Per l’applicazione della presente Convenzione,
- «territorio» significa, per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera e, per quanto concerne il Regno Unito, l’Inghilterra, la Scozia, il Paese di Galles, l’Irlanda del Nord e l’Isola di Man, Jersey, Guernsey, Alderney, Herm e Jethou;
- «cittadino» significa, per quanto concerne la Svizzera, una persona di cittadinanza svizzera e, per quanto concerne il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e Colonie;
- «legislazione» significa, secondo il contesto, le leggi e le ordinanze indicate nell’articolo 2, vigenti in ciascuna Parte contraente;
- «assicurazione pensioni svizzera» designa la legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- «assicurazione infortuni svizzera» designa la legislazione svizzera sull’assicurazione contro gli infortuni;
- «autorità competente» significa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto il Regno Unito, il «Minister of Social Security», il «Ministry of Health and Social Services for Northern Ireland», il «Isle of Man Board of Social Services», il «Social Security Committee of the States of Jersey» oppure il «States Insurance Authority of Guernsey», secondo il caso;
- «ente delle assicurazioni sociali» significa, per quanto concerne la Svizzera, la competente cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera o l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gl’infortuni, secondo il caso, e, per quanto concerne il Regno Unito, l’autorità competente;
- «cassa malati riconosciuta» designa una cassa malati riconosciuta dalla competente autorità svizzera in virtù della legge federale sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 13 giugno 19113,
- «convenzioni anteriori» designa la Convenzione relativa alle assicurazioni sociali e la Convenzione completiva sulle assicurazioni sociali, sottoscritte a Berna dalle Parti contraenti il 16 gennaio 19534 e il 12 novembre 19595;
- «lavoratore salariato» significa una persona considerata come lavoratore salariato o parificata a tale lavoratore, nel senso della legislazione applicabile; «occupazione» significa occupazione in qualità di lavoratore salariato e «occupare» e «datore di lavoro» si riferiscono a tale occupazione;
- «periodo di contribuzione» designa, per quanto concerne il Regno Unito, il periodo in cui, per una certa prestazione, sono versate le quote previste dalla legislazione del Regno Unito e, per quanto concerne la Svizzera, il periodo durante il quale sono state pagate delle quote all’assicurazione pensioni svizzera oppure il periodo assimilato;
- «periodo equivalente» designa il periodo in cui, giusta la legislazione del Regno Unito, sono state accreditate quote corrispondenti alla prestazione in questione;
- «prestazione» e «rendite» designano, secondo il contesto, qualsiasi prestazione o rendita prevista dalla legislazione dell’una o dell’altra Parte contraente, incluse tutte le maggiorazioni di prestazioni o di rendite e tutti gli assegni suppletivi, eccettuati quelli familiari;
- «periodo d’interruzione d’occupazione» ha il significato attribuitogli dalla legislazione del Regno Unito;
- gli altri termini ed espressioni racchiudono il significato che, secondo il caso, gli è attribuito dalle legislazioni svizzera e britannica.