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Convenzione sulla sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord Conchiusa in Berna il 21 febbraio 1968 Approvata dall’Assemblea federale il 3 dicembre 1968 Entrata in vigore il 1° aprile 1969

RU 1969 260; FF 1968 I 877

Traduzione

(Stato 1° novembre 2021)

Il Consiglio federale svizzero
e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna
e d’Irlanda del Nord,

avendo già disciplinato i reciproci rapporti in materia di sicurezza sociale mediante le convenzioni da essi sottoscritte a Berna, il 16 gennaio 1953 1 e il 12 novembre 1959 2 ;

animati dal desiderio di ampliare il campo d’applicazione di detti accordi e, segnatamente, di dar maggior forza al principio della parità di trattamento fra i cittadini delle Parti contraenti nell’ambito delle rispettive legislazioni d’assicurazioni sociali,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Parte prima Definizioni e legislazione

Art. 1

Per l’applicazione della presente Convenzione,

  1. «territorio» significa, per quanto concerne la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera e, per quanto concerne il Regno Unito, l’Inghilterra, la Scozia, il Paese di Galles, l’Irlanda del Nord e l’Isola di Man, Jersey, Guernsey, Alderney, Herm e Jethou;
  2. «cittadino» significa, per quanto concerne la Svizzera, una persona di cittadinanza svizzera e, per quanto concerne il Regno Unito, un cittadino del Regno Unito e Colonie;
  3. «legislazione» significa, secondo il contesto, le leggi e le ordinanze indicate nell’articolo 2, vigenti in ciascuna Parte contraente;
  4. «assicurazione pensioni svizzera» designa la legislazione svizzera sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
  5. «assicurazione infortuni svizzera» designa la legislazione svizzera sull’assicurazione contro gli infortuni;
  6. «autorità competente» significa, per quanto concerne la Svizzera, l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e, per quanto il Regno Unito, il «Minister of Social Security», il «Ministry of Health and Social Services for Northern Ireland», il «Isle of Man Board of Social Services», il «Social Security Committee of the States of Jersey» oppure il «States Insurance Authority of Guernsey», secondo il caso;
  7. «ente delle assicurazioni sociali» significa, per quanto concerne la Svizzera, la competente cassa di compensazione dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera o l’Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gl’infortuni, secondo il caso, e, per quanto concerne il Regno Unito, l’autorità competente;
  8. «cassa malati riconosciuta» designa una cassa malati riconosciuta dalla competente autorità svizzera in virtù della legge federale sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 13 giugno 19113,
  9. «convenzioni anteriori» designa la Convenzione relativa alle assicurazioni sociali e la Convenzione completiva sulle assicurazioni sociali, sottoscritte a Berna dalle Parti contraenti il 16 gennaio 19534 e il 12 novembre 19595;
  10. «lavoratore salariato» significa una persona considerata come lavoratore salariato o parificata a tale lavoratore, nel senso della legislazione applicabile; «occupazione» significa occupazione in qualità di lavoratore salariato e «occupare» e «datore di lavoro» si riferiscono a tale occupazione;
  11. «periodo di contribuzione» designa, per quanto concerne il Regno Unito, il periodo in cui, per una certa prestazione, sono versate le quote previste dalla legislazione del Regno Unito e, per quanto concerne la Svizzera, il periodo durante il quale sono state pagate delle quote all’assicurazione pensioni svizzera oppure il periodo assimilato;
  12. «periodo equivalente» designa il periodo in cui, giusta la legislazione del Regno Unito, sono state accreditate quote corrispondenti alla prestazione in questione;
  13. «prestazione» e «rendite» designano, secondo il contesto, qualsiasi prestazione o rendita prevista dalla legislazione dell’una o dell’altra Parte contraente, incluse tutte le maggiorazioni di prestazioni o di rendite e tutti gli assegni suppletivi, eccettuati quelli familiari;
  14. «periodo d’interruzione d’occupazione» ha il significato attribuitogli dalla legislazione del Regno Unito;
  15. gli altri termini ed espressioni racchiudono il significato che, secondo il caso, gli è attribuito dalle legislazioni svizzera e britannica.

Art. 2

La presente Convenzione è applicabile alle legislazioni seguenti;

