I cittadini svizzeri e lussemburghesi, assicurati secondo la legislazione di una delle Parti contraente, vittime di un infortunio sul lavoro o contraenti una malattia professionale sul territorio dell’altra Parte, possono domandare all’istituto assicurativo di quest’ultima Parte, tutte le prestazioni in natura richieste dal loro stato di salute.
Se i cittadini svizzeri e lussemburghese hanno diritto, secondo le disposizioni legali di una Parte, a prestazioni in natura in caso d’infortunio sul lavoro o di malattia professionale, esse fruiscono parimente de tali prestazioni, salvo restando l’articolo 16, paragrafo 1, capoverso b, ove abbiano trasferito il proprio domicilio, durante la cura medica, nel territorio dell’altra Parte, previo consenso dell’istituto assicurativo competente. Il consenso al trasferimento del domicilio dev’essere dato ove non sorga alcuna contestazione d’ordine medico e se la persona si reca dai propri familiari.
secondo le disposizioni legali applicabili all’istituto assicurativo del luogo di residenza.
Le prestazioni in natura, di cui ai paragrafi 1 e 2, sono accordate:
- nella Svizzera dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni,
- nel Lussemburgo dalla Compagnia d’assicurazione contro gli incidenti, sezione industriale (Association d’assurance contre les accidents, section industrielle),
Protesi e altre prestazioni in natura di notevole importanza devono essere concesse, salvo per casi urgenti, unicamente previo consenso dell’istituto assicurativo debitore.