1.–3. … 2
I cittadini italiani che non si trovino nelle condizioni stabilite al precedente primo alinea, lettere a o b, nonchè i loro superstiti, possono chiedere che i contributi versati dall’assicurato e dai suoi datori di lavoro nell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera siano trasferiti alle assicurazioni sociali italiane indicate all’articolo primo. Queste utilizzeranno tali contributi per garantire all’assicurato i benefici derivanti dalla legislazione italiana citata all’articolo primo e dalle disposizioni particolari che saranno emanate dalle autorità italiane. Se in base alle disposizioni della legislazione italiana, l’assicurato non può ugualmente far valere il diritto a pensione, le assicurazioni sociali italiane gli rimborseranno, a sua domanda, i contributi ad esse trasferiti.
Il cittadino italiano, i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, non può più far valere alcun diritto nei confronti dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera in base a detti contributi. Egli, come pure i suoi superstiti, possono pretendere una rendita ordinaria dell’assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera solamente nel caso in cui l’assicurato si trovi, nel periodo posteriore a quello cui si riferiscono i contributi trasferiti, nelle condizioni stabilite alla lettera a del primo alinea.
Il trasferimento dei contributi previsto al quarto alinea può essere chiesto:
- se il cittadino italiano ha lasciato la Svizzera da almeno dieci anni o
- al verificarsi dell’evento assicurato.