  1. Per quanto concerne il Regno Unito:(i)«National Insurance Act 1965», «National Insurance Act (Northern Ireland) 1966», «National Insurance (Isle of Man) Act 1948» come pure alla legislazione codificata giusta dette leggi o abrogata dalla legislazione così codificata;(ii)«National insurance (Industrial Injuries) Act 1965», «National Insurance (Industrial Injuries) Act (Northern Ireland) 1966», «National Insurance (Industrial Injuries) Act 1948 (Isle of Man)»,(iii)«Insular Insurance (Jersey) Law 1950»,(iv)«Social Insurance (Guernsey) Law 1964» e alla legislazione da essa abrogata;(v)«Family Allowances Act 1965», «Family Allowances Act (Northern Ireland) 1966», «Family Alowances (Isle of Man) Act 1965», «Family Allowances (Guernsey) Law 1950», «Family Allowances (Jersey) Law 1951»;
  2. Per quanto concerne la Svizzera (i)legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti6,(ii)legge federale su l’assicurazione per l’invalidità7(iii)legge federale concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai piccoli contadini del 20 giugno 19528,(iv)legge federale sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni del 13 giugno 19119,
  3. rimane tuttavia riservato che, ad eccezione dell’articolo 11, le Parti II, III e IV della presente Convenzione non sono applicabili al Titolo I (concernente l’assicurazione contro le malattie) della legge di cui al numero (iv).

Con riserva delle disposizioni del terzo capoverso del presente articolo, la Convenzione è applicabile anche a tutte le leggi e ordinanze che codificano, modificano o integrano le legislazioni indicate nel primo capoverso del presente articolo.

La presente Convenzione è applicabile alle modificazioni introdotte nelle legislazioni indicate nel primo capoverso del presente articolo da convenzioni internazionali di reciprocità in materia di sicurezza sociale soltanto se le Parti contraenti lo decideranno.

Parte seconda Disposizioni concernenti la parità di trattamento

Art. 3

Con riserva delle disposizioni della presente Convenzione, i cittadini di una Parte beneficiano delle agevolazioni previste dalla legislazione dell’altra Parte e soggiaciono ai pertinenti obblighi alle stesse condizioni vigenti per i cittadini di quest’ultima Parte.

Ad una persona non cittadina di una Parte, che abbia fatto valere un diritto ad una prestazione prevista dalla legislazione di una delle Parti, in virtù di quote pagate da un cittadino di una delle Parti o del decesso di uno di detti cittadini, sono applicabili, per tale domanda, le disposizioni della presente convenzione previste per i cittadini delle Parti salvo che la prestazione in causa è una rendita straordinaria dell’assicurazione pensioni svizzera.

Il capoverso 1 del presente articolo non è applicabile alle disposizioni legali svizzere concernenti le prestazioni di soccorso pagate a invalidi svizzeri residenti all’estero, l’assicurazione pensioni per i cittadini svizzeri impiegati all’estero per conto di un datore di lavoro residente in Svizzera e l’assicurazione pensioni facoltativa per i cittadini svizzeri all’estero.

Art. 4

I disposti degli articoli 3, 9, Il e 16 della presente Convenzione non si oppongono all’applicazione di una qualsiasi disposizione, più favorevole per gli interessati, prevista dal diritto di una delle Parti.

Parte terza Disposizioni concernenti le quote

Art. 5

Con riserva delle disposizioni dei capoversi 3, 5 e 6 del presente articolo e degli articoli 6 e 7, i cittadini di una delle Parti contraenti che esercitano un’attività professionale sul territorio di una delle Parti soggiaciono alla legislazione di questa Parte; ai fini del calcolo delle quote giusta la pertinente legislazione, non è tenuto conto del reddito professionale conseguito sul territorio dell’altra Parte.

I cittadini di una delle Parti usualmente residenti sul territorio dell’altra Parte e che non svolgono un’attività professionale sul territorio delle Parti, soggiaciono alla legislazione della Parte sul cui territorio hanno eletto residenza.

Le persone, occupate presso un datore di lavoro che ha uno stabilimento sul territorio di una delle Parti, inviate da quest’ultimo sul territorio, dell’altra Parte subito dopo un periodo di contribuzione o uno equivalente giusta la legislazione della prima Parte, soggiaciono al diritto di questa Parte purchè la durata presumibile della loro occupazione sul territorio della seconda Parte non sorpassi 24 mesi o ogni altro periodo più lungo consentito dalle competenti autorità delle Parti per casi particolari; per detta occupazione nessuna quota può essere riscossa in virtù della legislazione della seconda Parte.

I cittadini svizzeri membri d’equipaggio d’una nave britannica immatricolata nel Regno Unito o il cui proprietario risiede nel Regno Unito soggiaciono alla legislazione di quest’ultimo Paese come se fossero ivi residenti o domiciliati.

  1. a. Con riserva delle disposizioni della lettera b del presente capoverso, le persone residenti ordinariamente nel territorio dell’una o dell’altra Parte e occupate come membri dell’equipaggio a bordo di un aeromobile immatricolato nel territorio del Regno Unito, sono sottoposte alla legislazione del Regno Unito; le condizioni concernenti la residenza o il domicilio sono considerate soddisfatte nei loro confronti.
  2. Le persone occupate come membri dell’equipaggio a bordo di un aeromobile esercitato da un’impresa di trasporti aerei con sede in Svizzera sono sottoposte alla legislazione svizzera, semprechè esse non siano al servizio di un’impresa con sede nel Regno Unito.
  3. Le persone, a cui non sono applicabili le lettere a e b del presente capoverso, al servizio di una impresa di trasporti aerei con sede principale sul territorio di una delle Parti soggiaciono alla legislazione di quest’ultima Parte anche quando sono inviate, da detta impresa sul territorio dell’altra Parte, immediatamente dopo un periodo di contribuzione o un periodo equivalente previsto dalla legislazione della prima Parte.

