fruiscono, a carico dell’istituto competente, di prestazioni in natura versate dall’istituto del luogo di soggiorno o di residenza. In caso di trasferimento di residenza, il lavoratore deve ottenere, prima del trasferimento, la pertinente autorizzazione dell’istituto competente. Quest’ultima può essere negata soltanto se il trasferimento dell’interessato è di natura tale da compromettere il suo stato di salute oppure l’applicazione di un trattamento medicale.
I lavoratori salariati o loro parificati, assicurati in applicazione della legislazione di uno Stato contraente e divenuti vittime di un infortunio del lavoro o di una malattia professionale:
- sia sul territorio dello Stato contraente diverso dallo Stato competente;
- sia sul territorio dello Stato competente:i)e che trasferiscono la residenza sul territorio dell’altro Stato contraente,ii)oppure il cui stato, in caso di soggiorno temporaneo su siffatto territorio, esige immediatamente cure mediche, compresa l’ospedalizzazione,
Se un lavoratore ha diritto a prestazioni, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, le prestazioni in natura sono concesse dall’istituto del luogo del suo soggiorno o del suo nuovo luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione applicata da detto istituto, in particolare per quanto concerne l’estensione e le modalità del servizio delle prestazioni in natura; nondimeno, la durata del servizio delle prestazioni è quella prevista nella legislazione dello Stato competente.
La concessione di protesi, di grandi apparecchiature ed altre prestazioni in natura di grande rilevanza è subordinata alla condizione che l’istituto competente lo autorizzi, salvo qualora la concessione della prestazione non possa essere differita senza mettere gravemente in pericolo la vita o la salute della persona interessata.
Se la legislazione di uno Stato contraente stabilisce una durata massima per la concessione delle prestazioni, l’istituto che applica detta legislazione tiene conto, se necessario, del periodo durante il quale le prestazioni sono già state pagate da un istituto dell’altro Stato contraente.
Le prestazioni in natura pagate nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituiscono l’oggetto di un rimborso agli istituti che le hanno concesse, secondo la loro tariffa.
Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo le prestazioni pecuniarie sono pagate dall’istituto competente, conformemente alla legislazione che esso applica. Nondimeno, esse possono essere pagate dall’istituto del luogo di soggiorno o della nuova residenza a domanda e a carico dell’istituto competente, secondo le modalità stabilite nell’accordo amministrativo .