Regno di Danimarca, 1.per i periodi anteriori al 1° settembre 1977, la persona che, sulla base di un’attività lucrativa al servizio di un datore di lavoro, era assoggettata alla legislazione sugli infortuni professionali e sulle malattie professionali;2.per i periodi posteriori al 1° settembre 1977, la persona che, sulla base di un’attività lucrativa al servizio di un datore di lavoro è sottoposta alla legislazione sull’ordinamento della pensione suppletiva del mercato del lavoro;
  8. «Lavoratore indipendente» designa, per quanto concerne il Regno di Danimarca, la persona che, conformemente alla legislazione sulle indennità giornaliere in caso di malattia o di maternità, ha diritto alle prestazioni suddette dato il reddito proveniente dall’esercizio di un’attività lucrativa, non tenendo conto dei salari;
  9. 4 «rifugiati»
    designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19676 sullo statuto dei rifugiati;
  10. 7 «apolidi»
    designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19548 sullo statuto degli apolidi;
  11. 9 «regolamento»
    designa il regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’Unione europea nel rispettivo tenore.

I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalla legislazione applicabile. 10

Art. 2

La presente Convenzione vige sul territorio dei due Stati contraenti.

Art. 3

La presente Convenzione si applica:

  1. In Svizzera, alla legislazione federale relativa:a)all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;b)all’assicurazione per l’invalidità;c)11all’assicurazione in caso di infortuni professionali e non professionali e in caso di malattie professionali;d)agli assegni familiari nell’agricoltura;e)all’assicurazione contro le malattie;
  2. Nel Regno di Danimarca, alla legislazione relativa:a)alla previdenza in caso di malattia;b)al servizio ospedaliero;c)alla previdenza in caso di maternità;d)alle indennità giornaliere di malattia o di maternità;e)12agli assegni familiari e agli assegni per figli;f)13alla pensione sociale;g)alla pensione suppletiva del mercato del lavoro (ATP);h)all’assicurazione contro le lesioni professionali.

Detta Convenzione si applica anche a tutti gli atti legislativi o regolamentari che codificano, modificano o completano le legislazioni citate al paragrafo 1 del presente articolo.

Tuttavia, essa si applica:

  1. a leggi e ordinanze concernenti un nuovo settore della sicurezza sociale solamente se un accordo interviene a tale scopo tra gli Stati contraenti;
  2. a leggi e ordinanze che estendono gli ordinamenti esistenti a nuove categorie di beneficiari soltanto se non v’è opposizione dello Stato che ha modificato la sua legislazione notificata all’altro Stato entro il termine di sei mesi a far tempo dalla pubblicazione ufficiale dei decreti suddetti.
Art. 414

La presente Convenzione si applica:

  1. ai cittadini dei due Stati contraenti nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino dai cittadini summenzionati;
  2. ai rifugiati e agli apolidi nonché ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti nella misura in cui i loro diritti derivino dai rifugiati o dagli apolidi summenzionati, se dimorano sul territorio degli Stati contraenti; rimangono riservate disposizioni più favorevoli della legislazione interna;
  3. riguardo agli articoli 7, 8, 9 paragrafo 1 lettere d ed e, 9aparagrafo 2, 11, 11a, al titolo III capitoli 2 e 4 nonché ai titoli IV e V, a tutte le persone indipendentemente dalla loro nazionalità.
Art. 5

Con riserva delle disposizioni contrarie della presente Convenzione, i cittadini di uno Stato contraente, come pure i membri delle loro famiglie e i loro superstiti, in quanto i loro diritti derivano dai detti cittadini, sono sottoposti agli obblighi e messi a beneficio della legislazione dell’altro Stato alle medesime condizioni dei cittadini di questo Stato, rispettivamente dei membri delle loro famiglie e dei loro superstiti.

Art. 615

Con riserva delle disposizioni contrarie della presente Convenzione, ai sensi delle legislazioni menzionate all’articolo 3 paragrafo 1 lettera A, a e b nonché B, f, le persone citate all’articolo 4 lettera a ricevono le prestazioni in denaro pienamente e senza restrizioni finché risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti o di uno Stato terzo al quale si applica il regolamento. In caso di residenza sul territorio di uno degli Stati contraenti, la prima frase è applicabile per analogia alle persone di cui all’articolo 4 lettera b.

Le rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità per gli assicurati il cui grado di invalidità sia inferiore alla metà nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato in Svizzera.

Ai sensi della legislazione federale sugli assegni familiari, gli assegni per l’economia domestica sono concessi ai cittadini danesi fintanto che l’avente diritto soggiorna in Svizzera con la sua famiglia.