Con riserva delle disposizioni del quinto capoverso, lettera b del presente articolo, le persone residenti abitualmente nel territorio del Regno Unito, e al servizio di una persona o di un’impresa che ha un suo domicilio d’affari in questo territorio, ma occupate a bordo di un aeromobile appartenente a una persona o a un’impresa la cui sede è in Svizzera, sono sottoposte alla legislazione del Regno Unito come se l’aeromobile fosse immatricolato nell territorio del Regno Unito.

Art. 6

Le disposizioni della presente parte della Convenzione non sono applicabili:

  1. per quanto concerne il Regno Unito, agli agenti di carriera dei servizio diplomatico, e
  2. per quanto concerne la Svizzera, agli agenti diplomatici e consolari di carriera.

Con riserva delle disposizioni del primo capoverso del presente articolo, ai cittadini di una Parte che, al servizio del proprio Governo, sono occupati nel territorio dell’altra Parte, è applicabile la legislazione della prima Parte come se fossero occupati nel suo territorio.

Con riserva delle disposizioni del capoverso 1 del presente articolo, i cittadini di una Parte assunti sul territorio dell’altra presso un servizio del Governo della prima Parte, soggiaciono alla legislazione della seconda Parte semprechè, nei tre mesi successivi all’assunzione, non optino per la legislazione della prima Parte.

Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 del presente articolo sono applicabili ai cittadini di una delle Parti occupati sul territorio dell’altra Parte presso cittadini della prima Parte al servizio del Governo di detta Parte, alle stesse condizioni vigenti per quest’ultimi cittadini.

Le persone non cittadini delle Parti occupate in Svizzera presso un cittadino del Regno Unito al servizio del Governo di quest’ultimo Paese soggiaciono alla legislazione svizzera sempreché, nei tre mesi successivi all’assunzione, non optino per la legislazione del Regno Unito.

Le autorità competenti possono stabilire, di comune accordo, che una persona occupata in una corporazione di diritto pubblico o in un servizio ufficiale di una delle Parti sul territorio dell’altra sia sottoposta alla legislazione della prima Parte come se essa fosse occupata sul territorio di questa.

Art. 7

Di comune intesa le autorità competenti delle due Parti possono, per determinate persone o classi particolari di persone, prevedere deroghe ai disposti degli articoli 5 e 6 della presente Convenzione qualora ciò sia nell’interesse di dette persone.

Art. 8

Se una persona, usualmente residente nel Regno Unito o tenuta, a contare dal suo ultimo arrivo in quest’ultimo territorio, al pagamento delle quote per la sua qualifica di lavoratore salariato o indipendente giusta la legislazione del Regno Unito, domanda, per motivi d’incapacità al lavoro, di parto o di disoccupazione, la dispensa dal versamento delle quote per un certo periodo e l’accreditamento delle stesse per la medesima durata, si dovrà considerare, per dar seguito a tale richiesta:

  1. ogni periodo durante il quale la persona in questione è stata occupata in Svizzera come un periodo d’occupazione nel Regno Unito durante il quale ha pagato le quote in qualità di lavoratore salariato giusta la legislazione del Regno Unito;
  2. ogni periodo durante il quale la persona interessata ha esercitato in proprio un’attività lucrativa in Svizzera come un periodo durante il quale ha svolto nel Regno Unito il medesimo genere di attività in qualità di persona di condizione indipendente ed ha versato le pertinenti quote previste dalla legislazione del Regno Unito.

Parte quarta Disposizioni concernenti le prestazioni

Prestazioni a persone trasferite da uno Stato all’altro

Art. 9

I lavoratori salariati, occupati nel Regno Unito e soggetti alla legislazione svizzera giusta l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, sono trattati, per quanto riguarda il loro diritto ad una prestazione in caso d’infortunio professionale o no o di malattia professionale in virtù del presente disciplinamento, come se l’infortunio abbia avuto luogo in Svizzera o come se la malattia professionale sia stata contratta in detto Paese.

I lavoratori salariati occupati in Svizzera e soggetti alla legislazione del Regno Unito giusta le disposizioni della presente Convenzione, sono trattati:

  1. per quanto concerne il loro diritto ad una prestazione di malattia o di maternità giusta la presente legislazione, come se risiedessero sul territorio del Regno Unito;
  2. per quanto concerne il loro diritto, giusta il presente ordinamento, ad una prestazione in caso d’infortunio sul lavoro sopravvenuto o malattia professionale contratta durante detta occupazione, come se l’infortunio sia avvenuto o la malattia contratta sul territorio del Regno Unito.

