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Secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera et la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 Conchiuso il 2 aprile 1980 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 1981 Ratificato con strumenti scambiati il 21 dicembre 1981 Entrato in vigore il 1o febbraio 1982

RU 1982 98; FF 1980 III 1189

Testo originale

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica italiana

animati dal desiderio di modificare e completare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 1 (denominata qui appresso «la Convenzione»), come pure l’Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 2 alla detta Convenzione (denominato qui appresso «il primo Accordo aggiuntivo»), hanno deciso di concludere un secondo Accordo aggiuntivo alla detta Convenzione e, a tal fine, hanno nominato come loro plenipotenziari:

il Consiglio federale svizzero

  1. il signor Adelrich Schuler, direttore dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna,

il Presidente della Repubblica italiana

  1. il signor Giovanni Migliuolo, direttore generale dell’emigrazione e degli affari sociali al Ministero degli affari esteri, Roma,

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

Art. 1

L’articolo 7 lettera a della Convenzione è modificato come segue: … 3

Art. 2

L’articolo 8 della Convenzione è modificato come segue: … 4

Art. 3

L’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione è completato dal seguente capoverso: … 5

Art. 4

Dopo l’articolo 14 della Convenzione, è inserito un articolo 14 bis formulato come segue: … 6

Art. 5

Dopo l’articolo 20 della Convenzione è inserito un articolo 20 bis formulato come segue: … 7

Art. 6

Dopo l’articolo 21 della Convenzione è inserito un articolo 21 bis formulato come segue: … 8

Art. 7

Il punto 13 del Protocollo finale alla Convenzione è modificato come segue: … 9

Art. 8

All’articolo 1 paragrafo 1 del primo Accordo aggiuntivo, sono soppresse le parole «entro un anno dalla data in cui detto evento si è verificato».

Art. 9

I paragrafi 1 e 3 dell’articolo 3 del primo Accordo aggiuntivo sono modificati come segue: … 10

Art. 10

Il Protocollo finale del primo Accordo aggiuntivo è completato da un punto 4 formulato come segue: … 11

Art. 11

Per quanto riguarda la concessione delle rendite per orfani di madre secondo la legislazione svizzera, le cittadine italiane sono ugualmente considerate come assicurate ai sensi della detta legislazione qualora soddisfino le condizioni del punto 2 del Protocollo finale del primo Accordo aggiuntivo o quelle dell’articolo 1 del Protocollo aggiuntivo al detto Accordo, del 25 febbraio 1974 12 , o quelle dell’articolo 2 del presente Accordo oppure qualora siano beneficiarie di una pensione o rendita di vecchiaia o per superstiti secondo la legislazione dell’uno o dell’altro dei due Stati contraenti.

Art. 12

I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono nell’altro Stato hanno, per quanto riguarda i regimi di assistenza sanitaria e d’indennità giornaliera in caso di malattia vigenti in tale Stato, gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini di tale Stato.

L’accesso facilitato all’assicurazione-malattia svizzera è regolato nella maniera seguente:

  1. i cittadini di uno degli Stati contraenti che trasferiscono la propria residenza dall’Italia in Svizzera devono essere ammessi, indipendentemente dalla loro età, ad una delle casse-malattia svizzere riconosciute designate dalla competente autorità svizzera e possono assicurarsi sia per le indennità giornaliere che per le cure mediche e farmaceutiche, a condizione:–che assolvano alle altre prescrizioni statutarie di ammissione;–che siano stati iscritti al Servizio sanitario italiano e/o, per quanto riguarda le indennità giornaliere, all’INPS13 o ad altri istituti corrispondenti prima del trasferimento della residenza;–che domandino la propria ammissione a una cassa svizzera entro tre mesi dal trasferimento della residenza.
  2. I periodi d’iscrizione al Servizio sanitario italiano e, per le indennità giornaliere, i periodi d’assicurazione all’INPS14 e/o ad altri istituti corrispondenti sono presi in considerazione per l’apertura del diritto alle prestazioni alla condizione tuttavia, per quanto riguarda le prestazioni di maternità, che l’assicurata sia stata iscritta da almeno tre mesi a una cassa-malattia svizzera.

I cittadini di uno degli Stati contraenti che trasferiscono la propria residenza dalla Svizzera in Italia e che non siano obbligatoriamente sottoposti al Servizio sanitario italiano possono, quale che sia la loro età , iscriversi a tale regime, per sè stessi e per i membri della loro famiglia residenti in Italia, nel quadro del decreto-legge del 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge del 29 febbraio 1980, n. 33, purché versino il previsto contributo annuale.

I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle persone che cambiano residenza unicamente al fine di seguire un trattamento medico o curativo.

Le modalità d’applicazione di questa regolamentazione, con particolare riguardo a quelle tendenti ad escludere ogni possibilità di doppio indennizzo per la stessa causa, saranno stabilite nell’Accordo amministrativo.

Art. 13

Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. Esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica saranno stati scambiati. Tuttavia, per quanto riguarda l’articolo 11, sono ugualmente presi in considerazione per l’apertura del diritto alle rendite gli eventi assicurati che si sono realizzati successivamente al 31 dicembre 1976; tali rendite saranno peraltro dovute solamente a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo. Fatto a Berna, il 2 aprile 1980, in due esemplari, uno in italiano e l’altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per la
Repubblica Italiana:

A. Schuler

G. Migliuolo