Titolo II Legislazione applicabile

Art. 716

Per quanto gli articoli da 8 a 11 a non dispongano altrimenti, è applicabile la legislazione dello Stato contraente sul cui territorio una persona risiede o esercita un’attività lucrativa.

Art. 8

I lavoratori salariati di un’azienda avente sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, inviati temporaneamente per l’esecuzione di lavori sul territorio dell’altro Stato, restano sottoposti, durante i primi ventiquattro mesi, alla legislazione dello Stato sul territorio del quale ha sede l’azienda. Se la durata del trasferimento si prolunga oltre questo termine, l’assoggettamento alla legislazione del primo Stato contraente può essere mantenuto, in via eccezionale, per un periodo da stabilire di comune accordo fra le autorità competenti dei due Stati contraenti.

I lavoratori salariati di un’azienda di trasporto avente sede sul territorio di uno degli Stati contraenti, occupati sul territorio di ambedue gli Stati contraenti, soggiaciono alla legislazione dello Stato sul cui territorio ha sede l’azienda come se fossero occupati solamente su questo territorio. Tuttavia, se tale lavoratore è domiciliato sul territorio dell’altro Stato contraente, o se vi è occupato in modo durevole presso una succursale o una rappresentanza permanente dell’azienda suddetta, è sottoposto alla legislazione di quest’ultimo Stato contraente.

I lavoratori salariati di un servizio ufficiale, trasferiti da uno degli Stati contraenti sul territorio dell’altro Stato, sono assoggettati alla legislazione dello Stato che li ha trasferiti.

17

Art. 918

Applicazione della legislazione svizzera

  1. I cittadini svizzeri inviati come membri di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare in Danimarca sono sottoposti alla legislazione svizzera.
  2. I cittadini danesi assunti sul territorio della Svizzera al servizio di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare della Danimarca sono assicurati secondo la legislazione svizzera. Essi possono optare per la legislazione danese entro un termine di sei mesi a contare dall’inizio della loro occupazione o alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
  3. La lettera b è applicabile per analogia ai cittadini danesi impiegati sul territorio della Svizzera al servizio personale di cittadini danesi membri di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare della Danimarca o al servizio di tale missione o rappresentanza.
  4. La lettera b frase 1 è applicabile per analogia ai cittadini di Stati terzi al servizio di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare della Danimarca in Svizzera o impiegati al servizio personale delle persone menzionate alle lettere a e b in Svizzera.
  5. Se una missione diplomatica o una rappresentanza consolare della Danimarca occupa persone in Svizzera assicurate ai sensi della legislazione svizzera, essa deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. La stessa regolamentazione si applica ai cittadini di cui ai capoversi a e b che impiegano tali persone al loro servizio personale.
  6. Le lettere a-d non si applicano ai membri onorari di posti consolari e ai loro impiegati.

Applicazione della legislazione danese

  1. I cittadini danesi inviati in Svizzera come membri di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare della Danimarca sono sottoposti alla legislazione danese.
  2. I cittadini svizzeri assunti sul territorio della Danimarca al servizio di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare della Svizzera sono assicurati secondo la legislazione danese. Essi possono optare per la legislazione svizzera entro un termine di sei mesi a contare dall’inizio della loro occupazione o alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione.
  3. La lettera b è applicabile per analogia ai cittadini svizzeri impiegati sul territorio della Danimarca al servizio personale di cittadini svizzeri membri di una missione diplomatica o di una rappresentanza consolare della Svizzera o al servizio di tale missione o rappresentanza.
  4. Se una missione diplomatica o una rappresentanza consolare della Svizzera occupa persone in Danimarca assicurate ai sensi della legislazione danese, essa deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. La stessa regolamentazione si applica ai cittadini di cui ai capoversi a e b che impiegano tali persone al loro servizio personale.
  5. Le lettere a-c non si applicano ai membri onorari di posti consolari e ai loro impiegati.
Art. 9a19

I cittadini danesi impiegati sul territorio della Svizzera per essere al servizio di una missione diplomatica o di un posto consolare di uno Stato terzo e che non sono assicurati né ai sensi della legislazione di questo Stato, né ai sensi della legislazione danese, sono assicurati ai sensi della legislazione svizzera.

Riguardo all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, il paragrafo 1 è applicabile per analogia ai coniugi e ai figli delle persone di cui al paragrafo 1 che dimorano in Svizzera con esse, a condizione che non siano già assicurati giusta la legislazione interna.