Se, dopo aver lasciato il territorio di una delle Parti per recarsi, nell’esercizio della sua occupazione, sul territorio della seconda Parte, un assicurato è, prima di giungere sul territorio di destinazione, vittima d’un infortunio e se, durante il periodo di soggiorno, l’interessato avrebbe dovuto soggiacere alla legislazione del Regno Unito, converrà, in sede d’apprezzamento della conseguente richiesta di prestazioni, Assegni familiari

  1. considerare l’infortunio come avvenuto nel Regno Unito, e
  2. ignorare la non permanenza dell’assicurato sul territorio delle Parti al fine di determinare se, in ragione dell’occupazione, esso poteva essere assicurato giusta detta legislazione.

Art. 10

Al fine di determinare il soddisfacimento delle pertinenti condizioni, giusta le quali le persone che richiedono il versamento di assegni familiari conformemente alla legislazione del Regno Unito devono aver soggiornato in quest’ultimo Paese durante un periodo determinato, i cittadini delle due Parti, usualmente residenti nel Regno Unito o tenuti, in vista della citata legislazione, al pagamento delle quote previste per i lavoratori salariati o indipendenti, sono presunti Prestazioni per malattia in caso di trasferimento della residenza
da uno Stato all’altro

  1. avere il luogo di nascita nel Regno Unito se sono nati in Svizzera;
  2. aver soggiornato nel Regno Unito durante ogni periodo trascorso in Svizzera.

Art. 11

L’autorità svizzera competente designa le casse malati che si incaricheranno dell’applicazione dei capoversi 2 e 3 del presente articolo.

Se ammesso come membro della cassa l’assicurato dev’essere trattato, per quanto concerne il diritto alle prestazioni, come se i periodi durante i quali ha versato contributi, o ne è stato accreditato, in virtù della legislazione del Regno Unito, fossero periodi d’affiliazione alla cassa; tuttavia, all’interessato di sesso femminile, le prestazioni di maternità saranno versate solo se esso è stato membro di una cassa per un periodo ininterrotto di tre mesi immediatamente prima del parto.

Quando un cittadino di una delle Parti contraenti:

  1. ha pagato un contributo, o ne è stato accreditato, in virtù della legislazione del Regno Unito oppure beneficia di una prestazione di vecchiaia o di vedova, giusta detta legislazione, esibendo nel contempo i documenti probanti, e
  2. presenta una domanda di ammissione a una cassa malati svizzera designata in conformità al capoverso 1 del presente articolo entro i tre mesi successivi sia (i)la fine della settimana per la quale ha pagato l’ultimo contributo, o ne è stato accreditato, sia(ii)la sua partenza dal Regno Unito se è beneficiario di una prestazione contemplata alla sopraccitata lettera a,
  3. è reputato soddisfare alle condizioni d’età imposte ai candidati dalla cassa malati e deve esservi ammesso in qualità di membro aa.se soddisfa alle altre condizioni statutarie della cassa ebb.se non è unicamente venuto in Svizzera per un periodo di convalescenza o per sottoporsi a cure mediche.

Quando un cittadino d’una delle due Parti contraenti soddisfa alle condizioni previste alle lettere a e b del capoverso 2, del presente articolo, questo capoverso sarà applicabile, per quanto concerne le prestazioni in natura, anche a sua moglie e ai suoi figli d’età inferiore ai 20 anni.

L’indennità per malattia pagabile giusta il presente capoverso è ridotta dell’importo delle prestazioni svizzere attinenti al medesimo periodo semprechè non si tratti di una rendita d’invalidità dell’assicurazione svizzera contro gli infortuni. Pensioni di vecchiaia, prestazioni per vedove e indennità per lungo periodo
di malattia giusta la legislazione del Regno Unito

Quando un cittadino di una delle due Parti contraenti, risiede abitualmente nel territorio del Regno Unito, o è stato, dopo il suo ultimo arrivo nel Regno Unito, sottoposto al pagamento di contributi, in qualità di lavoratore salariato o di persona di condizione indipendente, conformemente alla legislazione del Regno Unito, al momento della domanda d’indennità giornaliera per malattia presentata in virtù di questa legislazione sarà reputato:

  1. aver pagato, in questa qualità, un contributo per ogni settimana durante la quale ha fatto parte di una cassa malati svizzera e ha esercitato una attività lucrativa;
  2. accreditato, in questa qualità, di un contributo per ogni settimana durante la quale ha fatto parte di tale cassa e non ha potuto esercitare un attività lucrativa a causa di malattia o disoccupazione;
  3. soddisfare le condizioni, relative ai contributi, necessarie per ricevere tale indennità per malattia durante i sei mesi seguenti la fine della sua affiliazione a una cassa malati svizzera, presso la quale era assicurato per un’indennità giornaliera; tuttavia esso non ha diritto alle indennità per malattia, giusta le disposizioni del presente capoverso ne, (i)per i giorni cui ha diritto ad un’indennità giornaliera dell’assicurazione svizzera contro gli infortuni e ad una rendita dell’assicurazione pensioni svizzera per un’invalidità valutata, da detta assicurazione, ad almeno i due terzi;(ii)per oltre 312 giorni durante un solo ed unico periodo d’interruzione dell’occupazione.

