Capo 1: Rimborso delle prestazioni in applicazione degli articoli 35 e 41
della presente convenzione
Sezione 1: Rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute
Art. 44 Principi(1)Ai fini dell’applicazione degli articoli 35 e 41 della presente convenzione, l’importo effettivo dei costi delle prestazioni in natura è rimborsato dall’istituzione competente all’istituzione che le ha erogate, quale risulta dalla contabilità di quest’ultima istituzione, tranne in caso di applicazione dell’articolo 54 del presente allegato.(2)Se l’importo effettivo dei costi delle prestazioni di cui al paragrafo 1 non risulta, in tutto o in parte, dalla contabilità dell’istituzione che le ha erogate, l’importo da rimborsare è determinato sulla base di un forfait calcolato partendo da tutti gli elementi pertinenti desunti dai dati disponibili. Il Comitato amministrativo misto definisce gli elementi da utilizzare per il calcolo dei forfait e ne stabilisce l’importo.(3)Non possono essere prese in considerazione per il rimborso tariffe superiori a quelle che sono applicabili alle prestazioni in natura erogate agli assicurati soggetti alla legislazione applicata dall’istituzione che ha erogato le prestazioni di cui al paragrafo 1.Sezione 2: Rimborso su base forfettaria
Art. 45 Importo forfettario per le prestazioni in naturaPer il Regno Unito, l’importo dei costi delle prestazioni in natura erogate:(a)fatto salvo l’articolo 34 della presente convenzione, ai familiari che non risiedono nello stesso Stato dell’assicurato, ai sensi dell’articolo 20 della presente convenzione; e(b)ai pensionati e ai loro familiari, di cui agli articoli 27 paragrafo 1 e 28 della presente convenzione,è rimborsato dalle istituzioni competenti alle istituzioni che hanno erogato tali prestazioni sulla base di un importo forfettario stabilito per ogni anno civile. Tale importo forfettario deve essere il più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute.
Art. 46 Metodo di calcolo dei forfait mensili e del forfait totale(1)Per il Regno Unito in qualità di Stato creditore, l’importo forfettario mensile per persona (Fi) per un anno civile è determinato dividendo il costo medio annuale per persona (Yi), secondo diverse classi di età (i), per 12 e applicando al risultato un abbattimento (X) in conformità della formula seguente:Fi = Yi*1/12*(0.85dove:–l’indice (valori i = 1, 2 e 3) rappresenta le tre classi di età considerate per il calcolo degli importi forfettari:–i = 1: persone di età inferiore a 20 anni,–i = 2: persone di età compresa fra 20 e 64 anni,–i = 3: persone di 65 anni e più,–Yi rappresenta il costo medio annuale per persona della classe di età «i», quale definito al paragrafo 2.(2)Il costo medio annuale per persona (Yi) nella classe di età «i» è ottenuto dividendo le spese annuali afferenti al totale delle prestazioni in natura erogate dalle istituzioni del Regno Unito a tutte le persone della classe di età interessata soggette alla sua legislazione e residenti nel suo territorio per il numero medio di persone interessate di tale classe di età nell’anno civile in questione.(3)Per il Regno Unito in qualità di Stato debitore l’importo forfettario totale per un anno civile è uguale alla somma dei prodotti ottenuti moltiplicando, in ciascuna classe di età «i», gli importi forfettari mensili determinati per persona per il numero di mesi maturati dagli interessati in Svizzera in quella classe di età.Il numero di mesi maturati dagli interessati in Svizzera è uguale alla somma dei mesi civili in un anno civile durante i quali gli interessati sono stati, a causa della loro residenza nel territorio in Svizzera, ammessi a beneficiare delle prestazioni in natura in tale territorio a spese del Regno Unito. Detti mesi sono determinati a partire da un inventario tenuto a tal fine dall’istituzione del luogo di residenza, sulla base dei documenti giustificativi dei diritti degli interessati forniti dall’istituzione competente.(4)Il Comitato amministrativo misto può convenire una proposta contenente qualunque modifica che si dimostri necessaria per assicurare che il calcolo degli importi forfettari sia quanto più possibile vicino alle spese effettivamente sostenute.(5)Il Comitato amministrativo conviene i metodi di determinazione degli elementi di calcolo degli importi forfettari di cui ai paragrafi 1–4.