Art. 10

L’equipaggio di una nave e le altre persone esercitanti un’attività lucrativa a bordo di una nave sono assicurati secondo la legislazione dello Stato contraente la cui nave batte bandiera.

Art. 11

Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono convenire delle deroghe alle disposizioni degli articoli da 7 a 10 su richiesta presentata congiuntamente dal datore di lavoro e dal lavoratore.

Art. 11a20

Se, durante l’esercizio dell’attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati contraenti, una persona, in applicazione degli articoli 8, 9, 10 e 11, rimane assoggettata alla legislazione dell’altro Stato, questo vale anche per il coniuge e per i figli che soggiornano con la persona summenzionata sul territorio del primo Stato contraente, a condizione che essi non vi esercitino un’attività lucrativa.

Se, in conformità al paragrafo 1, al coniuge e ai figli si applica la legislazione svizzera, questi sono assicurati nell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Titolo III Disposizioni particolari

Capitolo primo Invalidità, vecchiaia e morte

A. Applicazione della legislazione svizzera

Art. 1221

I cittadini danesi che al momento dell’insorgenza dell’invalidità sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità beneficiano di provvedimenti d’integrazione finché dimorano in Svizzera. L’articolo 13 lettera b è applicabile per analogia.

I cittadini danesi che, all’insorgenza dell’invalidità, non sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, ma vi sono assicurati, beneficiano dei provvedimenti d’integrazione finché sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell’insorgenza dell’invalidità, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per almeno un anno. I figli minorenni hanno inoltre diritto a tali provvedimenti se sono domiciliati in Svizzera e vi sono nati invalidi o vi hanno risieduto in modo ininterrotto dalla nascita.

I cittadini danesi residenti in Svizzera che lasciano la Svizzera per un periodo non superiore ai tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in Svizzera ai sensi del paragrafo 2.

I figli nati invalidi in Danimarca la cui madre non abbia soggiornato in Danimarca durante più di due mesi in tutto prima della nascita sono equiparati ai figli nati invalidi in Svizzera. L’assicurazione federale per l’invalidità, in caso di infermità congenita del figlio, prende a carico i costi sopraggiunti durante i primi tre mesi dopo la nascita nella misura in cui essa sarebbe stata tenuta ad accordare tali prestazioni in Svizzera.

Il paragrafo 4 è applicabile per analogia ai figli nati invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraenti; l’assicurazione federale per l’invalidità prende a carico i costi delle prestazioni all’estero solo se vi devono essere accordate d’urgenza all’estero a causa dello stato di salute del figlio.

Art. 1322

Quando, ai sensi della legislazione svizzera, il diritto alle prestazioni dipende dall’esistenza di un rapporto assicurativo, sono parimenti considerati assicurati ai sensi di tale legislazione i cittadini danesi che:

  1. all’insorgere dell’evento assicurato ai sensi della legislazione svizzera risiedono in Danimarca o vi sono assicurati nell’assicurazione rendite; oppure
  2. devono cessare la loro attività lucrativa in Svizzera in seguito a infortunio o a malattia e la cui invalidità è tuttavia accertata in questo Paese per la durata di un anno a partire dall’interruzione del lavoro cui è seguita l’invalidità; essi devono continuare a versare contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità come se fossero domiciliati in Svizzera;
  3. dopo la cessazione dell’attività lucrativa beneficiano di provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione federale per l’invalidità; essi sono soggetti all’obbligo contributivo nell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  4. ricevono una rendita di invalidità o di vecchiaia ai sensi della legislazione danese oppure hanno diritto a tale rendita.
Art. 13a23

I cittadini danesi e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti; restano riservati i paragrafi 2–4.

Se i cittadini danesi o i loro superstiti che risiedono sul territorio di uno Stato in cui si applica il regolamento hanno diritto a una rendita ordinaria parziale che non supera il 10 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, anziché detta rendita è concessa loro un’indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini danesi o i loro superstiti che hanno beneficiato di tale rendita parziale e che lasciano definitivamente la Svizzera per stabilirsi sul territorio di uno Stato in cui si applica il regolamento ricevono un’indennità analoga pari al valore in contanti della rendita al momento della partenza.

Se la rendita ordinaria parziale supera il 10 per cento, ma non il 20 per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini danesi o i loro superstiti che risiedono sul territorio di uno Stato in cui si applica il regolamento oppure che lasciano definitivamente la Svizzera per stabilirsi sul territorio di uno Stato in cui si applica il regolamento possono scegliere tra il versamento della rendita o quello di un’indennità. Essi devono operare tale scelta nel corso della procedura di fissazione della rendita se risiedono fuori dalla Svizzera al momento dell’insorgenza dell’evento assicurato oppure quando lasciano il Paese qualora abbiano già beneficiato di una rendita in Svizzera.

