Ai fini d’applicazione della presente Convenzione:
- «Territorio»
designa, per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera e, per quanto riguarda il Regno di Danimarca, il territorio del Regno di Danimarca, eccetto la Groenlandia e le isole Féroé; - «Legislazione»
designa le leggi e le ordinanze degli Stati contraenti, citate all’articolo 3; - «Autorità competenti» designa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto concerne il Regno di Danimarca, il Ministero degli Affari sociali;
- «Istituto»
designa l’organismo o l’autorità incaricati di applicare la legislazione enumerata all’articolo 3; - «Periodi d’assicurazione» designa i periodi di contribuzione, di attività lucrativa o di residenza, come pure i periodi loro assimilati, definiti o riconosciuti quali periodi d’assicurazione dalla legislazione sotto cui sono stati compiuti;
- 3 «risiedere»
designa soggiornare abitualmente; «residenza»
designa il luogo dove una persona soggiorna abitualmente; e
«domicilio»
designa, per quanto concerne la Svizzera, il luogo dove una persona dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente ai sensi delle disposizioni del Codice civile svizzero e, per quanto concerne il Regno di Danimarca, la dimora legale abituale; - «Lavoratore salariato» designa, per quanto concerne il Regno di Danimarca, 1.per i periodi anteriori al 1° settembre 1977, la persona che, sulla base di un’attività lucrativa al servizio di un datore di lavoro, era assoggettata alla legislazione sugli infortuni professionali e sulle malattie professionali;2.per i periodi posteriori al 1° settembre 1977, la persona che, sulla base di un’attività lucrativa al servizio di un datore di lavoro è sottoposta alla legislazione sull’ordinamento della pensione suppletiva del mercato del lavoro;
- «Lavoratore indipendente» designa, per quanto concerne il Regno di Danimarca, la persona che, conformemente alla legislazione sulle indennità giornaliere in caso di malattia o di maternità, ha diritto alle prestazioni suddette dato il reddito proveniente dall’esercizio di un’attività lucrativa, non tenendo conto dei salari;
- 4 «rifugiati»
designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19515 sullo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 19676 sullo statuto dei rifugiati; - 7 «apolidi»
designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19548 sullo statuto degli apolidi; - 9 «regolamento»
designa il regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’Unione europea nel rispettivo tenore.
I termini non definiti nel presente articolo hanno il senso attribuito loro dalla legislazione applicabile. 10