Art. 47 Comunicazione dei costi medi annualiL’importo del costo medio annuale per persona in ogni classe di età relativo a un determinato anno è comunicato al Comitato amministrativo misto entro la fine del secondo anno che segue l’anno in questione. In mancanza di comunicazione entro tale termine, sarà preso in considerazione l’importo del costo medio annuale per persona che il Comitato amministrativo misto ha fissato da ultimo per un anno precedente.Sezione 3: Disposizioni comuni
Art. 48 Procedura di rimborso tra istituzioni(1)I rimborsi tra gli Stati si effettuano quanto più tempestivamente possibile. Ogni istituzione interessata è tenuta a rimborsare i crediti entro i termini menzionati nella presente sezione, non appena è in grado di farlo. Una contestazione relativa a uno specifico credito non deve essere di ostacolo al rimborso di uno o più altri crediti.(2)I rimborsi di cui agli articoli 35 e 41 della presente convenzione tra le istituzioni della Svizzera e del Regno Unito si effettuano tramite l’organismo di collegamento.Può esservi un organismo di collegamento distinto per i rimborsi a norma degli articoli 35 e 41 della presente convenzione.
Art. 49 Termini di presentazione e di pagamento dei crediti(1)I crediti stabiliti sulla base delle spese effettivamente sostenute devono essere presentati all’organismo di collegamento dello Stato debitore entro i 12 mesi seguenti la fine del semestre civile durante il quale tali crediti sono stati iscritti nella contabilità dell’istituzione creditrice.(2)I crediti di importi forfettari per un anno civile sono presentati all’organismo di collegamento dello Stato debitore entro i 12 mesi seguenti il mese durante il quale i costi medi per l’anno interessato sono stati approvati dal Comitato amministrativo misto. Gli inventari di cui all’articolo 46 paragrafo 3 del presente allegato sono presentati entro la fine dell’anno che segue l’anno di riferimento.(3)Nel caso di cui all’articolo 6 paragrafo 5 secondo comma del presente allegato, il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non decorre prima dell’individuazione dell’istituzione competente.(4)I crediti presentati dopo i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono presi in considerazione.(5)I crediti sono pagati all’organismo di collegamento dello Stato creditore di cui all’articolo 48 del presente allegato dall’istituzione debitrice entro i 18 mesi seguenti la fine del mese durante il quale sono stati presentati all’organismo di collegamento dello Stato debitore. Questa disposizione non si applica ai crediti che l’istituzione debitrice ha respinto in tale periodo per motivi pertinenti.(6)Le contestazioni relative a un credito sono risolte al più tardi entro i 36 mesi seguenti il mese durante il quale il credito è stato presentato.(7)Il Comitato amministrativo misto agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stato possibile giungere a una composizione nel periodo di cui al paragrafo 6 e, su richiesta giustificata di una delle parti della controversia, formula un parere in merito entro i sei mesi seguenti il mese in cui è stato adito.
Art. 50 Interessi di mora e anticipi(1)Dalla fine del periodo di 18 mesi di cui all’articolo 49 paragrafo 5 del presente allegato, l’istituzione creditrice può applicare un interesse sui crediti da liquidare, a meno che l’istituzione debitrice, entro sei mesi dalla fine del mese in cui è stato introdotto il credito, non abbia versato un anticipo pari almeno al 90 per cento del credito totale introdotto a norma dell’articolo 49 paragrafo 1 o 2. Sulle parti di credito non coperte dall’anticipo l’interesse può essere applicato soltanto a decorrere dalla fine del periodo di 36 mesi di cui all’articolo 49 paragrafo 6 del presente allegato.(2)L’interesse è calcolato sulla base del tasso di riferimento concordato dal Comitato amministrativo misto. Il tasso di riferimento applicabile è quello in vigore il primo giorno del mese in cui il pagamento è esigibile.(3)Nessun organismo di collegamento è obbligato ad accettare un anticipo secondo quanto previsto al paragrafo 1. Tuttavia, se un organismo di collegamento declina tale offerta, l’istituzione creditrice non è più autorizzata ad applicare un interesse di mora per quanto riguarda i crediti di cui trattasi diversi da quelli contemplati nel paragrafo 1, secondo periodo.
Art. 51 Rendiconti annualiGli Stati si comunicano reciprocamente l’importo dei crediti presentati, liquidati o contestati (posizione creditrice) da una parte, e l’importo dei crediti ricevuti, liquidati o contestati (posizione debitrice) dall’altra.