Dopo il versamento dell’indennità da parte dell’assicurazione svizzera, nei confronti di quest’ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino allora.

I capoversi 2–4 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell’assicurazione federale per l’invalidità, a condizione che l’avente diritto abbia compiuto i 55 anni e nel suo caso non sia più previsto un riesame delle condizioni relative all’invalidità.

Art. 14

I cittadini danesi hanno diritto alle rendite straordinarie dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera alle medesime condizioni dei cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data a contare dalla quale la rendita è richiesta, hanno dimorato in Svizzera ininterrottamente durante almeno dieci anni se si tratta di una rendita di vecchiaia e durante almeno cinque anni se trattasi di una rendita per superstiti, di una rendita d’invalidità o di una rendita di vecchiaia sostitutiva di queste due prestazioni.

Per l’applicazione del paragrafo 1

  1. i periodi durante i quali la persona era esentata dall’affiliazione presso l’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità non sono computati sulla durata di residenza in Svizzera;
  2. la durata di residenza è considerata ininterrotta se la persona lascia la Svizzera durante un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato.24
Art. 1525

B. Applicazione della legislazione danese

Art. 16

I cittadini svizzeri hanno diritto a una pensione anticipata sempreché, durante il periodo determinante secondo la legge sulla pensione sociale, siano stati fisicamente e mentalmente atti a dedicarsi a un’occupazione normale sul territorio del Regno di Danimarca durante un periodo di residenza ininterrotto di almeno dodici mesi.

Il diritto dei cittadini svizzeri a una pensione anticipata per motivi sociali è subordinato alla condizione supplementare che dette persone abbiano avuto il loro domicilio sul territorio del Regno di Danimarca ininterrottamente durante almeno dodici mesi immediatamente prima del momento in cui domandano la pensione e che detta pensione risultata necessaria durante il loro domicilio sul territorio del Regno di Danimarca.

Art. 1726

La pensione sociale è versata ai cittadini svizzeri domiciliati sul territorio della Svizzera o sul territorio di uno Stato terzo in cui si applica il regolamento solo se tali persone, durante il periodo determinante ai sensi della legge sulla pensione sociale, avevano esercitato un’attività lucrativa come lavoratori salariati o indipendenti sul territorio del Regno di Danimarca per un periodo non inferiore ai dodici mesi.

Se le condizioni ai sensi del paragrafo 1 non sono adempite, la pensione sociale continua ad essere versata ai cittadini svizzeri anche dopo il trasferimento del loro domicilio sul territorio della Svizzera o di uno Stato terzo in cui si applica il regolamento, a condizione che tali persone, al momento dell’acquisizione del diritto, abbiano adempito le condizioni relative al domicilio nel Regno di Danimarca, come stabilito nella legge sulla pensione sociale per la concessione di pensioni ai cittadini non danesi, durante un periodo non inferiore ai 10 anni di cui almeno 5 devono essere trascorsi immediatamente prima dell’inoltro della domanda di pensione.

Art. 18

I membri del sistema danese di pensione suppletiva del mercato del lavoro (ATP) che hanno acquisito il diritto alla pensione durante almeno un anno, sono considerati come se avessero compiuto, sul territorio del Regno di Danimarca, un periodo d’occupazione pari a dodici mesi.

Quando una persona comprovi di aver compiuto periodi di attività sul territorio del Regno di Danimarca in qualità di salariato, innanzi il 1 o aprile 1964, detti periodi sono parimenti presi in considerazione.

Quando una persona comprovi di aver compiuto periodi di attività, sul territorio del Regno di Danimarca, in qualità di indipendente, detti periodi sono parimenti presi in considerazione.

Art. 1927
Art. 20

Nonostante i termini di cui all’articolo 5, le disposizioni della legge sulla pensione sociale concernenti l’equiparazione dei periodi di residenza all’estero ai periodi di residenza in territorio danese, ai fini del computo dei periodi di residenza, non sono applicabili ai cittadini svizzeri.

Art. 2128

Capitolo 2 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Art. 22

Le persone assicurate in applicazione della legislazione di uno degli Stati contraenti che sono vittime di un infortunio sul lavoro o che contraggono una malattia professionale sul territorio dell’altro Stato contraente, possono domandare all’istituto del luogo di dimora di fornire tutte le prestazioni in natura necessarie.

