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0.831.109.314.112

Secondo Accordo aggiuntivo
alla Convenzione di sicurezza sociale
tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca
del 5 gennaio 1983

RU 2000 2593; FF 1996 IV 846

Traduzione1

Concluso l’11 aprile 1996
Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 19972
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° dicembre 1997

(Stato 7 novembre 2000)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo danese,

hanno deciso di modificare e di completare la Convenzione sulla sicurezza sociale conclusa tra i due Stati il 5 gennaio 1983 3 – detta qui di seguito «Convenzione» –riveduta con l’Accordo aggiuntivo del 18 settembre 1985 4 e a tale scopo hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

I plenipotenziari, dopo scambio dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

L’articolo 1 della Convenzione è modificato come segue:

  1. La formulazione in vigore riceve la denominazione paragrafo 1 e la lettera f assume il tenore seguente:
  2. Dopo la lettera h sono inserite le lettere i, j e k del tenore seguente:
  3. È inserito il seguente paragrafo 2:

L’articolo 3 paragrafo 1 lettera B lettera e della Convenzione è modificato come segue:

L’articolo 4 della Convenzione assume il tenore seguente:

L’articolo 6 della Convenzione assume il tenore seguente:

L’articolo 7 della Convenzione assume il tenore seguente:

L’articolo 8 paragrafo 4 della Convenzione è abrogato.

L’articolo 9 della Convenzione assume il tenore seguente:

Dopo l’articolo 9 della Convenzione è inserito l’articolo 9aseguente:

Dopo l’articolo 11 della Convenzione è inserito l’articolo 11aseguente:

L’articolo 12 della Convenzione assume il tenore seguente:

L’articolo 13 della Convenzione assume il tenore seguente:

L’articolo 13adella Convenzione assume il tenore seguente:

Il disposto dell’articolo 14 della Convenzione è definito paragrafo 1 ed è completato con un secondo paragrafo del tenore seguente:

L’articolo 15 della Convenzione è abrogato.

L’articolo 17 della Convenzione assume il tenore seguente:

L’articolo 19 della Convenzione è abrogato.

L’articolo 21 della Convenzione è abrogato.

L’articolo 28 della Convenzione assume il tenore seguente:

Il numero 2 del Protocollo finale della Convenzione è abrogato.

Il numero 3 lettera b del Protocollo finale della Convenzione assume il tenore seguente:

Il numero 4 del Protocollo finale della Convenzione assume il tenore seguente:

Il numero 8 del Protocollo finale della Convenzione è abrogato.

Il numero 9 prima frase del Protocollo finale della Convenzione è abrogato.

Il numero 12 del Protocollo finale della Convenzione è abrogato.

Il numero 13 del Protocollo finale della Convenzione assume il tenore seguente:

Art. 2

L’accordo aggiuntivo del 18 settembre 1985 5 alla Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca del 5 gennaio 1983 6 riceve la denominazione «Primo Accordo aggiuntivo alla Convenzione sulla sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca del 5 gennaio 1983».

Art. 3

Il presente Accordo aggiuntivo si applica anche a eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore.

Il presente Accordo aggiuntivo non fonda alcun diritto al versamento di prestazioni per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.

Le decisioni prese prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione non fanno ostacolo alla sua applicazione.

Le rendite e le pensioni determinate prima dell’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo sono riesaminate su richiesta. Esse possono parimenti essere riesaminate d’ufficio. Se la revisione cagiona una riduzione dell’importo della rendita o della pensione, si continuerà a versare l’importo anteriore.

Art. 4

Ciascuno Stato contraente notifica all’altro per scritto l’adempimento delle procedure legali e costituzionali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo aggiuntivo; questo entra in vigore il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricevimento dell’ultima notifica.

Il presente Accordo aggiuntivo è applicabile per tutta la durata e alle stesse condizioni della Convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato il presente Accordo aggiuntivo e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, l’11 aprile 1996, in due esemplari originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua danese, le due versioni facenti parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo danese:

M. Verena Brombacher

Jan Marcussen