Capo 2 Recupero di prestazioni indebitamente erogate, recupero
di versamenti e contributi provvisori, compensazione e assistenza
in materia di recupero
Sezione 1: Principi
Art. 52 Disposizioni comuniAi fini dell’applicazione dell’articolo 66 della presente convenzione e nel quadro ivi definito, laddove possibile il recupero dei crediti si effettua mediante compensazione o tra le istituzioni degli Stati, o nei confronti della persona fisica o giuridica interessata, conformemente agli articoli 53–55 del presente allegato. Se non è possibile recuperare il credito, in tutto o in parte, per mezzo di tale compensazione, gli importi che restano dovuti sono recuperati a norma degli articoli 56–66 presente allegato.Sezione 2: Compensazione
Art. 53 Prestazioni percepite indebitamente(1)Se l’istituzione di uno Stato ha erogato prestazioni indebite a una persona, detta istituzione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione che applica, può chiedere all’istituzione dell’altro Stato debitrice di prestazioni a favore dell’interessato di detrarre l’importo indebito dagli arretrati o dai pagamenti in corso dovuti a tale persona indipendentemente dal settore di sicurezza sociale nel cui ambito la prestazione è erogata. L’istituzione di quest’ultimo Stato opera la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità della legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme erogate in eccesso da essa stessa, e trasferisce l’importo detratto all’istituzione che ha erogato le prestazioni indebite.(2)In deroga al paragrafo 1, se, nel concedere o riesaminare le prestazioni in relazione alle prestazioni di invalidità e alle pensioni di vecchiaia e per superstiti a norma del titolo III, capi 3 e 4 della presente convenzione, l’istituzione di uno Stato ha erogato a una persona prestazioni per una somma indebita, tale istituzione può chiedere all’istituzione dell’altro Stato debitrice di corrispondenti prestazioni all’interessato di detrarre l’importo erogato in eccesso dagli arretrati erogabili all’interessato. Dopo che quest’ultima istituzione ha comunicato l’importo dei suoi arretrati all’istituzione che ha erogato una somma indebita, l’istituzione che ha erogato la somma indebita ne comunica l’importo entro due mesi. Se l’istituzione debitrice degli arretrati riceve tale comunicazione entro il termine stabilito, essa trasferisce l’importo detratto all’istituzione che ha erogato somme indebite. In caso di scadenza del termine detta istituzione eroga senza indugio gli arretrati all’interessato.(3)Se una persona ha fruito dell’assistenza sociale in uno Stato durante un periodo nel corso del quale aveva diritto a prestazioni a titolo della legislazione dell’altro Stato, l’organismo che ha erogato l’assistenza può, se dispone legalmente del diritto di recupero sulle prestazioni dovute all’interessato, chiedere all’istituzione dell’altro Stato debitrice di prestazioni all’interessato di detrarre l’importo erogato per l’assistenza dagli importi che tale Stato eroga all’interessato.Questa disposizione si applica mutatis mutandis al familiare di un interessato che ha fruito dell’assistenza nel territorio di uno Stato durante un periodo in cui l’assicurato aveva diritto a prestazioni, in relazione al suddetto familiare, a titolo della legislazione dell’altro Stato.L’istituzione di uno Stato che ha erogato un importo indebito per l’assistenza trasmette il giustificativo dell’importo che le è dovuto all’istituzione dell’altro Stato, che opera quindi la detrazione alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione in conformità della legislazione che essa applica, e trasferisce senza indugio l’importo all’istituzione che ha erogato l’importo indebito.