Le persone che possono pretendere prestazioni in natura in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, conformemente alla legislazione di uno degli Stati contraenti, beneficiano pure di questi vantaggi quando trasferiscono la loro dimora sul territorio dell’altro Stato durante la cura medica e con l’autorizzazione preliminare dell’istituto competente. Tale autorizzazione dev’essere accordata se nessuna obiezione di natura medica non è addotta.

Le prestazioni in natura che le persone designate ai paragrafi 1 e 2 possono pretendere sono concesse conformemente alla legislazione applicabile all’istituto del luogo di dimora.

La concessione di protesi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza è subordinata, salvo in caso d’urgenza assoluta, all’autorizzazione preliminare dell’istituto debitore delle prestazioni.

Art. 23

Le prestazioni pecuniarie cui hanno diritto le persone assicurate secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti possono essere versate dall’istituto competente dell’altro Stato contraente su richiesta dell’istituto, conformemente alla legislazione applicabile a quest’ultimo.

L’istituto debitore deve precisare nella sua domanda l’importo e il limite di durata delle prestazioni pecuniarie dovute all’assicurato.

Art. 24

L’istituto debitore rimborsa l’importo delle prestazioni fornite in applicazione degli articoli 22 e 23 all’istituto che le ha anticipate, salvo le spese d’amministrazione. Le autorità competenti possono ammettere un’altra procedura.

Art. 25

Se una malattia professionale dev’essere indennizzata conformemente alla legislazione dei due Stati contraenti, le prestazioni sono assegnate soltanto in conformità alla legislazione dello Stato contraente sul cui territorio è stata esercitata da ultimo un’occupazione suscettibile di causare tale malattia.

Art. 26

Per determinare il diritto alle prestazioni e il grado di riduzione della capacità di guadagno in caso d’infortunio sul lavoro secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, gli infortuni riconosciuti come infortuni sul lavoro secondo la legislazione dell’altro Stato contraente sono presi in considerazione.

Nei casi d’infortuni sul lavoro successivi che danno luogo a risarcimento dalle assicurazioni dei due Stati contraenti, le disposizioni seguenti sono applicabili alle prestazioni pecuniarie calcolate secondo il grado di riduzione della capacità di guadagno:

  1. le prestazioni pecuniarie conseguenti a un infortunio sul lavoro avvenuto anteriormente continuano ad essere assegnate. Se il diritto alle prestazioni è acquisito solamente applicando il paragrafo 1, l’istituto competente fornisce le prestazioni pecuniarie conformemente al grado di riduzione della capacità di guadagno risultante da questo infortunio professionale;
  2. per il nuovo infortunio professionale, l’istituto competente determina la prestazione secondo il grado di riduzione della capacità di guadagno risultante dall’infortunio professionale che essa deve prendere in considerazione secondo la legislazione che gli è applicabile.

I paragrafi 1 e 2 sono applicabili per analogia alle malattie professionali.

Capitolo 3 Assegni familiari

Art. 27

Quando i figli di vedove o di vedovi svizzeri e gli orfani di cittadini svizzeri hanno il domicilio sul territorio del Regno di Danimarca, possono esigere assegni familiari speciali in applicazione della legislazione danese alle stesse condizioni dei figli di cittadini danesi se il figlio o uno dei genitori ha eletto domicilio sul territorio del Regno di Danimarca durante almeno sei mesi e se il padre decesso e/o la madre decessa aveva il domicilio sul territorio del Regno di Danimarca al momento della morte.

Capitolo 4 Malattia e maternità

Art. 2829

Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dalla Danimarca in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione legale danese per le indennità giornaliere in caso di malattia e di maternità, i periodi d’assicurazione compiuti presso l’assicurazione danese sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto alle prestazioni.

Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi d’assicurazione ai sensi del paragrafo 1 sono presi in considerazione solo se l’assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.

Art. 29

Se la legislazione danese subordina l’acquisizione, il mantenimento o il riacquisto del diritto alle prestazioni di malattia e di maternità all’adempimento di periodi d’assicurazione determinati, d’occupazione o di dimora, le autorità danesi prendono in considerazione, nella misura che si rivela necessaria, i periodi svizzeri d’assicurazione, di occupazione o di dimora, come se si trattasse di periodi adempiti secondo la legislazione danese.

