La presente convenzione si applica
A. In Spagna:
- alle disposizioni legali del regime generale della sicurezza sociale concernenti:(i)gli infortuni professionali(ii)le malattie professionali(iii)l’invalidità provvisoria(iv)l’invalidità permanente(v)la vecchiaia(vi)il decesso e i superstiti(vii)la protezione della famiglia;
- alle disposizioni legali dei regimi speciali citati qui di seguito, nella misura in cui concernono gli eventi enumerati alla lettera a qui sopra:(i)il regime agricolo(ii)il regime della gente di mare(iii)il regime del personale di servizio(iv)il regime dei lavoratori indipendenti.(v)2il regime dei lavoratori delle miniere di carbone,(vi)3il regime degli impiegati delle ferrovie,[tab](vii)4 il regime degli artisti,[tab](viii)5 il regime degli scrittori,(ix)6il regime dei rappresentanti di commercio,(x)7il regime dei toreri,[tab](xi)8 il regime dei giocatori professionisti di calcio,[tab](xii)9 il regime degli studenti.
B. In Svizzera:
- alla legislazione federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti;
- alla legislazione federale sull’assicurazione invalidità;
- alla legislazione federale sull’assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali e contro le malattie professionali;
- alla legislazione federale sugli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini.
- 10 alla legislazione federale sull’assicurazione malattia, unicamente per quanto riguarda i titoli IV e V della Convenzione, i punti 14, 15 e 16 del Protocollo finale alla Convenzione e il punto 17 introdotto dal presente Accordo aggiuntivo nel Protocollo finale alla Convenzione.
La presente Convenzione è applicabile anche a tutte le leggi ed ordinanze che codificano, modificano o integrano le legislazioni indicate nel paragrafo 1 del presente articolo.
Essa, parimenti è applicabile:
- alle disposizioni legali che concernono un nuovo ramo della sicurezza sociale, sempreché un accordo a tal fine intervenga tra le Parti contraenti;
- alle disposizioni legali intese ad estendere a nuove categorie di beneficiari i regimi in vigore, soltanto se il Governo delle Parti interessate non notifichi al Governo dell’altra Parte la sua opposizione, entro tre mesi dalla pubblicazione ufficiale di questi atti.