Art. 54 Prestazioni in denaro erogate o contributi percepiti a titolo provvisorio(1)Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6 del presente allegato, al più tardi entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile o dall’individuazione dell’istituzione debitrice delle prestazioni, l’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro redige un giustificativo dell’importo erogato a titolo provvisorio e lo trasmette all’istituzione individuata come competente.L’istituzione individuata come competente a erogare le prestazioni detrae l’importo dovuto a titolo provvisorio dagli arretrati delle prestazioni corrispondenti dovute all’interessato e trasferisce senza indugio l’importo detratto all’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.Se l’importo delle prestazioni erogate a titolo provvisorio è superiore all’importo degli arretrati o se non vi sono arretrati, l’istituzione individuata come competente detrae tale importo dai pagamenti correnti alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione dalla legislazione che essa applica e trasferisce senza indugio l’importo detratto all’istituzione che ha erogato a titolo provvisorio le prestazioni in denaro.(2)L’istituzione che ha percepito contributi a titolo provvisorio da una persona fisica o giuridica non procede al rimborso degli importi in questione alla persona che li ha pagati fino a quando essa non abbia accertato le somme dovute presso l’istituzione individuata come competente in base all’articolo 6 paragrafo 4 del presente allegato.Su richiesta dell’istituzione individuata come competente, presentata al più tardi entro tre mesi dalla determinazione della legislazione applicabile, l’istituzione che ha percepito a titolo provvisorio i contributi li trasferisce all’istituzione individuata come competente per lo stesso periodo allo scopo di definire la situazione relativa ai contributi dovuti dalla persona fisica o giuridica. I contributi trasferiti sono ritenuti come erogati retroattivamente all’istituzione individuata come competente.Se l’importo dei contributi erogati a titolo provvisorio è superiore all’importo dovuto dalla persona fisica o giuridica all’istituzione individuata come competente, l’istituzione che ha percepito i contributi a titolo provvisorio rimborsa l’importo in eccesso alla persona fisica o giuridica interessata.
Art. 55 Spese relative alla compensazioneNon è chiesto alcun costo se il debito è recuperato con la compensazione di cui agli articoli 53 e 54 del presente allegato.Sezione 3: Recupero
Art. 56 Definizioni e disposizioni comuni(1)Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:(a)«credito»: tutti i crediti relativi a contributi versati o prestazioni erogate indebitamente, compresi interessi, ammende, sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e le altre spese connessi al credito a norma della legislazione dello Stato che reclama il credito;(b)«parte richiedente»: riguardo a ciascuno Stato, qualsiasi istituzione che presenti una domanda di informazioni, notifica o recupero relativa a un credito di cui alla lettera precedente;(c)«parte richiesta»: riguardo a ciascuno Stato, qualsiasi istituzione alla quale può essere presentata una domanda di informazioni, notifica o recupero.(2)Le domande e le relative comunicazioni tra gli Stati sono trasmesse, in generale, attraverso le istituzioni designate.(3)Il Comitato amministrativo misto adotta le disposizioni di attuazione pratica, comprese, tra l’altro, quelle relative all’articolo 4 del presente allegato e alla fissazione di una soglia minima degli importi per i quali può essere presentata una domanda di recupero.
Art. 57 Richieste di informazioni(1)Su domanda della parte richiedente, la parte richiesta fornisce qualsiasi informazione che possa essere utile alla parte richiedente per la valutazione e il recupero di un credito.(2)Al fine di ottenere tali informazioni, la parte richiesta esercita i poteri previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle prassi amministrative applicabili per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo Stato. Nella domanda di informazioni della parte richiedente sono indicati il nome, l’ultimo indirizzo conosciuto e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della persona fisica o giuridica interessata alla quale si riferiscono le informazioni da fornire, nonché la natura e l’importo del credito al quale la domanda si riferisce.(3)La parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni:(a)che non sarebbe in grado di ottenere per il recupero di crediti analoghi sorti nel suo territorio;(b)che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale; o(c)la cui comunicazione sarebbe tale da pregiudicare la sicurezza o l’ordine pubblico di uno Stato.(4)La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda di informazioni.
Art. 58 Notifica(1)La parte richiesta, su domanda della parte richiedente e secondo le norme in vigore, nel proprio territorio, per la notifica degli analoghi atti o decisioni, provvede a notificare al destinatario tutti gli atti e le decisioni, compresi quelli giudiziari, provenienti dallo Stato della parte richiedente e concernenti un credito o il suo recupero.(2)Nella domanda di notifica sono indicati il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato cui la parte richiedente ha normalmente accesso, utile ai fini dell’identificazione del destinatario, la natura e l’oggetto dell’atto o della decisione da notificare e, se necessario, il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione del debitore, il credito cui si riferisce l’atto o la decisione e ogni altra informazione utile.(3)La parte richiesta informa senza indugio la parte richiedente circa l’azione adottata in seguito alla domanda di notifica e, in particolare, circa la data in cui l’atto o la decisione sono stati trasmessi al destinatario.
