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0.831.109.514.11

Primo Accordo aggiuntivo
alla Convenzione di sicurezza sociale
dell’8 marzo 1989 tra la Confederazione Svizzera
e il Principato del Liechtenstein2

RU 1997 1570; FF 1996 II 217

Traduzione1

Concluso il 9 febbraio 1996

Approvato dall’Assemblea federale il 18 settembre 19963

Entrato in vigore mediante scambio di note con effetto dal 1° novembre 1996

(Stato 17 dicembre 2002)

Il Consiglio federale svizzero

e

Sua Altezza Serenissima il Principe regnante del Liechtenstein

hanno deciso di modificare e di completare la Convenzione di sicurezza sociale dell’8 marzo 1989 4 – detta di seguito «Convenzione» – e hanno nominato a questo scopo loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

Dopo essersi scambiati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, i plenipotenziari hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

L’articolo 1 lettera a della Convenzione avrà il tenore seguente:

All’articolo 1 della Convenzione, dopo la lettera d sono aggiunti un punto e vi r gola e una lettera e del tenore seguente:

L’articolo 3 paragrafo (3) della Convenzione avrà il tenore seguente:

L’articolo 5 paragrafo (4) della Convenzione è soppresso.

L’articolo 6 della Convenzione è modificato come segue:

  1. il paragrafo (1) è soppresso
  2. il paragrafo (2) avrà il tenore seguente:
  3. Nei paragrafi da 3 a 5 l’espressione «Lavoratori salariati» è sostituita con «persone occupate»

L’articolo 7 della Convenzione avrà il tenore seguente:

Dopo l’articolo 7 della Convenzione è inserito un articolo 7a del tenore seguente:

Dopo l’articolo 8 della Convenzione è inserito un articolo 8a del tenore seguente:

Gli articoli da 9 a 12 della Convenzione sono soppressi.

L’articolo 13 della Convenzione avrà il tenore seguente: ...

L’articolo 14 della Convenzione avrà il tenore seguente:

L’articolo 15 della Convenzione è soppresso.

L’articolo 16 della Convenzione avrà il tenore seguente:

L’articolo 17 della Convenzione avrà il tenore seguente:

All’articolo 19 della Convenzione, la menzione «paragrafo (1)» e i paragrafi (2) e (3) sono soppressi.

All’articolo 23 lettera a della Convenzione è aggiunta una frase del tenore s e guente:

All’articolo 23 lettera b della Convenzione, le parole «o separati» sono sosti tuite con le paro le «o separati di fatto o legalmente».

Il tenore dell’articolo 25 della Convenzione avrà la menzione «paragrafo 1». A tale articolo è aggiunto un secondo paragrafo del tenore seguente:

All’articolo 27 della Convenzione, la seconda frase avrà il tenore seguente:

All’articolo 28 seconda frase della Convenzione, le parole «parti di rendita» sono sostituite con le parole «rendite parziali».

L’articolo 29 della Convenzione è soppresso.

Al punto 1 lettere A e B del Protocollo finale relativo alla Convenzione sono aggiunti dopo la lettera bb un punto e virgola e una lettera cc del tenore seguente:

Il punto 6 del Protocollo finale relativo alla Convenzione avrà il tenore se guente: ...

I punti da 7 a 13 del Protocollo finale relativo alla Convenzione sono sop pressi.

Al punto 14 del Protocollo finale relativo alla Convenzione, le lettere a e c nonché la menzione «lettera b» sono soppresse.

Al punto 18 lettera c del Protocollo finale relativo alla Convenzione, le parole «paragrafi 1 e 3 della convenzione è applicabile» sono sostituite con «della convenzione è applicabile».

Il punto 19 del Protocollo finale relativo alla Convenzione è modificato come segue:

  1. La lettera a avrà il tenore seguente:
  2. Dopo la lettera c è aggiunta una lettera d del tenore seguente:

Art. 2

Il presente accordo aggiuntivo si applica anche agli eventi assicurati verificatisi prima della sua entrata in vigore.

Il presente accordo aggiuntivo non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

Decisioni precedenti non ostacolano l’applicazione dell’accordo aggiuntivo.