Art. 12

Per stabilire se un’indennità di malattia, una prestazione per vedove od una pensione di vecchiaia, giusta la legislazione del Regno Unito, può essere versata, ogni periodo di contribuzione, compiuto da un assicurato nell’assicurazione pensioni svizzera, è considerato come periodo di contribuzione trascorso in conformità alla legislazione del Regno Unito; il rapporto fra l’ammontare di una prestazione dovuta giusta detto metodo e quello della prestazione che si sarebbe dovuta versare se tutti i periodi di contribuzione compiuti da un assicurato nell’assicurazione pensioni svizzera lo fossero invece stati in ossequio alla legislazione del Regno Unito, corrisponde al rapporto esistente fra l’insieme dei periodi di contribuzione compiuti dall’assicurato giusta la legislazione del Regno Unito e il totale dei periodi compiuti dall’interessato in virtù della legislazione delle due Parti; tuttavia, se il rapporto fra i due totali è stato calcolato, circa una domanda d’indennità di malattia, per un giorno qualsiasi, in sede d’un’ulteriore domanda d’indennità, per un altro giorno, non sarà più necessario ricalcolarlo semprechè detto giorno sia compreso nel medesimo periodo d’interruzione dell’occupazione.

ogni menzione di periodo di contribuzione o equivalente compiuto da detta persona è presunto, al fine di determinare la media annuale delle contribuzioni versate dal marito o che gli sono state accreditate, comprendere anche la menzione di periodo di contribuzione o equivalente compiuto dal marito.

Ai fini dell’applicazione del capoverso 1 del presente articolo:

  1. non è tenuto conto dei periodi di contribuzione compiuti nell’assicurazione pensioni svizzera che nella misura in cui detti periodi, addizionati a quelli compiuti giusta la legislazione del Regno Unito, non aumentano il totale delle quote, pagate o accreditate, durante un qualsiasi anno di contribuzione, in virtù della sopraccitata legislazione, a un numero superiore a quello delle settimane dell’anno considerato;
  2. non è tenuto conto, ove si tratti di una domanda d’indennità di malattia, dei periodi di contribuzione compiuti nell’assicurazione pensioni svizzera durante i quali l’assicurato non esercitava alcuna attività lucrativa a meno che l’impedimento sia dovuto a motivi di salute o alla disoccupazione;
  3. non è tenuto conto nè delle quote pagate giusta la legislazione del Regno Unito e calcolate proporzionalmente al reddito tassato, nè delle prestazioni dovute in virtù di detto diritto e calcolate con il metodo proporzionale; le prestazioni computate giusta detto metodo vanno aggiunte a quelle determinate in conformità alle norme dei presente capoverso;
  4. nel caso in cui il richiedente sia (i)una donna con diritto ad una pensione di vecchiaia dell’assicurazione del marito,(ii)o una donna il cui diritto ad una pensione di vecchiaia della propria assicurazione è determinato giusta le quote versate dal marito in quanto il contratto matrimoniale si è svolto per decesso del coniuge o altra causa,

Le disposizioni del capoverso 1 del presente articolo sono unicamente applicabili:

  1. se i periodi di contribuzione e quelli equivalenti compiuti dall’assicurato raggiungono almeno la durata di un anno giusta la legislazione di ciascuna Parte contraente;
  2. per le indennità di malattia (i)se la competente autorità dei Regno Unito ha il convincimento che l’assicurato non potrà svolgere un’attività per un periodo di almeno tre mesi, e(ii)se la somma dei periodi di contribuzione compiuti dall’assicurato giusta la legislazione delle due Parti, eccettuati quelli non computati in conformità alla disposizione del capoverso 2 del presente articolo, ammonta ad almeno tre anni, e(iii)alla condizione che l’assicuratoaa.non abbia diritto ad un’indennità di malattia prevista dalla legislazione del Regno Unito in conformità al capoverso 4 dell’articolo 11 della presente Convenzione od a qualsiasi altra prescrizione, oppurebb.sia a beneficio d’una prestazione in contanti giusta la legisiazione svizzera (diversa dalla pensione d’invalidità dell’assicurazione svizzera contro gli infortuni o da un’indennità unica) e abbia usufruito delle indennità di malattia previste dalla legislazione del Regno Unito per 156 giorni d’un qualsiasi periodo d’interruzione d’occupazione comprendente il giorno per cui è richiesta l’indennità;
  3. per le pensioni di vecchiaia e le prestazioni per vedove se l’assicurato non soddisfa interamente o parzialmente, le modalità d’attribuzione delle sopraccitate prestazioni in virtù dei soli periodi di contribuzione o periodi equivalenti giusta la legislazione del Regno Unito.