Art. 59 Domanda di recupero(1)Su domanda della parte richiedente, la parte richiesta procede al recupero dei crediti oggetto di un atto che consente l’esecuzione emesso dalla parte richiedente nella misura consentita e in conformità alla legislazione e alle prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta.(2)La parte richiedente può formulare una domanda di recupero, se:(a)fornisce anche alla parte richiesta una copia ufficiale o autenticata dell’atto che consente l’esecuzione del credito nello Stato della parte richiedente;(b)il credito o l’atto che ne consente l’esecuzione non sono contestati nel suo Stato;(c)essa ha avviato, nel suo Stato, le adeguate procedure di recupero che possono essere applicate in base all’atto di cui al paragrafo 1, e se le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito;(d)il termine di prescrizione secondo la legislazione del suo Stato non è scaduto.(3)Nella domanda di recupero è indicato quanto segue:(a)il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della persona fisica o giuridica interessata o di terzi che detengono i suoi beni patrimoniali;(b)il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione della parte richiedente;(c)gli estremi dell’atto che ne consente l’esecuzione, emanato nello Stato della parte richiedente;(d)il tipo e l’importo del credito, specificando la somma dovuta in capitale, gli interessi, le ammende, le sanzioni amministrative e tutti gli altri oneri e spese nelle valute dello Stato o degli Stati della parte richiedente e della parte richiesta;(e)la data in cui la parte richiedente o la parte richiesta ha notificato l’atto all’interessato;(f)la data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile procedere all’esecuzione secondo la legislazione in vigore nello Stato della parte richiedente;(g)ogni altra informazione utile.(4)La domanda di recupero contiene inoltre una dichiarazione della parte richiedente che conferma l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 2.(5)La parte richiedente invia alla parte richiesta, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.
Art. 60 Atto che consente l’esecuzione del recupero(1)Conformemente all’articolo 66 paragrafo 2 della presente convenzione, l’atto che consente l’esecuzione del recupero è riconosciuto direttamente e trattato automaticamente come uno strumento che consente l’esecuzione di un credito dello Stato della parte richiesta.(2)In deroga al paragrafo 1, l’atto che consente l’esecuzione del credito può essere, se del caso e secondo le disposizioni in vigore nello Stato della parte richiesta, approvato, riconosciuto, integrato o sostituito con un atto che ne autorizzi l’esecuzione nel territorio di detto Stato.(3)Lo Stato si impegna a ultimare l’approvazione, il riconoscimento, il completamento o la sostituzione dell’atto entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di recupero, eccetto nei casi in cui si applica il paragrafo 4. Gli Stati non possono negare il completamento di tali azioni quando l’atto che consente l’esecuzione è redatto correttamente. La parte richiesta comunica alla parte richiedente i motivi che comportano il superamento del termine di tre mesi.Nel caso in cui una di queste azioni dia luogo a una contestazione relativa al credito o all’atto che consente l’esecuzione emesso dalla parte richiedente, si applica l’articolo 62 del presente allegato.
Art. 61 Modalità e termini di pagamento(1)Il recupero dei crediti è effettuato nella valuta dello Stato della parte richiesta. L’intero importo del credito recuperato dalla parte richiesta è trasferito da quest’ultima alla parte richiedente.(2)La parte richiesta può, se lo consentono le disposizioni legislative e regolamentari o le prassi amministrative vigenti nel suo Stato, e previa consultazione della parte richiedente, concedere al debitore una dilazione di pagamento o autorizzare un pagamento rateale. Gli interessi addebitati dalla parte richiesta per tale dilazione di pagamento sono altresì trasferiti alla parte richiedente.(3)A decorrere dalla data in cui l’atto che consente l’esecuzione del recupero del credito è stato direttamente riconosciuto a norma dell’articolo 60 paragrafo 1 del presente allegato, oppure approvato, riconosciuto, integrato o sostituito a norma dell’articolo 60 paragrafo 2 del presente allegato, gli interessi per ritardato pagamento sono addebitati ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta e sono altresì trasferiti alla parte richiedente.