Titolo IV Disposizioni diverse

Art. 30

Le autorità competenti:

  1. concludono tutti gli accordi amministrativi necessari per l’applicazione della presente convenzione;
  2. si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni concernenti le modificazioni della loro legislazione;
  3. designano organismi di collegamento con lo scopo di facilitare i rapporti fra gli istituti dei due Stati contraenti;
  4. possono fissare di comune accordo disposizioni relative alla notificazione di atti giudiziari.
Art. 31

Per l’applicazione della presente Convenzione, gli istituti, le autorità e i Tribunali degli Stati contraenti si aiutano reciprocamente come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione. Questo aiuto è di regola gratuito, eccettuati gli esami medici.

Per la valutazione del grado d’invalidità, gli istituti di ciascuno Stato contraente possono tener conto, se necessario, delle informazioni e costatazioni mediche fornite dagli istituti dell’altro Stato. Essi conservano tuttavia il diritto di far procedere a un esame dell’assicurato da parte di un medico di loro scelta.

Art. 32

Il beneficio delle esenzioni o riduzioni dei diritti di bollo e di tasse previste dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tale Stato è esteso agli atti e documenti corrispondenti da produrre in applicazione della legislazione dell’altro Stato.

Le autorità competenti o gli istituti dei due Stati contraenti non devono esigere il visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari agli atti e documenti da presentare per l’applicazione della presente Convenzione.

Art. 33

Gli istituti, le autorità e i Tribunali di uno degli Stati contraenti non possono rifutare le richieste o gli altri documenti loro inviati per il fatto che sono redatti nella lingua ufficiale dell’altro Stato contraente o in inglese.

Per l’applicazione della presente Convenzione, gli istituti, le autorità e i Tribunali di ognuno degli Stati contraenti possono corrispondere fra di loro, e con le persone interessate, o i loro mandatari nella loro lingua ufficiale o in inglese, sia direttamente, sia tramite gli organismi di collegamento.

Art. 34

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi che devono essere presentati entro un termine determinato a un’autorità amministrativa, a un Tribunale o a un istituto di sicurezza sociale, in applicazione della legislazione di uno degli Stati contraenti, sono ricevibili se sono inoltrati entro lo stesso termine a un’autorità, a un Tribunale o a un istituto corrispondente dell’altro Stato. In questi casi, l’autorità, il Tribunale o l’istituto in possesso del documento appone la data di ricezione o lo trasmette, dirittamente o tramite gli organismi di collegamento, all’autorità, al Tribunale o all’istituto competente del primo Stato. La data di ricezione di queste domande, dichiarazioni o ricorsi da parte di un’autorità amministrativa, un tribunale o un istituto di sicurezza sociale del secondo Stato contraente, è considerata come la data di ricezione da parte dell’autorità amministrativa, il Tribunale o l’istituto di sicurezza sociale competente.

Art. 35

Gli istituti debitori di prestazioni in applicazione della presente Convenzione soddisfano i loro obblighi pagando gli importi nella valuta del loro Paese.

Quando un istituto deve effettuare dei pagamenti a un istituto dell’altro Stato contraente, questi versamenti devono essere fatti nella valuta di detto Stato.

Nel caso in cui uno degli Stati contraenti decretasse disposizioni alfine di sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, gli Stati contraenti prenderebbero senza indugio misure per assicurare il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall’altra.

Art. 36

Se un istituto di uno Stato contraente ha assegnato prestazioni in contanti non dovute, l’importo indebito può essere trattenuto a favore di detto istituto su una prestazione corrispondente per la quale esiste un diritto secondo la legislazione dell’altro Stato contraente, nella misura in cui la legislazione di quello Stato lo permette.

Quando l’istituto di uno Stato contraenti ha concesso un anticipo, tenuto conto dell’esistenza di un diritto a una prestazione secondo la legislazione dell’altro Stato, l’importo pagato può essere trattenuto a favore di questo istituto sul pagamento di arretrati.

Se una persona ha diritto, secondo la legislazione di uno degli Stati contraenti, a una prestazione in contanti per un periodo nel corso del quale le sono state assegnate prestazioni, o sono state assegnate a membri della sua famiglia da un istituto di assistenza dell’altro Stato, questa prestazione in contanti deve, su richiesta dell’istituto di assistenza che ha diritto alla restituzione, essere trattenuta a suo favore come se si trattasse di un’istituto di assistenza sede sul territorio del primo Stato.

Art. 37

Le difficoltà risultanti dall’applicazione della presente Convenzione sono regolate d’intesa fra le autorità competenti degli Stati contraenti.