Ove un assicurato abbia diritto ad una prestazione, giusta la legislazione del Regno Unito, in conformità alle disposizioni del capoverso 1 del presente articolo e se il totale della prestazione in causa e di tutte le altre in contanti con esso ha diritto in virtù alla legislazione svizzera, è inferiore alla prestazione cui avrebbe avuto diritto giusta la legislazione del Regno Unito se le disposizioni al citato capoverso non fossero applicate per il suo caso, all’interessato spetta, in virtù di detta legislazione, un complemento pari alla differenza. Provvedimenti d’integrazione

Art. 13

Rendite ordinarie d’invalidità dell’assicurazione‑pensioni svizzera

I cittadini del Regno Unito possono pretendere provvedimenti d’integrazione dell’assicurazione pensioni svizzera soltanto finchè sono domiciliati in Svizzera e unicamente:

  1. se, immediatamente innanzi l’insorgere dell’invalidità, (i)hanno pagato i contributi a detta assicurazione almeno durante un anno, oppure(ii)ove trattisi di una donna coniugata o di una vedova che non esercita alcuna attività lucrativa, essa ha risieduto in Svizzera ininterrottamente durante almeno un anno, o(iii)ove trattisi di un figlio, esso ha risieduto ininterrottamente in Svizzera durante almeno un anno, oppure,
  2. ove trattisi di un figlio, se quest’ultimo è nato invalido in Svizzera o vi ha risieduto ininterrottamente dopo la nascita.

Art. 14

Per quanto concerne il diritto a una rendita ordinaria dell’assicurazione pensioni svizzera, i cittadini del Regno Unito, che hanno cessato d’appartenere a detta assicurazione, sono considerati come appartenenti se, immediatamente innanzi l’insorgere dell’invalidità, pagavano i contributi giusta la legislazione del Regno Unito o se i contributi gli erano accreditati conformemente alla suddetta legislazione. Rendite straordinarie dell’assicurazione‑pensioni svizzera

Art. 15

Pagamento di prestazioni all’estero

I cittadini del Regno Unito domiciliati in Svizzera hanno diritto alle rendite straordinarie dall’assicurazione pensioni svizzera soltanto se, immediatamente innanzi il mese a contare dal quale esigono le rendite, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera:

  1. Durante almeno 10 anni, ove trattisi di una rendita di vecchiaia;
  2. Durante almeno 5 anni, ove trattisi di una rendita d’invalidità d’una rendita per superstiti o d’una rendita di vecchiaia sostitutiva delle due precedenti.
  3. Per l’apprezzamento della durata di residenza (i)i periodi, durante i quali un cittadino del Regno Unito era esonerato dal versamento dei contributi all’assicurazione pensioni svizzera, non entrano in considerazione;(ii)la residenza in Svizzera è considerata ininterrotta se i periodi d’assenza non eccedono complessivamente tre mesi durante ogni anno civile.

Art. 16

Il cittadino del Regno Unito che avesse diritto, secondo la legislazione svizzera, a una prestazione, purchè sia domiciliato in Svizzera, ha parimente diritto a siffatta prestazione se è domiciliato fuori della Svizzera. Nondimeno, egli ha diritto, nell’assicurazione pensioni svizzera, a una rendita straordinaria, a un’indennità per grandi invalidi o a una rendita ordinaria per un’invalidità valutata a meno del 50 per cento, unicamente se è domiciliato in Svizzera.

Le persone che avessero diritto, secondo la legislazione dei Regno Unito, a un’indennità di malattia, a una prestazione vedovile, a un’indennità per orfani (guardian’s allowance), a una pensione di vecchiaia o, nel caso d’infortunio, a una prestazione d’invalidità o di morte, qualora soggiornassero o risiedessero nel Regno Unito, vi hanno parimente diritto se esse soggiornano o risiedono in Svizzera, semprechè:

  1. nel caso di un’indennità di malattia, esse (i)soddisfino interamente o parzialmente alle condizioni di contribuzione per la concessione di tale prestazione, indipendentemente dall’articolo 11 della presente Convenzione e(ii)aa.siano beneficiarie di una rendita, giusta la legislazione svizzera, per un’invalidità valutata ad almeno due terzi secondo tale legislazione, oppurebb.abbiano comunicato all’autorità competente del Regno Unito, innanzi la partenza da quel Paese, l’intenzione di risiedere in Svizzera ed abbiano convinto tale autorità che la loro incapacità al lavoro è permanente, oppurecc.s’assentino temporaneamente dal Regno Unito al fine di seguire una cura per un’incapacità insorta innanzi la partenza dal Regno Unito;
  2. Nel caso di un’indennità per orfano, la persona cui spetta il diritto alla prestazione, abbia compiuto periodi assicurativi, giusta la legislazione del Regno Unito, per una durata complessiva di almeno 5 anni.