Art. 62 Contestazione del credito o dell’atto che consente l’esecuzione del recupero e contestazione dei provvedimenti esecutivi(1)Se, nel corso della procedura di recupero, una parte interessata contesta il credito o l’atto che ne consente l’esecuzione, emesso nello Stato della parte richiedente, essa adisce le autorità competenti dello Stato della parte richiedente, conformemente alle norme di legge vigenti in detto Stato. La parte richiedente notifica senza indugio tale azione alla parte richiesta. Anche la parte interessata può informare di tale azione la parte richiesta.(2)Non appena ricevuta la notifica o l’informazione di cui al paragrafo 1 dalla parte richiedente o dalla parte interessata, la parte richiesta sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’autorità competente in materia, salvo domanda contraria della parte richiedente ai sensi del paragrafo 3. Se lo ritiene necessario e fatto salvo l’articolo 65 del presente allegato, la parte richiesta può ricorrere a misure cautelari per garantire il recupero, sempreché le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato lo consentano per crediti analoghi.(3)In deroga al paragrafo 2, la parte richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel suo Stato, chiedere alla parte richiesta di recuperare un credito contestato, purché le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta lo consentano. Se l’esito della contestazione risulta favorevole al debitore, la parte richiedente è responsabile del rimborso di ogni somma recuperata unitamente a ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato della parte richiesta.(4)Qualora la contestazione riguardi provvedimenti esecutivi adottati nello Stato della parte richiesta, l’azione viene intrapresa davanti all’autorità competente di tale Stato, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.(5)Qualora l’autorità competente dinanzi alla quale è stata intrapresa l’azione conformemente al paragrafo 1 sia un giudice ordinario o amministrativo, la decisione di tale giudice, sempreché sia favorevole alla parte richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato della parte richiedente, costituisce l’«atto che consente l’esecuzione» ai sensi degli articoli 59 e 60 del presente allegato e il recupero del credito è effettuato sulla base di tale decisione.
Art. 63 Limiti dell’assistenza(1)La parte richiesta non è tenuta:(a)ad accordare l’assistenza di cui agli articoli 59–62 del presente allegato, se il recupero del credito è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato della parte richiesta, purché le disposizioni legislative e regolamentari o le prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiesta consentano tale azione per crediti nazionali analoghi;(b)ad accordare l’assistenza di cui agli articoli 57–62 del presente allegato, se la domanda iniziale ai sensi degli articoli 57–59 del presente allegato si riferisce a crediti risalenti a più di cinque anni a decorrere dalla data in cui è stato costituito l’atto che consente il recupero ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari o delle prassi amministrative vigenti nello Stato della parte richiedente alla data della domanda. Tuttavia, qualora il credito o l’atto sia contestato, il termine decorre dalla data in cui lo Stato della parte richiedente stabilisce che il credito o il titolo esecutivo non possa più essere contestato.(2)La parte richiesta informa la parte richiedente dei motivi per cui la domanda di assistenza è respinta.
Art. 64 Termini di prescrizione(1)Le questioni concernenti la prescrizione sono disciplinate:(a)dalle norme di legge in vigore nello Stato della parte richiedente, se riguardano il credito o l’atto che consente l’esecuzione; e(b)dalle norme di legge in vigore nello Stato della parte richiesta, se riguardano i provvedimenti esecutivi nello Stato richiesto.(2)I termini di prescrizione conformemente alla legislazione in vigore nello Stato della parte richiesta decorrono dalla data del riconoscimento diretto o dalla data di approvazione, riconoscimento, integrazione o sostituzione a norma dell’articolo 60 del presente allegato.(3)Gli atti di recupero effettuati dalla parte richiesta in seguito alla domanda di assistenza che, se fossero stati effettuati dalla parte richiedente, avrebbero avuto l’effetto di sospendere o di interrompere la prescrizione secondo le norme di legge vigenti nello Stato della parte richiedente, si considerano, a questo effetto, come compiuti in quest’ultimo.
Art. 65 Misure cautelari(1)Su domanda motivata della parte richiedente, la parte richiesta adotta misure cautelari per garantire il recupero di un credito, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nel suo Stato lo consentono.(2)Per l’attuazione del paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 59, 60, 62 e 63 del presente allegato.
Art. 66 Spese connesse al recupero(1)La parte richiesta recupera dalla persona fisica o giuridica interessata e trattiene ogni spesa connessa al recupero da essa sostenuta, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato della parte richiesta che si applicano a crediti analoghi.(2)L’assistenza reciproca prestata in applicazione della presente sezione è, di norma, gratuita. Tuttavia, quando il recupero presenti una difficoltà particolare o riguardi spese molto elevate, la parte richiedente e la parte richiesta possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.(3)Lo Stato della parte richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato della parte richiesta, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all’esistenza del credito o alla validità dell’atto emesso dalla parte richiedente.