  1. Nei casi in cui aa.in applicazione del punto 5 lettera a del Protocollo finale relativo alla Convenzionei.una persona era esentata dall’obbligo di versare contributi all’assicurazione svizzera, quest’ultima prende in considerazione i periodi corrispondenti per il calcolo della rendita; la condizione della durata minima di contribuzione è considerata adempita;ii.un coniuge assicurato secondo la legislazione liechtensteinese era considerato assicurato anche conformemente alla legislazione sviz-zera, l’assicurazione svizzera prende in considerazione i periodi corrispondenti per il diritto a rendite straordinarie giusta l’articolo 42 capoverso 2 lettere c e d della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come se fossero assolti in quest’assicurazione.bb.prima della data alla quale il punto 5 lettera a del Protocollo finale relativo alla Convenzione perde la sua validità, durante gli anni di matrimonio la moglie era affiliata all’assicurazione svizzera e il marito all’assicurazione liechtensteinese, per il calcolo della rendita svizzera delle donne divorziate bisogna considerare quanto segue:i.la condizione della durata minima di contribuzione è considerata adempita;ii.il periodo durante il quale il marito era affiliato all’assicurazione liechtensteinese è considerato come se egli fosse stato affiliato all’assicurazione svizzera;iii.mil punto ii non è applicabile se l’assicurazione liechtensteinese versa a questa donna una rendita basata sui contributi pagati dal marito, a meno che la somma di tale rendita e di quella determinata giusta la lettera aa punto i sia inferiore alla rendita fissata conformemente alla lettera bb punti i e ii.
  2. Nei casi in cui, in applicazione del punto 5 lettera a del Protocollo finale relativo alla Convenzione, una persona era esentata dall’obbligo di versare contributi all’assicurazione liechtensteinese, quest’ultima tiene conto dei periodi corrispondenti nonché, rinunciando alla riscossione dei contributi, del rispettivo contributo minimo annuale per il calcolo della rendita.

Per le persone per cui, immediatamente prima dell’entrata in vigore del presente accordo aggiuntivo, è applicabile la legislazione di uno degli Stati contraenti giusta l’articolo 6 paragrafo (1) della Convenzione, tale legislazione è valida finché esse lavorano per lo stesso datore di lavoro sul territorio dell’altro Stato. Tuttavia, esse possono chiedere che sia applicata la legislazione del secondo Stato a contare dal mese successivo all’inoltro della domanda.

I diritti delle persone la cui rendita di vecchiaia, per superstiti o d’invalidità è stata determinata prima dell’entrata in vigore del presente accordo aggiuntivo sono riesaminati d’ufficio e disposti conformemente a detto accordo. Se, nei casi menzionati all’articolo 3, le assicurazioni degli Stati contraenti non emanano le decisioni contemporaneamente, il termine di presentazione dei mezzi di ricorso contro la decisione emanata per prima ricomincia a decorrere con l’inizio del termine d’impugnazione relativo alla decisione emanata per ultima.

I termini di prescrizione previsti dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti decorrono, per tutti i diritti derivanti dal presente accordo aggiuntivo, al più presto con l’entrata in vigore di detto accordo.

Art. 3

Se il riesame delle rendite di vecchiaia, per superstiti e d’invalidità per le persone che hanno ricevuto parti di rendita ai sensi della legislazione dei due Stati contraenti dà quale risultato:

  1. rendite dei due Stati con un importo totale inferiore a quello dovuto da ultimo per il periodo precedente l’entrata in vigore del presente accordo aggiuntivo, bisogna continuare a concedere l’importo totale precedente;
  2. solo una rendita ai sensi della legislazione di uno degli Stati contraenti con un importo inferiore all’importo totale dovuto da ultimo per il periodo precedente l’entrata in vigore del presente accordo aggiuntivo, si deve concedere una rendita pari all’importo totale precedente;
  3. nessuna rendita, l’assicurazione dello Stato contraente che ha versato fino a quel momento la parte di rendita più elevata deve concedere una rendita pari all’importo totale precedente; se le parti di rendita sono di uguale importo, la rendita deve essere versata dall’assicurazione nella quale sono stati assolti da ultimo i periodi d’assicurazione; le autorità competenti possono convenire nel singolo caso regolamentazioni diverse.

La differenza, risultante dai casi menzionati al paragrafo (1) lettera a, tra l’importo totale ricalcolato e derivante dalla somma delle rendite dei due Stati contraenti e l’importo totale precedente è suddiviso tra le assicurazioni dei due Stati conformemente al rapporto corrispondente delle nuove rendite con il nuovo importo totale. Si considera importo totale precedente l’importo delle rendite dei due Stati dedotto l’importo di un eventuale aumento delle rendite in applicazione dell’articolo 64 ter capoverso 2 della legge liechtensteinese sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dell’articolo 61 capoverso 2 della legge liechtensteinese sull’assicura-zione per l’invalidità.

Art. 4

Il Governo di ciascuno dei due Stati contraenti notifica all’altro, per scritto, il compimento delle procedure legali e costituzionali richieste per l’entrata in vigore del presente accordo aggiuntivo.

Il presente accordo aggiuntivo entra in vigore con effetto dal 1° novembre 1996, non appena le notifiche di entrambe le Parti previste al paragrafo (1) sono attuate.

Il punto 5 del Protocollo finale relativo alla Convenzione perde la sua validità non appena la legislazione di uno dei due Stati contraenti non prevede più l’esenzione dei coniugi senza attività lucrativa dall’obbligo di versare contributi all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Art. 5

Il presente accordo aggiuntivo resterà in vigore per la stessa durata e secondo le stesse modalità della Convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo aggiuntivo e vi hanno apposto i propri sigilli.

Fatto a Vaduz il 9 febbraio 1996 in due originali.

Per la Confederazione svizzera:

Per il Principato del Liechtenstein:

Ruth Dreifuss

Michael Ritter