Alle persone che fanno valere un diritto ad una prestazione, conformemente alla legislazione del Regno Unito, non può essere opposta alcuna disposizione della suddetta legislazione secondo cui il loro diritto sia infirmato dall’assenza dal Regno Unito di un figlio, di un adulto sostentato o di un’altra persona, qualora il figlio, l’adulto sostcntato o l’altra persona, secondo il caso, sia in Svizzera o vi si trovava al momento considerato.

Parte quinta Disposizioni varie

Art. 17

Le autorità competenti:

  1. conchiuderanno gli accordi amministrativi necessari per l’applicazione della presente Convenzione;
  2. si comunicheranno reciprocamente, tutti i provvedimenti presi per l’applicazione della presente Convenzione;
  3. si comunicheranno reciprocamente, appena possibile, tutte le modificazioni introdotte nella propria legislazione che abbiano influenza sull’applicazione della presente Convenzione.

Art. 18

Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità competenti e gli enti delle assicurazioni sociali delle due Parti contraenti si presteranno vicendevolmente i loro buoni uffici, come se si trattasse dell’applicazione della propria legislazione sulle assicurazioni sociali.

Le autorità competenti determineranno segnatamente, di comune accordo, le modalità per il controllo medico e amministrativo dei beneficiari della presente Convenzione.

Art. 19

Se un istituto assicurativo di una Parte, deve, ad una persona dimorante nel territorio dell’altra Parte una prestazione in contanti, il pagamento può essere effettuato da un istituto assicurativo di quest’ultima Parte in luogo e vece dell’istituto della prima Parte e in conformità agli accordi che saranno a suo tempo conchiusi fra le competenti autorità delle Parti.

Ove, conformemente al capoverso 1 del presente articolo, il versamento di una prestazione è eseguito da un istituto assicurativo di una delle Parti in luogo e vece d’un istituto dell’altra, a termine scaduto, bimestralmente semprechè non si tratti del pagamento di un’indennità unica.

Art. 20

Il beneficio delle esenzioni o delle riduzioni di diritti di bollo o di tasse previste dalla legislazione di una delle Parti contraenti per certificati o altri documenti da produrre in applicazione della legislazione di questa Parte è esteso ai certificati e ai documenti che devono essere prodotti in applicazione della legislazione dell’altra Parte.

L’autorità competente o l’ente delle assicurazioni sociali dell’una o dell’altra Parte non esigerà la legalizzazione delle autorità diplomatiche o consolari sugli atti, certificati e documenti che devono essere prodotti per l’applicazione della presente Convenzione.

Art. 21

Le domande, le dichiarazioni o i ricorsi in materia d’assicurazioni sociali che devono essere presentati entro un determinato termine a un ente delle assicurazioni sociali di una delle Parti contraenti sono considerati ricevibili, se sono presentati entro il medesimo termine a un ente delle assicurazioni sociali dell’altra Parte. In tal caso quest’ultimo ente trasmetterà, senza indugio, le domande, le dichiarazioni o il ricorso di cui si tratta al competente ente delle assicurazioni sociali della prima Parte.

I ricorsi che, secondo la legislazione svizzera, avrebbero dovuto essere presentati entro un determinato termine a un tribunale designato da tale legislazione, ma che sono stati depositati entro il medesimo termine presso un tribunale istituito conformemente alla legislazione del Regno Unito, saranno trattati come se fossero stati depositati presso il primo tribunale. In tal caso, l’ente delle assicurazioni sociali del Regno Unito trasmetterà, il più presto possibile, il ricorso all’ente svizzero delle assicurazioni sociali, perchè lo recapiti al tribunale competente.

I ricorsi che, secondo la legislazione del Regno Unito, avrebbero dovuto essere presentati entro un determinato termine a un tribunale istituito conformemente a tale legislazione, ma che sono stati depositati entro il medesimo termine presso un tribunale designato dalla legislazione svizzera, saranno trattati come se fossero depositati presso il primo tribunale. In tal caso, il tribunale svizzero trasmetterà il ricorso, il più presto possibile e per il tramite dell’ente svizzero delle assicurazioni sociali, all’ente delle assicurazioni sociali del Regno Unito.

Art. 22

L’importo di tutte le prestazioni dovute in applicazione della presente Convenzione è calcolato nella moneta della Parte contraente da cui dipende l’ente debitore.

Art. 23

Le vertenze circa l’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione devono essere possibilmente risolte dalle autorità competenti delle Parti.

Ove una vertenza non possa essere risolta in tale modo, essa va sottoposta, a richiesta d’una Parte, ad un tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale, costituito caso per caso, è composto di due membri, designati da ciascuna Parte, i quali propongono, di comune intesa, un cittadino di un terzo Stato, che sarà poi designato presidente dai Governi delle due Parti. I membri sono designati entro due mesi e il presidente entro tre mesi dopo che una Parte abbia comunicato all’altra l’intenzione di sottoporre la vertenza a un tribunale arbitrale.

