Se un assicurato contrae una malattia professionale dopo aver esercitato, sul territorio delle due Parti contraenti, un’attività suscettibile di provocare tale malattia, l’organismo assicuratore di ciascuna Parte tiene conto ugualmente dell’attività esercitata sul territorio dell’altra Parte e sottoposta all’assicurazione di questa Parte, per determinare il diritto e l’ammontare delle prestazioni da erogare. A tale scopo sono applicabili le seguenti disposizioni:
- l’organismo assicuratore di ciascuna Parte contraente esamina, sulla base delle disposizioni di legge che sono da esso applicabili, se l’assicurato soddisfa alle condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni previste da tali disposizioni, tenuto conto dell’attività esercitata sul territorio dell’altra Parte e sottoposta all’assicurazione di questa Parte;
- se in virtù della lettera a, l’assicurato ha diritto alle prestazioni previste dalle legislazioni delle due Parti contraenti, le prestazioni in natura e le prestazioni temporanee in danaro, saranno concesse, per un periodo di tre mesi, solo dall’organismo assicuratore della Parte contraente sul cui territorio l’assicurato risiede, conformemente alle disposizioni di legge in vigore su questo territorio;
- trascorsi i tre mesi, le ulteriori spese per le prestazioni in questione saranno ripartite tra gli organismi assicuratori secondo le modalità fissate alla lettera d. Le stesse modalità sono applicabili dopo tre mesi per la silicosi e l’asbestosi nei casi in cui l’organismo italiano corrisponde rendite e l’organismo svizzero prestazioni temporanee in danaro;
- per calcolare le rendite da erogare, ciascun organismo assicuratore determina dapprima i periodi di tempo durante i quali l’assicurato ha esercitato sul territorio delle due Parti contraenti, un’attività sottoposta all’assicurazione e suscettibile di provocare una malattia professionale o di aggravarla. Ciascun organismo determina in seguito l’ammontare della rendita alla quale l’assicurato avrebbe avuto diritto se l’attività praticata sul territorio delle due Parti contraenti, e che era suscettibile di provocare la malattia professionale, fosse stata esercitata unicamente sul territorio della parte dove si trova tale organismo. Sulla base di tale ammontare, ciascun organismo assicuratore fissa la sua quota di partecipazione, tenendo conto del rapporto esistente tra la durata dell’attività, da prendere in considerazione, esercitata sul territorio della Parte contraente dove si trova tale organismo, e la durata totale dell’attività, da prendere in considerazione, esercitata sul territorio delle due Parti contraenti. L’ammontare così ottenuto costituisce la prestazione che l’organismo deve all’assicurato;
- nel caso in cui la rendita debba essere nuovamente calcolata, in seguito ad aggravamento della malattia professionale, la partecipazione proporzionale di ciascun organismo assicuratore resta invariata.