Se non fosse possibile giungere, in tal modo, a una soluzione, la vertenza è sottoposta a un organismo arbitrale che deve risolverla secondo i principi fondamentali e lo spirito della Convenzione. Gli Stati contraenti decretano d’intesa la composizione, e le norme di procedura di questo organismo.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 38

La presente Convenzione è applicabile parimenti agli eventi assicurativi insorti prima della sua entrata in vigore.

La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

I periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione di uno degli Stati contraenti prima della data dell’entrata in vigore della presente Convenzione sono parimenti presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni dovute conformemente a questa Convenzione.

I contributi, versati a un’assicurazione previdenziale di uno Stato contraente, che sono stati rimborsati ai cittadini dell’altro Stato contraente e ai loro superstiti non possono più essere trasferiti a detta assicurazione. Non si può farne derivare alcun diritto nei confronti di tale assicurazione. Per contro, i rimborsi dei contributi non ostacolano la concessione di rendite straordinarie in applicazione dell’articolo 14 della Convenzione; tuttavia, in questo caso, l’ammontare dei contributi rimborsati è computato nelle rendite da versare.

La presente Convenzione non si applica ai diritti che sono stati tacitati mediante la concessione di un’indennità forfettaria o mediante il rimborso dei contributi.

Art. 39

Decisioni anteriori non ostacolano l’applicazione della Convenzione.

I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, la liquidazione di una rendita, devono essere riesaminati su loro richiesta, tenuto conto di questa Convenzione. Questi diritti possono ugualmente essere riesaminati d’ufficio. Un tale riesame non deve avere per effetto una riduzione dei diritti anteriori degli interessati.

Art. 40

I termini entro i quali si possono far valere i diritti in considerazione di eventualità anteriori conformemente alle disposizioni dell’articolo 39 capoverso 2 come pure i termini di prescrizione previsti dalla legislazione degli Stati contraenti iniziano a decorrere non prima della data d’entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 41

Il Protocollo finale allegato è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 42

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati al più presto a Copenaghen.

Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese seguente quello durante il quale sono stati scambiati gli strumenti di ratificazione.

Art. 43

La presente Convenzione è conchiusa per un periodo di un anno a contare dalla sua entrata in vigore. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti contraenti da notificarsi almeno tre mesi prima dello scadere del periodo di validità in corso.

In caso di disdetta della Convenzione, tutti i diritti acquisiti o acquisibili in virtù delle sue disposizioni saranno regolati mediante accordo.

Art. 44

La Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca del 21 maggio 1954 è abrogata con la data d’entrata in vigore della presente Convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno firmato e sigillato la presente Convenzione .

Fatta a Berna, il 5 gennaio 1983, in due versioni originali, una in lingua tedesca e una in lingua danese, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo danese:

J.-D. Baechtold

Erik Thrane

Protocollo finale

All’atto della firma in data odierna della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca (detta qui di seguito «la convenzione»), i plenipotenziari degli Stati contraenti hanno fatto le seguenti dichiarazioni:

  1. 30 Il capitolo 2 del Titolo III della Convenzione si applica parimenti alla legislazione svizzera sugli infortuni non professionali.
  2. 31
  3. L’articolo 5 non è applicabile all’ordinamento svizzero a)sull’assicurazione facoltativa dei cittadini svizzeri residenti all’estero;b)32sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dei cittadini svizzeri che lavorano all’estero al servizio di istituzioni designate dalla Confederazione o dal Consiglio federale;c)sulle prestazioni assistenziali agli svizzeri all’estero.
  4. 33 (1) L’articolo 5 non conferisce ai cittadini svizzeri alcun diritto a una pensione secondo le disposizioni transitorie delle leggi danesi del 7 giugno 1972 sul diritto alla rendita dei cittadini danesi che, anteriormente alla data di presentazione della domanda, hanno eletto domicilio durante un determinato periodo sul territorio del Regno di Danimarca.
  5. (2) Se una persona può esigere simultaneamente una pensione nazionale di vecchiaia e una rendita svizzera per la vecchiaia, l’ammontare della pensione nazionale di vecchiaia va calcolato senza che vengano applicate sia le disposizioni transitorie della legge sulla pensione sociale, secondo le quali il diritto a una pensione nazionale di vecchiaia completa è riconosciuto fino al 1° ottobre 1989 alle persone che, dall’età di 15 anni, sono state domiciliate in Danimarca durante almeno dieci anni, di cui cinque immediatamente prima del 67° anno di età, sia le disposizioni corrispondenti della previgente legge sulla pensione nazionale di vecchiaia. Se un beneficiario di rendite aveva diritto all’ammontare completo della pensione nazionale di vecchiaia, in applicazione della regolamentazione succitata o, all’occorrenza, delle disposizioni della presente convenzione, e se la somma delle pensioni da assegnare dai due Stati contraenti risultava inferiore all’importo della pensione nazionale di vecchiaia completa, l’istituto assicurativo danese competente dovrà versare un supplemento per coprire la differenza. La rendita di vecchiaia svizzera è presa in considerazione in questo calcolo solo in quanto non sia fondata su contributi relativi all’assicurazione facoltativa.
  6. 34 Quando un cittadino danese ha diritto simultaneamente a una pensione danese anticipata, calcolata secondo la regolamentazione in vigore fino al 1° ottobre 1984, ed a una rendita svizzera d’invalidità o per vedove, il periodo compreso tra la data d’inizio del versamento della pensione e la data in cui si raggiunge normalmente l’età pensionabile è ridotto, al momento del calcolo della pensione danese, in proporzione uguale al rapporto tra, da un lato, i periodi di dimora sul territorio del Regno di Danimarca dopo l’età minima, prevista dalla legislazione danese e prima dell’evento assicurato, e, d’altro lato, l’insieme dei periodi di dimora e d’assicurazione adempiuti dall’interessato secondo la legislazione dei due Stati contraenti prima dell’evento assicurato.
  7. Quando l’applicazione delle disposizioni del precedente capoverso ha per effetto di ridurre la somma delle pensioni assegnate dai due Stati contraenti ad un importo inferiore a quello della pensione, il cui diritto sia insorto in applicazione della sola legislazione danese, l’istituto assicurativo danese competente accorda un supplemento di un importo pari alla differenza. L’articolo 39 paragrafo 2 terzo periodo della Convenzione non è applicabile.
  8. Le persone che hanno acquisito il diritto al pagamento della loro pensione sociale danese sul territorio della Svizzera innanzi il 1o gennaio 1984 conservano tale diritto.
  9. Per l’applicazione dell’articolo 8 capoverso 2 della Convenzione, le aziende di trasporto aero di uno Stato contraente designano all’organismo competente dell’altro Stato contraente le persone che sono impiegate in modo duraturo sul territorio dell’altro Stato contraente.
  10. Sono assimilate alle persone occupate in un servizio amministrativo ufficiale ai sensi dell’articolo 8 capoverso 3 della Convenzione, le persone di nazionalità che sono occupate in Danimarca nell’Ufficio nazionale svizzero del turismo.
  11. 35
  12. 3637
  13. Qualora un cittadino danese domiciliato sul territorio della Svizzera abbia acquisito, in virtù della presente Convenzione, un diritto a una rendita, giusta la legislazione svizzera, fondato su un certo periodo, questo periodo non è considerato come periodo di dimora adempiuto in Danimarca, per il calcolo della pensione giusta la legislazione danese.
  14. 38 I periodi di dimora, adempiuti giusta la legislazione danese sulle pensioni, anteriori al 1o aprile 1957 non sono presi in considerazione per il calcolo delle pensioni, secondo la legge danese sulla pensione sociale, concesse ai cittadini svizzeri domiciliati in territorio svizzero.
  15. Le disposizioni speciali previste dalla legislazione danese relative all’affiliazione dei lavoratori stranieri al regime di pensione suppletiva del mercato del lavoro (ATP) sono applicabili ai lavoratori svizzeri occupati sul territorio del Regno di Danimarca.
  16. 12.39
  17. 40 Per l’applicazione dell’articolo 29 riguardo al diritto all’indennità giornaliera in caso di malattia o di maternità ai sensi della legislazione danese si presume che, durante i periodi svizzeri presi in considerazione, una persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o dipendente (se, nel caso di quest’ultima, il reddito non si presta a fungere da base per il calcolo delle indennità giornaliere) abbia avuto un reddito medio di importo pari a quello adottato come base per il calcolo delle indennità giornaliere nel corso dei periodi compiuti sotto la legislazione danese durante i periodi di riferimento.
  18. Le prestazioni in contanti menzionate all’articolo 35, capoverso 3 della Convenzione concernono le prestazioni assicurative e le quote inerenti all’assicurazione facoltativa.

Fatto a Berna, il 5 gennaio 1983, in due versioni originali, una in lingua tedesca e una in lingua danese, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo danese:

J.-D. Baechtold

Erik Thrane

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca Conchiusa il 5 gennaio 1983 Approvata dall’Assemblea federale il 4 ottobre 1983 Ratificata con strumenti scambiati il 24 ottobre 1983 Entrata in vigore il 1° dicembre 1983 | Lexipedia | Lexipedia