Se i termini di cui al numero 3 sono disattesi, ciascuna Parte può chiedere alla Corte europea dei diritti dell’uomo di procedere alle designazioni necessario. Ove il Presidente sia cittadino di una Parte oppure impedito, alla designazione deve procedere il vicepresidente. Qualora anche quest’ultimo sia cittadino d’una Parte o impedito, deve procedere alla nomina il membro più elevato in rango della Corte che non sia cittadino di una Parte.

Il tribunale arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte assume le spese, per il proprio membro come anche quelle di rappresentanza nella procedura davanti al tribunale arbitrale; le spese per il presidente e gli altri costi vanno ripartiti, in misura uguale, tra le due Parti. Il tribunale arbitrale può stabilire un’altra ripartizione delle spese. Del rimanente, esso stabilisce la propria procedura.

Parte sesta Disposizioni transitorie e finali

Art. 24

La presente Convenzione non conferisce alcun diritto al pagamento di prestazioni per un periodo anteriore alla data della sua entrata in vigore.

La presente Convenzione non infirma i diritti acquisiti, prima della sua entrata in vigore, sia in virtù dell’applicazione delle legislazioni delle Parti sia in altro modo.

Ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni giusta la presente Convenzione è computato ogni periodo di contribuzione o periodo equivalente compiuto da una persona prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione; non è tuttavia tenuto conto nè dei periodi di contribuzione per i quali già si è provveduto a rimborsare le quote all’assicurato od a trasferirle in conformità alle convenzioni anteriori, nè di quelli il cui versamento di quote è stato oggetto di prestazioni complementari giusta le sopraccitate convenzioni.

Con riserva delle disposizioni dei capoversi 1 a 3 del presente articolo, le prestazioni previste dalla presente Convenzione, escluse le indennità uniche, sono pagate anche se l’evento assicurato si è verificato prima della data d’entrata in vigore della presente Convenzione; i diritti del cittadino del Regno Unito che presenta una domanda per prestazioni dell’assicurazione pensioni svizzera attinenti ad un evento verificatosi prima dei 10 gennaio 1960 sono liquidati in ossequio alle disposizioni delle convenzioni anteriori.

Ogni prestazione, il cui ammontare è stato computato prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, dev’essere, all’occorrenza, nuovamente ricalcolata giusta le disposizioni del capoverso 4 del presente articolo.

Qualsiasi prestazione dovuta conformemente alle disposizioni del presente articolo dev’essere pagata, ovvero calcolata e pagata, secondo i casi, a contare dalla data d’entrata in vigore della presente Convenzione e, a tale scopo,

  1. ove si tratti di una prestazione dovuta in applicazione del diritto svizzero, a ogni termine per la presentazione di una domanda inizia a decorrere, al più presto, da detta data;
  2. ove si tratti di una prestazione dovuta in applicazione della legislazione del Regno Unito, ogni domanda può essere presentata ed ogni avviso di pensionamento può essere dato nei dodici mesi seguenti la sopraccitata data.

Art. 25

In caso di disdetta della presente Convenzione, i diritti acquisiti in virtù delle disposizioni della Convenzione stessa saranno mantenuti; l’accertamcnto dei diritti in corso di acquisizione in virtù della presente Convenzione sarà disciplinato mediante accordi.

Art. 26

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno scambiati, appena possibile, a Londra. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratificazione.

Con riserva delle disposizioni dell’articolo 24, le convenzioni anteriori sono abrogate a contare dalla data d’entrata in vigore della presente convenzione.

Art. 27

La presente convenzione è conchiusa per un periodo di un anno a contare dalla data della sua entrata in vigore. Essa sarà considerata rinnovata tacitamente di anno in anno, qualora non sia disdetta per iscritto tre mesi prima dello scadere del termine.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 21 febbraio 1968, nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facendo parimente fede.


Per il
Consiglio federale svizzero:

Cristoforo Motta

Per il Governo
del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord

H. A. F. Hohler

Protocollo finale

All’atto della firma, in data odierna, della Convenzione sulla sicurezza sociale fra la Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord, i sottoscritti plenipotenziari hanno convenuto che ove apparisse che la parità di trattamento fra i cittadini delle Parti, attualmente realizzata negli ordinamenti cantonali svizzeri sugli assegni familiari, dovesse venire, in qualsiasi modo, modificata, il Consiglio federale raccomanda alle autorità cantonali competenti per questo ordinamento il mantenimento della parità di trattamento.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il 21 febbraio 1968, nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facendo parimente fede.


Per il
Consiglio federale svizzero:

Cristoforo Motta

Per il Governo
del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord

H. A. F. Hohler